Art. 1. Articolo unico.
Il secondo comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 30 agosto 1926, n. 1524 , e' sostituito dal seguente:
"Gli appartamenti di proprieta' della Cooperativa edilizia "Aurelia" a suo tempo concessi in affitto agli impiegati del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione in numero non inferiore al quarto di quelli costruiti dalla predetta Cooperativa, s'intendono concessi in assegnazione agli attuali affittuari, con gli stessi diritti ed obblighi pertinenti agli assegnatari degli altri appartamenti della Cooperativa medesima".
Il secondo comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 30 agosto 1926, n. 1524 , e' sostituito dal seguente:
"Gli appartamenti di proprieta' della Cooperativa edilizia "Aurelia" a suo tempo concessi in affitto agli impiegati del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione in numero non inferiore al quarto di quelli costruiti dalla predetta Cooperativa, s'intendono concessi in assegnazione agli attuali affittuari, con gli stessi diritti ed obblighi pertinenti agli assegnatari degli altri appartamenti della Cooperativa medesima".