CA
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/12/2025, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda composta dai seguenti Magistrati: dott. ssa AN PILIEGO Presidente dott. “ Mariangela MARCHESIELLO Consigliere dott. “ ON POTITO Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “contratti bancari (depositato bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)” iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 743 dell'anno 2023
TRA
(P.I. ), con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in OM, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ascanio Amenduni, in virtù di procura generale alle liti autenticata nella firma in data 16.10.2007 per AR di OM (registrata il 26.10.2007, rep. 151130, racc. 32917), ed Per_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla Via Sparano n. 35, nonché presso il domicilio telematico del predetto difensore
Email_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
(P. I.V.A. ), in persona
[...] P.IVA_2 del RE Avv. Vittorio Tarsia, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi De Filippis, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bitritto alla via Fascilla n. 9, nonché presso il domicilio telematico del predetto difensore Email_2
APPELLATA
NONCHE'
, nato a [...] il [...] (C.F.: CP_2
, in qualità di erede accettante con beneficio C.F._1
d'inventario l'eredità del de cuius Avv. AN IG, e CP_3
, nata a [...] il [...](C. F.: ), in
[...] C.F._2 qualità di chiamata/rinunciante all'eredità del de cuius Avv. AN IG APPELLATI CONTUMACI
All'udienza collegiale tenutasi il 31 ottobre 2025 la causa è stata riservata per la decisione, senza termini, già concessi alle parti ex art. 352 c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi integralmente richiamate.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 12 febbraio 2015, la Curatela
[...]
Parte_2
, in persona del RE avv. Vittorio Tarsia, conveniva in
[...] giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, la Parte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “A) Condannare la
[...] convenuta per le causali di cui in Parte_1 premessa, a versare alla Curatela attrice la somma di € 723.725,00, ovvero quell'altra maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi nella misura convenzionale e maggior pag. 2/18 danno da rivalutazione monetaria a far data dai relativi esborsi non giustificati e sino alla domanda, oltre interessi legali e rivalutazione successivi e sino all'effettivo soddisfo;
B) Condannare la convenuta al pagamento delle spese dell'art.96 c.p.c..”. Il tutto con vittoria di spese e competenze. A fondamento della domanda la Curatela attrice assumeva che:
-con provvedimento del 2.11.2009, reso nell'ambito del fallimento eredi veniva nominato quale RE l'avv. Vittorio Tarsia, in Controparte_1 sostituzione del precedente RE, avv. AN IG;
-il nuovo RE, al fine di procedere alla complessa ricostruzione della precedente gestione, richiedeva alla - Parte_1 presso la cui agenzia di Bari, Palazzo di Giustizia, era intrattenuto il rapporto di conto corrente n. 787, intestato alla procedura fallimentare de qua -, la consegna di tutta la documentazione afferente il medesimo rapporto, compresi gli estratti conto analitici, recanti le causali di ogni operazione, nonché i mandati di pagamento e le relative autorizzazioni;
- a fronte di tali richieste, la Banca depositaria provvedeva alla consegna al RE in carica solo di estratti conto di natura meramente interna, a decorrere dal 3.07.1991, con saldo iniziale pari a £ 0;
- a seguito delle opportune verifiche sull'attività di gestione dell'avv. IG, era emerso che alla data del 23.03.2006 – giorno in cui avveniva l'estinzione -, il predetto conto presentava un saldo attivo di soli € 91,59;
- erano rimaste inevase le richieste di consegna della ulteriore documentazione giustificativa delle relative annotazioni contabili e soprattutto dei richiesti mandati di pagamento relativi alle annotazioni contabili “in uscita”;
- su istanza cautelare della Curatela ex art. 700 cpc, il Tribunale di Bari ordinava alla già con decreto emesso in data 14.02.2001 inaudita CP_4 altera parte, confermato con ordinanza del 27.12.2011, la consegna della copia conforme degli originali dei mandati di pagamento e delle autorizzazioni del Giudice Delegato già richiesti dalla Curatela fallimentare. Ma l'ordine giudiziario rimaneva inevaso;
- a suo avviso l'istituto bancario aveva violato gli obblighi di diligenza, di comunicazione sollecita ed anche di rendiconto, previsti in materia di esecuzione del mandato conferitogli dagli articoli 1710, 1711, 1712 e 1713 c.c., applicabili al caso de quo, anche in ossequio all'art. 1856 c.c., nonché, lo specifico obbligo previsto dall'art. art. 34 co. 3 1.f., il quale dispone che "Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore devono essere depositate entro cinque giorni presso l'ufficio postale o presso un istituto di
pag. 3/18 credito indicato dal giudice, con le modalità da lui stabilite" e che il ritiro delle somme depositate sul conto è consentito solo "in base a mandato di pagamento del giudice delegato”;
- pertanto, in base alle norme appena menzionate, la vista l'esplicita CP_4 richiesta avanzata dalla Curatela fallimentare, aveva l'obbligo – anche ai sensi dall'art. 119 TUB - di consegnare alla stessa copia conforme dei mandati di pagamento del Giudice Delegato che avevano giustificato le predette annotazioni "in uscita" sul conto corrente della procedura fallimentare;
- alla luce di quanto fin qui esposto, essa Curatela fallimentare intendeva spiegare nei confronti della un'azione di responsabilità CP_5 contrattuale, essendo prive di idonea giustificazione le molteplici annotazioni “in uscita” riportate negli estratti conto del predetto conto corrente n. 787. Costituitasi in giudizio, la eccepiva Parte_1 preliminarmente la prescrizione decennale, ovvero quinquennale, dei pretesi diritti di consegna, nonché risarcitori e restitutori azionati dalla Curatela attrice nonché, nel merito, l'infondatezza della domanda azionata, della quale chiedeva il rigetto. Inoltre, chiedeva ed otteneva autorizzazione a chiamare in causa l'avv. AN IG per sentirlo condannare in via diretta quale unico responsabile al riguardo o, quantomeno, per essere garantita dal medesimo in caso di condanna pecuniaria. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite. Si costituiva in giudizio il terzo chiamato avv. AN IG, chiedendo, in rito, disporsi la riunione del procedimento ad altri sedici procedimenti che indicava in modo analitico, o in ogni caso a quello iscritto con il n. RG. 4728/2010 e, nel merito, il rigetto della domanda attrice e della domanda di manleva della banca siccome rispettivamente inammissibili, infondate e sguarnite di prova. In subordine, in ipotesi di accoglimento della domanda Contro di manleva come articolata dalla chiedeva che l'ammontare del risarcimento fosse rideterminato anche d'ufficio dal Giudice ex art. 1227, 1° comma e 2055 cod. civ. in ragione della sussistente, autonoma, concorrente e determinante colpa dell'Istituto di Credito e dell'incidenza causale dell'accertata negligenza dello stesso nella produzione dell'evento dannoso relativamente ai fatti di causa di cui alla narrativa dell'atto di citazione introduttivo del giudizio. Rigettata la richiesta di riunione, la causa veniva istruita attraverso una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di accertare: “ (..) se la Banca ha
pag. 4/18 corrisposto all'avv. IG somme depositate sul conto della Curatela in mancanza di valida autorizzazione del G.D. ed in caso di risposa affermativa l'importo complessivo delle somme erogate senza valida autorizzazione;
inoltre (..) se e quali somme di quelle eventualmente corrisposte all'avv. IG, in mancanza di valida autorizzazione, siano stati comunque utilizzate per pagamenti di somme dovute a terzi della Curatela”. Nelle more del giudizio veniva depositata agli atti, copia della sentenza n. 2843/18 emessa dal Tribunale di Bari nella causa promossa dalla
[...]
Parte_3
contro lo stesso Avv. AN IG, RE
[...] revocato, avente ad oggetto il risarcimento dei danni per violazione degli obblighi previsti ex artt. 34, 35, 38 e 116 L.F.. Il giudizio, così, veniva sospeso con ordinanza del 2019 sino alla verifica del passaggio in giudicato della sentenza suddetta, la quale conteneva una condanna risarcitoria a carico dell'Avv. IG, pari a complessivi € 635.991,26, più spese. Una volta verificatosi il passaggio in giudicato di tale pronuncia, la Curatela attrice provvedeva alla riassunzione del giudizio. La prima CTU veniva dichiarata nulla e veniva così disposta la rinnovazione a mezzo dello stesso consulente tecnico nominato, nonostante le opposizioni della banca. Con ricorso in riassunzione dell'1.02.2022, notificato in data 9.02.2022, la Curatela riassumeva il giudizio iscritto Controparte_1 al n R.G. 2607/2015, interrotto con decreto del 3.11.2021 per l'intervenuto decesso dell'Avv. AN IG, convenuto/terzo chiamato in causa. Veniva così ricostituito il contraddittorio delle parti e la causa veniva decisa con sentenza n. 1388/2023 emessa in data 19.04.2023 dal Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica, che accoglieva parzialmente la domanda attrice e, per l'effetto, così provvedeva:“1.accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la al pagamento della somma Parte_1 di € 184.098,70, oltre rivalutazione monetaria nei termini di cui in motivazione, in favore della Curatela del Fallimento
[...]
