CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 148/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente e Relatore
PATANIA ELVIRA, Giudice
VALEA EP, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5419/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione CIle RO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720259004983561000 ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7566/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14 luglio 2025, il sig. Ricorrente_1, residente in [...], ha impugnato dinanzi a questa Corte l'avviso di intimazione n. 04720259004983561000, notificato in data 24 giugno 2025, con cui l'Agenzia delle Entrate-SS gli ingiungeva il pagamento della somma complessiva di euro 77.622,87. Tale pretesa scaturiva da plurime cartelle di pagamento e avvisi di addebito presupposti, emessi per tributi erariali (IRPEF), locali (TARI) e contributi previdenziali (I.V.S.) per diverse annualità (cfr. "Ricorso_commissione_tributaria (2).pdf" e "Intimazione (4).pdf").
A sostegno del gravame, il ricorrente ha eccepito, in via principale, l'omessa notifica degli atti presupposti, con conseguente nullità dell'intimazione impugnata. In subordine, ha dedotto la nullità degli atti per violazione di legge e omessa motivazione, l'infondatezza della pretesa per mancato assolvimento dell'onere probatorio e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati. Ha formulato, altresì, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Si sono costituiti in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate - Direzione CIle di RO sia l'Agenzia delle
Entrate-SS, chiedendo il rigetto del ricorso.
Entrambi gli enti resistenti hanno eccepito, in via pregiudiziale e assorbente, l'incompetenza territoriale di questa Corte di Giustizia Tributaria in favore di quella di RO. Hanno argomentato che la competenza si radica in base alla sede dell'ufficio dell'Agente della SS che ha emesso l'atto impugnato, ovvero quello della CI di RO . Hanno inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività delle censure relative agli atti presupposti, asseritamente notificati e non impugnati, e il difetto di giurisdizione del giudice tributario per i crediti di natura previdenziale. Nel merito, hanno contestato la fondatezza dei motivi di ricorso.
Con ordinanza n. 2754/2025, depositata il 15 ottobre 2025, questa Corte ha accolto l'istanza cautelare di sospensione dell'atto impugnato, fissando per la trattazione del merito l'udienza del 16 dicembre 2025.
All'udienza pubblica del 16 dicembre 2025, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ll Collegio deve esaminare, in via prioritaria e con carattere assorbente rispetto a ogni altra questione,
l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata concordemente dalle parti resistenti.
L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, "Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. [...]".
Nel caso di specie, l'atto impugnato è l'avviso di intimazione n. 04720259004983561000, emesso e notificato, come si evince in modo inequivocabile dall'atto stesso dall'Agenzia delle Entrate-SS, in qualità di
"Agente della riscossione per la CI di RO.
La sede di tale ente, pertanto, radica la competenza territoriale presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RO.
Tale conclusione è imposta da un principio ormai consolidato e più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, anche con pronunce recenti. La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che, in tema di contenzioso tributario, la competenza territoriale si determina in base alla sede dell'ufficio che ha emesso l'atto impugnato, senza che assuma rilievo né la sede dell'ente impositore che ha formato l'atto presupposto
(ad esempio, il ruolo), né la residenza del contribuente.
La *ratio* di tale regola, di natura funzionale e inderogabile, risiede nell'esigenza di evitare il frazionamento delle cause e di garantire la prossimità del giudice all'organo amministrativo il cui operato è oggetto di sindacato giurisdizionale.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 28064 del 31 ottobre 2019, ha chiarito che la natura "recuperatoria
" dell'impugnazione dell'atto dell'agente della riscossione – volta a sindacare anche l'atto presupposto non notificato – non influisce sulle regole di determinazione della competenza territoriale. Si legge in motivazione: "
Questa Corte ha già statuito che nel processo tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, in quanto il combinato disposto degli artt. 19, comma 1, lett. d), e comma 3, e 21, comma 1, del d. lgs. n. 546 del 1992, considerando i due atti (ruolo e cartella esattoriale) in modo unitario ed impugnabili congiuntamente, esclude, da un lato, il frazionamento delle cause tra giudici diversi, e, dall'altro, la rimessione al ricorrente della scelta del giudice territorialmente competente da adire.". Tale orientamento ha ricevuto ulteriore e recente conferma. Con l'ordinanza n. 8555 del 24 marzo 2023, infatti, la Suprema Corte ha ribadito che "la regola della competenza territoriale fondata sulla sede dell'ufficio che ha emesso l'atto impugnato (art. 4, co. 1, d.lgs. 546/92) ha carattere funzionale e inderogabile [...]. Ne consegue che, anche quando il contribuente impugni la cartella di pagamento o l'intimazione, lamentando vizi che attengono al merito della pretesa tributaria contenuta nell'atto presupposto [...], la competenza spetta alla Corte di Giustizia Tributaria nella cui circoscrizione ha sede l'Agente della SS che ha emesso e notificato la cartella o l'intimazione, e non a quella del luogo in cui ha sede l'ente impositore o del domicilio fiscale del contribuente".
