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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 14/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 4.12.2023 ed iscritta al n. 2196 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2023 da:
- (c.f. ), rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Parte_1 C.F._1
Renato Papaleo del foro di Lecco ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del difensore in
Lecco, Via Mascari n. 71, giusta procura agli atti telematici
OPPONENTE
contro
- (c.f. in qualità di mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Anna Maria Taddeo del foro di Milano ed
[...]
elettivamente domiciliata presso e nello studio del difensore in Milano, Via Bixio n. 38, giusta procura agli atti telematici
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Con provvedimento del 10.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Lecco, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
In via preliminare:
- Rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla convenuta opposta in quanto inammissibile ed infondata
per quanto esposto.
pagina 1 di 8 Nel merito:
- Accertare e dichiarare che le fideiussioni sottoscritte in data 25.05.2012 dal sig. a garanzia Parte_1
delle obbligazioni assunte dalla società nei confronti di si sono estinte per effetto Parte_2 Controparte_3
della rinuncia alle garanzie comunicata da al sig. in data 28.05.2013 Controparte_3 Pt_1 Parte_1
successivamente alla cessione, avvenuta con atto in data 31 maggio 2012, della quota di partecipazione nella società
[...]
ceduta dal sig. al socio e cofideiussore sig. ; Parte_2 Parte_1 Persona_1
- Per l'effetto, per tutti i motivi esposti, dichiarare l'infondatezza della domanda di pagamento avanzata da
[...]
quale mandataria della cessionaria e revocare il decreto Controparte_1 Controparte_2
ingiuntivo n. 723/2023 depositato dal Tribunale di Lecco in data 16.10.2023 nel procedimento 987/2023 Rg
Con vittoria di spese e compenso del presente giudizio”.
Per l'opposta: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le
opportune declaratorie
In via preliminare: dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice adito
In via principale e nel merito: confermare il decreto ingiuntivo n. 723/2023 emesso dal Tribunale di Lecco in data
12.10.2023 e pubblicato il 16.10.2023 R.G. 987/2023; dichiarare l'invalidità della remissione del debito e la sua
inefficacia;
In via subordinata: dichiarare la remissione del debito non operante con riguardo alla fideiussione specifica n.
701854390050
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del
15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre e articolare tutti i mezzi di prova”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - in qualità di mandataria di ha Controparte_1 Controparte_2
chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di e in Parte_1 Persona_1
Par forza di fideiussioni emesse a garanzia di un credito chirografario della (dichiarata Parte_2
fallita e con fallimento chiuso l'1.3.2021) per l'importo di euro 99.421,09 oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Lecco, in data 12/16.10.2023, ha emesso decreto ingiuntivo n. 723/2023 per la somma richiesta, oltre interessi e spese processuali (allegato A dell'opponente).
pagina 2 di 8 Il decreto è stato portato alla notifica il 18.10.2023.
2. - Con atto di citazione notificato il successivo 4.12.2023, ha promosso Parte_1
opposizione, esponendo di essersi reso fideiussore in data 25.5.2012, quando era socio della
[...]
del mutuo sottoscritto dalla società con fino alla concorrenza dell'importo Parte_2 Controparte_3
di euro 260.520,00. Il 31.5.2012 l'opponente ha ceduto interamente al – Persona_1
amministratore unico e legale rappresentante della – la propria quota di partecipazione, Parte_2
uscendo così dalla compagine societaria. Successivamente, avendo comunicato a per il CP_3
tramite dell'avv. Viviana Bove, il perfezionamento della cessione e il recesso dalle garanzie prestate,
l'opponente ha chiesto la restituzione dell'originale delle fideiussioni a suo tempo rilasciate.
