CASS
Sentenza 10 luglio 2023
Sentenza 10 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2023, n. 29878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29878 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MO LV nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/08/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/seTtrife le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 29878 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 24/03/2023 Letta la requisitoria del dott. Mariaemanuela Guerra, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a IO NE con sentenza del medesimo Giudice in data 25 giugno 2021, passata in giudicato il 15 luglio 2021. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione NE, tramite il proprio difensore, deducendo violazione degli artt. 163, 164, comma 3, cod. pen., 666, 674 e 648 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Lamenta la difesa che il Giudice dell'esecuzione ha proceduto alla revoca della sospensione condizionale della pena irrogata con la sentenza sopra indicata senza nulla motivare in merito alla circostanza che il giudice della cognizione non avesse avuto la possibilità di conoscere la causa ostativa. Rileva, inoltre, che non avendo il P.m. impugnato la concessione della sospensione condizionale riconosciuta dal giudice in ultimo menzionato, a conoscenza dell'impossibilità di concedere il beneficio, sulla stessa si sarebbe formato il giudicato, intangibile con una decisione in danno del condannato e peggiorativa della sentenza di merito. Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che verranno di seguito specificati. L'art. 168 cod. pen. impone la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena a fronte della ricorrenza delle condizioni ivi previste, facendo salva l'ipotesi che ricorra quanto previsto dall'art. 164 cod. pen., il quale all'ultimo comma ammette la possibilità che la sospensione condizionale sia concessa una seconda volta dopo la prima condanna, quando le pene, separatamente inflitte e poi cumulate, non superino il limite di due anni di reclusione. 2. Orbene, nel caso in esame, il Giudice dell'esecuzione si è limitato a rilevare che NE ha riportato precedenti condanne per delitti non colposi, che superavano ampiamente il limite previsto per la concessione della sospensione condizionale della pena, e che, pertanto, non sussistono i requisiti di legge per la fruizione del beneficio ex art. 164 cod. pen. Detto provvedimento non spiega il tipo di revoca disposta e non si pone il problema della conoscenza da parte del giudice della cognizione delle cause ostative alla concessione del beneficio. E', invero, principio consolidato quello secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause Ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione;
e che a tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, P.m. in proc. Longo, Rv. 264381). 3. Si impongono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio, alla luce del principio di diritto individuato, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, che dovrà acquisire il fascicolo della cognizione per verificare se i precedenti penali ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione della sospensione condizionale della pena.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino. Così deciso in Roma, il 24 marzo 2023.
lette/seTtrife le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 29878 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 24/03/2023 Letta la requisitoria del dott. Mariaemanuela Guerra, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a IO NE con sentenza del medesimo Giudice in data 25 giugno 2021, passata in giudicato il 15 luglio 2021. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione NE, tramite il proprio difensore, deducendo violazione degli artt. 163, 164, comma 3, cod. pen., 666, 674 e 648 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Lamenta la difesa che il Giudice dell'esecuzione ha proceduto alla revoca della sospensione condizionale della pena irrogata con la sentenza sopra indicata senza nulla motivare in merito alla circostanza che il giudice della cognizione non avesse avuto la possibilità di conoscere la causa ostativa. Rileva, inoltre, che non avendo il P.m. impugnato la concessione della sospensione condizionale riconosciuta dal giudice in ultimo menzionato, a conoscenza dell'impossibilità di concedere il beneficio, sulla stessa si sarebbe formato il giudicato, intangibile con una decisione in danno del condannato e peggiorativa della sentenza di merito. Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che verranno di seguito specificati. L'art. 168 cod. pen. impone la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena a fronte della ricorrenza delle condizioni ivi previste, facendo salva l'ipotesi che ricorra quanto previsto dall'art. 164 cod. pen., il quale all'ultimo comma ammette la possibilità che la sospensione condizionale sia concessa una seconda volta dopo la prima condanna, quando le pene, separatamente inflitte e poi cumulate, non superino il limite di due anni di reclusione. 2. Orbene, nel caso in esame, il Giudice dell'esecuzione si è limitato a rilevare che NE ha riportato precedenti condanne per delitti non colposi, che superavano ampiamente il limite previsto per la concessione della sospensione condizionale della pena, e che, pertanto, non sussistono i requisiti di legge per la fruizione del beneficio ex art. 164 cod. pen. Detto provvedimento non spiega il tipo di revoca disposta e non si pone il problema della conoscenza da parte del giudice della cognizione delle cause ostative alla concessione del beneficio. E', invero, principio consolidato quello secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause Ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione;
e che a tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, P.m. in proc. Longo, Rv. 264381). 3. Si impongono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio, alla luce del principio di diritto individuato, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, che dovrà acquisire il fascicolo della cognizione per verificare se i precedenti penali ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione della sospensione condizionale della pena.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino. Così deciso in Roma, il 24 marzo 2023.