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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 30/01/2026, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1092/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
ZI ES RI, Relatore
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1875/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara - Via Rio Sparto, 21 65100 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13453/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 02/10/2024
Atti impositivi: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202300007163000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 432/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Per l'appellante: annullare l'intimazione di pagamento opposta limitatamente all'ammontare dell'impugnata cartella esattoriale, con condanna della controparte alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Per l'appellata:
a) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dei motivi di appello rubricati in ricorso ai punti sub 4,
5 e 7, in quanto nova;
b) sempre in via preliminare, in accoglimento dell'invocato giudicato esterno, dichiarare inammissibile l'appello con riferimento ai motivi di gravame di cui ai numeri 2 e 8;
c) nel merito, in via principale, rigettare l'appello, in quanto infondato, e confermare l'impugnata sentenza;
d) nel merito, in via subordinata, dichiarare l'appello inammissibile, rigettandolo nel merito con esclusivo riferimento alla prescrizione non spirata;
e) condannare controparte alle spese del grado di giudizio, da liquidare al difensore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, la società_1 di Nominativo_1. AS impugnava innanzi alla CGT di Napoli, contro l'ADER di Napoli, la cartella di pagamento n. 07120190129278079000 IVA-ALTRO 2016, dell'ammontare di euro 23.704,43, e l'intimazione n. 0712024990088155000 IVA-ALTRO 2016.
Eccepiva:
l'omessa cartella della sottesa cartella di pagamento;
la decadenza dalla pretesa tributaria;
la prescrizione del credito;
la mancanza di prova dell'esecutività del ruolo;
la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi;
il difetto di potestà esattiva dell'ADER. L'ADER si costituiva in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso, per la mancata citazione dell'Ente impositore. Confutava poi le avverse ragioni, deducendo che la cartella prodromica è stata ritualmente notificata, non è maturato il termine di prescrizione, gli interessi sono stati calcolati secondo legge.
Quanto all'asserita decadenza, deduceva la propria carenza di legittimazione passiva.
Con sentenza 10164/24, la Corte rigettava, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata citazione dell'ADE, essendo l'atto oggetto di giudizio una cartella di pagamento di competenza dell'Agenzia di Riscossione, per cui non sussiste litisconsorzio necessario con l'Ente impositore.
Nel merito rigettava il ricorso, per i seguenti motivi.
Non risponde al vero che la prodromica cartella di pagamento non è stata notificata, essendo la notifica avvenuta a mezzo pec il 21/11/19, ed essendo ad essa seguita una notifica di intimazione di pagamento, sempre a mezzo pec, in data 3/2/22.
L'intervenuta prova della regolare notifica della prodromica cartella preclude ogni questione relativa all'ipotetica decadenza.
La notifica della cartella e della successiva intimazione ha inoltre interrotto il termine decennale di prescrizione.
Gli interessi sono stati calcolati secondo legge, e le modalità del calcolo sono conosciute o conoscibili dalla ricorrente.
Infondata anche la censura riguardo al difetto di potestà esattiva da parte dell'ADER, essendo la stessa abilitata alla riscossione ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.L. 203/2005.
Il ricorso veniva quindi rigettato, con condanna alle spese di giudizio.
Con atto ritualmente notificato, la società contribuente appellava detta sentenza, per i seguenti motivi.
1. La condanna della ricorrente alle spese di giudizio è illegittima, essendosi l'Agenzia costituita attraverso propri funzionari, e avendo la Suprema Corte stabilito che gli enti pubblici non possono chiedere compensi per le prestazioni di procuratori e avvocati, nel caso questi siano propri dipendenti, i quali non sono liberi professionisti, ma dipendenti della P.A.
2. L'argomento secondo cui gli atti prodromici sarebbero stati regolarmente notificati è errato, dal momento che la notifica presupposta è nulla, essendo stata inviata all'indirizzo pec Email_4, mentre l'indirizzo pec del destinatario, inserito ed estratto dal pubblico registro degli indirizzi elettronici, è Email_5.