Alla prima risposta negativa del 23.5.2016 da parte della banca, ne seguiva una di segno opposto del 28.5.2013, ove dichiarava di liberarlo dagli impegni assunti. Conseguentemente, CP_3
il ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, poiché fondato su garanzie dalle quali era stato Pt_1
espressamente liberato da cessionaria dell'odierna opposta. CP_3
3. - Si è costituita in giudizio quale mandataria di Controparte_1 [...]
cessionaria del credito originariamente vantato da eccependo anzitutto Controparte_2 CP_3
l'incompetenza territoriale del giudice adito, poiché l'art. 13 delle condizioni di fideiussione non contiene, nell'elenco dei fori esclusivi convenzionali, quello di Lecco.
Nel merito, ha escluso che la fideiussione specifica n. 701854390050, oggetto del CP_1
presente giudizio, sia stata rimessa: con la propria missiva del 25.2.2013, aveva risposto alla CP_3
raccomandata del che faceva riferimento unicamente alla fideiussione omnibus limitata n. Pt_1
70185439/002, di modo che solo quest'ultima garanzia potrebbe eventualmente essere ritenuta rimessa.
Ad ogni buon conto, ha sostenuto che tutte le garanzie prestate dall'opponente sarebbero ancora CP_1
pienamente operanti, giacchè la presunta remissione del debito non presenterebbe un contenuto chiaro e inequivocabile, ma anzi sarebbe generica e priva degli elementi di certezza richiesti per la validità della remissione.
4. - L'eccezione di incompetenza territoriale è palesemente infondata: l'opposizione a decreto ingiuntivo è devoluta in via funzionale e inderogabile alla cognizione dell'Ufficio Giudiziario a cui appartiene il Giudice che ha emesso il decreto, giusta la chiara lettera dell'art. 645 c.p.c.: tale pagina 3 di 8 competenza, quindi, si determina di riflesso rispetto a quella del Giudice che ha emesso il provvedimento monitorio. E' una competenza funzionale, che si sottrae alla disciplina del rilievo delle questioni di competenza per materia o territorio inderogabile ed alle preclusioni a tale riguardo previste dall'art. 38 c.p.c., perché si connette alla natura impugnatoria dell'opposizione ed è inderogabile anche per ragioni di litispendenza, continenza o connessione (ex plurimis: Cass.
8.8.2017 n. 19738; Cass.
5.8.2015 n. 16454; Cass. 12.1.2015 n. 272; Cass. 19.2.2014 n. 3870; Cass.
7.12.2012 n. 22276).
Pertanto, essendo il decreto ingiuntivo opposto stato emesso dal Tribunale di Lecco e non essendo state sollevate eccezioni di incompetenza territoriale del Giudice del monitorio da parte dell'opponente, convenuto sostanziale, per l'odierno giudizio di opposizione risulta competente il
Tribunale di Lecco, quale Giudice adito dalla stessa opposta all'atto del deposito del ricorso monitorio.
5. - Passando al merito dell'opposizione, deve chiarirsi come in data 25.5.2012 Parte_1
CP_ abbia sottoscritto due diverse fideiussioni per Office la fideiussione omnibus
[...] Pt_2
limitata n. 0000000070185439/002 (doc. 1 dell'opponente), espressamente indicata come
“prosecuzione ad ogni effetto e senza soluzione di continuità delle fideiussione prestata … con lettera
del 17.6.2008” con innalzamento della garanzia ad euro 260.520,00; la fideiussione specifica n.
701854390050 (doc. 2 dell'opponente e doc. 1 dell'opposta) a garanzia del mutuo chirografario di euro
125.400,00 concesso in pari data alla società (doc. 3 dell'opponente) ed azionato monitoriamente.
Dalla compagine societaria il è fuoriuscito pochi giorni dopo, in forza della cessione Pt_1
delle sue quote con atto del 31.5.2012 (doc. 8 dell'opponente).
Di tale cessazione dalla partecipazione societaria il ha informato la banca con Pt_1
raccomandata del proprio legale datata 25.2.2013 (doc. 9 dell'opponente e doc. 4 dell'opposta).
