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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/02/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6355/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Amina Simonetti Presidente rel.
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice
Dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3655/2022 promossa da:
C.F. , con sede legale in Milano, Viale Certosa _1 P.IVA_1
n.182, in persona del Curatore dott. , con studio in Milano, Via Solari n.12, giusta CP_1
autorizzazione del Giudice Delegato Dott.ssa Vincenza Agnese, ai fini del presente atto rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Benvenuti, C.F. , con studio in Milano, C.so Buenos C.F._1
Aires n. 37, pec: presso il quale elegge domicilio Email_1
ATTORE contro
, C.F. , C.F. , CP_2 C.F._2 _3 C.F._3
CF , tutti difesi e rappresentati dall'avv.to William Limuti, CP_4 C.F._4
C.F. , indirizzo pec: ed elettivamente domiciliati CodiceFiscale_5 Email_2
in Milano Via Melchiorre Gioia 88 presso il suo studio.
CONVENUTI
.
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
CONCLUSIONI PER L'ATTORE _1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito: in via principale accertare la condotta di amministratore di fatto della società̀ da parte del Sig. , e le _1 _3
condotte distrattive di mala gestio e di aggravamento del dissesto di cui alla narrativa e conseguentemente condannare lo stesso al risarcimento dei danni causati alla società̀
[...]
, in misura non inferiore ad euro 1.695.043,31; accertare le condotte distrattive Controparte_5 compiute dall'Amministratore di fatto e dalle Sigg.re ed e _3 CP_2 CP_4 condannare quest'ultime al risarcimento in favore del Fallimento dei danni conseguenti, e in particolare: o condannare la Sig.ra al risarcimento dei danni in misura pari ad euro CP_2
85.969,00, oltre agli interessi dalla data dell'illecito e la rivalutazione monetaria;
o condannare la
Sig.ra al risarcimento dei danni in misura pari ad euro 32.300,00 oltre agli interessi CP_4 dalla data dell'illecito e la rivalutazione monetaria;
in via subordinata, ai sensi dell'art. 2033 c.c.: o condannare la Sig.ra alla restituzione CP_2
della somma di euro 85.969,00 ricevuta dalla società̀ fallita senza titolo, oltre agli interessi dalla data del pagamento;
o condannare la Sig.ra alla restituzione della somma di euro 32.300,00 CP_4
ricevuta dalla società̀ fallita senza titolo, oltre agli interessi dalla data del pagamento;
con vittoria di spese e compensi giudiziali.
In via istruttoria con riserva di ulteriormente precisare le domande, eccepire, dedurre e produrre ai sensi dell'art. 183 VI c.p.c.
CONCLUSIONI PER I CONVENUTI
Voglia l'On. le Tribunale adito, Nel merito in via principale rigettare integralmente le domande tutte proposte da parte del di cui all'atto di citazione 17.02.2022 nei confronti di _1
e in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto e _3 CP_4 CP_2
comunque sfornite di prova;
Nel merito in via subordinata rigettare integralmente le domande tutte promosse dal _1
nei confronti di e in quanto infondate in fatto
[...] _3 CP_4 CP_2
ed in diritto, e/o inammissibili e/o tardive e per la sola e denegata ipotesi in cui si ritenesse a seguito di istruttoria, provata la debenza qualche somma, dichiarare il credito in ogni caso integralmente prescritto;
pagina 2 di 18 Con vittoria di diritti ed onorari di causa rifusi con distrazione degli stessi a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.
Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato in data 17.2.2022, dopo il positivo esperimento in sede di reclamo di un procedimento cautelare ante-causam nei confronti degli odierni convenuti, il _1
in persona del curatore fallimentare espressamente autorizzato dal giudice delegato, ha convenuto
[...]
in giudizio i sig.ri e chiedendo al Tribunale di accertare la CP_6 CP_2 CP_4 loro responsabilità ai sensi dell'art. 146, l. Fall., in relazione all'art. 2476, comma 1 e comma 6, c.c., deducendo in particolare che:
− la attiva nell'installazione, trasformazione e manutenzione di impianti di CP_7 _1 protezione contro scariche atmosferiche nonché impianti per l'automazione di cancelli e barriere, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il 30.11.2020 con sentenza n.
580/2020 (doc. 1 atto di citazione).
− Sin dal primo esame degli atti e dei documenti relativi alla società fallita è emerso, dalle dichiarazioni di , ex dipendete delle società, e dalle dichiarazioni del dott. Testimone_1
consulente fiscale, che il ruolo di amministratore di fatto della società veniva Persona_1
ricoperto dal Sig. _3
− L'amministratore di diritto della società, , era, infatti, un mero prestanome che, Persona_2
probabilmente, svolgeva attività lavorativa alle dipendenze dello stesso Ciò si desume _3
dal fatto che questo soggetto è sempre stato irreperibile e apponeva solamente le firme per la sottoscrizione delle procure alle liti all'avv. William Limnuti per il reclamo alla sentenza dichiarativa di fallimento e per il successivo ricorso in cassazione avverso la sentenza della
Corte di appello di Milano confermativa della dichiarazione di fallimento.
− L'amministratore di fatto, attuava condotte di mala gestio che si sostanziavano da _3
un lato in condotte di aggravamento del dissesto della società e dall'altro lato in atti distrattivi del patrimonio della società.
− In particolare, la curatela constatava la mancata tenuta delle scritture contabili, riusciva, infatti, ad acquisire la contabilità della società solo fino al 2013, anno dell'ultimo bilancio depositato.
− Il commercialista della società faceva pervenire una bozza di bilancio al 31.12.2010 e venivano acquisiti gli estratti conto del conto corrente della Postepay in uso all'amministratore di diritto e pagina 3 di 18 di due conti corrente intestati alla società presso AN (c/c 112/0040948) e Controparte_8
AN (cc nr. 700139) (doc. 21 e 41 citazione). Controparte_9
− La società aveva perso il patrimonio già nel 2011, a questa conclusione si giungeva esaminando il bilancio 2011 (doc. 39 citazione) e apportandovi le rettifiche desumibili dalle domande di ammissione al passivo. In particolare, gli importi di debiti tributari e previdenziali per
18.670,00 euro, i crediti tributari inesigibili per 17.158,00 euro e la mancanza di depositi bancari per 103.276,00 euro.
In ragione di queste rettifiche il patrimonio netto secondo la curatela sarebbe stato negativo già dal 2011, pertanto, a differenza di quanto riportato nel bilancio del 31.12.2011 il patrimonio netto non era di 35.498,00 euro ma di -103.606,00 euro.
− Ciò nonostante, la società continuava l'attività di impresa anche con operazioni di assunzione del rischio come la sottoscrizione di un mutuo nel 2012 per 255.000,00 euro per l'acquisto di un immobile sito in viale Certosa 182 Milano (doc. 45 citazione).
− Già a partire dal 31.12.2011, pertanto, sussisteva una causa di scioglimento della società ossia la perdita completa del patrimonio netto ai sensi dell'art. 2484 n. 4 c.c. stante la sua natura _3 di amministratore di fatto della società avrebbe ai sensi dell'art. 2485 c.c. dovuto senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal comma 3 dell'art. 2484 c.c. ed invece non solo non ottemperava ai suoi doveri di amministratore ma compiva, altresì, atti distrattivi del patrimonio della società aggravandone anche in questo modo il dissesto.
Per queste condotte il ha chiesto al giudice il riconoscimento della responsabilità _1
dell'amministratore di fatto della società , per determinate condotte anche in concorso _3
con ed CP_4 CP_2
Quanto ai danni, il li ha così individuati: _1
1. pagamenti fatti direttamente a favore dell'amministratore di fatto da parte della società dal conto corrente n. 112/0040948 della per 21.440,00 euro (doc. 41) e dal Controparte_10
conto corrente n. 700139 del 12.230,00 per un totale di Controparte_9
33.670,00 euro (doc. 21);
2. pagamenti fatti a favore di ex moglie di da parte della società dal conto CP_2 _3
corrente n. 112/0040948 della (doc. 41) per 55.715,00 euro e dal conto Controparte_10
corrente n. 700139 del (doc. 21) per 30.254,00 euro per un Controparte_9
totale di 85.969,00 di 3.880,00 euro con una causale che si riferisce ad un rapporto Pt_2
di lavoro con la società;
pagina 4 di 18 3. pagamenti fatti a favore di figlia di e socia all'89% di CP_4 CP_2 _1
da parte della società dal conto corrente n. 112/0040948 della (doc.