4. (il n. 3 non è indicato) La notifica è illegittima anche per essere stata inviata a una persona fisica, mentre destinataria della cartella era la società ricorrente e appellante.
5. La notifica è nulla, inoltre, in quanto l'indirizzo pec del destinatario non è iscritto nel registro INAD.
6.- Le somme richieste a titolo di sanzioni e interessi sono cadute in prescrizione, essendo gli importi risalenti all'anno 2016, ed essendo pertanto trascorso il termine quinquennale ex art. 20 D.Lgsvo
18/12/1997 n. 472, comma 3.
7.- L'invio della notifica a un indirizzo pec non ufficiale contrasta col Regolamento Europeo n. 910/2014
(detto eIDAS), che è norma sovraordinata alla legge nazionale. 8.- La mancata notifica degli atti sottesi porta all'annullamento dell'atto impugnato, non essendo stato rispettato l'iter del procedimento notificatorio.
9.- L'agente riscossore è decaduto dal diritto di far valere la propria pretesa, ai sensi dell'art. 24 D.L.
98/2011, convertito in legge n. 111 del 15/7/2011.
10.- L'atto è illegittimo anche per non avere l'Agenzia fornito prova dell'esecutività del ruolo esattoriale vidimato, firmato e trasmesso.
11.- La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21658/23, ha affermato che la regolare notifica di un'intimazione di pagamento non preclude di eccepire la mancata notifica della presupposta cartella esattoriale, anche se l'intimazione non è stata impugnata.
Chiedeva pertanto di annullare l'intimazione di pagamento opposta limitatamente all'ammontare dell'impugnata cartella esattoriale, con condanna della controparte alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione a favore del difensore antistatario.
L'ADER si costituiva in giudizio, impugnando in toto l'appello, in quanto tardivo, inammissibile, improcedibile, improponibile e non provato in fatto e in diritto, riservandosi di argomentare le proprie deduzioni in successive memorie.
Nelle successive memorie di parte, l'ADER chiedeva il rigetto dell'appello, per i seguenti motivi.
I motivi di appello di cui ai punti 4, 5 e 7 sono inammissibili, in quanto nuovi rispetto al ricorso di primo grado.
Parte avversa ha invece prestato acquiescenza riguardo ai punti 3 e 4 sollevati nel ricorso di primo grado.
Quanto al punto 1 (illegittimità della condanna alle spese, essendosi l'Agenzia costituita attraverso proprio funzionario), la giurisprudenza citata dalla società è nettamente minoritaria, mentre la prevalente giurisprudenza riconosce che il principio di soccombenza si applica anche quando la parte si sia fatta assistere da propri funzionari.
Quanto ai motivi 2 (invio della notifica a un indirizzo errato) e 8 (mancata notifica degli atti prodromici), si invoca ed eccepisce il giudicato esterno in forza della sentenza n. 3917/2025, relativa all'appello promosso da ADER contro la società_1 di Nominativo_1. s.a.s.
In tale giudizio la richiamata società aveva impugnato la medesima intimazione di pagamento n.
0712024990088155000 IVA-ALTRO 2016, limitatamente a una diversa cartella di pagamento. Nel merito, la società_1 di Nominativo_1. s.a.s. deduceva le identiche eccezioni afferenti alla questione della nullità della notifica a mezzo pec del titolo presupposto, in quanto eseguita all'indirizzo pec
Email_4, non rinvenibile in alcun registro valido, mentre l'unico indirizzo valido della società in parola risultava essere Email_5.
Orbene, nella menzionata sentenza la Corte testualmente asseriva che “va affermata la correttezza della notifica della cartella esattoriale prodromica all'atto impugnato all'indirizzo pec che dalla documentazione prodotta era quello presente negli appositi registri all'epoca della notifica e sino al 10 maggio 2024. Da tanto discende la impossibilità per il contribuente di recuperare la tutela ordinaria attraverso l'atto presupposto per vizi attinenti al merito della pretesa impositiva per come censurati nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado”.