; 2. accoglie la Parte_2 domanda di garanzia proposta e, per l'effetto, condanna CP_2 quale erede del terzo chiamato IG AN a manlevare la banca convenuta del 70% di quanto quest'ultima sia stata condannata a pagare alla Curatela attrice in virtù della presente sentenza, il tutto nei limiti
pag. 5/18 dell'eredità del defunto IG AN come accettata con beneficio di inventario;
3.condanna la convenuta a rimborsare le spese CP_5 processuali nei confronti della attrice, che si liquidano in CP_1 complessivi € 14.839,57, di cui € 736,57 per esborsi ed €14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori dovuti come per legge;
4. condanna a rimborsare le spese CP_2 processuali nei confronti della convenuta che si liquidano in CP_5 complessivi € 14.847,00, di cui €. 7,43 per esborsi ed € 14.839,57 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori dovuti come per legge;
5.compensa integralmente le spese processuali tra la convenuta e;
6. pone in via definitiva le spese di CTU, come CP_3 liquidate con separati decreti in corso di causa, a carico della Curatela attrice, della e di per 1/3 ciascuno”. CP_5 CP_2
Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato il 29 maggio 2023, la Parte_1
chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata
[...] decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “1) in rito dichiarare nullo l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado con ogni conseguenza di legge;
2) sempre in rito, in via subordinata e salvo gravame, annullare la sentenza impugnata in toto o in parte qua, per violazione delle regole sulla continenza e sul conflitto di giudicati, in virtù dell'assorbimento della sentenza impugnata in quella passata in giudicato n. 2843/2018 del 5.7.2018 del Tribunale di Bari;
3) nel merito annullare la sentenza di primo grado nei capi impugnati, e comunque in quelli di condanna risarcitoria della verso la Curatela attrice, e per CP_5
l'effetto accogliendo tutte le eccezioni sollevate in primo grado da CP_5
rigettare, pure per difetto di legittimazione attiva, la corrispondente
[...] domanda formulata contro la stessa sempre in primo grado, CP_5 oppure, in via subordinata ma salvo gravame, diminuire percentualmente la condanna emessa dal Primo Giudice, a carico della vuoi CP_5 in forza della disposizione dell' art. 1227 c.c., ovvero della correlativa riduzione, quanto meno nella misura del 70%, nei confronti della procedura fallimentare attorea, vuoi in forza della illegittimità sostanziale e processuale dell'attribuzione di responsabilità risarcitoria a carico della per importi superiori a quello di Lire 85.200.000, pari agli CP_5 attuali € 44.002,13, vuoi infine per la compensatio lucri cum damno, ricavabile dall'affrancamento della procedura fallimentare da ogni compenso nei confronti dell'Avv. IG per il suo operato di RE fallimentare, proprio a motivo delle condotte illecite ascrittegli. Il tutto
pag. 6/18 previa declaratoria di nullità e/o inutilizzabilità anche del secondo elaborato peritale depositato in primo grado;
4) in caso di conferma, totale
o parziale, della condanna risarcitoria impugnata riformare parzialmente il capo relativo alla condanna dell'Avv. AN IG, ovvero del suo avente causa, accettante con beneficio d'inventario, a rifondere alla CP_5
il 70% dell'importo che la stessa fosse costretta a pagare alla
[...]
Curatela fallimentare, eliminando il limite del 70%, ed estendendo la condanna in garanzia suddetta fino al 100%, o a quella percentuale maggiore del 70% ritenuta giusta;
5) annullare e/o riformare , pure in via autonoma e in dipendente, anche il capo 3 della condanna emessa in primo grad o della alle spese di lite, disponendone quanto meno la CP_5 compensazione verso la Curatela attrice, in via totale o, subordinatamente ma salvo gravame, parziale, e, sempre che l'accoglimento delle conclusioni ut supra non possa determinare una pronuncia sulle spese medesime, tota, totalmente favorevole alla 6) annullare e/o CP_5 riformare anche il capo 6 della sentenza impugnata, stabilendo, pure in via via autonoma e indipendente, che nulla è dovuto dalla a titolo CP_5 di concorso spese di CTU, annullando il corrispondente decreto;
7) si chiede fin d'ora condannarsi la Curatela fallimentare attrice a restituire alla tutte le somme che questa fosse costretta nelle more a CP_5 pagare alla medesima, con riserva di ripetizione, in virtù della provvisoria esecutorietà della sentenza della sentenza impugnata, con gli con gli interessi dalla data del pagamento.” Con comparsa di costituzione e risposta in appello (con istanza di correzione di errore materiale) del 23.12.2023, si è costituita in giudizio l'appellata curatela fallimentare, chiedendo il rigetto dell'appello, perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma dell'impugnata sentenza provvedendo, nel contempo, alla correzione della medesima nel senso che là ove è scritto € 736,57 debba leggersi e intendersi € 1.809,39, quanto alle spese di lite. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
, in qualità di erede accettante con beneficio d'inventario CP_2
l'eredità del de cuius Avv. AN IG, e , pur CP_3 regolarmente citati sono rimasti contumaci. Con ordinanza del 19.01.2024 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza. Alla udienza del 31 ottobre 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha riservato la causa in decisione, senza termini, già concessi alle parti ex art. 352 cpc.
******
pag. 7/18 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la CP_5 sentenza di primo grado, nella parte in cui ha rigettato l'eccezione preliminare di nullità ex art. 164 cpc dell'atto di citazione, come dalla stessa sollevata nei propri scritti difensivi di primo grado. Sostiene l'istituto di credito che il Giudice di prime cure, nel rigettare detta eccezione, è stato troppo generico nella motivazione, di fatto solo apparente, non avendo fatto alcun riferimento ad alcun elemento della fattispecie concreta ed incorrendo, in tal modo, in una sostanziale astensione dallo scrutinio specifico dell'eccezione rispetto al contenuto, altrettanto specifico, del medesimo atto di citazione. In particolare, la banca ha sostenuto che, nell'atto introduttivo mancava l'indicazione sia del petitum sia della causa petendi, nonché la specificazione di quest'ultima, se di tipo contrattuale o extracontrattuale. Il motivo di appello è infondato e va rigettato. Come assunto dalla difesa della Curatela appellata, la denunciata nullità deve ritenersi abbandonata in quanto non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, atteso che: “la mancata riproposizione della domanda (o eccezione) nella precisazione delle conclusioni comporta l'abbandono della stessa, assumendo rilievo solo la volontà espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile, con conseguente irrilevanza della volontà rimasta inespressa". (cfr. Cass. Sez. III sent. n. 2093 pubblicata il 29.01.2013). A tal proposito si ricorda che: “Non appare, invero, revocabile in dubbio che, a seguito delle riforme al codice di procedura civile operate con le novelle del 1990/1995, il potere dispositivo delle parti abbia assunto nuovo e più pregnante rilievo, non solo con riferimento alle istanze istruttorie ma anche relativamente alle domande ed eccezioni, laddove, nel vigente ordinamento processuale, il thema decidendum non è più modificabile nel senso dell'ampliamento, ma solo nel senso della limitazione delle conclusioni prese negli atti introduttivi e nell'udienza ex art. 183 c.p.c., con possibilità per le parti di rinunciare ai singoli capi, di procedere a riduzioni delle domande originarie, di rinunciare ad alcune delle domande originarie o intervenute nei termini di cui all'art. 183 c.p.c., mentre al giudice è affidato il ruolo di garante, con valenze pubblicistiche, a presidio del divieto di domande nuove e di domande non rispettose delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c.. Deve, allora, convenirsi che "dopo tale radicale cambiamento, per effetto dell'esaltazione del ruolo dispositivo attribuito
pag. 8/18 alla parte diventa irragionevole presumere una volontà diversa da quella espressa e affidare al giudice la ricerca di quella effettiva - ricavabile dagli atti processuali e dalla connessione delle domande valutate avendo presente l'interesse della parte - perché la parte, in un processo basato sul principio dispositivo, è l'unico dominus dei suoi interessi e se non adempie subisce le conseguenze dell'onere su di essa gravante" (cfr. Cass. Sez. V, Sent. n. 16840 del 2013.) Nella fattispecie, infatti, è accaduto che l'eccezione di nullità dell'atto di citazione veniva sollevata, in sede di comparsa di costituzione e risposta, con una semplice frase di stile: “(..) chiedendo il rigetto della domanda attorea, in ogni sua articolazione perché nulla ex art. 164 c.p.c.” senza esplicitare a quale delle ipotesi intendesse fare riferimento, tra quelle previste da detto articolo e senza reiterare l'eccezione nelle “conclusioni” di detta comparsa (cfr. vedi rigo 14 pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta della banca). Di tale generica eccezione, inoltre, come sostenuto dalla curatela, non si rinviene più traccia né nelle memorie ex art. 183 c.p.c., né nelle precisazioni delle conclusioni e, neppure, nelle comparse conclusionali. Inoltre, la Corte rileva che l'eccezione preliminare si ha come non apposta allorquando si contesta anche il merito della domanda, come ha fatto la Contro in primo grado. Ancora la Corte osserva che, le ulteriori specificazioni compiute solo in questa sede, in relazione a tale eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 cpc, in ordine alla mancata indicazione sia del petitum che della causa petendi, sono al limite dell'inammissibilità perché eccepite solo in questo grado di giudizio e come tali sono da rigettare. In ogni caso, si rappresenta che l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, è assolutamente completo dei suoi elementi, quanto al petitum, in quanto è indicata espressamente la somma richiesta, e alla causa petendi, Contro rappresentata dalla violazione, da parte della delle norme che regolano i prelievi di somme depositate sul conto corrente intestato al fallimento.
