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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/10/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione prima civile
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 13802/2024 r.g.v.g., promosso da nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Denise Ventura del C.F._2
Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “scioglimento del matrimonio”.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti:
“Voglia il Tribunale di Bologna pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto a Bologna il 26 maggio 2001 da e , ordinando Parte_1 Parte_2
all'ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di procedere ai conseguenti incombenti, alle seguenti condizioni:
1 1) Determinazioni sulla casa familiare
1.1 Il sig. il quale rimarrà presso la Casa Familiare, confermando la Parte_1
signora di aver trasferito altrove la propria residenza come previsto negli Pt_2
accordi di separazione.
2) Determinazioni rispetto al figlio
2.1 Il figlio rimarrà a vivere con il padre presso la Casa Familiare sita in Per_1
Bologna, via Sant'Anna 17; ad oggi maggiorenne, risulta non Per_1
completamente autosufficiente, e necessita di mantenimento da parte dei genitori.
In considerazione di quanto sopra, il sig. ha dichiarato, e ne conferma, Parte_1
l'intenzione di assumere ogni onere relativo al mantenimento del figlio resta Per_1
inteso tra le parti che il sig. in merito al figlio, potrà beneficiare in via esclusiva Pt_1
delle detrazioni fiscali laddove e nella misura in cui risultino previste in funzione delle circostanze e delle leggi applicabili.
3) Trasferimento immobiliare
Le Parti dichiarano di aver già definito i reciproci rapporti economici e patrimoniali tutti;
in particolare, con atto a ministero del notaio in data 28 maggio 2025 la Per_2
Sig.ra ha ceduto e trasferito al Sig. che ne ha Parte_2 Parte_1
acquistato l'intera quota di proprietà, l'immobile, sito in Bologna (BO), Via Sant'Anna
17 e, più precisamente, un appartamento al piano quinto con pertinenziale cantina e autorimessa al piano seminterrato, complessivamente distinte, esse porzioni, al Catasto
Fabbricati del Comune di (BO) al:
- Fg.23, part.463 , sub sub. 26, cat. A/3, cl. 03, consistenza vani 7, superficie mq, R.C.
€ 1084,56 , quanto all'abitazione;
- Fg. 23, Particella 463, sub. 105, cat. C/6, cl. 04, rendita € 124,98 quanto all'autorimessa;
4) Le spese legali inerenti il presente procedimento sono a carico del sig. . Pt_1
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, si rinuncia all'impugnazione”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 Con ricorso depositato il 7 novembre 2024, i coniugi e Parte_1
chiedevano al Tribunale, ai sensi degli artt. 473 bis. 49 e 473 bis.51 Parte_2
c.p.c., di pronunciare la loro separazione personale e, una volta decorso il periodo di tempo previsto dell'art. 3, n. 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Bologna il 26 maggio 2001, dal quale era nato a [...] il [...] il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
Del procedimento era regolarmente messo a parte il Pubblico Ministero che, con atto del 7 febbraio 2025, interveniva senza nulla opporre.
Con sentenza parziale n. 248/2025, resa il 18 marzo 2025 e pubblicata il 29 marzo 2025, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi, che erano comparsi personalmente all'udienza dell'11 marzo 2025, ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni concordate. Con contestuale ordinanza del 18 marzo 2025, il
Tribunale rimetteva la causa sul ruolo del Presidente relatore per la prosecuzione del giudizio di divorzio, fissando per la comparizione personale dei coniugi l'udienza del
21 ottobre 2025, alle ore 9,30.
A tale udienza, il Presidente relatore, sentiti i coniugi personalmente, dava atto della concorde volontà di divorziare manifestata da entrambi e sulle conclusioni comuni dei ricorrenti, così come sopra riportate, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Tribunale che, passata in giudicato la sentenza di separazione personale n. 248/2025, protraendosi lo stato di separazione legale tra i coniugi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n.
898, e succ. mod. per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, avuto riguardo alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare.
3 Quanto alle condizioni del divorzio concordate dai ricorrenti, rileva il Collegio che esse non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
La natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali esimono il Tribunale dal pronunciarsi al riguardo.