[...] Controparte_10
41) per complessivi 32.300,00 euro di cui due, di giungo e luglio 2012, di 26.500,00 euro con causale reso finanziamento soci, causale non giustificata in quanto dal bilancio 2012 la voce finanziamento soci è pari a 6794,00 euro;
4. pagamenti fatti a favore del società partecipata all'89% da da CP_11 CP_4
parte della società dal conto corrente n. 112/0040948 della (doc. 41) e dal Controparte_10
conto corrente n. 700139 del (doc. 21) per un totale di Controparte_9
362.709,00 euro di cui 272.384,00 euro senza causale e senza indicazione della fattura;
5. prelievi e giroconti dal 2018 su cc [...] intestato a terzi di somme accreditate nell'interesse della fallita sul cc poste pay nr. 533171028761621 intestato amministratore di diritto, per euro 88.000,00 (doc 53); Per_2
6. prelievi in contanti privi di giustificazione dal conto corrente n.700139 del
[...]
(doc. 21) di 37.660,00 euro e dal conto corrente n. 112/0040948 della Controparte_9
(doc. 41) di 383.223,00 euro, per complessivi 420.883,00 euro. Controparte_10
7. bonifici e pagamenti eseguiti in favore della sig.ra nel 2012 e nel 2014 ed Controparte_12
in favore di , rispettivamente madre e figlia di per un totale di Per_3 _3
9.300,00 euro;
8. pagamenti eseguiti nei confronti di e dell'amministratore del Per_2 CP_11 Pt_3
per 12.355,00 euro;
[...]
9. emissione di assegni circolari in favore di non incassati dalla società per _1
11.275,00 euro;
10. pagamenti anomali eseguiti tra il 2010 e il 2015 in favore della società (doc. CP_13
74) la cui attività non appare inerente a quella della fallita per un totale di 115.364,00 euro;
11. pagamenti sul conto corrente della banca popolare di Sondrio a mezzo di assegni per i quali non è possibile ricostruire causale e beneficiari, 156.259,00 euro.
12. per l'operazione di acquisto dell'immobile in viale certosa Milano si stima una perdita al patrimonio della società di 125.508,31 euro poiché il valore dell'immobile era pari a non più di 60.000,00 euro e la società acquistava invece il bene immobile a 150.000,00 prezzo in tal modo corrisposto: 55.991,69 euro a fronte del mutuo stipulato e 94.008,31 a mezzo di compensazione volontaria di crediti vantata da verso la società venditrice _1
Immobiliare Milano s.r.l. (doc. 76);
pagina 5 di 18 13. distrazione delle immobilizzazioni per un valore netto della immobilizzazione diverse dall'immobile pari a 37.697,00 euro dei quali non è stato possibile ricostruire la destinazione né recuperali a causa della mancata produzione dei documenti
14. Mancato pagamento di debiti erariali e previdenziali che hanno comportato un aggravamento del dissesto della società di 140.952,00 euro (tabella pag. 40 citazione).
Pertanto, i danni chiesti dal all'amministratore di fatto per le distrazioni e per _1
l'aggravamento del dissesto della società ammontano a 1.632.0243,31 euro.
In data 26.9.2022 si sono costituiti tardivamente in giudizio per l'udienza del 27.9.2022 i convenuti,
, e esponendo che: _3 CP_2 CP_14
− in relazione alla posizione del signor si contesta fermamente l'affermazione che egli _3
sarebbe stato amministratore di fatto della società̀ e/o di aver avuto il ruolo di amministratore di fatto della società̀ fallita avendo egli esclusivamente impartito direttive al dipendente
[...]
solo nella sua qualità̀ di responsabile tecnico, retribuito con uno stipendio sempre Tes_1
pagato dall'amministratore di diritto con bonifico.
− in merito alla posizione della convenuta si contesta quanto sostenuto dal CP_2 _1
in ordine al fatto che non abbia mai avuto rapporti con la società̀ fallita di cui è invece, è stata dipendente dal 1.3.2011 al 5.10.2017 come risulta dalla busta paga del mese di ottobre 2017 relativa al TFR (all.1 memoria convenuta n. 3 art. 183 comma 6 c.p.c.) Il rapporto di lavoro dipendente intrattenuto dalla resistente con la società̀ fallita giustificava, quindi, CP_2 pienamente la percezione della somma di complessivi € 55.000 nel periodo dal 2012 al 2015.
Inoltre, con riferimento alle illazioni del in ordine alla complicità̀ della famiglia con _1
il si osserva che quest'ultimo ed si erano separati nel 2015. _3 CP_2
− Quanto alla posizione di si ribadisce il fatto che gli importi corrisposti di CP_4
17.000,00 euro (il 27.06.2012) e 9.500,00 euro (il 02.07.2012) presentavano la dicitura "reso finanziamento socio". Sul punto, nulla il ha offerto ed offre di dimostrare ex _1
adverso.
I convenuti hanno chiesto quindi il rigetto integralmente delle domande proposte da parte del in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto e comunque sfornite di prova _1
Nel corso della prima udienza, svoltasi il 27.9.2022, il GI assegnava i termini perentori di cui all'art. 186 comma 6 c.p.c. e rinviava per decidere sull'ammissione delle prove alla udienza del giorno 24 gennaio 2023.
Nella successiva udienza del 24 gennaio 2023, il giudice ammetteva i testimoni di parte attrice (
[...]
, ) sui capitoli dal n. 1 al n. 6 e 8 e Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
pagina 6 di 18 ammetteva l'interrogatorio formale sia del convenuto sui capitoli dal n. 1 al n. 10 sia _3
della convenuta sui capitoli 1,2,3, 8 e 11. Pertanto, il giudice rinviava per assumere tutte le CP_2
prove ammesse alla udienza del giorno 30 maggio 2023.
Il 30.5.2023 venivano sentiti i testimoni di parte attrice: dipendente da maggio 2012 a Testimone_2
fine 2013 e segreteria dello studio , consulente contabile della società Testimone_3 Tes_4 fallita. Inoltre, si teneva anche l'interrogatorio formale del convenuto Il giudice rinviava, _3 quindi, per l'assunzione delle altre prove al 14.11.2013.
Il 14.11.2023 si svolgeva l'interrogatorio formale della convenuta e venivano assunte le CP_2
ultime due testimonianza id est quella dell'ex dipendente della società di e di Testimone_1
. Testimone_4
Il giudice rinviava per le precisazioni delle conclusioni al 24.9.2024.
Il 24.9.2024 la causa veniva rimessa in decisione dinanzi al Collegio e si assegnavano i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Sulla qualità di amministratori di fatto di . _3
La figura dell'amministratore di fatto ricorre qualora un soggetto, non formalmente investito della carica, si ingerisca nell'amministrazione, esercitando (di fatto) i poteri inerenti alla gestione della società. In particolare, l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale ha stilato i seguenti requisiti per l'integrazione di tale figura da parte dei soggetti che non rivestono formalmente il ruolo di amministratori (c.d. amministratori di diritto): i) assenza di una valida ed efficace investitura assembleare;
ii) esercizio significativo e continuativo dei poteri tipici riservati agli amministratori;
iv) autonomia decisionale;
v) l'accettazione di tale situazione di fatto, ovvero della prestazione resa dall'amministratore di fatto, da parte della società, cioè dell'amministratore di diritto.
Nel caso di specie numerosi elementi desumibili dagli atti e dall'istruttoria, inducono a ritenere che fosse amministratore di fatto della società Electtricos srl. _3
Risulta infatti che:
1. i dipendenti della società fallita si rapportavano direttamente con sia al momento _3 dell'assunzione sia successivamente per la definizione delle mansioni e per la corresponsione della retribuzione. Al riguardo, assumono un rilievo fondamentale le dichiarazioni testimoniali degli ex dipendenti della società.