Con il secondo motivo di appello la appellante censura l'impugnata Pt_1 decisione nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della Curatela dalla stessa sollevata fin dal primo atto. Contr Sostiene la che, nella fattispecie, la Curatela non ha agito – come previsto dall'art. 240 L.F. - per la ricostituzione del patrimonio del fallito,
pag. 9/18 ma per far accertare la responsabilità gestoria del proprio rappresentate, autore di condotte compiute in danno della stessa banca. Inoltre, afferma che il primo Giudice ha errato nel non aver preso in considerazione le eccezioni sulla carenza di legittimazione attiva della curatela che sono state sollevate sin dalla comparsa di risposta e non già nella comparsa conclusionale del 10.07.2020, come invece sostenuto nell'impugnata sentenza. Anche tale motivo di gravame merita rigetto. La Corte osserva sul punto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'orientamento giurisprudenziale in materia sostiene che, nel caso di specie, l'azione proposta dal RE subentrante costituisce una vera e propria “azione di massa”. Ed invero si afferma che: “Il curatore fallimentare è legittimato ad agire contro la banca per la concessione abusiva del credito, in caso di illecita nuova finanza o di mantenimento dei contratti in corso, che abbia cagionato una diminuzione del patrimonio del soggetto fallito, per il danno diretto all'impresa conseguito al finanziamento e per il pregiudizio all'intero ceto creditorio a causa della perdita della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 18610 del 30/06/2021 -Rv. 661819 – 03-
). Ancora sul punto si sono espresse le S.U., affermando che: “Il curatore fallimentare è legittimato, tanto in sede penale, quanto in sede civile, all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità sia ammessa contro gli amministratori di società, anche per i fatti di bancarotta preferenziale commessi mediante pagamenti eseguiti in violazione della “par condicio creditorum. (..) nel sistema della legge fallimentare, difatti, la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni c.d. di massa - finalizzate, cioè, alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica ed aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo". (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 1641 del 23/01/2017 -Rv. 642008 – 01-). Alla luce di tali richiami giurisprudenziali è evidente che il RE, nel caso di specie, ha operato nell'interesse dell'intera massa dei creditori e per il solo fine di accrescere la massa attiva per consentire un maggior beneficio per tutti i creditori. Correttamente, pertanto, il Giudice di primo grado ha statuito che “Nel caso di specie, la procedura ha agito per ottenere la reintegrazione del patrimonio della società fallita prospettando il fatto che lo stesso si sia depauperato per fatti imputabili al precedente curatore in concorso con la convenuta, atteso il prelievo, da parte del IG, di somme dal Pt_1
pag. 10/18 conto intestato al in mancanza di valida autorizzazione, reso CP_1 possibile dal comportamento negligente e inadempiente dell'istituto di credito”. (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
Con il terzo motivo di gravame la banca rileva la nullità e/o annullabilità della sentenza impugnata nel capo uno e nei restanti capi di condanna, per violazione della normativa processuale sulla continenza ex art. 39 cpc. In particolare, la banca osserva che, nell'agire in seno al preventivo giudizio n. RG 4728/2010 contro il proprio precedente rappresentante, la nuova Curatela avrebbe dovuto evocare in giudizio anche il presunto debitore solidale e, non già promuovere due giudizi separati, CP_5 innescando, così, una questione di continenza tra la condanna emessa nei confronti del RE IG e quella emessa nei confronti della CP_5
.
[...]
Sostiene che il Giudice di primo grado ha commesso un errore di diritto nella misura in cui non ha ritenuto e/o dichiarato che il giudicato formatosi nel procedimento n. RG 4728/2010 andava a inglobare la domanda di condanna formulata contro la e, mediamente, per effetto della CP_5 domanda di garanzia di quest'ultima, verso il IG, impedendone l'emissione, o postulando, quanto meno, un controllo comparativo. Il motivo è destituito di fondamento.
Contro
In primis, si rileva che nel prospettare tale motivo di gravame la non ha introdotto una ragione critica alla decisione assunta dal Tribunale in ordine a tali aspetti specifici della lite, essendosi limitata a reiterare le ragioni spese nel corso del giudizio di primo grado. Ad ogni modo, alcuna continenza è ravvisabile nella caso de quo, ed è corretto il ragionamento effettuato dal primo Giudice allorquando ha affermato che: “Si deve escludere la sussistenza di un, pur potenziale, conflitto di giudicati tra la predetta sentenza e la presente: la responsabilità del IG per gli ammanchi di cassa contestatigli dalla Curatela nel giudizio n. 3648/2018 RG, che ha portato alla predetta condanna risarcitoria, è solidale ex art. 2055 c.c., rispetto a quella della Contr
senza che, quindi, vi sia il rischio di una duplicazione di condanne in favore della Curatela. Il fatto che IG sia stato chiamato in garanzia, nel presente procedimento, non espone quest'ultimo al rischio di una Contr duplicazione di pagamenti, in quanto la potrà pretendere dal terzo chiamato solo quanto da essa versato alla Curatela, quale obbligata in solido con lo stesso IG, nei limiti di quanto liquidato nella presente sentenza.” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
pag. 11/18 Ineccepibile è la motivazione del Tribunale perché, in forza del vincolo di Contro solidarietà di cui all'art. 2055 esistente tra la e l'Avv. IG, entrambi sono obbligati per il pagamento dell'intero.
Con i successivi motivi di appello - quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono -, la , censura la impugnata Parte_1 decisione sotto i seguenti profili:
4) mancato rilievo dell'assenza, o della carenza di prova, del danno da responsabilità contrattuale del mandatario tesoriere, ovvero della riconducibilità eziologica del danno lamentato all'inadempimento del medesimo mandatario;
in particolare violazione degli articoli 1218 e 1223 c.c.;
5) violazione dell'art. 2697 cc da parte del Giudice di prime cure. Mancato rilievo dell'assenza, o della mancata prova, di un pregiudizio patrimoniale da parte del;
CP_1
6) omessa decisione sulla mancata applicazione dell'art. 1227 c.c. alle pretese pecuniarie del , a fronte della circostanza che autore CP_1 delle presunte condotte distrattive era stato lo stesso organo gestionale del
, cioè il RE sostituito, scelto dal Collegio del Tribunale di CP_1
Bari e non vigilato dal Giudice delegato;
7) violazione o falsa applicazione della normativa codicistica (artt. 1227, 1228, 2049) per aver attribuito al cessato curatore, unicamente nei rapporti interni con la banca, un concorso ex art. 1227 c.c. nella misura del 70% nonostante il carattere doloso della sua condotta, non applicando, invece, detto concorso nei rapporti tra la banca e il;
CP_1
8) erronea identificazione del danno col mero evento del prelievo ingiustificato, ovvero carente di valido mandato, configurando un danno risarcibile in re ipsa;
9) errato esercizio dei poteri di ammissione ed utilizzazione della c.t.u., con conseguenziale erroneità, inattendibilità e inutilizzabilità della rinnovazione della ctu espletata in violazione dell'art. 157 comma 2 cpc per illegittima conferma del ctu nell'espletamento della indagine peritale rinnovata ed errata interpretazione delle risultanze del suo nuovo elaborato. Con detti motivi, che possono trattarsi congiuntamente siccome tra loro connessi, la banca appellante ripropone argomentazioni difensive già sviluppate in primo grado, valutate e non condivise dal Tribunale, invocando, in sintesi, la propria totale, o in subordine parziale assenza di responsabilità, restitutoria e risarcitoria, nei confronti della curatela fallimentare, in relazione alle poste in uscita addebitate sul conto corrente pag. 12/18 già intrattenuto dalla curatela medesima con esso istituto bancario, ma prive di idonea giustificazione, in quanto esso avrebbe assolto i propri obblighi di diligenza con il preteso invio di estratti conto ed inoltre sarebbe stato impossibilitato a produrre i mandati di pagamento, per intervenuto sequestro dei medesimi;