P. Q. M.
il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 26 maggio 2001 a Bologna da nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 Parte_2
Monselice il 2 marzo 1969, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna, al n. 177, parte I, uff. 1, dell'anno 2001;
B) prende atto che in base all'accordo fra i ricorrenti lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) Determinazioni sulla casa familiare
1.1 Il sig. il quale rimarrà presso la Casa Familiare, confermando la Parte_1
signora di aver trasferito altrove la propria residenza come previsto negli Pt_2
accordi di separazione.
2) Determinazioni rispetto al figlio
2.1 Il figlio rimarrà a vivere con il padre presso la Casa Familiare sita in Per_1
Bologna, via Sant'Anna 17; ad oggi maggiorenne, risulta non Per_1
completamente autosufficiente, e necessita di mantenimento da parte dei genitori.
In considerazione di quanto sopra, il sig. ha dichiarato, e ne conferma, Parte_1
l'intenzione di assumere ogni onere relativo al mantenimento del figlio resta Per_1
inteso tra le parti che il sig. in merito al figlio, potrà beneficiare in via esclusiva Pt_1
delle detrazioni fiscali laddove e nella misura in cui risultino previste in funzione delle circostanze e delle leggi applicabili.
3) Trasferimento immobiliare
4 Le Parti dichiarano di aver già definito i reciproci rapporti economici e patrimoniali tutti;
in particolare, con atto a ministero del notaio in data 28 maggio 2025 la Per_2
Sig.ra ha ceduto e trasferito al Sig. che ne ha Parte_2 Parte_1
acquistato l'intera quota di proprietà, l'immobile, sito in Bologna (BO), Via Sant'Anna
17 e, più precisamente, un appartamento al piano quinto con pertinenziale cantina e autorimessa al piano seminterrato, complessivamente distinte, esse porzioni, al Catasto
Fabbricati del Comune di (BO) al:
- Fg.23, part.463 , sub sub. 26, cat. A/3, cl. 03, consistenza vani 7, superficie mq, R.C.
€ 1084,56 , quanto all'abitazione;
- Fg. 23, Particella 463, sub. 105, cat. C/6, cl. 04, rendita € 124,98 quanto all'autorimessa;
4) Le spese legali inerenti il presente procedimento sono a carico del sig. ; Pt_1
C) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo A) del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione prima civile del
Tribunale, il 21 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott. Stefano Giusberti
5
TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione prima civile
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 13802/2024 r.g.v.g., promosso da nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Denise Ventura del C.F._2
Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “scioglimento del matrimonio”.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti:
“Voglia il Tribunale di Bologna pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto a Bologna il 26 maggio 2001 da e , ordinando Parte_1 Parte_2
all'ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di procedere ai conseguenti incombenti, alle seguenti condizioni:
1 1) Determinazioni sulla casa familiare
1.1 Il sig. il quale rimarrà presso la Casa Familiare, confermando la Parte_1
signora di aver trasferito altrove la propria residenza come previsto negli Pt_2
accordi di separazione.
2) Determinazioni rispetto al figlio
2.1 Il figlio rimarrà a vivere con il padre presso la Casa Familiare sita in Per_1
Bologna, via Sant'Anna 17; ad oggi maggiorenne, risulta non Per_1
completamente autosufficiente, e necessita di mantenimento da parte dei genitori.
In considerazione di quanto sopra, il sig. ha dichiarato, e ne conferma, Parte_1
l'intenzione di assumere ogni onere relativo al mantenimento del figlio resta Per_1
inteso tra le parti che il sig. in merito al figlio, potrà beneficiare in via esclusiva Pt_1
delle detrazioni fiscali laddove e nella misura in cui risultino previste in funzione delle circostanze e delle leggi applicabili.
3) Trasferimento immobiliare
Le Parti dichiarano di aver già definito i reciproci rapporti economici e patrimoniali tutti;
in particolare, con atto a ministero del notaio in data 28 maggio 2025 la Per_2
Sig.ra ha ceduto e trasferito al Sig. che ne ha Parte_2 Parte_1
acquistato l'intera quota di proprietà, l'immobile, sito in Bologna (BO), Via Sant'Anna
17 e, più precisamente, un appartamento al piano quinto con pertinenziale cantina e autorimessa al piano seminterrato, complessivamente distinte, esse porzioni, al Catasto
Fabbricati del Comune di (BO) al:
- Fg.23, part.463 , sub sub. 26, cat. A/3, cl. 03, consistenza vani 7, superficie mq, R.C.