In particolare, sentito dal giudice istruttore il 14.11.2023 dichiarava “io ero Testimone_1 dipendente del sig. e quindi dovevo a lui presentare i fogli di lavoro con l'indicazione _3
delle ore lavorate, era stato il sig. che mi aveva detto di consegnare a lui i fogli di _3 pagina 7 di 18 lavoro. Il sig. mi ha fatto il colloquio di lavoro e da lui ho ricevuto le indicazioni sulle _3 mansioni. La retribuzione l'ho concordata con il sig. . Il contratto di lavoro sono andato _3
a farlo con il sig. Pensa io non ho visto chi ha firmato il contratto, dato il tempo trascorso non ricordo se il contratto fu firmato lo stesso giorno dell'assunzione o se mi fu consegnato già firmato, non so chi lo aveva firmato. Ci siamo trovati io con il sig , non mi ricordo più _3 dove se a Mandello dove c'era un ufficio o a Badia dove c'era l'ufficio e l'abitazione del , _3
ricordo che ho firmato il contratto di cui non ricordo se mi fu consegnato già firmato, le condizioni del rapporto erano già state definite tra me e il sig come sopra ho detto. _3
Confermo che il mi dava abitualmente le indicazioni in ordine alle attività lavorative da _3
svolgere ciò fino al 2012. Il sig. mi diede indicazioni di spostarmi alla IMSA, non mi _3 disse il motivo. Venivo pagato con bonifico bancario che veniva fatto da ”. _1
Le dichiarazioni di sono confermate anche dalla testimonianza di Testimone_1 Tes_5 che veniva sentita dal giudice istruttore il 30.5.2023. “Ho lavorato per un anno e mezzo
[...]
come impiegata commerciale per da maggio 2012 fino alla fine del 2013, mi _1
occupavo del commerciale e del magazzino in ufficio. Era il sig. come responsabile _3
tecnico che mi diceva le mansioni da svolgere al bisogno. Sig. mi ha assunto alle _3
dipendenze di però il documento contrattuale lo aveva firmato il sig. _1 Per_2
mi aveva contattata e proposto le 4 ore, la retribuzione l'ho concordata con il sig. _3 _3
era una normale retribuzione per le 4 ore, il compenso era scritto sul contratto di lavoro che mi
è stato dato da il sig. mi ha proposto e il sig. mi ha dato il Per_2 _3 Per_2
contratto firmato.
2. Il consulente fiscale della società fallita, , in sede di esame testimoniale il Testimone_4
14.11.1023 ha dichiarato di essersi sempre rapportato con “il sig. è _3 _3
stato mio cliente come il sig. venne nel mio studio a chiedere assistenza per _1 _3
, prima non avevo avuto altri rapporti professionali con il sig. ; se non ricordo _1 _3
male credo che il rapporto si collochi nel 2010, 2011 2013; io ho conosciuto il sig. solo _3
quando è iniziato questo rapporto professionale. Io ho avuto quasi esclusivamente per parecchi anni contatti solo con il sig. , quando lui mi chiedeva di parlare cioè quando veniva in _3
ufficio per avere chiarimenti o altro sempre relativi alla sua attività della lo ricevevo _1
e ci incontravamo;
quando non vi erano contatti diretti la documentazione veniva lasciata o recapitata in ufficio a miei collaboratori”.
pagina 8 di 18 3. Inoltre, come riferito nell'atto di citazione dall'attore, fatto non contestato dalla convenuta, il custode nominato dal tribunale nell'ambito della procedura esecutiva, dott. Persona_1
dichiarava che si era sempre rapportato solo con;
_3
4. Ancora, l'amministratore di diritto della società, tale in realtà è un mero Per_2
prestanome. Ciò è emerso, ancora una volta, dalle testimonianze degli ex dipendenti della società.
dichiarava “ho conosciuto il sig. perché era un dipendente della Testimone_1 Per_2
società, un elettricista”, udienza 14.11.2023. dichiarava“il sig. non Testimone_5 Per_2
stava in ufficio andava e veniva con materiale, mi riferisco a cavi, prese, materiale elettrico, lavorava come Electtricos”, udienza 30.5.2023. dichiarava “sig. Per_2 Testimone_4
è venuto in ufficio quando è cambiato il nome dell'amministratore per firmare i Per_2 documenti necessari per le comunicazioni alla camera di commercio;
in quella occasione l'ho incontrato ma ad oggi non saprei riconoscerlo, sicuramente è venuto qualche volta in ufficio a firmare pratiche”, udienza 14.11.2023, quindi tutti i testimoni hanno confermato che le mansioni e il ruolo del sig erano quelli di elettricista e che veniva coinvolto per gli Per_2
atti sociali solo quando serviva la firma di chi formalmente rivestiva la carica di amministratore e legale rappresentante.
Orbene, questi elementi risultano in fatto sufficientemente concludenti in merito al ruolo di amministratori di fatto di il quale assumeva in via autonoma senza ricevere direttive da _3
nessuno le decisioni fondamentali all'interno della società dando direttive ai lavoratori, proponendosi all'esterno come il referente della società, concludendo contratti e gestendo l'attività amministrativa in sede, rapportandosi con il commercialista questi, pertanto, deve essere equiparato, dal punto di vista della responsabilità, all'amministratore di diritto avendo esercitato poteri equivalenti a quelli che competono all'amministratore della società.
Natura della responsabilità ex art. 2476 c.c. e onere della prova
La responsabilità imputabile agli amministratori di diritto ha natura contrattuale ed è disciplinata dall'art. 2476 c.c.
L'amministratore di fatto è un istituto concepito al fine di estendere il regime di responsabilità civile e penale previsto per gli illeciti gestori degli amministratori di diritto al soggetto che, pur senza rivestire formalmente tale qualità, si ingerisca con una certa stabilità e continuità nella gestione della società,
c.d. principio del contagio.
pagina 9 di 18 L'art. 2639 c.c. prevede che “per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione”, tale disposizione costituisce l'addentellato normativo di suddetto principio.
La norma pur essendo prevista in materia di responsabilità penale costituisce un principio di generale applicazione anche in tema di responsabilità civile.
La curatela ha agito nei confronti di amministratore di fatto, ex art 146 l. Fall. sia per la _3
responsabilità sociale ex art 2476 comma 1 c.c. sia per la responsabilità verso i creditori sociali ex art
2476 comma 6 c.c.
L'art. 146 l. Fall. prevede infatti che “sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori: a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;
b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile”.
La responsabilità sociale degli amministratori di diritto verso la società amministrata, come appena detto, ha natura di responsabilità contrattuale da inadempimento, la responsabilità degli amministratori di fatto va qualificata, invece, come da contatto sociale qualificato.
Il contatto sociale qualificato1 idoneo a costituire ex art 1173 c.c. fonte di obbligazioni opera anche in ambito societario.
pagina 10 di 18 Nella figura dell'amministratore di fatto, come rilevato da condivisibile dottrina, si rinvengono tutti gli elementi della fattispecie di “contatto sociale qualificato” o “relazione privilegiata” generativa di obbligazioni: l'assenza del contratto (nomina ed accettazione o loro invalidità); l'esecuzione in via di fatto di atti gestori in favore della società – imputati alla società (artt. 2384, 2475, comma 2, c.c.) – propri dell'amministratore; l'accettazione di tale situazione di fatto, cioè della prestazione, da parte della società, ovvero dell'amministratore di diritto.
L'effettiva posizione di potere gestorio assunta dal soggetto investito formalmente della carica all'interno dell'ente comporta l'obbligazione di agire osservando i doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto cui consegue, in caso di violazione, il sorgere di una responsabilità in capo al soggetto verso l'ente, responsabilità che, pur non essendo tale perché manca il contratto, segue il regime di quella contrattuale (Cass n. 29711/2020 “La cosiddetta responsabilità "da contatto sociale", soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato…” e Cass 7746/2020).
In caso di responsabilità contrattuale il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218
c.c. fa gravare sulla parte convenuta che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente)
l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso), mentre il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova della condotta dell'obbligato inadempiente e del nesso causale fra essa e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento.