Da ciò si deduce che anche la cartella di pagamento n. 07120190129278079000, oggetto del presente giudizio, è stata validamente notificata all'esatto indirizzo.
Quanto ai restanti motivi di appello, si condividono pienamente gli argomenti addotti nella sentenza di primo grado appellata, di cui si chiede la conferma.
Nel merito, in via subordinata, si chiede di dichiarare l'inammissibilità dell'appello per tutte le eccezioni riferibili alla cartella presupposta all'impugnata intimazione, ivi compresa l'eccezione di decadenza e prescrizione, atteso che tale doglianza può trovare ingresso nel presente giudizio solo con riferimento al periodo di tempo intercorso tra la notifica dell'ultimo atto interruttivo non impugnato e quello oggi opposto.
Chiedeva pertanto:
f) in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dei motivi di appello rubricati in ricorso ai punti sub
4, 5 e 7, in quanto nova;
g) sempre in via preliminare, in accoglimento dell'invocato giudicato esterno, dichiarare inammissibile l'appello con riferimento ai motivi di gravame di cui a i numeri 2 e 8;
h) nel merito, in via principale, rigettare l'appello, in quanto infondato, e confermare l'impugnata sentenza;
i) nel merito, in via subordinata, dichiarare l'appello inammissibile, rigettandolo nel merito con esclusivo riferimento alla prescrizione non spirata;
j) condannare controparte alle spese del grado di giudizio, da liquidare al difensore antistatario.
All'esito dell'udienza del 22 gennaio 2026, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è inammissibile, in quanto la sua notifica tramite pec è provata tramite semplici ricevute di accettazione e consegna in formato .pdf e non nel necessario formato .eml.
Dichiara quindi la inammissibilità dell'appello.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE L'APPELLO. NULLA PER SPESE.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
ZI ES RI, Relatore
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1875/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara - Via Rio Sparto, 21 65100 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13453/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 02/10/2024
Atti impositivi: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202300007163000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 432/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Per l'appellante: annullare l'intimazione di pagamento opposta limitatamente all'ammontare dell'impugnata cartella esattoriale, con condanna della controparte alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Per l'appellata:
a) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dei motivi di appello rubricati in ricorso ai punti sub 4,
5 e 7, in quanto nova;
b) sempre in via preliminare, in accoglimento dell'invocato giudicato esterno, dichiarare inammissibile l'appello con riferimento ai motivi di gravame di cui ai numeri 2 e 8;
c) nel merito, in via principale, rigettare l'appello, in quanto infondato, e confermare l'impugnata sentenza;
d) nel merito, in via subordinata, dichiarare l'appello inammissibile, rigettandolo nel merito con esclusivo riferimento alla prescrizione non spirata;
e) condannare controparte alle spese del grado di giudizio, da liquidare al difensore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, la società_1 di Nominativo_1. AS impugnava innanzi alla CGT di Napoli, contro l'ADER di Napoli, la cartella di pagamento n. 07120190129278079000 IVA-ALTRO 2016, dell'ammontare di euro 23.704,43, e l'intimazione n. 0712024990088155000 IVA-ALTRO 2016.
Eccepiva:
l'omessa cartella della sottesa cartella di pagamento;
la decadenza dalla pretesa tributaria;
la prescrizione del credito;
la mancanza di prova dell'esecutività del ruolo;
la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi;
il difetto di potestà esattiva dell'ADER. L'ADER si costituiva in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso, per la mancata citazione dell'Ente impositore. Confutava poi le avverse ragioni, deducendo che la cartella prodromica è stata ritualmente notificata, non è maturato il termine di prescrizione, gli interessi sono stati calcolati secondo legge.
Quanto all'asserita decadenza, deduceva la propria carenza di legittimazione passiva.