assume inoltre che la responsabilità sarebbe ascrivibile al solo precedente curatore avv. IG in base alla sua condotta dolosa, quale emergerebbe da indagini in sede penale, o comunque sarebbe ascrivibile a pretesa culpa in vigilando ed in eligendo della stessa curatela, in relazione al rapporto con il curatore stesso. Afferma poi - in modo peraltro incompatibile con il proprio stesso assunto, secondo cui il precedente curatore avrebbe prelevato le somme senza autorizzazione degli organi della procedura - che la curatela non avrebbe provato il danno e la destinazione delle somme stesse a fini estranei alla procedura. Come già rilevato da questa Corte, in un giudizio del tutto sovrapponibile a quello odierno, pendente tra il medesimo istituto di credito, gli eredi dell'avv. IG e la curatela di altro fallimento, anche esso affidato allo stesso professionista quale curatore, “tali motivi di appello – come eccepito dalla Curatela appellata - sono destituiti di fondamento e, addirittura, formulati ai limiti dell'inammissibilità in quanto l'appellante, di fatto, nel riproporre le proprie tesi, già disattese con ampia motivazione nella sentenza impugnata, non ha offerto un chiaro ragionamento controfattuale idoneo ad esprimere le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice, sì da evidenziare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.(cfr. Corte di Appello di Bari, sez. II, sent. n. 1517/22 pubblicata il 14.10.2022). Ad ogni modo tali motivi sono infondati nel merito. È certamente corretta la decisione del primo giudice, inquadrata la fattispecie dedotta in giudizio nell'ambito della responsabilità contrattuale, di porre a carico dell'appellante l'onere di provare di avere tenuto una condotta diligente. Come correttamente sostenuto dal Tribunale, è principio assolutamente consolidato quello per cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo pag. 13/18 dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis, Cass. 2019/n. 13685). Nel caso di specie era quindi specifico onere della banca, in quando debitore, dimostrare di avere osservato scrupolosamente i propri doveri nel consegnare all'ex curatore avv. IG le somme giacenti sul conto corrente della procedura. Ciò che non ha però fatto. Non è pertinente il richiamo del principio della vicinanza della prova ovvero a quello per cui le banche sono tenute a conservare la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela per un solo decennio. In generale, il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c. (che impone all'attrice di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte), ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attrice e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova (cfr. Cass. 2022/n. 12910). Nel caso di specie, il fallimento lamenta il fatto che la banca ha consentito al IG di prelevare somme senza alcun giustificativo (e non anche formando e producendo documentazione alterata e contraffatta) sicché l'istituto di credito era posto nella agevole condizione di produrre i giustificativi (in particolare l'autorizzazione e il mandato del giudice delegato) ove li avesse avuti. È d'altra parte del tutto evidente che non poteva per certo pretendersi che l'appellata avrebbe dovuto provare l'inesistenza dei detti giustificativi, trattandosi di fatti negativi. Anche nel presente giudizio va, poi, rimarcato che il fatto che la banca deve conservare la documentazione per dieci anni non vale ad esonerarla dall'onere di provare di avere ben operato anche in relazione a fatti ed operazioni anteriori al decennio, ragionando sul diverso piano, per l'appunto, dell'onere della prova. Come puntualmente osservato dal primo giudice, con pronuncia resa in materia di credito affermato dalla banca, ma suscettibile di operare anche in un giudizio quale quello presente, in cui di discute dell'adempimento delle pag. 14/18 prescrizioni di cui agli artt. 1710, 1711.1712 e 1713 c.c. e 34 l.f., nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo, volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale, non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore (cfr. Cass. 2016/n. 7972). Inoltre, è sufficiente rammentare che affinché più persone possano essere chiamate a rispondere in solido di un fatto illecito, secondo la regola di cui all'art. 2055 cod. civ., non è necessario che tutte abbiano agito col medesimo atteggiamento soggettivo (dolo o colpa), ma è sufficiente che, anche con condotte indipendenti, tutte abbiano concausato il medesimo fatto dannoso (cfr. Cass. 2008/n.25157) E' richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni (cfr. Cass. 2022/n. 13143, a Sezioni Unite). Dunque, il fatto che il de cuius, avv. IG abbia, dolosamente, sottratto denaro al fallimento non esclude, di per sé, che della sottrazione sia responsabile anche la banca presso cui quel denaro era depositato, posto che, avendo consentito i prelievi in assenza di autorizzazione del giudice delegato, ha agevolato l'altrui condotta dannosa, partecipando alla produzione del danno. Tanto perché ove avesse chiesto al curatore di giustificare documentalmente i prelievi, avrebbe impedito la distrazione del denaro. Sebbene la sua parte di responsabilità risulti inferiore (in assenza di elementi per affermare che i suoi dipendenti abbiano dolosamente operato), è corretta la quantificazione della quota di responsabilità nella misura del 30% e non inferiore, tenuto conto del fatto che da un operatore professionale ci si sarebbe aspettato il rispetto delle prescrizioni dettate per garantire la correttezza del comportamento del curatore fallimentare,
pag. 15/18 soprattutto alla luce della notevole movimentazione del conto, su cui sono transitati diversi milioni di euro. In ordine al nono motivo, si rileva che il ctu ha esaminato anche e soprattutto documentazione proveniente dalla banca, in particolare gli estratti conto, rilevando in termini oggettivi le operazioni compiute dall'avv. IG. Di tanto è stato espressamente dato atto, con l'indicazione nel corpo della relazione, delle operazioni dette, poi raggruppate in gruppi omogenei. In questo modo, il lettore è stato posto -soprattutto se, come nella specie, in grado di attingere diretta conoscenza dalle fonti documentali perché per larga parte dallo stesso prodotti- nella condizione di conoscere in modo specifico e non già meramente generico quelle, tra le numerosissime operazioni, oggetto di rilievo critico. E, quindi, di formulare le proprie osservazioni o allegare documentazione a confutazione. Non può sfuggire il fatto che, come emergerà di qui a poco, le operazioni da cui è scaturito un danno sono quelle in relazione alle quali non sono stati rinvenuti documenti e non sono state poste in essere per effettuare pagamenti nell'interesse del fallimento. Si tratta, cioè, di fatti oggettivi che erano facilmente contestabili da parte dell'istituto di credito con la produzione in giudizio dei giustificativi che, se esistenti, sarebbero stati in suo possesso. In definitiva, nella consulenza tecnica di ufficio non si rinvengono valutazioni soggettive in forza di elementi che sono rimasti ignoti alle parti, emergendo, invece, rilievi di consistenza oggettiva, capaci di essere smentiti ove l'appellante avesse inteso produrre le autorizzazioni e i mandati del giudice delegato.
Il rigetto dei suesposti motivi esaminati, ha carattere assorbente rendendo superflua la delibazione del decimo motivo (con il quale la invoca CP_4
l'errata applicazione della rivalutazione monetaria da parte del Tribunale) e dell'undicesimo motivo (con il quale si censura la regolamentazione delle spese), nonché l'esame di ogni altra questione ed eccezione sollevata dalla parte appellante. L'appello va, pertanto, rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
In ultimo la Corte osserva che va corretta (come richiesto dalla curatela appellata) la sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 287 e ss. c.p.c., in ordine alla quantificazione delle borsuali, erroneamente riconosciute in pag. 16/18 favore della curatela per euro 736,57, emergendo, invece, dagli atti, che è documentato l'esborso di euro 1736.47, dovendo essere, conseguentemente, riformulato il calcolo di quanto complessivamente dovuto.
L'esito del giudizio (rigetto appello) giustifica - secondo l'ordinario criterio di soccombenza – la condanna dell'appellante, a rimborsare CP_5 all'appellata le spese e le Controparte_1 competenze del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori medi della tariffa, per controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 a 260.000,00, come aggiornati dal d.m. 55/2014.
Alcun provvedimento sulle spese va adottato nel rapporto processuale tra la appellante e gli eredi dell'avv. IG, - e Pt_1 CP_2 CP_3
- , rimasti contumaci.
[...]
All'appello, proposto dopo il 30.01.2013, trova applicazione il comma 1- quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondato, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 29.05.2023, dalla in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore, nei confronti della
[...]
, Controparte_1 Controparte_1 in persona del RE Avv. Vittoria Tarsia e nei confronti di CP_2
e , avverso la sentenza n.1388/2023 emessa in data
[...] CP_3
19.04.2023 dal Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica, tra dette parti, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
CP_2
2. Dichiara la contumacia di;
CP_3
3. Rigetta l'appello;
4. Conferma la sentenza impugnata;
pag. 17/18 5. Condanna la alla rifusione delle Parte_1 spese di lite del presente grado di giudizio in favore della curatela del fallimento eredi che liquida in € 14.317,00 per Controparte_1 compenso di avvocato, tutte oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge;
6. Nulla per le spese nel rapporto processuale tra l'appellante e gli appellati contumaci, e;
CP_2 CP_3
7. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata, disponendo che laddove è scritto “€ 14.839,57, di cui € 736,57 per esborsi ed € 14.103,00 per compensi professionali” debba leggersi ed intendersi “€ 15.839,47, di cui € 1.736,47 per esborsi ed € 14.103,00 per compensi professionali”, conseguentemente disponendo che l'appellante versi alla curatela la somma ulteriormente dovuta.
8. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione e per quanto di ulteriore competenza. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, addì 5 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
ON TO AN LI
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda composta dai seguenti Magistrati: dott. ssa AN PILIEGO Presidente dott. “ Mariangela MARCHESIELLO Consigliere dott. “ ON POTITO Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “contratti bancari (depositato bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)” iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 743 dell'anno 2023
TRA
(P.I. ), con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in OM, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ascanio Amenduni, in virtù di procura generale alle liti autenticata nella firma in data 16.10.2007 per AR di OM (registrata il 26.10.2007, rep. 151130, racc. 32917), ed Per_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla Via Sparano n. 35, nonché presso il domicilio telematico del predetto difensore
Email_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
(P. I.V.A. ), in persona
[...] P.IVA_2 del RE Avv. Vittorio Tarsia, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi De Filippis, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bitritto alla via Fascilla n. 9, nonché presso il domicilio telematico del predetto difensore Email_2
APPELLATA
NONCHE'
, nato a [...] il [...] (C.F.: CP_2
, in qualità di erede accettante con beneficio C.F._1
d'inventario l'eredità del de cuius Avv. AN IG, e CP_3
, nata a [...] il [...](C. F.: ), in
[...] C.F._2 qualità di chiamata/rinunciante all'eredità del de cuius Avv. AN IG APPELLATI CONTUMACI
All'udienza collegiale tenutasi il 31 ottobre 2025 la causa è stata riservata per la decisione, senza termini, già concessi alle parti ex art. 352 c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi integralmente richiamate.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 12 febbraio 2015, la Curatela
[...]
Parte_2
, in persona del RE avv. Vittorio Tarsia, conveniva in
[...] giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, la Parte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “A) Condannare la
[...] convenuta per le causali di cui in Parte_1 premessa, a versare alla Curatela attrice la somma di € 723.725,00, ovvero quell'altra maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi nella misura convenzionale e maggior pag. 2/18 danno da rivalutazione monetaria a far data dai relativi esborsi non giustificati e sino alla domanda, oltre interessi legali e rivalutazione successivi e sino all'effettivo soddisfo;
B) Condannare la convenuta al pagamento delle spese dell'art.96 c.p.c..”. Il tutto con vittoria di spese e competenze. A fondamento della domanda la Curatela attrice assumeva che:
-con provvedimento del 2.11.2009, reso nell'ambito del fallimento eredi veniva nominato quale RE l'avv. Vittorio Tarsia, in Controparte_1 sostituzione del precedente RE, avv. AN IG;
-il nuovo RE, al fine di procedere alla complessa ricostruzione della precedente gestione, richiedeva alla - Parte_1 presso la cui agenzia di Bari, Palazzo di Giustizia, era intrattenuto il rapporto di conto corrente n. 787, intestato alla procedura fallimentare de qua -, la consegna di tutta la documentazione afferente il medesimo rapporto, compresi gli estratti conto analitici, recanti le causali di ogni operazione, nonché i mandati di pagamento e le relative autorizzazioni;
- a fronte di tali richieste, la Banca depositaria provvedeva alla consegna al RE in carica solo di estratti conto di natura meramente interna, a decorrere dal 3.07.1991, con saldo iniziale pari a £ 0;
- a seguito delle opportune verifiche sull'attività di gestione dell'avv. IG, era emerso che alla data del 23.03.2006 – giorno in cui avveniva l'estinzione -, il predetto conto presentava un saldo attivo di soli € 91,59;
- erano rimaste inevase le richieste di consegna della ulteriore documentazione giustificativa delle relative annotazioni contabili e soprattutto dei richiesti mandati di pagamento relativi alle annotazioni contabili “in uscita”;
- su istanza cautelare della Curatela ex art. 700 cpc, il Tribunale di Bari ordinava alla già con decreto emesso in data 14.02.2001 inaudita CP_4 altera parte, confermato con ordinanza del 27.12.2011, la consegna della copia conforme degli originali dei mandati di pagamento e delle autorizzazioni del Giudice Delegato già richiesti dalla Curatela fallimentare. Ma l'ordine giudiziario rimaneva inevaso;
- a suo avviso l'istituto bancario aveva violato gli obblighi di diligenza, di comunicazione sollecita ed anche di rendiconto, previsti in materia di esecuzione del mandato conferitogli dagli articoli 1710, 1711, 1712 e 1713 c.c., applicabili al caso de quo, anche in ossequio all'art. 1856 c.c., nonché, lo specifico obbligo previsto dall'art. art. 34 co. 3 1.f., il quale dispone che "Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore devono essere depositate entro cinque giorni presso l'ufficio postale o presso un istituto di
pag. 3/18 credito indicato dal giudice, con le modalità da lui stabilite" e che il ritiro delle somme depositate sul conto è consentito solo "in base a mandato di pagamento del giudice delegato”;
- pertanto, in base alle norme appena menzionate, la vista l'esplicita CP_4 richiesta avanzata dalla Curatela fallimentare, aveva l'obbligo – anche ai sensi dall'art. 119 TUB - di consegnare alla stessa copia conforme dei mandati di pagamento del Giudice Delegato che avevano giustificato le predette annotazioni "in uscita" sul conto corrente della procedura fallimentare;
- alla luce di quanto fin qui esposto, essa Curatela fallimentare intendeva spiegare nei confronti della un'azione di responsabilità CP_5 contrattuale, essendo prive di idonea giustificazione le molteplici annotazioni “in uscita” riportate negli estratti conto del predetto conto corrente n. 787. Costituitasi in giudizio, la eccepiva Parte_1 preliminarmente la prescrizione decennale, ovvero quinquennale, dei pretesi diritti di consegna, nonché risarcitori e restitutori azionati dalla Curatela attrice nonché, nel merito, l'infondatezza della domanda azionata, della quale chiedeva il rigetto. Inoltre, chiedeva ed otteneva autorizzazione a chiamare in causa l'avv. AN IG per sentirlo condannare in via diretta quale unico responsabile al riguardo o, quantomeno, per essere garantita dal medesimo in caso di condanna pecuniaria. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite. Si costituiva in giudizio il terzo chiamato avv. AN IG, chiedendo, in rito, disporsi la riunione del procedimento ad altri sedici procedimenti che indicava in modo analitico, o in ogni caso a quello iscritto con il n. RG. 4728/2010 e, nel merito, il rigetto della domanda attrice e della domanda di manleva della banca siccome rispettivamente inammissibili, infondate e sguarnite di prova. In subordine, in ipotesi di accoglimento della domanda Contro di manleva come articolata dalla chiedeva che l'ammontare del risarcimento fosse rideterminato anche d'ufficio dal Giudice ex art. 1227, 1° comma e 2055 cod. civ. in ragione della sussistente, autonoma, concorrente e determinante colpa dell'Istituto di Credito e dell'incidenza causale dell'accertata negligenza dello stesso nella produzione dell'evento dannoso relativamente ai fatti di causa di cui alla narrativa dell'atto di citazione introduttivo del giudizio. Rigettata la richiesta di riunione, la causa veniva istruita attraverso una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di accertare: “ (..) se la Banca ha
pag. 4/18 corrisposto all'avv. IG somme depositate sul conto della Curatela in mancanza di valida autorizzazione del G.D. ed in caso di risposa affermativa l'importo complessivo delle somme erogate senza valida autorizzazione;
inoltre (..) se e quali somme di quelle eventualmente corrisposte all'avv. IG, in mancanza di valida autorizzazione, siano stati comunque utilizzate per pagamenti di somme dovute a terzi della Curatela”. Nelle more del giudizio veniva depositata agli atti, copia della sentenza n. 2843/18 emessa dal Tribunale di Bari nella causa promossa dalla
[...]
Parte_3
contro lo stesso Avv. AN IG, RE
[...] revocato, avente ad oggetto il risarcimento dei danni per violazione degli obblighi previsti ex artt. 34, 35, 38 e 116 L.F.. Il giudizio, così, veniva sospeso con ordinanza del 2019 sino alla verifica del passaggio in giudicato della sentenza suddetta, la quale conteneva una condanna risarcitoria a carico dell'Avv. IG, pari a complessivi € 635.991,26, più spese. Una volta verificatosi il passaggio in giudicato di tale pronuncia, la Curatela attrice provvedeva alla riassunzione del giudizio. La prima CTU veniva dichiarata nulla e veniva così disposta la rinnovazione a mezzo dello stesso consulente tecnico nominato, nonostante le opposizioni della banca. Con ricorso in riassunzione dell'1.02.2022, notificato in data 9.02.2022, la Curatela riassumeva il giudizio iscritto Controparte_1 al n R.G. 2607/2015, interrotto con decreto del 3.11.2021 per l'intervenuto decesso dell'Avv. AN IG, convenuto/terzo chiamato in causa. Veniva così ricostituito il contraddittorio delle parti e la causa veniva decisa con sentenza n. 1388/2023 emessa in data 19.04.2023 dal Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica, che accoglieva parzialmente la domanda attrice e, per l'effetto, così provvedeva:“1.accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la al pagamento della somma Parte_1 di € 184.098,70, oltre rivalutazione monetaria nei termini di cui in motivazione, in favore della Curatela del Fallimento
[...]