Applicando tali regole è onere della società attrice e nel caso di specie della curatela attrice provare l'esistenza del danno e il nesso di causalità con la condotta descritta come inadempiente degli amministratori, spettando invece a questi provare la propria diligenza nell'esercizio dei poteri gestori o dell'incarico.
Le contestazioni contenute nell'atto di citazione presentano un sufficiente grado di determinatezza.
Il nell'atto di citazione ha dedotto che l'amministratore di fatto, poneva in _1 _3
essere atti di mala gestio risultando in questo modo inadempiente alle sue obbligazioni verso la società
e verso i creditori sociali.
In particolare, l'inadempimento si è sostanziato:
1. nella violazione dell'art. 2485 e dell'art 2486 co 2 c.c. considerato lo stato di perdita del capitale sociale in cui versava la società già dal 2011, applicando la rettifica di euro 103.276 quale depositi bancari indicati in bilancio 2011 e in realtà non sussistenti considerando i documenti bancari in atti;
al destinatario quel vantaggio che egli poteva ragionevolmente attendersi, affidandosi ad un soggetto dotato di specifiche
competenze tecniche»
pagina 11 di 18 2. nella mancata predisposizione delle scritture contabili a partire dal 2013;
3. nelle distrazioni patrimoniali attraverso atti di disposizione non giustificati e privi di riferimento specifici, specificamente individuati nell'atto di citazione;
4. nell'aggravamento del dissesto attraverso l'acquisto di un immobile il 27.6.2012 (pag. 38 atto di citazione) ad un prezzo superiore a quello di mercato e la sottostima delle immobilizzazioni.
Come detto, la responsabilità dell'amministratore di fatto si qualifica in termini di responsabilità contrattuale, e segue il regime di cui all' art. 1218 c.c.
Il ha fornito la prova delle condotte inadempienti, prima indicate, attraverso _1
specifiche produzioni documentali.
L'inadempimento all'obbligazione di procedere agli adempimenti previsti dal comma 3 dell'art. 2484
c.c. può ritenersi provato sulla base della documentazione prodotta dal nell'atto citazione. _1
S'intende fare riferimento al bilancio del 31/12/2011, riportato nel bilancio al 31/12/2012 (doc.39) e al suo confronto con i documenti allegati alle domande di ammissione al passivo dell'Agenzia delle
Entrate (doc.40) e agli estratti conto inerenti i conti correnti intestati alla società fallita (doc. 21 e 41).
Da tale documentazione si evince, in modo inequivocabile, lo stato di crisi in cui versava la società già dal 2011. _1
La mancata redazione delle scritture contabili a partire dal 2013, ultimo bilancio recuperato dalla curatela, è, parimenti, una circostanza, documentatamente provata e non contestata dalla convenuta.
Ancora, le distrazioni patrimoniali attraverso pagamenti privi di reale giustificazione ed attinenza con gli affari sociali sono documentalmente provate dall'attrice e come fatti non contestati dai convenuti se non con riferimento alla loro giustificazione che però è rimasta priva di prova.
Sono stati, infatti, prodotti gli estratti conto della società da cui si individuano i pagamenti contestati, effettivamente, eseguiti senza rifermenti a specifiche fatture e senza una giustificazione causale (doc.
21 e 41 atto citazione).
Sul punto, i convenuti nella comparsa di costituzione si sono limititi a contestare genericamente le deduzioni di parte attrice. Pertanto, si deve ritenere assolto l'onere della prova dell'inadempimento in capo all'attore, società . _1
Non tutti gli addebiti di inadempimento all'amministratore sono causa del danno patrimoniale di cui il fallimento ha chiesto il risarcimento e così la mancata tenuta delle scritture contabili, fatto in sé grave, non può dirsi causa del danno derivante dalle distrazioni di denaro dai conti correnti bancari o dai pagamenti privi di giustificazione causale riconducibile alla società.
La quantificazione del danno.
pagina 12 di 18 In ossequio al disposto di cui all'art. 1218 c.c. la parte attrice deve fornire la prova oltre che dell'inadempimento anche del danno subito a causa dello stesso, danno che deve essere legato al fatto di inadempimento con nesso di causalità.
La curatela ha chiesto la condanna dell'amministratore al pagamento di complessivi euro _3
1.695.041,31 di cui euro 1.390.884,00 per distrazioni di somme di denaro vuoi riconducibili a pagamenti a terzi privi di riscontro causale nella documentazione parziale ricevuta dal fallimento, vuoi per somme direttamente incassate dal o dalle altre due convenute ed altri importi (di euro _3
304.157,31 come indicato in conclusionale) per “aggravamento del dissesto” importo composto da tre voci, compensazione crediti verso Immobiliare Milano srl, immobilizzazioni non rinvenute e sanzioni ed interessi su debiti tributari (si veda lo specchietto di pag 41 della conclusionale).
Nel caso di specie non può trovare applicazione ai fini della liquidazione del danno la presunzione di cui all'art. 2486 comma 3 c.c. prima parte secondo cui “quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura…” in quanto mancano le scritture contabili necessarie per il calcolo della differenza dei netti patrimoniali di inizio e fine periodo;
si ritiene anche di non poter ricorrere al criterio ultimo residuale di cui alla citata norma della differenza tra attivo e passivo fallimentare posto che da un lato la curatela ha prodotto solo lo stato passivo (doc. 52 atto di citazione) e non la relazione ex art. 33 l. Fall. sicché risulta impossibile conoscere l'attivo necessario per applicare il criterio differenziale indicato nell'art. 2486 comma 3 c.c., dall'altro perché dai singoli addebiti di distrazioni di denaro risulta, tramite le produzioni documentali dei movimenti bancari, la dimostrazione del danno collegato ad ogni pagamento non giustificato.
Il richiede a titolo di risarcimento nei confronti di la somma di 1.695.043,31 _1 _3
euro di cui 79.784,00 euro in solido con e, infine, euro 85.969,00 in solido con CP_4 CP_2
[...]
Orbene, analizzando la documentazione di parte attrice il risarcimento del danno deve essere quantificato nei seguenti termini.
Risultano documentalmente provati i seguenti danni:
− i prelievi e pagamenti nei confronti di eseguiti dal conto corrente della AN _3
per 21.440,00 euro e dal conto corrente AN NO per 12.230,00 Controparte_8
euro, per un totale di 33.670,00 euro (estratti conto di cui al doc. 21 e 41 di parte attrice); in particolare non ha prodotto nemmeno una sua busta paga quindi quanto prelevato non _3
pagina 13 di 18 può essere qualificato come compenso per l'attività di elettricista, come ha sostenuto difendendosi;
− le distrazioni a favore di dal conto corrente di AN per CP_2 Controparte_8
55.715,00 euro e dal conto corrente AN NO per 30.254,00 euro, per un totale di
85.969,00 euro anche questi prelievi senza giustificazione eccetto euro 3.880,00 che vanno detratti 3.880,00 euro quindi il risarcimento deve essere accordato per una somma pari a
82.089,00 euro. Il pagamento di 3.880,00, infatti, ha una specifica giustificazione causale in quanto collegato al rapporto di lavoro di con la società, come risulta sia dalla busta CP_2 paga per il mese di ottobre 2017 sia dalla testimonianza del 30.5.2023 dell'ex dipendente Tes_5
“la sig.ra si occupava dell'amministrazione faceva le fatture le registrava teneva i
[...] CP_2 contatti con i clienti e faceva tutto ciò che riguardava l'amministrativo”, gli altri accrediti a favore di per consistenza e per tempistica non rapportabile alla retribuzione di circa CP_2
3.000 desumibile dall'unica busta paga prodotta dai convenuti sono assolutamente incompatibili con la loro qualificazione come compensi per attività lavorativa;
− le distrazioni a favore di dal conto corrente AN OP di Sondrio per CP_4
32.300,00 euro. Alcuni di questi pagamenti risultano giustificati dalla causale “finanziamento soci” precisamente i pagamenti dei mesi di giungo e luglio 2012 per un totale di 26.500,00 euro
(doc. 41 atto di citazione). Tuttavia, analizzando i bilanci della società le somme restituite a titolo di finanziamento soci nel 2012 sono pari a 6.794,00 euro (doc. 39 atto di citazione), quindi solo questa somma deve essere sottratta ai 32.300,00 euro corrisposti alla CP_4
rispetto a questa voce di danno il risarcimento è pari a 25.506,00 euro perché gli accrediti sono privi di giustificazione riconducibile alle ragioni societarie;
− i pagamenti verso la società società di proprietà di all'89% e avente CP_15 CP_4
il medesimo oggetto sociale della società fallita, dal conto corrente AN OP di Sondrio e dal conto corrente AN NO (doc. 41 e 21 atto di citazione) per un totale 362.709,00 euro, di cui 272.384,00 euro senza causale e senza fattura, quindi costituenti danno da risarcire;
− i prelievi pure distrattivi in contati privi di giustificazione causale di cui 37.660,00 euro da cc di
AN NO e 383.223,00 euro dal cc AN OP di Sondrio per un totale 420.883,00 euro;
− i bonifici e pagamenti a favore della madre, e della figlia, di Controparte_12 Per_3
non giustificati dagli affari sociali eseguiti nel 2012 e nel 2014 per un totale di _3
9.300,00 euro;
pagina 14 di 18 − i pagamenti anomali, in quanto privi di giustificazione causale e relativa fattura, eseguiti tra il
2010 ed il 2015 in favore della società la cui attività non appare inerente a quella CP_13
della fallita (doc. 74 atto di citazione) per un totale di 115.364,00 euro (doc. 41 e 21 atto di citazione e prospetto pag. 34 e 35 atto di citazione);
− i pagamenti a mezzo di assegni bancari per i quali non è stato possibile ricostruire causale e beneficiari per un totale di 156.259,00 euro (prospetto pag. 35, 36, 37 e 38 atto di citazione).