Con sentenza 10164/24, la Corte rigettava, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata citazione dell'ADE, essendo l'atto oggetto di giudizio una cartella di pagamento di competenza dell'Agenzia di Riscossione, per cui non sussiste litisconsorzio necessario con l'Ente impositore.
Nel merito rigettava il ricorso, per i seguenti motivi.
Non risponde al vero che la prodromica cartella di pagamento non è stata notificata, essendo la notifica avvenuta a mezzo pec il 21/11/19, ed essendo ad essa seguita una notifica di intimazione di pagamento, sempre a mezzo pec, in data 3/2/22.
L'intervenuta prova della regolare notifica della prodromica cartella preclude ogni questione relativa all'ipotetica decadenza.
La notifica della cartella e della successiva intimazione ha inoltre interrotto il termine decennale di prescrizione.
Gli interessi sono stati calcolati secondo legge, e le modalità del calcolo sono conosciute o conoscibili dalla ricorrente.
Infondata anche la censura riguardo al difetto di potestà esattiva da parte dell'ADER, essendo la stessa abilitata alla riscossione ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.L. 203/2005.
Il ricorso veniva quindi rigettato, con condanna alle spese di giudizio.
Con atto ritualmente notificato, la società contribuente appellava detta sentenza, per i seguenti motivi.
1. La condanna della ricorrente alle spese di giudizio è illegittima, essendosi l'Agenzia costituita attraverso propri funzionari, e avendo la Suprema Corte stabilito che gli enti pubblici non possono chiedere compensi per le prestazioni di procuratori e avvocati, nel caso questi siano propri dipendenti, i quali non sono liberi professionisti, ma dipendenti della P.A.
2. L'argomento secondo cui gli atti prodromici sarebbero stati regolarmente notificati è errato, dal momento che la notifica presupposta è nulla, essendo stata inviata all'indirizzo pec Email_4, mentre l'indirizzo pec del destinatario, inserito ed estratto dal pubblico registro degli indirizzi elettronici, è Email_5.
4. (il n. 3 non è indicato) La notifica è illegittima anche per essere stata inviata a una persona fisica, mentre destinataria della cartella era la società ricorrente e appellante.
5. La notifica è nulla, inoltre, in quanto l'indirizzo pec del destinatario non è iscritto nel registro INAD.
6.- Le somme richieste a titolo di sanzioni e interessi sono cadute in prescrizione, essendo gli importi risalenti all'anno 2016, ed essendo pertanto trascorso il termine quinquennale ex art. 20 D.Lgsvo
18/12/1997 n. 472, comma 3.
7.- L'invio della notifica a un indirizzo pec non ufficiale contrasta col Regolamento Europeo n. 910/2014
(detto eIDAS), che è norma sovraordinata alla legge nazionale. 8.- La mancata notifica degli atti sottesi porta all'annullamento dell'atto impugnato, non essendo stato rispettato l'iter del procedimento notificatorio.
9.- L'agente riscossore è decaduto dal diritto di far valere la propria pretesa, ai sensi dell'art. 24 D.L.
98/2011, convertito in legge n. 111 del 15/7/2011.
10.- L'atto è illegittimo anche per non avere l'Agenzia fornito prova dell'esecutività del ruolo esattoriale vidimato, firmato e trasmesso.
11.- La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21658/23, ha affermato che la regolare notifica di un'intimazione di pagamento non preclude di eccepire la mancata notifica della presupposta cartella esattoriale, anche se l'intimazione non è stata impugnata.
Chiedeva pertanto di annullare l'intimazione di pagamento opposta limitatamente all'ammontare dell'impugnata cartella esattoriale, con condanna della controparte alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione a favore del difensore antistatario.
L'ADER si costituiva in giudizio, impugnando in toto l'appello, in quanto tardivo, inammissibile, improcedibile, improponibile e non provato in fatto e in diritto, riservandosi di argomentare le proprie deduzioni in successive memorie.