Orbene, l'opponente fonda la propria domanda sulla remissione del debito che sarebbe contenuta nella raccomandata di risposta del 28.5.2013 inviata da (doc. 11 opponente e doc. 3 CP_3
dell'opposta), ove la banca ha dichiarato: “con riferimento alla fideiussione da Lei prestata in data
25/05/2012, a garanzia delle obbligazioni con noi contratte da con la Parte_2
presente, come da Sua richiesta, nel trattenere l'originale della lettera di fideiussione in adempimento
degli obblighi di legge, dichiariamo di liberarLa dagli impegni assunti nei nostri confronti con la
cennata garanzia”.
pagina 4 di 8 La liberazione del debitore, secondo l'opponente, atterrebbe a tutte le garanzie prestate a in favore della poiché con la raccomandata la banca ha risposto alla CP_3 Parte_2
richiesta formulata dal legale del il 25.2.2013 (doc. 9 cit. dell'opponente) avente per oggetto Pt_1
“recesso dalla garanzia Parte_3
– fideiussione omnibus limitata n. 0000000070185439/002” e nella quale si
[...]
indicava che “la presente vale quale recesso dalla garanzia succitata e da qualsiasi altra garanzia
prestata al Vostro Istituto dal mio assistito in favore della . Parte_2
Al contrario, sostiene che la raccomandata inviata dall'opponente nel febbraio 2013 CP_1
abbia ad oggetto unicamente la fideiussione omnibus limitata del 25.5.2012 n. 70185439/002 e non anche la fideiussione specifica n. 701854390050, sulla base della quale è stato emesso il decreto ingiuntivo oggi opposto. In aggiunta, la società ritiene che la raccomandata di del 28.5.2013 CP_3
non contenga alcuna liberazione in favore del poiché da tale documento non si evince alcuna Pt_1
volontà inequivoca di remissione di alcun debito, non essendo chiaro a quale garanzia venga fatto riferimento.
Tra le due interpretazioni, è da preferirsi quella dell'opponente, per le ragioni che seguono.
In primo luogo, il contenuto della raccomandata inviata dall'avv. Bove per conto dell'odierno opponente è chiaramente individuabile. Nonostante la missiva contenga nell'oggetto il riferimento alla
“fideiussione omnibus limitata n. 0000000070185439/002”, il corpo della raccomandata indica in modo puntuale la volontà di recedere non solo dalla “garanzia succitata”, ma anche “da qualsiasi
altra garanzia prestata al Vostro Istituto dal mio assistito in favore della . Parte_2
L'intendimento di recedere da tutte le garanzie prestate consegue alla cessione da parte dell'opponente della propria quota di partecipazione nella , che ha comportato la fuoriuscita del Parte_2 Pt_1
dalla compagine societaria: una volta dismessa la qualità di socio, è del tutto verosimile (nonché espressamente dichiarato) che l'opponente abbia inteso recedere non solo dalla fideiussione omnibus limitata, ma anche da tutte le altre garanzie.
In secondo luogo, non è contestato che la raccomandata di del 28.5.2013 sia stata CP_3
inviata in risposta alla missiva del appena menzionata. Il documento della banca, avente per Pt_1
oggetto “fideiussione a ns. favore nell'interesse di , ha il contenuto appena Parte_2
pagina 5 di 8 sopra riportato, che non consente di condividere l'argomentazione dell'opposta secondo cui la dichiarazione resa dalla banca sarebbe manchevole dei requisiti per essere qualificata come remissione del debito, a causa dell'asserita equivocabilità del testo e dell'individuazione poco precisa della garanzia: invero, il dato temporale (fideiussione prestata in data 25.5.2012) e quello soggettivo (a garanzia delle obbligazioni contratte da , nonché l'esplicito riferimento alla Parte_2
“richiesta” trasmessa dal (da individuarsi nella raccomandata del 25.2.2013), consentono di Pt_1
individuare le garanzie oggetto di remissione. Inoltre, la volontà di rimettere il debito è espressa in modo inequivocabile dalla frase “dichiariamo di liberarLa dagli impegni assunti nei nostri confronti
con la cennata garanzia”.