Complessivamente il danno si quantifica, quindi, in 1.115.455,00 euro.
Non risultano provate, invece, o, comunque, sono giustificate le seguenti voci di danno indicate nell'atto di citazione:
− i pagamenti eseguiti nei confronti dell'amministratore di diritto della società CP_16
per un totale di 12.355,00 euro sono giustificati dalla circostanza che il
[...] Per_2
prestava la propria attività lavorativa a favore della società, sul punto le testimonianze degli ex dipendenti della società sono inequivocabili (verbale 30.5.2023 testimonianza e Testimone_5
verbale 14.11.2023 testimonianza di ); Testimone_1
− quanto assegni circolari emessi in favore di per 11.275,00 euro mai incassati _1
dalla società manca la prova documentale posto che la curatela non ha prodotto questi assegni né ha allegato nella narrativa della citazione quale sarebbe la prova di questa sua affermazione;
− i prelievi e giroconti dal 2018 su conto corrente Iban: [...] intestato a terzi di somme accreditate nell'interesse della fallita sul cc PostePay nr.
533171028761621 intestato a amministratore di diritto (doc 53), per un totale di Per_2
88.000,00 euro.
Questo danno non può essere riconosciuto perché la somma degli accrediti sul conto intestato a
è inferiore rispetto alla somma che si assume sarebbe stata distratta con rimesse sul Per_2
conto di terzi non identificati. Inoltre, il doc 55 avente ad oggetto le fatture incassate sulla carta
PostePay è autoprodotto, non è chiara la fonte quindi non può assurgere a prova documentale;
− rispetto al presunto danno subito a causa dell'operazione di acquisto dell'immobile in viale
Certosa 182 Milano, operazione che si assume non essere stata conveniente per la società, si deve osservare che questa prospettazione del non trova alcun riscontro oggettivo. Il _1
non fornisce al riguardo nessuna prova del danno che la società avrebbe subito. Il _1
danno non può essere riconosciuto;
− del pari non merita accoglimento l'ulteriore voce di danno relativa alla distrazione delle immobilizzazioni (pag. 39 atto di citazione). I dati forniti dal sono troppo datati _1
pagina 15 di 18 (2012) rispetto al fallimento e mancano, inoltre, riscontri oggettivi circa la valorizzazione attuale dei cespiti indicati;
− infine, l'ulteriore elemento di aggravamento del dissesto è stato individuato nell'entità delle sanzioni ricevute dalla società fallita per il mancato pagamento dei tributi, 140.952,00 euro.
Questa voce di danno non può essere riconosciuta poiché i tributi sono indicati genericamente, non sono specificati gli anni relativi ai singoli tributi e dallo stato passivo non è possibile determinare quante e quali delle domande di insinuazione al passivo di Agenzia delle Entrate sono state accolte.
Pertanto, complessivamente il danno si quantifica in 1.115.455,00 euro.
Trattandosi di debito risarcitorio di valore la liquidazione va effettuata in moneta attuale alla data della decisione rivalutando l'importo secondo gli indici Istat dalla data della dichiarazione di fallimento in cui si ritiene si sia consolidato il danno (il 26.11.2020) alla data della decisione (camera di consiglio del
9 gennaio 2025); si perviene alla liquidazione del danno in moneta attuale di euro 1.314.005,99 euro;
sulla somma spettano anche gli interessi compensativi sempre dal 26.11.2020 al 9.1.2025 e successivamente sulla sola somma capitale dalla decisione al saldo gli interessi al tasso legale
La responsabilità di ed CP_2 CP_4
è la ex moglie di e, come precisato poc'anzi, prestava attività lavorativa nella CP_2 _3
società in qualità di addetta all'amministrazione. In considerazione di questa circostanza ma soprattutto delle ingenti somme di denaro dalla stessa percepite periodicamente dai conti della società e non giustificate dal rapporto di lavoro subordinato, si ritiene che abbia concorso con CP_2
l'amministratore percependo gli importi sopra indicati alla distrazione di attivo societario e _3
quindi debba rispondere dei danni cagionati dalla società a titolo di concorso ex art. 2043 c.c. con l'amministratore di fatto . _3
La giurisprudenza ritiene, infatti, che nell'illecito proprio dell'amministratore descritto dall'art. 2476
c.c. può concorrere anche il terzo che amministratore non sia. Poiché il danno alla massa dei creditori sociali è derivativo del danno al patrimonio della società, il curatore è legittimato verso il terzo, concorrente nell'illecito con l'amministratore, ex art. 43 l. come successore del fallito nell'azione Pt_4
risarcitoria ex art. 2043 c.c.
Lo stesso è a dirsi per la socia di maggioranza all'89% e da ritenersi consapevole della CP_4
gestione delle risorse della società da parte di considerando le ingenti somme percepite senza _3
causa, ivi comprese quelle del di cui era amministratrice. CP_15
Il comando giudiziale
pagina 16 di 18 In accoglimento parziale della domanda del fallimento accerta la responsabilità di quale _3
amministratore di fatto di e il concorso in attività distrattive di e _1 CP_2 CP_4
condanna a pagare al a titolo di risarcimento del danno la
[...] _3 _1
somma di euro 1.314.005,99 in moneta attuale di cui euro 96.700,84 in solido con ed euro CP_2
in 30.046,07 in solido con oltre ad interessi compensativi calcolati secondo CP_4
l'insegnamento della Corte di legittimità Cass SU 1712/1995) dal 26.11.2020 al 9.1.2025 oltre interessi al tasso legale dal 10.1.2025 al saldo sulla sola somma capitale rivalutata.
Sulle spese processuali
Le spese sia della fase cautelare sia della fase di merito vanno poste ex art 91 cpc a carico integrale dei convenuti soccombenti ed e a favore del _3 CP_4 CP_2 _1
attore con pagamento allo Stato ex art 133 Dpr 115/2002 in quanto il fallimento con decreto ex art
[...]