; 2. accoglie la Parte_2 domanda di garanzia proposta e, per l'effetto, condanna CP_2 quale erede del terzo chiamato IG AN a manlevare la banca convenuta del 70% di quanto quest'ultima sia stata condannata a pagare alla Curatela attrice in virtù della presente sentenza, il tutto nei limiti
pag. 5/18 dell'eredità del defunto IG AN come accettata con beneficio di inventario;
3.condanna la convenuta a rimborsare le spese CP_5 processuali nei confronti della attrice, che si liquidano in CP_1 complessivi € 14.839,57, di cui € 736,57 per esborsi ed €14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori dovuti come per legge;
4. condanna a rimborsare le spese CP_2 processuali nei confronti della convenuta che si liquidano in CP_5 complessivi € 14.847,00, di cui €. 7,43 per esborsi ed € 14.839,57 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori dovuti come per legge;
5.compensa integralmente le spese processuali tra la convenuta e;
6. pone in via definitiva le spese di CTU, come CP_3 liquidate con separati decreti in corso di causa, a carico della Curatela attrice, della e di per 1/3 ciascuno”. CP_5 CP_2
Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato il 29 maggio 2023, la Parte_1
chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata
[...] decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “1) in rito dichiarare nullo l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado con ogni conseguenza di legge;
2) sempre in rito, in via subordinata e salvo gravame, annullare la sentenza impugnata in toto o in parte qua, per violazione delle regole sulla continenza e sul conflitto di giudicati, in virtù dell'assorbimento della sentenza impugnata in quella passata in giudicato n. 2843/2018 del 5.7.2018 del Tribunale di Bari;
3) nel merito annullare la sentenza di primo grado nei capi impugnati, e comunque in quelli di condanna risarcitoria della verso la Curatela attrice, e per CP_5
l'effetto accogliendo tutte le eccezioni sollevate in primo grado da CP_5
rigettare, pure per difetto di legittimazione attiva, la corrispondente
[...] domanda formulata contro la stessa sempre in primo grado, CP_5 oppure, in via subordinata ma salvo gravame, diminuire percentualmente la condanna emessa dal Primo Giudice, a carico della vuoi CP_5 in forza della disposizione dell' art. 1227 c.c., ovvero della correlativa riduzione, quanto meno nella misura del 70%, nei confronti della procedura fallimentare attorea, vuoi in forza della illegittimità sostanziale e processuale dell'attribuzione di responsabilità risarcitoria a carico della per importi superiori a quello di Lire 85.200.000, pari agli CP_5 attuali € 44.002,13, vuoi infine per la compensatio lucri cum damno, ricavabile dall'affrancamento della procedura fallimentare da ogni compenso nei confronti dell'Avv. IG per il suo operato di RE fallimentare, proprio a motivo delle condotte illecite ascrittegli. Il tutto
pag. 6/18 previa declaratoria di nullità e/o inutilizzabilità anche del secondo elaborato peritale depositato in primo grado;
4) in caso di conferma, totale
o parziale, della condanna risarcitoria impugnata riformare parzialmente il capo relativo alla condanna dell'Avv. AN IG, ovvero del suo avente causa, accettante con beneficio d'inventario, a rifondere alla CP_5
il 70% dell'importo che la stessa fosse costretta a pagare alla
[...]
Curatela fallimentare, eliminando il limite del 70%, ed estendendo la condanna in garanzia suddetta fino al 100%, o a quella percentuale maggiore del 70% ritenuta giusta;
5) annullare e/o riformare , pure in via autonoma e in dipendente, anche il capo 3 della condanna emessa in primo grad o della alle spese di lite, disponendone quanto meno la CP_5 compensazione verso la Curatela attrice, in via totale o, subordinatamente ma salvo gravame, parziale, e, sempre che l'accoglimento delle conclusioni ut supra non possa determinare una pronuncia sulle spese medesime, tota, totalmente favorevole alla 6) annullare e/o CP_5 riformare anche il capo 6 della sentenza impugnata, stabilendo, pure in via via autonoma e indipendente, che nulla è dovuto dalla a titolo CP_5 di concorso spese di CTU, annullando il corrispondente decreto;
7) si chiede fin d'ora condannarsi la Curatela fallimentare attrice a restituire alla tutte le somme che questa fosse costretta nelle more a CP_5 pagare alla medesima, con riserva di ripetizione, in virtù della provvisoria esecutorietà della sentenza della sentenza impugnata, con gli con gli interessi dalla data del pagamento.” Con comparsa di costituzione e risposta in appello (con istanza di correzione di errore materiale) del 23.12.2023, si è costituita in giudizio l'appellata curatela fallimentare, chiedendo il rigetto dell'appello, perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma dell'impugnata sentenza provvedendo, nel contempo, alla correzione della medesima nel senso che là ove è scritto € 736,57 debba leggersi e intendersi € 1.809,39, quanto alle spese di lite. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
, in qualità di erede accettante con beneficio d'inventario CP_2
l'eredità del de cuius Avv. AN IG, e , pur CP_3 regolarmente citati sono rimasti contumaci. Con ordinanza del 19.01.2024 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza. Alla udienza del 31 ottobre 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha riservato la causa in decisione, senza termini, già concessi alle parti ex art. 352 cpc.
******
pag. 7/18 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la CP_5 sentenza di primo grado, nella parte in cui ha rigettato l'eccezione preliminare di nullità ex art. 164 cpc dell'atto di citazione, come dalla stessa sollevata nei propri scritti difensivi di primo grado. Sostiene l'istituto di credito che il Giudice di prime cure, nel rigettare detta eccezione, è stato troppo generico nella motivazione, di fatto solo apparente, non avendo fatto alcun riferimento ad alcun elemento della fattispecie concreta ed incorrendo, in tal modo, in una sostanziale astensione dallo scrutinio specifico dell'eccezione rispetto al contenuto, altrettanto specifico, del medesimo atto di citazione. In particolare, la banca ha sostenuto che, nell'atto introduttivo mancava l'indicazione sia del petitum sia della causa petendi, nonché la specificazione di quest'ultima, se di tipo contrattuale o extracontrattuale. Il motivo di appello è infondato e va rigettato. Come assunto dalla difesa della Curatela appellata, la denunciata nullità deve ritenersi abbandonata in quanto non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, atteso che: “la mancata riproposizione della domanda (o eccezione) nella precisazione delle conclusioni comporta l'abbandono della stessa, assumendo rilievo solo la volontà espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile, con conseguente irrilevanza della volontà rimasta inespressa". (cfr. Cass. Sez. III sent. n. 2093 pubblicata il 29.01.2013). A tal proposito si ricorda che: “Non appare, invero, revocabile in dubbio che, a seguito delle riforme al codice di procedura civile operate con le novelle del 1990/1995, il potere dispositivo delle parti abbia assunto nuovo e più pregnante rilievo, non solo con riferimento alle istanze istruttorie ma anche relativamente alle domande ed eccezioni, laddove, nel vigente ordinamento processuale, il thema decidendum non è più modificabile nel senso dell'ampliamento, ma solo nel senso della limitazione delle conclusioni prese negli atti introduttivi e nell'udienza ex art. 183 c.p.c., con possibilità per le parti di rinunciare ai singoli capi, di procedere a riduzioni delle domande originarie, di rinunciare ad alcune delle domande originarie o intervenute nei termini di cui all'art. 183 c.p.c., mentre al giudice è affidato il ruolo di garante, con valenze pubblicistiche, a presidio del divieto di domande nuove e di domande non rispettose delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c.. Deve, allora, convenirsi che "dopo tale radicale cambiamento, per effetto dell'esaltazione del ruolo dispositivo attribuito
pag. 8/18 alla parte diventa irragionevole presumere una volontà diversa da quella espressa e affidare al giudice la ricerca di quella effettiva - ricavabile dagli atti processuali e dalla connessione delle domande valutate avendo presente l'interesse della parte - perché la parte, in un processo basato sul principio dispositivo, è l'unico dominus dei suoi interessi e se non adempie subisce le conseguenze dell'onere su di essa gravante" (cfr. Cass. Sez. V, Sent. n. 16840 del 2013.) Nella fattispecie, infatti, è accaduto che l'eccezione di nullità dell'atto di citazione veniva sollevata, in sede di comparsa di costituzione e risposta, con una semplice frase di stile: “(..) chiedendo il rigetto della domanda attorea, in ogni sua articolazione perché nulla ex art. 164 c.p.c.” senza esplicitare a quale delle ipotesi intendesse fare riferimento, tra quelle previste da detto articolo e senza reiterare l'eccezione nelle “conclusioni” di detta comparsa (cfr. vedi rigo 14 pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta della banca). Di tale generica eccezione, inoltre, come sostenuto dalla curatela, non si rinviene più traccia né nelle memorie ex art. 183 c.p.c., né nelle precisazioni delle conclusioni e, neppure, nelle comparse conclusionali. Inoltre, la Corte rileva che l'eccezione preliminare si ha come non apposta allorquando si contesta anche il merito della domanda, come ha fatto la Contro in primo grado. Ancora la Corte osserva che, le ulteriori specificazioni compiute solo in questa sede, in relazione a tale eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 cpc, in ordine alla mancata indicazione sia del petitum che della causa petendi, sono al limite dell'inammissibilità perché eccepite solo in questo grado di giudizio e come tali sono da rigettare. In ogni caso, si rappresenta che l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, è assolutamente completo dei suoi elementi, quanto al petitum, in quanto è indicata espressamente la somma richiesta, e alla causa petendi, Contro rappresentata dalla violazione, da parte della delle norme che regolano i prelievi di somme depositate sul conto corrente intestato al fallimento.