Nelle successive memorie di parte, l'ADER chiedeva il rigetto dell'appello, per i seguenti motivi.
I motivi di appello di cui ai punti 4, 5 e 7 sono inammissibili, in quanto nuovi rispetto al ricorso di primo grado.
Parte avversa ha invece prestato acquiescenza riguardo ai punti 3 e 4 sollevati nel ricorso di primo grado.
Quanto al punto 1 (illegittimità della condanna alle spese, essendosi l'Agenzia costituita attraverso proprio funzionario), la giurisprudenza citata dalla società è nettamente minoritaria, mentre la prevalente giurisprudenza riconosce che il principio di soccombenza si applica anche quando la parte si sia fatta assistere da propri funzionari.
Quanto ai motivi 2 (invio della notifica a un indirizzo errato) e 8 (mancata notifica degli atti prodromici), si invoca ed eccepisce il giudicato esterno in forza della sentenza n. 3917/2025, relativa all'appello promosso da ADER contro la società_1 di Nominativo_1. s.a.s.
In tale giudizio la richiamata società aveva impugnato la medesima intimazione di pagamento n.
0712024990088155000 IVA-ALTRO 2016, limitatamente a una diversa cartella di pagamento. Nel merito, la società_1 di Nominativo_1. s.a.s. deduceva le identiche eccezioni afferenti alla questione della nullità della notifica a mezzo pec del titolo presupposto, in quanto eseguita all'indirizzo pec
Email_4, non rinvenibile in alcun registro valido, mentre l'unico indirizzo valido della società in parola risultava essere Email_5.
Orbene, nella menzionata sentenza la Corte testualmente asseriva che “va affermata la correttezza della notifica della cartella esattoriale prodromica all'atto impugnato all'indirizzo pec che dalla documentazione prodotta era quello presente negli appositi registri all'epoca della notifica e sino al 10 maggio 2024. Da tanto discende la impossibilità per il contribuente di recuperare la tutela ordinaria attraverso l'atto presupposto per vizi attinenti al merito della pretesa impositiva per come censurati nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado”.
Da ciò si deduce che anche la cartella di pagamento n. 07120190129278079000, oggetto del presente giudizio, è stata validamente notificata all'esatto indirizzo.
Quanto ai restanti motivi di appello, si condividono pienamente gli argomenti addotti nella sentenza di primo grado appellata, di cui si chiede la conferma.
Nel merito, in via subordinata, si chiede di dichiarare l'inammissibilità dell'appello per tutte le eccezioni riferibili alla cartella presupposta all'impugnata intimazione, ivi compresa l'eccezione di decadenza e prescrizione, atteso che tale doglianza può trovare ingresso nel presente giudizio solo con riferimento al periodo di tempo intercorso tra la notifica dell'ultimo atto interruttivo non impugnato e quello oggi opposto.
Chiedeva pertanto:
f) in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dei motivi di appello rubricati in ricorso ai punti sub
4, 5 e 7, in quanto nova;
g) sempre in via preliminare, in accoglimento dell'invocato giudicato esterno, dichiarare inammissibile l'appello con riferimento ai motivi di gravame di cui a i numeri 2 e 8;
h) nel merito, in via principale, rigettare l'appello, in quanto infondato, e confermare l'impugnata sentenza;
i) nel merito, in via subordinata, dichiarare l'appello inammissibile, rigettandolo nel merito con esclusivo riferimento alla prescrizione non spirata;
j) condannare controparte alle spese del grado di giudizio, da liquidare al difensore antistatario.
All'esito dell'udienza del 22 gennaio 2026, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è inammissibile, in quanto la sua notifica tramite pec è provata tramite semplici ricevute di accettazione e consegna in formato .pdf e non nel necessario formato .eml.
Dichiara quindi la inammissibilità dell'appello.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE L'APPELLO. NULLA PER SPESE.