Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 148
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Incompetenza territoriale

    La Corte ritiene fondata l'eccezione di incompetenza territoriale, basandosi sull'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, che radica la competenza nella sede dell'agente della riscossione che ha emesso l'atto impugnato. Viene citata la giurisprudenza della Cassazione che conferma questo principio, anche in casi di impugnazione di atti presupposti.

  • Accolto
    Istanza cautelare

    La Corte ha accolto l'istanza cautelare di sospensione dell'atto impugnato con ordinanza n. 2754/2025.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 148
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 148
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo