Sentenza 19 dicembre 2012
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Non è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza inappellabile, che sia diretto unicamente a far valere la prescrizione del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/12/2012, n. 6977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6977 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 19/12/2012
Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 2030
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 33585/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE DM PP n. il 4.12.1977;
avverso la sentenza n. 41/2005 del Giudice di Pace di Portoferraio del 6.08.2005;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita in PUBBLICA UDIENZA del 19 dicembre 2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D'ISA;
Udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Antonio Gialanella che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione e trasmissione atti alla Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione.
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
NE DM PP ricorre in Cassazione avverso la sentenza di condanna alla pena di Euro 1.032,00 di ammenda, emessa dal Giudice di Pace di Portoferraio in data 6 luglio 2005 e depositata il 29.03.2010, in ordine al reato di cui all'art. 186 C.d.S., accertato l'11.08.2002.
Sì denuncia violazione di legge nella specie dell'art. 157 c.p. atteso che dal momento della commissione del reato (11.08.2002) al momento della notifica dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato contumace (12.08.2011) sono trascorsi nove anni, che superano di gran lunga il termine di prescrizione ordinaria di anni tre previsto dall'art. 157 c.p. in relazione alla pena fissata dall'art. 186 C.d.S., vigente all'epoca della commissione del reato. Il motivo esposto è fondato e, quindi, il ricorso va accolto. Va preliminarmente evidenziato che, al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, cioè il 6 luglio 2005, il reato contestato non era ancora prescritto, successivamente, da tale data, è iniziato nuovamente a decorrere il termine prescrizionale (sul punto Sez. 3, Sentenza n. 18046 del 09/02/2011 Ud. Rv. 250328, secondo cui ai fini dell'interruzione della prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello, successivo, del deposito della sentenza stessa), certamente perento già alla data di deposito della motivazione della sentenza del 29.03.2010, ai sensi del combinato disposto dell'art. 157 c.p., n. 5 e art. 160 c.p., ultima parte prima della modifica apportata dalla L. n. 251 del 2005, applicabile al caso di specie.
Orbene, questo Collegio non ignora che le SS.UU. (sentenza n. 23428, Rv. 231164) hanno affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione diretto unicamente a far valere la prescrizione, anche se maturata prima della sentenza di appello, ma ritiene di non dover applicare tale principio al caso de quo.
Per vero, anche altra sentenza di questa Corte (Sez. 5, sentenza n. 2690 del 16.11.2011, Rimauro + 1) si è discostata dal principio enunciato ma con argomentazioni diverse riguardando il caso un ricorso per cassazione basato sull'unico motivo di prescrizione del reato maturatasi nelle more tra il primo ed il secondo grado di merito.
Infatti, la fattispecie sottoposta all'esame del Collegio si discosta da quella esaminata dalle SS.UU. e dalla 5^ sezione, trattandosi di una sentenza inappellabile, laddove l'unico rimedio che aveva l'imputato era il ricorso per cassazione.
È fuori di dubbio che l'eccezione di estinzione del reato per prescrizione, nelle more maturatasi, il NE avrebbe potuto proporla con il gravame di merito, se questo fosse stato previsto, ma, se si accedesse al principio di diritto formulato dalle SS.UU., nel caso di sentenza inappellabile, il ricorso per cassazione, basato sull'unico motivo di far valere la prescrizione, dovrebbe considerarsi inammissibile e l'imputato, in tal modo, non avrebbe alcuna tutela.
Se, infatti, così fosse verrebbe meno la funzione e la ratio dell'istituto stesso della prescrizione.
In dottrina e giurisprudenza si è sempre evidenziato che con il decorso del tempo viene meno l'interesse dello Stato ad esercitare la pretesa punitiva, anche perché si affievolisce, fino a scomparire, la possibilità che la pena svolga le sue funzioni;
ciò, per altro, non consegue ad un apprezzamento in concreto del giudicante, ma trova attuazione grazie ad un automatico meccanismo presuntivo, in base al quale, il trascorre del tempo comporta l'estinzione del reato. Va aggiunto che se il giudice (in questo caso la Corte di Cassazione) non può far a meno di costatare la morte del reo, non si vede come possa far a meno di riconoscere la "morte del reato". Per altro, come è stato notato dalla più attenta dottrina la prescrizione ha anche un suo fondamento costituzionale: essa costituisce una garanzia personale per l'individuo, che non può (non deve) essere esposto, al di là di ragionevoli limiti temporali, al "rischio" di essere penalmente punito per fatti commessi addietro.
Dunque, la sentenza va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
Su richiesta del Procuratore generale di udienza copia della sentenza va trasmessa al suo Ufficio per l'eventuale azione disciplinare nei confronti del giudice che ha depositato le motivazione della sentenza a distanza di quasi cinque anni dalla lettura del dispositivo in udienza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione;
dispone trasmettersi copia della sentenza al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 19 dicembre 2012. Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2013