Legge 28 luglio 1971, n. 585

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    Giurisprudenza92

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    • 1Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 08/01/2024, n. 13
      Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA In composizione monocratica in persona del giudice cons. Gioacchino Alessandro ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A 13/2024 nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. 69013 del registro di segreteria, INTRODOTTO con ricorso, depositato il 17 novembre 2022, proposto dal sig. C. A., nato a [...] (C.F. OMISSIS) e ivi residente in via OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Sorgi, con la stessa elettivamente domiciliato in Palermo presso e nello studio di Piazza G. Amendola, 31 (c.f.: SRG RRT 79R 71G 273Y), giusta procura in calce al …
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      • prescrizione ultraquinquennale·
      • rigetto ricorso·
      • onere probatorio·
      • pensione civile·
      • equiparati orfani di guerra·
      • art. 2697 c.c.·
      • compensazione spese·
      • calcolo pensionistico·
      • principio dispositivo·
      • vicinanza della prova·
      • art. 2 L. 336/70

    • 2Corte d'Appello Salerno, sentenza 14/09/2023, n. 1120
      Provvedimento: R.G. n. 782/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ornella CRESPI Presidente dott. Aldo GUBITOSI Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 782 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, vertente TRA , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 ); C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Di Bartolo per procura a margine dell'atto di citazione di primo grado; - appellante - E , nato a …
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      • domanda riconvenzionale·
      • compensazione spese processuali·
      • fallimento·
      • responsabilità professionale·
      • interruzione del processo·
      • art. 305 c.p.c.·
      • conoscenza legale interruzione·
      • art. 43 l. fall.·
      • improcedibilità domanda di credito·
      • legittimazione ad agire

    • 3Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 21/02/2023, n. 117
      Provvedimento: Sent 117/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO In persona del Giudice monocratico Consigliere dott.ssa Alessandra Sanguigni ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel giudizio instaurato, con il ricorso n.79155 del registro di segreteria, dal sig. XX (omissis) nato il omissis a omissis e residente in omissis, in via omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Giusi Pezzella, ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Roma, via Tiburtina 603; CONTRO -Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante sede nazionale Roma via Ciro il Grande 21 e Roma – …
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      • inammissibilità ricorso·
      • orfano di guerra·
      • buonuscita·
      • art. 69 d.lgs. 165/2001·
      • spese compensate·
      • riliquidazione pensione·
      • giudice ordinario·
      • legge 336/1970·
      • difetto giurisdizione

    • 4Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 05/12/2022, n. 919
      Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA N. 919/2022 In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA In composizione monocratica nella persona del consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 67541/PG del registro di segreteria promosso dal signor (omissis), nato (omissis), rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso in riassunzione depositato il 31/8/2007, dagli avvocati Cosimo Lovelli e Daniele Oliviero e con essi elettivamente domiciliata presso il loro studio in Potenza alla via del Gallitello n. 116/B, CONTRO in …
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      • art. 24 L. 1240/1961·
      • dipendenza da servizio·
      • consulenza medico-legale·
      • riassunzione giudizio·
      • pensione di guerra·
      • prescrizione·
      • art. 13 L. 585/1971·
      • malaria·
      • epatomegalia·
      • ptosi intestinale·
      • compensazione spese legali

    • 5Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 24/10/2022, n. 794
      Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA N. 794/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA Il Giudice Carola Corrado ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel giudizio introdotto con il ricorso in materia di pensione iscritto al n. 72185 del registro di Segreteria instaurato da (OMISSIS), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Carlo Eresiarco, c.f. [...], e dall'Avv. Vincenzo Savarese, c.f. [...], e con i medesimi elettivamente domiciliata presso lo Studio Laudadio in Napoli, Via F. Caracciolo n. 15, fax n. 081/8701338 e 081/8015010, nonché i rispettivi indirizzi di p.e.c.: …
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      • ricalcolo pensione·
      • inammissibilità ricorso·
      • difetto di giurisdizione·
      • equiparazione orfani di guerra·
      • mancato versamento contributi·
      • riassunzione giudizio·
      • compensazione spese·
      • art. 52 d.lgs. 196/2003·
      • risarcimento danni·
      • prescrizione·
      • legittimazione passiva·
      • art. 31 c.g.c.·
      • art. 101 c.p.c.·
      • progressione di carriera
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    Versioni del testo

    • Art. 1. (Trattamento di pensione per i mutilati ed invalidi di guerra)

      Le tabelle C, E ed F annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , sono sostituite dalle corrispondenti tabelle annesse alla presente legge.
      L'assegno complementare previsto dal terzo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , e' elevato da lire 444.000 a lire 540.000 annue.
      A decorrere dal 1 luglio 1971 l'assegno integrativo di cui all'ultimo comma dell' articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , e' soppresso.
    • Art. 2.
      (Assegno speciale annuo agli invalidi di 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidita')

      Agli invalidi di la categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' concesso un assegno speciale annuo, non riversibile, nelle seguenti misure:

      Tabella E, lettera A-bis n. 2, comma secondo . . . . . . . L. 720.000 Tabella E, lettera B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 540.000 Tabella E, lettera C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 336.000 Tabella E, lettera D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 252.000 Tabella E, lettera E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 210.000 Tabella E, lettera F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 168.000 Tabella E, lettera G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 151.200 1ª categoria senza assegno di superinvalidita . . . . . . . L. 84.000 ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 1 marzo 1975, n.45 ha disposto (con l'art. 2) che "L'assegno
      speciale annuo, non riversibile, previsto dall' articolo 1 della legge 18 ottobre 1969, n. 751 , e dall' articolo 2 della legge 28 luglio 1971, n. 585 , e' stabilito nelle seguenti misure annue:
      tabella E -lettera A. . . . . . . . . . . . . . L. 3.840.000
      tabella E -lettera A-bis n. 1, n. 2, comma secondo, n. 3. . . . .
      L. 2.100.000
      tabella E -lettera B. . . . . . . . . . . . . . L. 1.380.000
      tabella E -lettera C. . . . . . . . . . . . . . L. 1.116.000
      tabella F -lettera D. . . . . . . . . . . . . . L. 1.020.000
      tabella E -lettera E. . . . . . . . . . . . . . L. 870.000
      tabella E -lettera F. . . . . . . . . . . . . . L. 720.000
      tabella E -lettera G. . . . . . . . . . . . . . L. 583.200
      prima categoria senza assegno di superinvalidita . L. 324.000".

    • Art. 3. (Modificazioni delle tabelle di classificazione delle invalidita' e dei criteri di applicazione delle tabelle medesime)

      Ai fini dell'assegnazione a categoria di pensione in base alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , la perdita anatomica o funzionale dell'arto sinistro o di segmenti di esso e' equiparata alla perdita anatomica o funzionale dell'arto destro o di segmenti di esso.
      Le "Avvertenze alle tabelle A e B", di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , sono sostituite da quelle allegate alla presente legge.