Resta unicamente da stabilire se il sia stato liberato solo dalla fideiussione omnibus Pt_1
limitata o anche dalla fideiussione specifica, sulla base della quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto. Prendendo in considerazione solo il dato letterale, potrebbe sostenersi che abbia CP_3
liberato l'opponente unicamente da una delle due fideiussioni, essendo i termini della raccomandata tutti al singolare (“fideiussione”, “garanzia”).
Tuttavia, tale impostazione non appare convincente dal punto di vista interpretativo. Anzitutto,
a fronte della chiara ed espressa intenzione del di recedere “dalla garanzia succitata (ndr. Pt_1
fideiussione omnibus limitata) e da qualsiasi altra garanzia prestata al Vostro istituto in favore della
, era specifico onere di individuare in modo puntuale quali garanzie Parte_2 CP_3
fossero oggetto della liberazione e quali, invece, la banca intendesse eventualmente mantenere operative. Infatti, dato che la richiesta dell'opponente atteneva chiaramente alla totalità delle garanzie prestate, la risposta di avrebbe dovuto esplicitare la volontà della banca di discostarsi da CP_3
quanto domandato dal al contrario, invece, ha liberato l'opponente dagli impegni Pt_1 CP_3
assunti “come da Sua richiesta”, senza ulteriori specificazioni.
In aggiunta, anche il dato letterale non collide in toto con gli accadimenti fattuali: il ha Pt_1
effettivamente prestato la propria “garanzia” in data 25.5.2012, come indicato dalla banca, seppur per il tramite di distinte fideiussioni.
Quel che poi ulteriormente rileva è che ha riscontrato alla raccomandata del legale CP_3
anche con un'altra comunicazione, datata 23.5.2013 (doc. 10 dell'opponente), nella quale viene negato pagina 6 di 8 l'effetto liberatorio “nel caso di garanzia di apertura di credito a tempo determinato, come pure di
ogni altro affidamento di cassa o firma pure a tempo determinato”. Il tenore di questa missiva mal si concilia con la fideiussione specifica riguardante il finanziamento chirografario qui azionato mentre meglio collima col contenuto di una fideiussione omnibus.
In buona sostanza, il contenuto della comunicazione del 28.5.2013, letto alla luce CP_3
della raccomandata del 25.2.2013 a cui ha dato risposta nonché dell'ulteriore riscontro della stessa banca del 23.5.2013, non lasciano dubbi sul fatto che abbia inteso liberare CP_3 Parte_1
dalla fideiussione specifica n. 701854390050.
[...]
Per effetto della liberazione del dalle garanzie prestate nei confronti di in Pt_1 CP_3
favore di il decreto ingiuntivo opposto va revocato. Parte_2
6. - Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto l'opposta va condannata a rifonderle all'opponente nell'importo che si liquida – sulla base del valore della causa (pari al decreto ingiuntivo di euro 99.500,00), tenuto conto dell'attività svolta (senza reale istruttoria), della fase di mediazione,
del tenore degli scritti difensivi ed in applicazione del D.M. 147/2022 – in euro 8.179,78 (di cui euro
679,78 per anticipazioni ed euro 7.500,00 per compensi) oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
ACCOGLIE
l'opposizione avanzata da con atto di citazione notificato il 4.12.2023 e, per Parte_1
l'effetto,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 723/2023 Ing. - 987/2023 R.G. emesso dal Tribunale di Lecco il 12/16.10.2023
su istanza di in qualità di mandataria di nei Controparte_1 Controparte_2
confronti di per il pagamento della complessiva somma di euro 99.421,09 oltre Parte_1
interessi legali dall'1.8.2019 al saldo effettivo ed oltre alle spese processuali, liquidate in euro 2.606,50
oltre oneri di legge.
pagina 7 di 8 DA
(c.f. , in qualità di mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere le spese processuali all'opponente
[...]