144 Dpr 115 2002 è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
le spese sono liquidate secondo il
DM 55/14, aggiornato con DM 147/2022 considerando il valore della controversia nonché l'attività difensiva svolta nel merito e nel cautelare in euro 25.000 per compensi (di cui euro 5.000 per la fase cautelare, euro 2995 per il merito studio, euro 1.976 per fase introduttiva, euro 8797 per trattazione/istruttoria, euro 6232 per fase decisionale) oltre alle spese prenotate e prenotande a debito, spese generali i.v.a., c.p.a. se di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE in parte la domanda del e CONDANNA i convenuti: _1
a pagare al la somma di 1.187.259,08 euro in moneta _3 _1
attuale, oltre agli interessi compensativi dal 26.11.2020 al 9.1.2025 e successivamente sulla sola somma capitale di euro 1.187.259,08 dal 10.1.2025 al saldo gli interessi al tasso legale.
ed in solido tra loro a pagare al la somma di _3 CP_2 _1
96.700,84 euro in moneta attuale oltre agli interessi compensativi dal 26.11.2020 al 9.1.2025 e successivamente dal 10.1.2025 al saldo sulla sola somma capitale rivalutata di euro 96.700,84 gli interessi al tasso legale;
ed in solido tra la loro a pagare al la somma di _3 CP_4 _1
30.046,07 euro in moneta attuale , oltre agli interessi compensativi dal 26.11.2020 al 9.1.2025 e pagina 17 di 18 successivamente sulla sola somma capitale di euro 30.046,07 dal 10.1.2025 al saldo gli interessi al tasso legale.
CONDANNA altresì i convenuti ed in solido a rimborsare al _3 CP_4 CP_2
le spese di lite con pagamento allo Stato ex art 133 Dpr 115/2002 spese _1
liquidate complessivamente in euro 25.000,00 per compensi , oltre alle spese prenotate e prenotande a debito, spese generali i.v.a., c.p.a. se di legge.
Milano, 9 gennaio 2025
Il Presidente est.
Amina Simonetti
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il “contatto sociale qualificato” è stato ricostruito in dottrina secondo i connotati del “contatto sociale privilegiato”, cioè
«la relazione specifica instauratasi tra due soggetti – comunque non vincolati da un preesistente contratto – e comportante
l'esecuzione, da parte di uno dei soggetti ed a favore dell'altro, di prestazioni che sono 'tipiche' di un rapporto contrattuale
e che risultano incidere della sfera personale e/o patrimoniale dell'accipiens. In presenza di questi presupposti (esecuzione di una prestazione ed instaurazione di una 'relazione privilegiata') si instaurerebbe tra due soggetti un rapporto di tipo
obbligatorio, nel quale tuttavia verrebbe a spiccare la mancanza di un obbligo primario di prestazione (di qui la locuzione frequentemente impiegata di 'obbligazione senza prestazione'). Ciò nel senso che il soggetto non potrebbe ritenersi obbligato ad effettuare la prestazione, ma, una volta intrapresa spontaneamente la medesima, in caso di patologie inerenti la prestazione stessa, verrebbe a rispondere non a titolo extracontrattuale, bensì ex art. 1218 c.c. Dunque l'obbligazione
sorgerebbe solo dopo (avere iniziato) la prestazione, la quale quindi resterebbe fuori dal contenuto del rapporto obbligatorio, il cui oggetto sarebbe invece la corretta esecuzione ed il corretto completamento della prestazione originariamente non dovuta. La conseguenza primaria della sussunzione dell'eventuale responsabilità del prestatore nell'ambito dell'inadempimento consiste nel fatto che il prestatore risponde non solo nel caso in cui il suo intervento abbia cagionato un danno al soggetto con cui è entrato in contatto, ma anche nel caso in cui la prestazione non abbia assicurato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Amina Simonetti Presidente rel.
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice
Dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3655/2022 promossa da:
C.F. , con sede legale in Milano, Viale Certosa _1 P.IVA_1
n.182, in persona del Curatore dott. , con studio in Milano, Via Solari n.12, giusta CP_1
autorizzazione del Giudice Delegato Dott.ssa Vincenza Agnese, ai fini del presente atto rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Benvenuti, C.F. , con studio in Milano, C.so Buenos C.F._1
Aires n. 37, pec: presso il quale elegge domicilio Email_1
ATTORE contro
, C.F. , C.F. , CP_2 C.F._2 _3 C.F._3
CF , tutti difesi e rappresentati dall'avv.to William Limuti, CP_4 C.F._4
C.F. , indirizzo pec: ed elettivamente domiciliati CodiceFiscale_5 Email_2
in Milano Via Melchiorre Gioia 88 presso il suo studio.
CONVENUTI
.
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
CONCLUSIONI PER L'ATTORE _1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito: in via principale accertare la condotta di amministratore di fatto della società̀ da parte del Sig. , e le _1 _3
condotte distrattive di mala gestio e di aggravamento del dissesto di cui alla narrativa e conseguentemente condannare lo stesso al risarcimento dei danni causati alla società̀
[...]
, in misura non inferiore ad euro 1.695.043,31; accertare le condotte distrattive Controparte_5 compiute dall'Amministratore di fatto e dalle Sigg.re ed e _3 CP_2 CP_4 condannare quest'ultime al risarcimento in favore del Fallimento dei danni conseguenti, e in particolare: o condannare la Sig.ra al risarcimento dei danni in misura pari ad euro CP_2
85.969,00, oltre agli interessi dalla data dell'illecito e la rivalutazione monetaria;
o condannare la
Sig.ra al risarcimento dei danni in misura pari ad euro 32.300,00 oltre agli interessi CP_4 dalla data dell'illecito e la rivalutazione monetaria;
in via subordinata, ai sensi dell'art. 2033 c.c.: o condannare la Sig.ra alla restituzione CP_2
della somma di euro 85.969,00 ricevuta dalla società̀ fallita senza titolo, oltre agli interessi dalla data del pagamento;
o condannare la Sig.ra alla restituzione della somma di euro 32.300,00 CP_4
ricevuta dalla società̀ fallita senza titolo, oltre agli interessi dalla data del pagamento;
con vittoria di spese e compensi giudiziali.
In via istruttoria con riserva di ulteriormente precisare le domande, eccepire, dedurre e produrre ai sensi dell'art. 183 VI c.p.c.
CONCLUSIONI PER I CONVENUTI
Voglia l'On. le Tribunale adito, Nel merito in via principale rigettare integralmente le domande tutte proposte da parte del di cui all'atto di citazione 17.02.2022 nei confronti di _1
e in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto e _3 CP_4 CP_2
comunque sfornite di prova;
Nel merito in via subordinata rigettare integralmente le domande tutte promosse dal _1
nei confronti di e in quanto infondate in fatto
[...] _3 CP_4 CP_2
ed in diritto, e/o inammissibili e/o tardive e per la sola e denegata ipotesi in cui si ritenesse a seguito di istruttoria, provata la debenza qualche somma, dichiarare il credito in ogni caso integralmente prescritto;
pagina 2 di 18 Con vittoria di diritti ed onorari di causa rifusi con distrazione degli stessi a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.
Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato in data 17.2.2022, dopo il positivo esperimento in sede di reclamo di un procedimento cautelare ante-causam nei confronti degli odierni convenuti, il _1
in persona del curatore fallimentare espressamente autorizzato dal giudice delegato, ha convenuto
[...]
in giudizio i sig.ri e chiedendo al Tribunale di accertare la CP_6 CP_2 CP_4 loro responsabilità ai sensi dell'art. 146, l. Fall., in relazione all'art. 2476, comma 1 e comma 6, c.c., deducendo in particolare che:
− la attiva nell'installazione, trasformazione e manutenzione di impianti di CP_7 _1 protezione contro scariche atmosferiche nonché impianti per l'automazione di cancelli e barriere, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il 30.11.2020 con sentenza n.
580/2020 (doc. 1 atto di citazione).
− Sin dal primo esame degli atti e dei documenti relativi alla società fallita è emerso, dalle dichiarazioni di , ex dipendete delle società, e dalle dichiarazioni del dott. Testimone_1
consulente fiscale, che il ruolo di amministratore di fatto della società veniva Persona_1
ricoperto dal Sig. _3
− L'amministratore di diritto della società, , era, infatti, un mero prestanome che, Persona_2
probabilmente, svolgeva attività lavorativa alle dipendenze dello stesso Ciò si desume _3
dal fatto che questo soggetto è sempre stato irreperibile e apponeva solamente le firme per la sottoscrizione delle procure alle liti all'avv. William Limnuti per il reclamo alla sentenza dichiarativa di fallimento e per il successivo ricorso in cassazione avverso la sentenza della
Corte di appello di Milano confermativa della dichiarazione di fallimento.
