Articolo 6 della Legge 24 ottobre 1987, n. 448
Articolo 5Articolo 7
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18 novembre 1987
Art. 6. (Eccedenze) 1. Sono approvate le eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e sul conto della cassa, relative ai capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sotto indicati per l'esercizio 1986, come risulta dal dettaglio che segue:

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Entrata in vigore il 18 novembre 1987