Con il secondo motivo di appello la appellante censura l'impugnata Pt_1 decisione nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della Curatela dalla stessa sollevata fin dal primo atto. Contr Sostiene la che, nella fattispecie, la Curatela non ha agito – come previsto dall'art. 240 L.F. - per la ricostituzione del patrimonio del fallito,
pag. 9/18 ma per far accertare la responsabilità gestoria del proprio rappresentate, autore di condotte compiute in danno della stessa banca. Inoltre, afferma che il primo Giudice ha errato nel non aver preso in considerazione le eccezioni sulla carenza di legittimazione attiva della curatela che sono state sollevate sin dalla comparsa di risposta e non già nella comparsa conclusionale del 10.07.2020, come invece sostenuto nell'impugnata sentenza. Anche tale motivo di gravame merita rigetto. La Corte osserva sul punto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'orientamento giurisprudenziale in materia sostiene che, nel caso di specie, l'azione proposta dal RE subentrante costituisce una vera e propria “azione di massa”. Ed invero si afferma che: “Il curatore fallimentare è legittimato ad agire contro la banca per la concessione abusiva del credito, in caso di illecita nuova finanza o di mantenimento dei contratti in corso, che abbia cagionato una diminuzione del patrimonio del soggetto fallito, per il danno diretto all'impresa conseguito al finanziamento e per il pregiudizio all'intero ceto creditorio a causa della perdita della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 18610 del 30/06/2021 -Rv. 661819 – 03-
). Ancora sul punto si sono espresse le S.U., affermando che: “Il curatore fallimentare è legittimato, tanto in sede penale, quanto in sede civile, all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità sia ammessa contro gli amministratori di società, anche per i fatti di bancarotta preferenziale commessi mediante pagamenti eseguiti in violazione della “par condicio creditorum. (..) nel sistema della legge fallimentare, difatti, la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni c.d. di massa - finalizzate, cioè, alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica ed aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo". (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 1641 del 23/01/2017 -Rv. 642008 – 01-). Alla luce di tali richiami giurisprudenziali è evidente che il RE, nel caso di specie, ha operato nell'interesse dell'intera massa dei creditori e per il solo fine di accrescere la massa attiva per consentire un maggior beneficio per tutti i creditori. Correttamente, pertanto, il Giudice di primo grado ha statuito che “Nel caso di specie, la procedura ha agito per ottenere la reintegrazione del patrimonio della società fallita prospettando il fatto che lo stesso si sia depauperato per fatti imputabili al precedente curatore in concorso con la convenuta, atteso il prelievo, da parte del IG, di somme dal Pt_1
pag. 10/18 conto intestato al in mancanza di valida autorizzazione, reso CP_1 possibile dal comportamento negligente e inadempiente dell'istituto di credito”. (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
Con il terzo motivo di gravame la banca rileva la nullità e/o annullabilità della sentenza impugnata nel capo uno e nei restanti capi di condanna, per violazione della normativa processuale sulla continenza ex art. 39 cpc. In particolare, la banca osserva che, nell'agire in seno al preventivo giudizio n. RG 4728/2010 contro il proprio precedente rappresentante, la nuova Curatela avrebbe dovuto evocare in giudizio anche il presunto debitore solidale e, non già promuovere due giudizi separati, CP_5 innescando, così, una questione di continenza tra la condanna emessa nei confronti del RE IG e quella emessa nei confronti della CP_5
.
[...]
Sostiene che il Giudice di primo grado ha commesso un errore di diritto nella misura in cui non ha ritenuto e/o dichiarato che il giudicato formatosi nel procedimento n. RG 4728/2010 andava a inglobare la domanda di condanna formulata contro la e, mediamente, per effetto della CP_5 domanda di garanzia di quest'ultima, verso il IG, impedendone l'emissione, o postulando, quanto meno, un controllo comparativo. Il motivo è destituito di fondamento.
Contro
In primis, si rileva che nel prospettare tale motivo di gravame la non ha introdotto una ragione critica alla decisione assunta dal Tribunale in ordine a tali aspetti specifici della lite, essendosi limitata a reiterare le ragioni spese nel corso del giudizio di primo grado. Ad ogni modo, alcuna continenza è ravvisabile nella caso de quo, ed è corretto il ragionamento effettuato dal primo Giudice allorquando ha affermato che: “Si deve escludere la sussistenza di un, pur potenziale, conflitto di giudicati tra la predetta sentenza e la presente: la responsabilità del IG per gli ammanchi di cassa contestatigli dalla Curatela nel giudizio n. 3648/2018 RG, che ha portato alla predetta condanna risarcitoria, è solidale ex art. 2055 c.c., rispetto a quella della Contr
senza che, quindi, vi sia il rischio di una duplicazione di condanne in favore della Curatela. Il fatto che IG sia stato chiamato in garanzia, nel presente procedimento, non espone quest'ultimo al rischio di una Contr duplicazione di pagamenti, in quanto la potrà pretendere dal terzo chiamato solo quanto da essa versato alla Curatela, quale obbligata in solido con lo stesso IG, nei limiti di quanto liquidato nella presente sentenza.” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
pag. 11/18 Ineccepibile è la motivazione del Tribunale perché, in forza del vincolo di Contro solidarietà di cui all'art. 2055 esistente tra la e l'Avv. IG, entrambi sono obbligati per il pagamento dell'intero.
Con i successivi motivi di appello - quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono -, la , censura la impugnata Parte_1 decisione sotto i seguenti profili:
4) mancato rilievo dell'assenza, o della carenza di prova, del danno da responsabilità contrattuale del mandatario tesoriere, ovvero della riconducibilità eziologica del danno lamentato all'inadempimento del medesimo mandatario;
in particolare violazione degli articoli 1218 e 1223 c.c.;
5) violazione dell'art. 2697 cc da parte del Giudice di prime cure. Mancato rilievo dell'assenza, o della mancata prova, di un pregiudizio patrimoniale da parte del;
CP_1
6) omessa decisione sulla mancata applicazione dell'art. 1227 c.c. alle pretese pecuniarie del , a fronte della circostanza che autore CP_1 delle presunte condotte distrattive era stato lo stesso organo gestionale del
, cioè il RE sostituito, scelto dal Collegio del Tribunale di CP_1
Bari e non vigilato dal Giudice delegato;
7) violazione o falsa applicazione della normativa codicistica (artt. 1227, 1228, 2049) per aver attribuito al cessato curatore, unicamente nei rapporti interni con la banca, un concorso ex art. 1227 c.c. nella misura del 70% nonostante il carattere doloso della sua condotta, non applicando, invece, detto concorso nei rapporti tra la banca e il;
CP_1
8) erronea identificazione del danno col mero evento del prelievo ingiustificato, ovvero carente di valido mandato, configurando un danno risarcibile in re ipsa;
9) errato esercizio dei poteri di ammissione ed utilizzazione della c.t.u., con conseguenziale erroneità, inattendibilità e inutilizzabilità della rinnovazione della ctu espletata in violazione dell'art. 157 comma 2 cpc per illegittima conferma del ctu nell'espletamento della indagine peritale rinnovata ed errata interpretazione delle risultanze del suo nuovo elaborato. Con detti motivi, che possono trattarsi congiuntamente siccome tra loro connessi, la banca appellante ripropone argomentazioni difensive già sviluppate in primo grado, valutate e non condivise dal Tribunale, invocando, in sintesi, la propria totale, o in subordine parziale assenza di responsabilità, restitutoria e risarcitoria, nei confronti della curatela fallimentare, in relazione alle poste in uscita addebitate sul conto corrente pag. 12/18 già intrattenuto dalla curatela medesima con esso istituto bancario, ma prive di idonea giustificazione, in quanto esso avrebbe assolto i propri obblighi di diligenza con il preteso invio di estratti conto ed inoltre sarebbe stato impossibilitato a produrre i mandati di pagamento, per intervenuto sequestro dei medesimi;