per euro 8.179,78 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Così deciso in Lecco il 10 gennaio 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 4.12.2023 ed iscritta al n. 2196 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2023 da:
- (c.f. ), rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Parte_1 C.F._1
Renato Papaleo del foro di Lecco ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del difensore in
Lecco, Via Mascari n. 71, giusta procura agli atti telematici
OPPONENTE
contro
- (c.f. in qualità di mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Anna Maria Taddeo del foro di Milano ed
[...]
elettivamente domiciliata presso e nello studio del difensore in Milano, Via Bixio n. 38, giusta procura agli atti telematici
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Con provvedimento del 10.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Lecco, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
In via preliminare:
- Rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla convenuta opposta in quanto inammissibile ed infondata
per quanto esposto.
pagina 1 di 8 Nel merito:
- Accertare e dichiarare che le fideiussioni sottoscritte in data 25.05.2012 dal sig. a garanzia Parte_1
delle obbligazioni assunte dalla società nei confronti di si sono estinte per effetto Parte_2 Controparte_3
della rinuncia alle garanzie comunicata da al sig. in data 28.05.2013 Controparte_3 Pt_1 Parte_1
successivamente alla cessione, avvenuta con atto in data 31 maggio 2012, della quota di partecipazione nella società
[...]
ceduta dal sig. al socio e cofideiussore sig. ; Parte_2 Parte_1 Persona_1
- Per l'effetto, per tutti i motivi esposti, dichiarare l'infondatezza della domanda di pagamento avanzata da
[...]
quale mandataria della cessionaria e revocare il decreto Controparte_1 Controparte_2
ingiuntivo n. 723/2023 depositato dal Tribunale di Lecco in data 16.10.2023 nel procedimento 987/2023 Rg
Con vittoria di spese e compenso del presente giudizio”.
Per l'opposta: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le
opportune declaratorie
In via preliminare: dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice adito
In via principale e nel merito: confermare il decreto ingiuntivo n. 723/2023 emesso dal Tribunale di Lecco in data
12.10.2023 e pubblicato il 16.10.2023 R.G. 987/2023; dichiarare l'invalidità della remissione del debito e la sua
inefficacia;
In via subordinata: dichiarare la remissione del debito non operante con riguardo alla fideiussione specifica n.
701854390050
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del
15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre e articolare tutti i mezzi di prova”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - in qualità di mandataria di ha Controparte_1 Controparte_2
chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di e in Parte_1 Persona_1
Par forza di fideiussioni emesse a garanzia di un credito chirografario della (dichiarata Parte_2
fallita e con fallimento chiuso l'1.3.2021) per l'importo di euro 99.421,09 oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Lecco, in data 12/16.10.2023, ha emesso decreto ingiuntivo n. 723/2023 per la somma richiesta, oltre interessi e spese processuali (allegato A dell'opponente).
pagina 2 di 8 Il decreto è stato portato alla notifica il 18.10.2023.
2. - Con atto di citazione notificato il successivo 4.12.2023, ha promosso Parte_1
opposizione, esponendo di essersi reso fideiussore in data 25.5.2012, quando era socio della
[...]
del mutuo sottoscritto dalla società con fino alla concorrenza dell'importo Parte_2 Controparte_3
di euro 260.520,00. Il 31.5.2012 l'opponente ha ceduto interamente al – Persona_1
amministratore unico e legale rappresentante della – la propria quota di partecipazione, Parte_2
uscendo così dalla compagine societaria. Successivamente, avendo comunicato a per il CP_3
tramite dell'avv. Viviana Bove, il perfezionamento della cessione e il recesso dalle garanzie prestate,
l'opponente ha chiesto la restituzione dell'originale delle fideiussioni a suo tempo rilasciate.
