Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 27 agosto 1971 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 22 dicembre 1977 |
Giurisprudenza • 92
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 08/01/2024, n. 13Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA In composizione monocratica in persona del giudice cons. Gioacchino Alessandro ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A 13/2024 nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. 69013 del registro di segreteria, INTRODOTTO con ricorso, depositato il 17 novembre 2022, proposto dal sig. C. A., nato a [...] (C.F. OMISSIS) e ivi residente in via OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Sorgi, con la stessa elettivamente domiciliato in Palermo presso e nello studio di Piazza G. Amendola, 31 (c.f.: SRG RRT 79R 71G 273Y), giusta procura in calce al …Leggi di più...
- prescrizione ultraquinquennale·
- rigetto ricorso·
- onere probatorio·
- pensione civile·
- equiparati orfani di guerra·
- art. 2697 c.c.·
- compensazione spese·
- calcolo pensionistico·
- principio dispositivo·
- vicinanza della prova·
- art. 2 L. 336/70
Versioni del testo
- Art. 1. (Trattamento di pensione per i mutilati ed invalidi di guerra)
Le tabelle C, E ed F annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , sono sostituite dalle corrispondenti tabelle annesse alla presente legge.
L'assegno complementare previsto dal terzo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , e' elevato da lire 444.000 a lire 540.000 annue.
A decorrere dal 1 luglio 1971 l'assegno integrativo di cui all'ultimo comma dell' articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , e' soppresso. - Art. 2.
(Assegno speciale annuo agli invalidi di 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidita')
Agli invalidi di la categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' concesso un assegno speciale annuo, non riversibile, nelle seguenti misure:
Tabella E, lettera A-bis n. 2, comma secondo . . . . . . . L. 720.000 Tabella E, lettera B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 540.000 Tabella E, lettera C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 336.000 Tabella E, lettera D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 252.000 Tabella E, lettera E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 210.000 Tabella E, lettera F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 168.000 Tabella E, lettera G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 151.200 1ª categoria senza assegno di superinvalidita . . . . . . . L. 84.000 ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 1 marzo 1975, n.45 ha disposto (con l'art. 2) che "L'assegno
speciale annuo, non riversibile, previsto dall' articolo 1 della legge 18 ottobre 1969, n. 751 , e dall' articolo 2 della legge 28 luglio 1971, n. 585 , e' stabilito nelle seguenti misure annue:
tabella E -lettera A. . . . . . . . . . . . . . L. 3.840.000
tabella E -lettera A-bis n. 1, n. 2, comma secondo, n. 3. . . . .
L. 2.100.000
tabella E -lettera B. . . . . . . . . . . . . . L. 1.380.000
tabella E -lettera C. . . . . . . . . . . . . . L. 1.116.000
tabella F -lettera D. . . . . . . . . . . . . . L. 1.020.000
tabella E -lettera E. . . . . . . . . . . . . . L. 870.000
tabella E -lettera F. . . . . . . . . . . . . . L. 720.000
tabella E -lettera G. . . . . . . . . . . . . . L. 583.200
prima categoria senza assegno di superinvalidita . L. 324.000".
- Art. 3. (Modificazioni delle tabelle di classificazione delle invalidita' e dei criteri di applicazione delle tabelle medesime)
Ai fini dell'assegnazione a categoria di pensione in base alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , la perdita anatomica o funzionale dell'arto sinistro o di segmenti di esso e' equiparata alla perdita anatomica o funzionale dell'arto destro o di segmenti di esso.
Le "Avvertenze alle tabelle A e B", di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , sono sostituite da quelle allegate alla presente legge.