− L'amministratore di fatto, attuava condotte di mala gestio che si sostanziavano da _3
un lato in condotte di aggravamento del dissesto della società e dall'altro lato in atti distrattivi del patrimonio della società.
− In particolare, la curatela constatava la mancata tenuta delle scritture contabili, riusciva, infatti, ad acquisire la contabilità della società solo fino al 2013, anno dell'ultimo bilancio depositato.
− Il commercialista della società faceva pervenire una bozza di bilancio al 31.12.2010 e venivano acquisiti gli estratti conto del conto corrente della Postepay in uso all'amministratore di diritto e pagina 3 di 18 di due conti corrente intestati alla società presso AN (c/c 112/0040948) e Controparte_8
AN (cc nr. 700139) (doc. 21 e 41 citazione). Controparte_9
− La società aveva perso il patrimonio già nel 2011, a questa conclusione si giungeva esaminando il bilancio 2011 (doc. 39 citazione) e apportandovi le rettifiche desumibili dalle domande di ammissione al passivo. In particolare, gli importi di debiti tributari e previdenziali per
18.670,00 euro, i crediti tributari inesigibili per 17.158,00 euro e la mancanza di depositi bancari per 103.276,00 euro.
In ragione di queste rettifiche il patrimonio netto secondo la curatela sarebbe stato negativo già dal 2011, pertanto, a differenza di quanto riportato nel bilancio del 31.12.2011 il patrimonio netto non era di 35.498,00 euro ma di -103.606,00 euro.
− Ciò nonostante, la società continuava l'attività di impresa anche con operazioni di assunzione del rischio come la sottoscrizione di un mutuo nel 2012 per 255.000,00 euro per l'acquisto di un immobile sito in viale Certosa 182 Milano (doc. 45 citazione).
− Già a partire dal 31.12.2011, pertanto, sussisteva una causa di scioglimento della società ossia la perdita completa del patrimonio netto ai sensi dell'art. 2484 n. 4 c.c. stante la sua natura _3 di amministratore di fatto della società avrebbe ai sensi dell'art. 2485 c.c. dovuto senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal comma 3 dell'art. 2484 c.c. ed invece non solo non ottemperava ai suoi doveri di amministratore ma compiva, altresì, atti distrattivi del patrimonio della società aggravandone anche in questo modo il dissesto.
Per queste condotte il ha chiesto al giudice il riconoscimento della responsabilità _1
dell'amministratore di fatto della società , per determinate condotte anche in concorso _3
con ed CP_4 CP_2
Quanto ai danni, il li ha così individuati: _1
1. pagamenti fatti direttamente a favore dell'amministratore di fatto da parte della società dal conto corrente n. 112/0040948 della per 21.440,00 euro (doc. 41) e dal Controparte_10
conto corrente n. 700139 del 12.230,00 per un totale di Controparte_9
33.670,00 euro (doc. 21);
2. pagamenti fatti a favore di ex moglie di da parte della società dal conto CP_2 _3
corrente n. 112/0040948 della (doc. 41) per 55.715,00 euro e dal conto Controparte_10
corrente n. 700139 del (doc. 21) per 30.254,00 euro per un Controparte_9
totale di 85.969,00 di 3.880,00 euro con una causale che si riferisce ad un rapporto Pt_2
di lavoro con la società;
pagina 4 di 18 3. pagamenti fatti a favore di figlia di e socia all'89% di CP_4 CP_2 _1
da parte della società dal conto corrente n. 112/0040948 della (doc.
[...] Controparte_10
41) per complessivi 32.300,00 euro di cui due, di giungo e luglio 2012, di 26.500,00 euro con causale reso finanziamento soci, causale non giustificata in quanto dal bilancio 2012 la voce finanziamento soci è pari a 6794,00 euro;
4. pagamenti fatti a favore del società partecipata all'89% da da CP_11 CP_4
parte della società dal conto corrente n. 112/0040948 della (doc. 41) e dal Controparte_10
conto corrente n. 700139 del (doc. 21) per un totale di Controparte_9
362.709,00 euro di cui 272.384,00 euro senza causale e senza indicazione della fattura;
5. prelievi e giroconti dal 2018 su cc [...] intestato a terzi di somme accreditate nell'interesse della fallita sul cc poste pay nr. 533171028761621 intestato amministratore di diritto, per euro 88.000,00 (doc 53); Per_2
6. prelievi in contanti privi di giustificazione dal conto corrente n.700139 del
[...]
(doc. 21) di 37.660,00 euro e dal conto corrente n. 112/0040948 della Controparte_9
(doc. 41) di 383.223,00 euro, per complessivi 420.883,00 euro. Controparte_10
7. bonifici e pagamenti eseguiti in favore della sig.ra nel 2012 e nel 2014 ed Controparte_12
in favore di , rispettivamente madre e figlia di per un totale di Per_3 _3
9.300,00 euro;
8. pagamenti eseguiti nei confronti di e dell'amministratore del Per_2 CP_11 Pt_3
per 12.355,00 euro;
[...]
9. emissione di assegni circolari in favore di non incassati dalla società per _1
11.275,00 euro;
10. pagamenti anomali eseguiti tra il 2010 e il 2015 in favore della società (doc. CP_13
74) la cui attività non appare inerente a quella della fallita per un totale di 115.364,00 euro;
11. pagamenti sul conto corrente della banca popolare di Sondrio a mezzo di assegni per i quali non è possibile ricostruire causale e beneficiari, 156.259,00 euro.
12. per l'operazione di acquisto dell'immobile in viale certosa Milano si stima una perdita al patrimonio della società di 125.508,31 euro poiché il valore dell'immobile era pari a non più di 60.000,00 euro e la società acquistava invece il bene immobile a 150.000,00 prezzo in tal modo corrisposto: 55.991,69 euro a fronte del mutuo stipulato e 94.008,31 a mezzo di compensazione volontaria di crediti vantata da verso la società venditrice _1
Immobiliare Milano s.r.l. (doc. 76);
pagina 5 di 18 13. distrazione delle immobilizzazioni per un valore netto della immobilizzazione diverse dall'immobile pari a 37.697,00 euro dei quali non è stato possibile ricostruire la destinazione né recuperali a causa della mancata produzione dei documenti
14. Mancato pagamento di debiti erariali e previdenziali che hanno comportato un aggravamento del dissesto della società di 140.952,00 euro (tabella pag. 40 citazione).
Pertanto, i danni chiesti dal all'amministratore di fatto per le distrazioni e per _1
l'aggravamento del dissesto della società ammontano a 1.632.0243,31 euro.
In data 26.9.2022 si sono costituiti tardivamente in giudizio per l'udienza del 27.9.2022 i convenuti,
, e esponendo che: _3 CP_2 CP_14
− in relazione alla posizione del signor si contesta fermamente l'affermazione che egli _3
sarebbe stato amministratore di fatto della società̀ e/o di aver avuto il ruolo di amministratore di fatto della società̀ fallita avendo egli esclusivamente impartito direttive al dipendente
[...]
solo nella sua qualità̀ di responsabile tecnico, retribuito con uno stipendio sempre Tes_1
pagato dall'amministratore di diritto con bonifico.
− in merito alla posizione della convenuta si contesta quanto sostenuto dal CP_2 _1
in ordine al fatto che non abbia mai avuto rapporti con la società̀ fallita di cui è invece, è stata dipendente dal 1.3.2011 al 5.10.2017 come risulta dalla busta paga del mese di ottobre 2017 relativa al TFR (all.1 memoria convenuta n. 3 art. 183 comma 6 c.p.c.) Il rapporto di lavoro dipendente intrattenuto dalla resistente con la società̀ fallita giustificava, quindi, CP_2 pienamente la percezione della somma di complessivi € 55.000 nel periodo dal 2012 al 2015.