Alla prima risposta negativa del 23.5.2016 da parte della banca, ne seguiva una di segno opposto del 28.5.2013, ove dichiarava di liberarlo dagli impegni assunti. Conseguentemente, CP_3
il ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, poiché fondato su garanzie dalle quali era stato Pt_1
espressamente liberato da cessionaria dell'odierna opposta. CP_3
3. - Si è costituita in giudizio quale mandataria di Controparte_1 [...]
cessionaria del credito originariamente vantato da eccependo anzitutto Controparte_2 CP_3
l'incompetenza territoriale del giudice adito, poiché l'art. 13 delle condizioni di fideiussione non contiene, nell'elenco dei fori esclusivi convenzionali, quello di Lecco.
Nel merito, ha escluso che la fideiussione specifica n. 701854390050, oggetto del CP_1
presente giudizio, sia stata rimessa: con la propria missiva del 25.2.2013, aveva risposto alla CP_3
raccomandata del che faceva riferimento unicamente alla fideiussione omnibus limitata n. Pt_1
70185439/002, di modo che solo quest'ultima garanzia potrebbe eventualmente essere ritenuta rimessa.
Ad ogni buon conto, ha sostenuto che tutte le garanzie prestate dall'opponente sarebbero ancora CP_1
pienamente operanti, giacchè la presunta remissione del debito non presenterebbe un contenuto chiaro e inequivocabile, ma anzi sarebbe generica e priva degli elementi di certezza richiesti per la validità della remissione.
4. - L'eccezione di incompetenza territoriale è palesemente infondata: l'opposizione a decreto ingiuntivo è devoluta in via funzionale e inderogabile alla cognizione dell'Ufficio Giudiziario a cui appartiene il Giudice che ha emesso il decreto, giusta la chiara lettera dell'art. 645 c.p.c.: tale pagina 3 di 8 competenza, quindi, si determina di riflesso rispetto a quella del Giudice che ha emesso il provvedimento monitorio. E' una competenza funzionale, che si sottrae alla disciplina del rilievo delle questioni di competenza per materia o territorio inderogabile ed alle preclusioni a tale riguardo previste dall'art. 38 c.p.c., perché si connette alla natura impugnatoria dell'opposizione ed è inderogabile anche per ragioni di litispendenza, continenza o connessione (ex plurimis: Cass.
8.8.2017 n. 19738; Cass.
5.8.2015 n. 16454; Cass. 12.1.2015 n. 272; Cass. 19.2.2014 n. 3870; Cass.
7.12.2012 n. 22276).
Pertanto, essendo il decreto ingiuntivo opposto stato emesso dal Tribunale di Lecco e non essendo state sollevate eccezioni di incompetenza territoriale del Giudice del monitorio da parte dell'opponente, convenuto sostanziale, per l'odierno giudizio di opposizione risulta competente il
Tribunale di Lecco, quale Giudice adito dalla stessa opposta all'atto del deposito del ricorso monitorio.
5. - Passando al merito dell'opposizione, deve chiarirsi come in data 25.5.2012 Parte_1
CP_ abbia sottoscritto due diverse fideiussioni per Office la fideiussione omnibus
[...] Pt_2
limitata n. 0000000070185439/002 (doc. 1 dell'opponente), espressamente indicata come
“prosecuzione ad ogni effetto e senza soluzione di continuità delle fideiussione prestata … con lettera
del 17.6.2008” con innalzamento della garanzia ad euro 260.520,00; la fideiussione specifica n.
701854390050 (doc. 2 dell'opponente e doc. 1 dell'opposta) a garanzia del mutuo chirografario di euro
125.400,00 concesso in pari data alla società (doc. 3 dell'opponente) ed azionato monitoriamente.
Dalla compagine societaria il è fuoriuscito pochi giorni dopo, in forza della cessione Pt_1
delle sue quote con atto del 31.5.2012 (doc. 8 dell'opponente).
Di tale cessazione dalla partecipazione societaria il ha informato la banca con Pt_1
raccomandata del proprio legale datata 25.2.2013 (doc. 9 dell'opponente e doc. 4 dell'opposta).