Alla luce di tale (granitico) recente conferma del principio suddetto, risulta del tutto irrilevante la circostanza che il ricorrente, al momento della proposizione del ricorso, avesse la propria residenza nel Comune di
Rometta perchè la scelta del Legislatore è stata quella di privilegiare un criterio oggettivo e certo, legato alla sede dell'organo emanante, rispetto a criteri soggettivi e mutevoli come il domicilio fiscale del contribuente.
Pertanto, l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere accolta. La declaratoria di incompetenza assorbe l'esame di ogni altra questione, sia processuale che di merito, la cui cognizione è demandata al giudice *ad quem*. Le spese di lite, data la natura meramente processuale della pronuncia, vanno compensate tra le parti.
La Corte defiitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato,
P.Q.M.
Dichiara l'incompetenza territoriale della CGT di Messina ai sensi dell'art.4 comma 1 D.Lgs. n. 546/1992, ritenendo e dichiarando la competenza territoriale della CGT di RO. Assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione del giudizio davanti alla suddetta CGT di I^ grado. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Messina,lì 16.12.2025
Il Presidente Relatore
OL AL
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente e Relatore
PATANIA ELVIRA, Giudice
VALEA EP, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5419/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione CIle RO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720259004983561000 ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7566/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14 luglio 2025, il sig. Ricorrente_1, residente in [...], ha impugnato dinanzi a questa Corte l'avviso di intimazione n. 04720259004983561000, notificato in data 24 giugno 2025, con cui l'Agenzia delle Entrate-SS gli ingiungeva il pagamento della somma complessiva di euro 77.622,87. Tale pretesa scaturiva da plurime cartelle di pagamento e avvisi di addebito presupposti, emessi per tributi erariali (IRPEF), locali (TARI) e contributi previdenziali (I.V.S.) per diverse annualità (cfr. "Ricorso_commissione_tributaria (2).pdf" e "Intimazione (4).pdf").
A sostegno del gravame, il ricorrente ha eccepito, in via principale, l'omessa notifica degli atti presupposti, con conseguente nullità dell'intimazione impugnata. In subordine, ha dedotto la nullità degli atti per violazione di legge e omessa motivazione, l'infondatezza della pretesa per mancato assolvimento dell'onere probatorio e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati. Ha formulato, altresì, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Si sono costituiti in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate - Direzione CIle di RO sia l'Agenzia delle
Entrate-SS, chiedendo il rigetto del ricorso.
Entrambi gli enti resistenti hanno eccepito, in via pregiudiziale e assorbente, l'incompetenza territoriale di questa Corte di Giustizia Tributaria in favore di quella di RO. Hanno argomentato che la competenza si radica in base alla sede dell'ufficio dell'Agente della SS che ha emesso l'atto impugnato, ovvero quello della CI di RO . Hanno inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività delle censure relative agli atti presupposti, asseritamente notificati e non impugnati, e il difetto di giurisdizione del giudice tributario per i crediti di natura previdenziale. Nel merito, hanno contestato la fondatezza dei motivi di ricorso.
Con ordinanza n. 2754/2025, depositata il 15 ottobre 2025, questa Corte ha accolto l'istanza cautelare di sospensione dell'atto impugnato, fissando per la trattazione del merito l'udienza del 16 dicembre 2025.
All'udienza pubblica del 16 dicembre 2025, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ll Collegio deve esaminare, in via prioritaria e con carattere assorbente rispetto a ogni altra questione,
l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata concordemente dalle parti resistenti.
L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, "Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. [...]".
Nel caso di specie, l'atto impugnato è l'avviso di intimazione n. 04720259004983561000, emesso e notificato, come si evince in modo inequivocabile dall'atto stesso dall'Agenzia delle Entrate-SS, in qualità di
"Agente della riscossione per la CI di RO.
La sede di tale ente, pertanto, radica la competenza territoriale presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RO.
Tale conclusione è imposta da un principio ormai consolidato e più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, anche con pronunce recenti. La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che, in tema di contenzioso tributario, la competenza territoriale si determina in base alla sede dell'ufficio che ha emesso l'atto impugnato, senza che assuma rilievo né la sede dell'ente impositore che ha formato l'atto presupposto
(ad esempio, il ruolo), né la residenza del contribuente.
La *ratio* di tale regola, di natura funzionale e inderogabile, risiede nell'esigenza di evitare il frazionamento delle cause e di garantire la prossimità del giudice all'organo amministrativo il cui operato è oggetto di sindacato giurisdizionale.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 28064 del 31 ottobre 2019, ha chiarito che la natura "recuperatoria
" dell'impugnazione dell'atto dell'agente della riscossione – volta a sindacare anche l'atto presupposto non notificato – non influisce sulle regole di determinazione della competenza territoriale. Si legge in motivazione: "
Questa Corte ha già statuito che nel processo tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, in quanto il combinato disposto degli artt. 19, comma 1, lett. d), e comma 3, e 21, comma 1, del d. lgs. n. 546 del 1992, considerando i due atti (ruolo e cartella esattoriale) in modo unitario ed impugnabili congiuntamente, esclude, da un lato, il frazionamento delle cause tra giudici diversi, e, dall'altro, la rimessione al ricorrente della scelta del giudice territorialmente competente da adire.". Tale orientamento ha ricevuto ulteriore e recente conferma. Con l'ordinanza n. 8555 del 24 marzo 2023, infatti, la Suprema Corte ha ribadito che "la regola della competenza territoriale fondata sulla sede dell'ufficio che ha emesso l'atto impugnato (art. 4, co. 1, d.lgs. 546/92) ha carattere funzionale e inderogabile [...]. Ne consegue che, anche quando il contribuente impugni la cartella di pagamento o l'intimazione, lamentando vizi che attengono al merito della pretesa tributaria contenuta nell'atto presupposto [...], la competenza spetta alla Corte di Giustizia Tributaria nella cui circoscrizione ha sede l'Agente della SS che ha emesso e notificato la cartella o l'intimazione, e non a quella del luogo in cui ha sede l'ente impositore o del domicilio fiscale del contribuente".
Alla luce di tale (granitico) recente conferma del principio suddetto, risulta del tutto irrilevante la circostanza che il ricorrente, al momento della proposizione del ricorso, avesse la propria residenza nel Comune di
Rometta perchè la scelta del Legislatore è stata quella di privilegiare un criterio oggettivo e certo, legato alla sede dell'organo emanante, rispetto a criteri soggettivi e mutevoli come il domicilio fiscale del contribuente.
Pertanto, l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere accolta. La declaratoria di incompetenza assorbe l'esame di ogni altra questione, sia processuale che di merito, la cui cognizione è demandata al giudice *ad quem*. Le spese di lite, data la natura meramente processuale della pronuncia, vanno compensate tra le parti.
La Corte defiitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato,
P.Q.M.
Dichiara l'incompetenza territoriale della CGT di Messina ai sensi dell'art.4 comma 1 D.Lgs. n. 546/1992, ritenendo e dichiarando la competenza territoriale della CGT di RO. Assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione del giudizio davanti alla suddetta CGT di I^ grado. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Messina,lì 16.12.2025
Il Presidente Relatore
OL AL