€ 1084,56 , quanto all'abitazione;
- Fg. 23, Particella 463, sub. 105, cat. C/6, cl. 04, rendita € 124,98 quanto all'autorimessa;
4) Le spese legali inerenti il presente procedimento sono a carico del sig. . Pt_1
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, si rinuncia all'impugnazione”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 Con ricorso depositato il 7 novembre 2024, i coniugi e Parte_1
chiedevano al Tribunale, ai sensi degli artt. 473 bis. 49 e 473 bis.51 Parte_2
c.p.c., di pronunciare la loro separazione personale e, una volta decorso il periodo di tempo previsto dell'art. 3, n. 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Bologna il 26 maggio 2001, dal quale era nato a [...] il [...] il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
Del procedimento era regolarmente messo a parte il Pubblico Ministero che, con atto del 7 febbraio 2025, interveniva senza nulla opporre.
Con sentenza parziale n. 248/2025, resa il 18 marzo 2025 e pubblicata il 29 marzo 2025, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi, che erano comparsi personalmente all'udienza dell'11 marzo 2025, ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni concordate. Con contestuale ordinanza del 18 marzo 2025, il
Tribunale rimetteva la causa sul ruolo del Presidente relatore per la prosecuzione del giudizio di divorzio, fissando per la comparizione personale dei coniugi l'udienza del
21 ottobre 2025, alle ore 9,30.
A tale udienza, il Presidente relatore, sentiti i coniugi personalmente, dava atto della concorde volontà di divorziare manifestata da entrambi e sulle conclusioni comuni dei ricorrenti, così come sopra riportate, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Tribunale che, passata in giudicato la sentenza di separazione personale n. 248/2025, protraendosi lo stato di separazione legale tra i coniugi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n.
898, e succ. mod. per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, avuto riguardo alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare.
3 Quanto alle condizioni del divorzio concordate dai ricorrenti, rileva il Collegio che esse non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
La natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali esimono il Tribunale dal pronunciarsi al riguardo.
P. Q. M.
il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 26 maggio 2001 a Bologna da nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 Parte_2
Monselice il 2 marzo 1969, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna, al n. 177, parte I, uff. 1, dell'anno 2001;
B) prende atto che in base all'accordo fra i ricorrenti lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) Determinazioni sulla casa familiare
1.1 Il sig. il quale rimarrà presso la Casa Familiare, confermando la Parte_1
signora di aver trasferito altrove la propria residenza come previsto negli Pt_2
accordi di separazione.
2) Determinazioni rispetto al figlio
2.1 Il figlio rimarrà a vivere con il padre presso la Casa Familiare sita in Per_1
Bologna, via Sant'Anna 17; ad oggi maggiorenne, risulta non Per_1
completamente autosufficiente, e necessita di mantenimento da parte dei genitori.
In considerazione di quanto sopra, il sig. ha dichiarato, e ne conferma, Parte_1
l'intenzione di assumere ogni onere relativo al mantenimento del figlio resta Per_1
inteso tra le parti che il sig. in merito al figlio, potrà beneficiare in via esclusiva Pt_1
delle detrazioni fiscali laddove e nella misura in cui risultino previste in funzione delle circostanze e delle leggi applicabili.
3) Trasferimento immobiliare
4 Le Parti dichiarano di aver già definito i reciproci rapporti economici e patrimoniali tutti;
in particolare, con atto a ministero del notaio in data 28 maggio 2025 la Per_2
Sig.ra ha ceduto e trasferito al Sig. che ne ha Parte_2 Parte_1
acquistato l'intera quota di proprietà, l'immobile, sito in Bologna (BO), Via Sant'Anna
17 e, più precisamente, un appartamento al piano quinto con pertinenziale cantina e autorimessa al piano seminterrato, complessivamente distinte, esse porzioni, al Catasto
Fabbricati del Comune di (BO) al:
- Fg.23, part.463 , sub sub. 26, cat. A/3, cl. 03, consistenza vani 7, superficie mq, R.C.
€ 1084,56 , quanto all'abitazione;
- Fg. 23, Particella 463, sub. 105, cat. C/6, cl. 04, rendita € 124,98 quanto all'autorimessa;
4) Le spese legali inerenti il presente procedimento sono a carico del sig. ; Pt_1
C) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo A) del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione prima civile del
Tribunale, il 21 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott. Stefano Giusberti
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