Orbene, l'opponente fonda la propria domanda sulla remissione del debito che sarebbe contenuta nella raccomandata di risposta del 28.5.2013 inviata da (doc. 11 opponente e doc. 3 CP_3
dell'opposta), ove la banca ha dichiarato: “con riferimento alla fideiussione da Lei prestata in data
25/05/2012, a garanzia delle obbligazioni con noi contratte da con la Parte_2
presente, come da Sua richiesta, nel trattenere l'originale della lettera di fideiussione in adempimento
degli obblighi di legge, dichiariamo di liberarLa dagli impegni assunti nei nostri confronti con la
cennata garanzia”.
pagina 4 di 8 La liberazione del debitore, secondo l'opponente, atterrebbe a tutte le garanzie prestate a in favore della poiché con la raccomandata la banca ha risposto alla CP_3 Parte_2
richiesta formulata dal legale del il 25.2.2013 (doc. 9 cit. dell'opponente) avente per oggetto Pt_1
“recesso dalla garanzia Parte_3
– fideiussione omnibus limitata n. 0000000070185439/002” e nella quale si
[...]
indicava che “la presente vale quale recesso dalla garanzia succitata e da qualsiasi altra garanzia
prestata al Vostro Istituto dal mio assistito in favore della . Parte_2
Al contrario, sostiene che la raccomandata inviata dall'opponente nel febbraio 2013 CP_1
abbia ad oggetto unicamente la fideiussione omnibus limitata del 25.5.2012 n. 70185439/002 e non anche la fideiussione specifica n. 701854390050, sulla base della quale è stato emesso il decreto ingiuntivo oggi opposto. In aggiunta, la società ritiene che la raccomandata di del 28.5.2013 CP_3
non contenga alcuna liberazione in favore del poiché da tale documento non si evince alcuna Pt_1
volontà inequivoca di remissione di alcun debito, non essendo chiaro a quale garanzia venga fatto riferimento.
Tra le due interpretazioni, è da preferirsi quella dell'opponente, per le ragioni che seguono.
In primo luogo, il contenuto della raccomandata inviata dall'avv. Bove per conto dell'odierno opponente è chiaramente individuabile. Nonostante la missiva contenga nell'oggetto il riferimento alla
“fideiussione omnibus limitata n. 0000000070185439/002”, il corpo della raccomandata indica in modo puntuale la volontà di recedere non solo dalla “garanzia succitata”, ma anche “da qualsiasi
altra garanzia prestata al Vostro Istituto dal mio assistito in favore della . Parte_2
L'intendimento di recedere da tutte le garanzie prestate consegue alla cessione da parte dell'opponente della propria quota di partecipazione nella , che ha comportato la fuoriuscita del Parte_2 Pt_1
dalla compagine societaria: una volta dismessa la qualità di socio, è del tutto verosimile (nonché espressamente dichiarato) che l'opponente abbia inteso recedere non solo dalla fideiussione omnibus limitata, ma anche da tutte le altre garanzie.
In secondo luogo, non è contestato che la raccomandata di del 28.5.2013 sia stata CP_3
inviata in risposta alla missiva del appena menzionata. Il documento della banca, avente per Pt_1
oggetto “fideiussione a ns. favore nell'interesse di , ha il contenuto appena Parte_2
pagina 5 di 8 sopra riportato, che non consente di condividere l'argomentazione dell'opposta secondo cui la dichiarazione resa dalla banca sarebbe manchevole dei requisiti per essere qualificata come remissione del debito, a causa dell'asserita equivocabilità del testo e dell'individuazione poco precisa della garanzia: invero, il dato temporale (fideiussione prestata in data 25.5.2012) e quello soggettivo (a garanzia delle obbligazioni contratte da , nonché l'esplicito riferimento alla Parte_2
“richiesta” trasmessa dal (da individuarsi nella raccomandata del 25.2.2013), consentono di Pt_1
individuare le garanzie oggetto di remissione. Inoltre, la volontà di rimettere il debito è espressa in modo inequivocabile dalla frase “dichiariamo di liberarLa dagli impegni assunti nei nostri confronti
con la cennata garanzia”.