assume inoltre che la responsabilità sarebbe ascrivibile al solo precedente curatore avv. IG in base alla sua condotta dolosa, quale emergerebbe da indagini in sede penale, o comunque sarebbe ascrivibile a pretesa culpa in vigilando ed in eligendo della stessa curatela, in relazione al rapporto con il curatore stesso. Afferma poi - in modo peraltro incompatibile con il proprio stesso assunto, secondo cui il precedente curatore avrebbe prelevato le somme senza autorizzazione degli organi della procedura - che la curatela non avrebbe provato il danno e la destinazione delle somme stesse a fini estranei alla procedura. Come già rilevato da questa Corte, in un giudizio del tutto sovrapponibile a quello odierno, pendente tra il medesimo istituto di credito, gli eredi dell'avv. IG e la curatela di altro fallimento, anche esso affidato allo stesso professionista quale curatore, “tali motivi di appello – come eccepito dalla Curatela appellata - sono destituiti di fondamento e, addirittura, formulati ai limiti dell'inammissibilità in quanto l'appellante, di fatto, nel riproporre le proprie tesi, già disattese con ampia motivazione nella sentenza impugnata, non ha offerto un chiaro ragionamento controfattuale idoneo ad esprimere le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice, sì da evidenziare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.(cfr. Corte di Appello di Bari, sez. II, sent. n. 1517/22 pubblicata il 14.10.2022). Ad ogni modo tali motivi sono infondati nel merito. È certamente corretta la decisione del primo giudice, inquadrata la fattispecie dedotta in giudizio nell'ambito della responsabilità contrattuale, di porre a carico dell'appellante l'onere di provare di avere tenuto una condotta diligente. Come correttamente sostenuto dal Tribunale, è principio assolutamente consolidato quello per cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo pag. 13/18 dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis, Cass. 2019/n. 13685). Nel caso di specie era quindi specifico onere della banca, in quando debitore, dimostrare di avere osservato scrupolosamente i propri doveri nel consegnare all'ex curatore avv. IG le somme giacenti sul conto corrente della procedura. Ciò che non ha però fatto. Non è pertinente il richiamo del principio della vicinanza della prova ovvero a quello per cui le banche sono tenute a conservare la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela per un solo decennio. In generale, il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c. (che impone all'attrice di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte), ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attrice e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova (cfr. Cass. 2022/n. 12910). Nel caso di specie, il fallimento lamenta il fatto che la banca ha consentito al IG di prelevare somme senza alcun giustificativo (e non anche formando e producendo documentazione alterata e contraffatta) sicché l'istituto di credito era posto nella agevole condizione di produrre i giustificativi (in particolare l'autorizzazione e il mandato del giudice delegato) ove li avesse avuti. È d'altra parte del tutto evidente che non poteva per certo pretendersi che l'appellata avrebbe dovuto provare l'inesistenza dei detti giustificativi, trattandosi di fatti negativi. Anche nel presente giudizio va, poi, rimarcato che il fatto che la banca deve conservare la documentazione per dieci anni non vale ad esonerarla dall'onere di provare di avere ben operato anche in relazione a fatti ed operazioni anteriori al decennio, ragionando sul diverso piano, per l'appunto, dell'onere della prova. Come puntualmente osservato dal primo giudice, con pronuncia resa in materia di credito affermato dalla banca, ma suscettibile di operare anche in un giudizio quale quello presente, in cui di discute dell'adempimento delle pag. 14/18 prescrizioni di cui agli artt. 1710, 1711.1712 e 1713 c.c. e 34 l.f., nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo, volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale, non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore (cfr. Cass. 2016/n. 7972). Inoltre, è sufficiente rammentare che affinché più persone possano essere chiamate a rispondere in solido di un fatto illecito, secondo la regola di cui all'art. 2055 cod. civ., non è necessario che tutte abbiano agito col medesimo atteggiamento soggettivo (dolo o colpa), ma è sufficiente che, anche con condotte indipendenti, tutte abbiano concausato il medesimo fatto dannoso (cfr. Cass. 2008/n.25157) E' richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni (cfr. Cass. 2022/n. 13143, a Sezioni Unite). Dunque, il fatto che il de cuius, avv. IG abbia, dolosamente, sottratto denaro al fallimento non esclude, di per sé, che della sottrazione sia responsabile anche la banca presso cui quel denaro era depositato, posto che, avendo consentito i prelievi in assenza di autorizzazione del giudice delegato, ha agevolato l'altrui condotta dannosa, partecipando alla produzione del danno. Tanto perché ove avesse chiesto al curatore di giustificare documentalmente i prelievi, avrebbe impedito la distrazione del denaro. Sebbene la sua parte di responsabilità risulti inferiore (in assenza di elementi per affermare che i suoi dipendenti abbiano dolosamente operato), è corretta la quantificazione della quota di responsabilità nella misura del 30% e non inferiore, tenuto conto del fatto che da un operatore professionale ci si sarebbe aspettato il rispetto delle prescrizioni dettate per garantire la correttezza del comportamento del curatore fallimentare,
pag. 15/18 soprattutto alla luce della notevole movimentazione del conto, su cui sono transitati diversi milioni di euro. In ordine al nono motivo, si rileva che il ctu ha esaminato anche e soprattutto documentazione proveniente dalla banca, in particolare gli estratti conto, rilevando in termini oggettivi le operazioni compiute dall'avv. IG. Di tanto è stato espressamente dato atto, con l'indicazione nel corpo della relazione, delle operazioni dette, poi raggruppate in gruppi omogenei. In questo modo, il lettore è stato posto -soprattutto se, come nella specie, in grado di attingere diretta conoscenza dalle fonti documentali perché per larga parte dallo stesso prodotti- nella condizione di conoscere in modo specifico e non già meramente generico quelle, tra le numerosissime operazioni, oggetto di rilievo critico. E, quindi, di formulare le proprie osservazioni o allegare documentazione a confutazione. Non può sfuggire il fatto che, come emergerà di qui a poco, le operazioni da cui è scaturito un danno sono quelle in relazione alle quali non sono stati rinvenuti documenti e non sono state poste in essere per effettuare pagamenti nell'interesse del fallimento. Si tratta, cioè, di fatti oggettivi che erano facilmente contestabili da parte dell'istituto di credito con la produzione in giudizio dei giustificativi che, se esistenti, sarebbero stati in suo possesso. In definitiva, nella consulenza tecnica di ufficio non si rinvengono valutazioni soggettive in forza di elementi che sono rimasti ignoti alle parti, emergendo, invece, rilievi di consistenza oggettiva, capaci di essere smentiti ove l'appellante avesse inteso produrre le autorizzazioni e i mandati del giudice delegato.
Il rigetto dei suesposti motivi esaminati, ha carattere assorbente rendendo superflua la delibazione del decimo motivo (con il quale la invoca CP_4
l'errata applicazione della rivalutazione monetaria da parte del Tribunale) e dell'undicesimo motivo (con il quale si censura la regolamentazione delle spese), nonché l'esame di ogni altra questione ed eccezione sollevata dalla parte appellante. L'appello va, pertanto, rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
In ultimo la Corte osserva che va corretta (come richiesto dalla curatela appellata) la sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 287 e ss. c.p.c., in ordine alla quantificazione delle borsuali, erroneamente riconosciute in pag. 16/18 favore della curatela per euro 736,57, emergendo, invece, dagli atti, che è documentato l'esborso di euro 1736.47, dovendo essere, conseguentemente, riformulato il calcolo di quanto complessivamente dovuto.
L'esito del giudizio (rigetto appello) giustifica - secondo l'ordinario criterio di soccombenza – la condanna dell'appellante, a rimborsare CP_5 all'appellata le spese e le Controparte_1 competenze del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori medi della tariffa, per controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 a 260.000,00, come aggiornati dal d.m. 55/2014.
Alcun provvedimento sulle spese va adottato nel rapporto processuale tra la appellante e gli eredi dell'avv. IG, - e Pt_1 CP_2 CP_3
- , rimasti contumaci.
[...]
All'appello, proposto dopo il 30.01.2013, trova applicazione il comma 1- quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondato, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 29.05.2023, dalla in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore, nei confronti della
[...]
, Controparte_1 Controparte_1 in persona del RE Avv. Vittoria Tarsia e nei confronti di CP_2
e , avverso la sentenza n.1388/2023 emessa in data
[...] CP_3
19.04.2023 dal Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica, tra dette parti, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
CP_2
2. Dichiara la contumacia di;
CP_3
3. Rigetta l'appello;
4. Conferma la sentenza impugnata;
pag. 17/18 5. Condanna la alla rifusione delle Parte_1 spese di lite del presente grado di giudizio in favore della curatela del fallimento eredi che liquida in € 14.317,00 per Controparte_1 compenso di avvocato, tutte oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge;
6. Nulla per le spese nel rapporto processuale tra l'appellante e gli appellati contumaci, e;
CP_2 CP_3
7. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata, disponendo che laddove è scritto “€ 14.839,57, di cui € 736,57 per esborsi ed € 14.103,00 per compensi professionali” debba leggersi ed intendersi “€ 15.839,47, di cui € 1.736,47 per esborsi ed € 14.103,00 per compensi professionali”, conseguentemente disponendo che l'appellante versi alla curatela la somma ulteriormente dovuta.
8. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione e per quanto di ulteriore competenza. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, addì 5 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
ON TO AN LI
pag. 18/18