Sentenza 9 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2003, n. 7156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7156 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 07 15 6/03 LA COR E NE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G. N. 16933/00 Dott. Michele DE LUCA 1 Rel. Consigliere Cron. 15941 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud. 11/12/02 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTE NZA sul ricorso proposto da: INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta procure specice delega in atti;
- ricorrente
contro
NT, elettivamente domiciliata in ROMA GIANSANTE 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO VIA ARNO che la rappresenta e difende, giusta delega2002 AGOSTINI, 5361 in atti;
-1-
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 315/99 del Tribunale di L'AQUILA, depositata il 23/05/00 - R.G. N. 213/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di L'Aquila confermava la sentenza del Pretore della stessa sede in data 15 marzo 1999, che aveva accolto la domanda proposta da AN GI contro l'INAIL per ottenere declaratoria che la rendita da infortunio sul lavoro – della quale era titolare fin dal - 17 dicembre 1983 era stata illegittimamente soppressa dopo più di un - decennio - a far tempo dal 1° luglio 1995, appunto, per asseriti miglioramenti, in sede di revisione, sulla base del rilievo che gli stessi miglioramenti del quadro clinico - che la rettifica (ex art. 55, comma 5, della legge n. 88 del 1989), invece, suppone invariato si erano verificati oltre il termine (di dieci anni dalla - costituzione della rendita, appunto) entro il quale assumono rilievo al fine della revisione (art. 83 e 137 del TU n. 1124 del 1965). Avverso la sentenza d'appello l'INAIL propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. L'intimata resiste con controricorso. Motivi della decisione.
1.Con l'unico motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.83 e 137 T.U. n. 1124 del 1965, 55, comma 5, legge n. 88 del 1989, 112, 113, 424 e 445 c.p.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) I'INAIL censura la sentenza impugnata per avere dichiarato illegittima la dedotta cessazione di rendita per infortunio, sebbene fosse stata disposta entro il termine triennale di prescrizione dopo un decennio dalla costituzione della - rendita - omettendo di disporre la richiesta consulenza tecnica, per accertare la diversa situazione patologica dell'assicurato, al fine di verificarne la collocazione -entro il decennio, appunto, dalla costituzione della rendita collocazione temporale, che forma oggetto di presunzione legale nonché l'eventuale - integrazione dell'ipotesi di rettifica per errore (di cui all'art. 55 della legge n.88 del 1989, cit.). Il ricorso non é fondato.
2. Il termine di dieci anni dalla data dell'infortunio (o di quindici dalla malattia professionale) – entro il quale può procedersi alla revisione della rendita (ai - sensi degli art.83, comma 8, 137, ultimo comma, del D.P.R. n. 1124 del 1965), a domanda dell'assicurato o per disposizione dell'Istituto, non é né di prescrizione né di decadenza – in quanto incide sull'esistenza stessa del diritto, delimitando l'ambito temporale entro il quale assumono rilevanza diminuzioni od aumenti dell'attitudine al lavoro ed, in genere, modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita con la conseguenza che secondo la giurisprudenza di - - questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 10030, 3807/2001, 15223, 14959,14941, 12915, 12900, 9046/2000) - appare del tutto razionale (come si desume anche dalle sentenze della Corte costituzionale n. 80 del 1971 e n. 358 del 1991), da un lato, la scelta del legislatore di far decorrere il suddetto termine dal momento della conclusione del procedimento amministrativo di costituzione della rendita (anziché dal momento precedente di maturazione del diritto all'erogazione della rendita) - atteso che il trascorrere del periodo considerato determina una presunzione assoluta di stabilizzazione delle condizioni fisiche dell'assicurato mentre il diritto alla revisione, dall'altro, dev'essere esercitato - dall'INAIL, come nella specie, entro il termine di prescrizione (di cui all'art. 112, comma 1, D.P.R. n. 1124 del 1965), che inizia a decorrere dalla prospettata stabilizzazione, ma rimane sospeso durante la liquidazione in via amministrativa della rendita (ai sensi dell'art. 111, secondo comma, D.P.R. n. 1124 del 1965). 2 -- Alla luce del principio di diritto enunciato, la sentenza impugnata che ha accertato la collocazione temporale, dopo la scadenza del termine entro il quale assumono rilevanza (dieci anni dalla costituzione della rendita da infortunio, appunto) delle modificazioni fisiche del titolare della rendita - non merita, quindi, le censure dell'Istituo ricorrente per avere, coentemente, dichiarato la illegittimità della disposta cessazione della stessa rendita. Peraltro il dedotto provvedimento dell'INAIL risulta correttamente qualificato revisione (ai sensi dell'art. del t.u. 30.6.1965, n. 1124, cit.) - in quanto presuppone una diversa valutazione di una patologia esistente, ma in evoluzione nel tempo in entrambe le direzioni, cioé un miglioramento, come (asseritamente) nella specie, oppure un peggioramento dell'invalidità per il verificarsi di sopravvenienze - anziché rettifica (ai sensi dell'art.55 della legge n. 88 del 1989, cit.) - che si riferisce, invece, ad una diversa diagnosi o ad un errore nella determinazione dell'incidenza invalidante, ovvero all'inesistenza della patologia originariamente riconosciuta sebbene il termine decennale di decadenza - - stabilito (in forza del sopravvenuto art. 9, comma 1, d.lg. 23 febbraio 2000 n. 38, applicabile ai procedimenti in corso, secondo la previsione di cui al comma 5 dello stesso articolo) anche per la rettifica (vedi, per tutte, Cass. n. 435 del 2001ed, ivi riferimenti ulteriori) renda superflua, ai fini che ci occupano, la - prospettata diversità tra i due istituti.
3.Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza (art.91 c.p.c.). 3 010 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in euro 10,00, oltre euro 2.000 (duemila) per onorario. Così deciso in Roma, l'11 dicembre 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente incenso Mileo Michele De Qu e IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi 9MAG, 2003 CANCELLIERE