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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/03/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3997/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3997/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato De Nicolao Grazia Parte_1
Parte ricorrente contro
CP_1
Parte resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “1) autorizzare i coniugi a vivere separati
2) pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e sposatisi a Parte_1 CP_1
Padova con rito religioso, matrimonio Trascritto con ATTO N. 1536 parte II° serie A anno 1972
Comune di Padova;
3) Porsi un contributo di mantenimento a favore della sig.ra per la somma di € 500,00 CP_1
mensili con decorrenza dal rilascio dell'immobile coniugale;
4) Ordinarsi alla sig.ra il rilascio dell'immobile coniugale;
CP_1
5) In subordine: compensarsi l'importo di € 500,00 di cui al contributo di mantenimento con quanto sarebbe dovuto dalla sig.ra a titolo di indennità di occupazione dell'immobile dovuto dalla data CP_1
pagina 1 di 4 dei provvedimenti provvisori di vivere separati fino all'effettivo rilascio dell'immobile coniugale in usufrutto esclusivo al sig. Pt_1
6) Con spese e competenze di lite rifuse”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.8.2024 - premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito concordatario a Padova il 7.12.1972 con e che dalla loro unione non erano nati CP_1
figli - evidenziava che la prosecuzione del matrimonio era ormai divenuta intollerabile, essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e, pertanto, chiedeva la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza ex art.473 bis 21 c,p.c. il Giudice delegato, sentito il ricorrente, dava atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione attesa la mancata costituzione di e, CP_1
ritenuta la casa matura per la decisone, invitava parte ricorrente a precisare la conclusioni;
quindi, pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti ponendo a carico del ricorrente un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili a favore della moglie e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*******
In primo luogo, deve essere dichiarata la contumacia di la quale non si è costituita CP_1
nonostante la rituale e tempestiva notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza.
Nel merito, sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c.
Le allegazioni di parte ricorrente in ordine al deterioramento del rapporto coniugale e dell'assenza di ogni vincolo affettivo con conseguente intollerabilità della convivenza trovano conferma nell'atteggiamento di disinteresse per la sorte del matrimonio manifestato dalla resistente, la quale, pur ritualmente attinta dalla notifica del ricorso, è rimasta contumace.
Parte ricorrente ha chiesto di contribuire al mantenimento della moglie con il versamento di una somma mensile di € 500,00 a decorrere dal rilascio, da parte della stessa, della casa coniugale.
A fondamento di tale domanda ha allegato che non ha mai avuto alcuna occupazione CP_1
lavorativa, ma ha provveduto alle incombenze domestiche;
che la stessa non avrebbe adeguati CP_1
redditi propri, mentre il ricorrente percepisce una pensione congrua;
che comunque l'autovettura, il conto corrente e il conto titoli, seppur frutto esclusivo dei versamenti e risparmi di Parte_1
sono cointestati ad entrambi i coniugi e è proprietaria di un immobile e nuda
[...] CP_1
pagina 2 di 4 proprietaria di quello coniugale, mentre ha soltanto l'usufrutto di quello Parte_1
coniugale.
La domanda merita di essere accolta.
Il ricorrente ha dato conto di percepire una pensione di circa € 2.700 mensili (doc.12-13-14) e ha allegato lui stesso che la resistente, non avendo mai prestato attività lavorativa nel corso della vita matrimoniale, non gode di alcuna pensione;
per quanto la resistente risulti nuda proprietaria dell'appartamento adibito a casa coniugale e proprietaria esclusiva di altro appartamento (cfr. docc. 6,
8, 9 ricorso) e condivida con il coniuge il conto corrente e gli investimenti dedotti in ricorso, nondimeno la stessa non gode di adeguati redditi propri e, dunque, si ritiene sussistano i presupposti di cui all'art. 156 c.c. per stabilire un assegno di mantenimento a suo favore.
Per quanto sopra, il Collegio conferma la congruità del contributo al mantenimento della moglie offerto dal ricorrente, pari ad € 500,00 mensili, da corrispondersi con decorrenza dalla data di pronuncia dei provvedimenti temporanei e urgenti (24.1.2025).
Il ricorrente ha chiesto, infine, che venga condannata al rilascio della casa coniugale. CP_1
La domanda è inammissibile.
Invero, se per un verso la assenza di figli minori e di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti preclude una pronuncia di assegnazione della casa coniugale, per altro verso, la giurisprudenza è ormai costante nel giudicare manifestamente inammissibili le domande “connesse”, sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt.
31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto domande soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima
(Trib. Milano, sez. IX civ., sent., 6 marzo 2013; ancor più recente: Trib. Milano, sez. IX, sent., 3 luglio
2013) (cfr. ex plurimis, Cass. civ., sez. I, 21 maggio 2009, n. 11828, Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 2004
n. 20638). Più di recente, v. Cass. civ., sez. I, sent., 8 settembre 2014, n. 18870.
