Sentenza 13 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/02/2004, n. 2823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2823 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINI Giovanni - rel. Presidente -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere -
Dott. MELONCELLI Achille - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
IMPRESA COSTRUZIONI SS RA & LI S.P.A., in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante ME Rosso, elettivamente domiciliato in ROMA FORO TRAIANO l/A, presso lo studio dell'avvocato DARIO O. SCHETTINI, difeso dall'avvocato GIUSEPPE VITIELLO, giusta procura a margine;
- controricorrente -
e contro
IMPRESA COSTRUZIONI SS S.P.A.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 100/99 della Commissione tributaria regionale di TORINO, emessa il 20/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/03 dal Presidente e Relatore Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato GIACOBBE D. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La IMPRESA COSTRUZIONI SS GEOM. RA & LI s.p.a, a suo tempo, con atto tradotto in rogito notarile del 12 dicembre 1995, incorporò una IMATO s.p.a. ed una INTEROSIL s.r.l..
L'atto considerato, in sede di registrazione, venne tassato con imposta proporzionale di registro, con aliquota fissa dell'uno per cento, per un importo di L. 10.000.000, a mente dell'art. 4 della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 26.4.1986 n. 131. La sunnominata società incorporante, peraltro, con rituale e tempestiva istanza presentata, ai sensi dell'art. 77, comma 3, d.p.r. n. 131 del 1986, cit., all'Ufficio del registro di Torino, che aveva fatto luogo alla cennata tassazione, sul dedotto presupposto che l'atto dianzi indicato, in ossequio al dettato della direttiva C.E.E. 69/335 e successive modifiche ed integrazioni, avrebbe dovuto essere assoggettato ad imposta, non proporzionale ma, fissa, chiese il rimborso dell'importo del tributo versato in, assunta, eccedenza sull'ammontare realmente dovuto.
La p.a. in tal guisa investita della richiesta recuperatoria in discorso oppose alla stessa silenzio-rifiuto che la IMPRESA COSTRUZIONI SS GEOM. RA & LI s.p.a. impugnò, producendo ricorso à termini degli artt. 18 e ss. d. lgs. 31.12.1992 n. 546 dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino. La commissione nell'esposta guisa adita, con sentenza n. 339/11/97, accolse il detto ricorso e la domanda restitutoria sostanziale ad esso sottesa.
Sull'appello dell'Ufficio del registro di Torino, la Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza del 20 gennaio 2000, sancita la reiezione del gravame, confermò la pronuncia del primo giudice sulla base della seguente, testuale, motivazione. "La Commissione ritiene di dover confermare il deliberato dei primi giudici e compensare per giusti motivi le spese del giudizio. Nel caso in esame si sono verificati entrambi i requisiti previsti dall'art. 177 del Trattato di Roma in merito all'applicabilità diretta delle direttive CEE negli stati membri;
tali requisiti sono:
la mancanza di opzioni lasciate al legislatore nazionale e sussistenza di interessi individuali specifici.
L'imposta di registro applicabile nelle fusioni di società è quella in misura fissa. La domanda di rimborso formulata nel ricorso della Società è legittima e va accolta.
Il nostro legislatore con il d.l. 323/1996, in vigore dal 1^ agosto 1996, si è finalmente adeguato alla Direttiva CEE 85/303. Tale decreto ha tra l'altro stabilito che l'imposta di registro applicabile nelle fusioni sia quella nella misura fissa". Il Ministero dell'economia e delle finanze ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza di secondo grado dianzi indicata, per quanto è dato sapere, non notificata.
La IMPRESA COSTRUZIONI SS GEOM. RA & LI s.p.a. resiste al ricorso, notificatole il 23 febbraio 2001, con controricorso del 3 aprile 2001, illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ministero dell'economia e delle finanze, con il mezzo articolato per suffragare il qui delibato gravame, sul dedotto presupposto, fattualmente non contestato, che all'atto della discussa incorporazione la IMPRESA COSTRUZIONI SS GEOM. RA & LI s.p.a. era titolare dell'intero capitale delle altrove menzionate società incorporate, sostiene che la sentenza impugnata dovrebbe essere ravvisata passibile di cassazione siccome inficiata da "Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 7 e 12 della direttiva 69/335/CEE in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.": più specificamente, richiamando la sentenza resa dalla
Corte di giustizia C.E.E. il 27 ottobre 1998 nella causa C/152/97, nonché una serie di sentenze di questa Corte Suprema su fattispecie omologhe a quella in controversia, prospetta che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del merito, gli atti di incorporazione del genere di quello di che trattasi, ossia quelli nel quadro dei quali la società incorporante risulta titolare dell'intero capitale delle società incorporate, sarebbero da ritenere assoggettabili ad imposta di registro, non già fissa ma, proporzionale. La censura è fondata.
Sul tema, è sufficiente evidenziare che Cass. Sez. trib., sent. n. 4323 del 6.3.2002, id., sent n. 15528 del 6.11.2002, id., sent. n. 2691 del 21.2.2003, id., sent. n. 6234 del 18.4.2003, nel solco di un orientamento giurisprudenziale già in precedenza cristallizzato, hanno enunciato il, condivisibile, principio secondo il quale la direttiva del consiglio 17 luglio 1969 n. 69/335/CEE, come modificata dalle direttive del consiglio 9 aprile 1973 n. 73/80/CEE e 10 giugno 1985 n. 85/303/CEE, non osta alla riscossione dell'imposta proporzionale di registro in base alla tariffa allegata al d.p.r. 26.4.1986 n. 131 in caso di incorporazione di società ad opera di altra società che detiene la totalità delle azioni o delle quote della società incorporata, non potendo tale operazione inquadrarsi nella fattispecie del conferimento dell'intero patrimonio societario in altra società di capitali remunerato esclusivamente mediante attribuzione di quote sociali disciplinata dalla direttiva, essendo già tutte le quote ed azioni appartenenti alla incorporante. La sentenza impugnata, avendo affermato l'assoggettabilità ad imposta fissa di registro dell'incorporazione in argomento, come detto, comportante assorbimento di due società da parte di altra società titolare della totalità dei relativi capitali, si rivela manifestamente configgente con l'enunciazione surriportata, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, e, perciò, viziata dall'errore di diritto denunciato dalla p.a. ricorrente. In accoglimento del ricorso, di conseguenza, la detta sentenza va senz' altro cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, a norma dell'art. 384, comma 1, cod. proc. civ., la causa può, e deve, essere decisa nel merito, con adozione di pronuncia, conforme al principio dianzi richiamato, di rigetto della pretesa restitutoria coltivata nel processo dalla controricorrente.
La spese dell'intero giudizio vengono compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta la pretesa restitutoria coltivata dalla controricorrente;
compensa fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, il 10 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2004