Resta unicamente da stabilire se il sia stato liberato solo dalla fideiussione omnibus Pt_1
limitata o anche dalla fideiussione specifica, sulla base della quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto. Prendendo in considerazione solo il dato letterale, potrebbe sostenersi che abbia CP_3
liberato l'opponente unicamente da una delle due fideiussioni, essendo i termini della raccomandata tutti al singolare (“fideiussione”, “garanzia”).
Tuttavia, tale impostazione non appare convincente dal punto di vista interpretativo. Anzitutto,
a fronte della chiara ed espressa intenzione del di recedere “dalla garanzia succitata (ndr. Pt_1
fideiussione omnibus limitata) e da qualsiasi altra garanzia prestata al Vostro istituto in favore della
, era specifico onere di individuare in modo puntuale quali garanzie Parte_2 CP_3
fossero oggetto della liberazione e quali, invece, la banca intendesse eventualmente mantenere operative. Infatti, dato che la richiesta dell'opponente atteneva chiaramente alla totalità delle garanzie prestate, la risposta di avrebbe dovuto esplicitare la volontà della banca di discostarsi da CP_3
quanto domandato dal al contrario, invece, ha liberato l'opponente dagli impegni Pt_1 CP_3
assunti “come da Sua richiesta”, senza ulteriori specificazioni.
In aggiunta, anche il dato letterale non collide in toto con gli accadimenti fattuali: il ha Pt_1
effettivamente prestato la propria “garanzia” in data 25.5.2012, come indicato dalla banca, seppur per il tramite di distinte fideiussioni.
Quel che poi ulteriormente rileva è che ha riscontrato alla raccomandata del legale CP_3
anche con un'altra comunicazione, datata 23.5.2013 (doc. 10 dell'opponente), nella quale viene negato pagina 6 di 8 l'effetto liberatorio “nel caso di garanzia di apertura di credito a tempo determinato, come pure di
ogni altro affidamento di cassa o firma pure a tempo determinato”. Il tenore di questa missiva mal si concilia con la fideiussione specifica riguardante il finanziamento chirografario qui azionato mentre meglio collima col contenuto di una fideiussione omnibus.
In buona sostanza, il contenuto della comunicazione del 28.5.2013, letto alla luce CP_3
della raccomandata del 25.2.2013 a cui ha dato risposta nonché dell'ulteriore riscontro della stessa banca del 23.5.2013, non lasciano dubbi sul fatto che abbia inteso liberare CP_3 Parte_1
dalla fideiussione specifica n. 701854390050.
[...]
Per effetto della liberazione del dalle garanzie prestate nei confronti di in Pt_1 CP_3
favore di il decreto ingiuntivo opposto va revocato. Parte_2
6. - Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto l'opposta va condannata a rifonderle all'opponente nell'importo che si liquida – sulla base del valore della causa (pari al decreto ingiuntivo di euro 99.500,00), tenuto conto dell'attività svolta (senza reale istruttoria), della fase di mediazione,
del tenore degli scritti difensivi ed in applicazione del D.M. 147/2022 – in euro 8.179,78 (di cui euro
679,78 per anticipazioni ed euro 7.500,00 per compensi) oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
ACCOGLIE
l'opposizione avanzata da con atto di citazione notificato il 4.12.2023 e, per Parte_1
l'effetto,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 723/2023 Ing. - 987/2023 R.G. emesso dal Tribunale di Lecco il 12/16.10.2023
su istanza di in qualità di mandataria di nei Controparte_1 Controparte_2
confronti di per il pagamento della complessiva somma di euro 99.421,09 oltre Parte_1
interessi legali dall'1.8.2019 al saldo effettivo ed oltre alle spese processuali, liquidate in euro 2.606,50
oltre oneri di legge.
pagina 7 di 8 DA
(c.f. , in qualità di mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere le spese processuali all'opponente
[...]
per euro 8.179,78 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Così deciso in Lecco il 10 gennaio 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
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