Attesa la natura del presente giudizio e la mancata opposizione della resistente, le spese di lite si dichiarano irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
pagina 3 di 4 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) pone a carico di l'obbligo di versare a un assegno di mantenimento Parte_1 CP_1 di € 500,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e annualmente rivalutabili secondo indici
Istat, con decorrenza dalla pronuncia dei provvedimenti temporanei e urgenti;
4) dichiara inammissibile la domanda di di condanna di al rilascio Parte_1 CP_1
della casa coniugale;
5) dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3997/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato De Nicolao Grazia Parte_1
Parte ricorrente contro
CP_1
Parte resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “1) autorizzare i coniugi a vivere separati
2) pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e sposatisi a Parte_1 CP_1
Padova con rito religioso, matrimonio Trascritto con ATTO N. 1536 parte II° serie A anno 1972
Comune di Padova;
3) Porsi un contributo di mantenimento a favore della sig.ra per la somma di € 500,00 CP_1
mensili con decorrenza dal rilascio dell'immobile coniugale;
4) Ordinarsi alla sig.ra il rilascio dell'immobile coniugale;
CP_1
5) In subordine: compensarsi l'importo di € 500,00 di cui al contributo di mantenimento con quanto sarebbe dovuto dalla sig.ra a titolo di indennità di occupazione dell'immobile dovuto dalla data CP_1
pagina 1 di 4 dei provvedimenti provvisori di vivere separati fino all'effettivo rilascio dell'immobile coniugale in usufrutto esclusivo al sig. Pt_1
6) Con spese e competenze di lite rifuse”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.8.2024 - premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito concordatario a Padova il 7.12.1972 con e che dalla loro unione non erano nati CP_1
figli - evidenziava che la prosecuzione del matrimonio era ormai divenuta intollerabile, essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e, pertanto, chiedeva la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza ex art.473 bis 21 c,p.c. il Giudice delegato, sentito il ricorrente, dava atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione attesa la mancata costituzione di e, CP_1
ritenuta la casa matura per la decisone, invitava parte ricorrente a precisare la conclusioni;
quindi, pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti ponendo a carico del ricorrente un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili a favore della moglie e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*******
In primo luogo, deve essere dichiarata la contumacia di la quale non si è costituita CP_1
nonostante la rituale e tempestiva notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza.
Nel merito, sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c.
Le allegazioni di parte ricorrente in ordine al deterioramento del rapporto coniugale e dell'assenza di ogni vincolo affettivo con conseguente intollerabilità della convivenza trovano conferma nell'atteggiamento di disinteresse per la sorte del matrimonio manifestato dalla resistente, la quale, pur ritualmente attinta dalla notifica del ricorso, è rimasta contumace.
Parte ricorrente ha chiesto di contribuire al mantenimento della moglie con il versamento di una somma mensile di € 500,00 a decorrere dal rilascio, da parte della stessa, della casa coniugale.
A fondamento di tale domanda ha allegato che non ha mai avuto alcuna occupazione CP_1
lavorativa, ma ha provveduto alle incombenze domestiche;
che la stessa non avrebbe adeguati CP_1
redditi propri, mentre il ricorrente percepisce una pensione congrua;
che comunque l'autovettura, il conto corrente e il conto titoli, seppur frutto esclusivo dei versamenti e risparmi di Parte_1
sono cointestati ad entrambi i coniugi e è proprietaria di un immobile e nuda
[...] CP_1
pagina 2 di 4 proprietaria di quello coniugale, mentre ha soltanto l'usufrutto di quello Parte_1
coniugale.
La domanda merita di essere accolta.
Il ricorrente ha dato conto di percepire una pensione di circa € 2.700 mensili (doc.12-13-14) e ha allegato lui stesso che la resistente, non avendo mai prestato attività lavorativa nel corso della vita matrimoniale, non gode di alcuna pensione;
per quanto la resistente risulti nuda proprietaria dell'appartamento adibito a casa coniugale e proprietaria esclusiva di altro appartamento (cfr. docc. 6,
8, 9 ricorso) e condivida con il coniuge il conto corrente e gli investimenti dedotti in ricorso, nondimeno la stessa non gode di adeguati redditi propri e, dunque, si ritiene sussistano i presupposti di cui all'art. 156 c.c. per stabilire un assegno di mantenimento a suo favore.
Per quanto sopra, il Collegio conferma la congruità del contributo al mantenimento della moglie offerto dal ricorrente, pari ad € 500,00 mensili, da corrispondersi con decorrenza dalla data di pronuncia dei provvedimenti temporanei e urgenti (24.1.2025).
Il ricorrente ha chiesto, infine, che venga condannata al rilascio della casa coniugale. CP_1
La domanda è inammissibile.
Invero, se per un verso la assenza di figli minori e di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti preclude una pronuncia di assegnazione della casa coniugale, per altro verso, la giurisprudenza è ormai costante nel giudicare manifestamente inammissibili le domande “connesse”, sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt.
31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto domande soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima
(Trib. Milano, sez. IX civ., sent., 6 marzo 2013; ancor più recente: Trib. Milano, sez. IX, sent., 3 luglio
2013) (cfr. ex plurimis, Cass. civ., sez. I, 21 maggio 2009, n. 11828, Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 2004
n. 20638). Più di recente, v. Cass. civ., sez. I, sent., 8 settembre 2014, n. 18870.
Attesa la natura del presente giudizio e la mancata opposizione della resistente, le spese di lite si dichiarano irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
pagina 3 di 4 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) pone a carico di l'obbligo di versare a un assegno di mantenimento Parte_1 CP_1 di € 500,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e annualmente rivalutabili secondo indici
Istat, con decorrenza dalla pronuncia dei provvedimenti temporanei e urgenti;
4) dichiara inammissibile la domanda di di condanna di al rilascio Parte_1 CP_1
della casa coniugale;
5) dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
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