Inoltre, con riferimento alle illazioni del in ordine alla complicità̀ della famiglia con _1
il si osserva che quest'ultimo ed si erano separati nel 2015. _3 CP_2
− Quanto alla posizione di si ribadisce il fatto che gli importi corrisposti di CP_4
17.000,00 euro (il 27.06.2012) e 9.500,00 euro (il 02.07.2012) presentavano la dicitura "reso finanziamento socio". Sul punto, nulla il ha offerto ed offre di dimostrare ex _1
adverso.
I convenuti hanno chiesto quindi il rigetto integralmente delle domande proposte da parte del in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto e comunque sfornite di prova _1
Nel corso della prima udienza, svoltasi il 27.9.2022, il GI assegnava i termini perentori di cui all'art. 186 comma 6 c.p.c. e rinviava per decidere sull'ammissione delle prove alla udienza del giorno 24 gennaio 2023.
Nella successiva udienza del 24 gennaio 2023, il giudice ammetteva i testimoni di parte attrice (
[...]
, ) sui capitoli dal n. 1 al n. 6 e 8 e Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
pagina 6 di 18 ammetteva l'interrogatorio formale sia del convenuto sui capitoli dal n. 1 al n. 10 sia _3
della convenuta sui capitoli 1,2,3, 8 e 11. Pertanto, il giudice rinviava per assumere tutte le CP_2
prove ammesse alla udienza del giorno 30 maggio 2023.
Il 30.5.2023 venivano sentiti i testimoni di parte attrice: dipendente da maggio 2012 a Testimone_2
fine 2013 e segreteria dello studio , consulente contabile della società Testimone_3 Tes_4 fallita. Inoltre, si teneva anche l'interrogatorio formale del convenuto Il giudice rinviava, _3 quindi, per l'assunzione delle altre prove al 14.11.2013.
Il 14.11.2023 si svolgeva l'interrogatorio formale della convenuta e venivano assunte le CP_2
ultime due testimonianza id est quella dell'ex dipendente della società di e di Testimone_1
. Testimone_4
Il giudice rinviava per le precisazioni delle conclusioni al 24.9.2024.
Il 24.9.2024 la causa veniva rimessa in decisione dinanzi al Collegio e si assegnavano i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Sulla qualità di amministratori di fatto di . _3
La figura dell'amministratore di fatto ricorre qualora un soggetto, non formalmente investito della carica, si ingerisca nell'amministrazione, esercitando (di fatto) i poteri inerenti alla gestione della società. In particolare, l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale ha stilato i seguenti requisiti per l'integrazione di tale figura da parte dei soggetti che non rivestono formalmente il ruolo di amministratori (c.d. amministratori di diritto): i) assenza di una valida ed efficace investitura assembleare;
ii) esercizio significativo e continuativo dei poteri tipici riservati agli amministratori;
iv) autonomia decisionale;
v) l'accettazione di tale situazione di fatto, ovvero della prestazione resa dall'amministratore di fatto, da parte della società, cioè dell'amministratore di diritto.
Nel caso di specie numerosi elementi desumibili dagli atti e dall'istruttoria, inducono a ritenere che fosse amministratore di fatto della società Electtricos srl. _3
Risulta infatti che:
1. i dipendenti della società fallita si rapportavano direttamente con sia al momento _3 dell'assunzione sia successivamente per la definizione delle mansioni e per la corresponsione della retribuzione. Al riguardo, assumono un rilievo fondamentale le dichiarazioni testimoniali degli ex dipendenti della società.
In particolare, sentito dal giudice istruttore il 14.11.2023 dichiarava “io ero Testimone_1 dipendente del sig. e quindi dovevo a lui presentare i fogli di lavoro con l'indicazione _3
delle ore lavorate, era stato il sig. che mi aveva detto di consegnare a lui i fogli di _3 pagina 7 di 18 lavoro. Il sig. mi ha fatto il colloquio di lavoro e da lui ho ricevuto le indicazioni sulle _3 mansioni. La retribuzione l'ho concordata con il sig. . Il contratto di lavoro sono andato _3
a farlo con il sig. Pensa io non ho visto chi ha firmato il contratto, dato il tempo trascorso non ricordo se il contratto fu firmato lo stesso giorno dell'assunzione o se mi fu consegnato già firmato, non so chi lo aveva firmato. Ci siamo trovati io con il sig , non mi ricordo più _3 dove se a Mandello dove c'era un ufficio o a Badia dove c'era l'ufficio e l'abitazione del , _3
ricordo che ho firmato il contratto di cui non ricordo se mi fu consegnato già firmato, le condizioni del rapporto erano già state definite tra me e il sig come sopra ho detto. _3
Confermo che il mi dava abitualmente le indicazioni in ordine alle attività lavorative da _3
svolgere ciò fino al 2012. Il sig. mi diede indicazioni di spostarmi alla IMSA, non mi _3 disse il motivo. Venivo pagato con bonifico bancario che veniva fatto da ”. _1
Le dichiarazioni di sono confermate anche dalla testimonianza di Testimone_1 Tes_5 che veniva sentita dal giudice istruttore il 30.5.2023. “Ho lavorato per un anno e mezzo
[...]
come impiegata commerciale per da maggio 2012 fino alla fine del 2013, mi _1
occupavo del commerciale e del magazzino in ufficio. Era il sig. come responsabile _3
tecnico che mi diceva le mansioni da svolgere al bisogno. Sig. mi ha assunto alle _3
dipendenze di però il documento contrattuale lo aveva firmato il sig. _1 Per_2
mi aveva contattata e proposto le 4 ore, la retribuzione l'ho concordata con il sig. _3 _3
era una normale retribuzione per le 4 ore, il compenso era scritto sul contratto di lavoro che mi
è stato dato da il sig. mi ha proposto e il sig. mi ha dato il Per_2 _3 Per_2
contratto firmato.
2. Il consulente fiscale della società fallita, , in sede di esame testimoniale il Testimone_4
14.11.1023 ha dichiarato di essersi sempre rapportato con “il sig. è _3 _3
stato mio cliente come il sig. venne nel mio studio a chiedere assistenza per _1 _3
, prima non avevo avuto altri rapporti professionali con il sig. ; se non ricordo _1 _3
male credo che il rapporto si collochi nel 2010, 2011 2013; io ho conosciuto il sig. solo _3
quando è iniziato questo rapporto professionale. Io ho avuto quasi esclusivamente per parecchi anni contatti solo con il sig. , quando lui mi chiedeva di parlare cioè quando veniva in _3
ufficio per avere chiarimenti o altro sempre relativi alla sua attività della lo ricevevo _1
e ci incontravamo;
quando non vi erano contatti diretti la documentazione veniva lasciata o recapitata in ufficio a miei collaboratori”.
pagina 8 di 18 3. Inoltre, come riferito nell'atto di citazione dall'attore, fatto non contestato dalla convenuta, il custode nominato dal tribunale nell'ambito della procedura esecutiva, dott. Persona_1
dichiarava che si era sempre rapportato solo con;
_3
4. Ancora, l'amministratore di diritto della società, tale in realtà è un mero Per_2
prestanome. Ciò è emerso, ancora una volta, dalle testimonianze degli ex dipendenti della società.
dichiarava “ho conosciuto il sig. perché era un dipendente della Testimone_1 Per_2
società, un elettricista”, udienza 14.11.2023. dichiarava“il sig. non Testimone_5 Per_2
stava in ufficio andava e veniva con materiale, mi riferisco a cavi, prese, materiale elettrico, lavorava come Electtricos”, udienza 30.5.2023. dichiarava “sig. Per_2 Testimone_4
è venuto in ufficio quando è cambiato il nome dell'amministratore per firmare i Per_2 documenti necessari per le comunicazioni alla camera di commercio;
in quella occasione l'ho incontrato ma ad oggi non saprei riconoscerlo, sicuramente è venuto qualche volta in ufficio a firmare pratiche”, udienza 14.11.2023, quindi tutti i testimoni hanno confermato che le mansioni e il ruolo del sig erano quelli di elettricista e che veniva coinvolto per gli Per_2
atti sociali solo quando serviva la firma di chi formalmente rivestiva la carica di amministratore e legale rappresentante.
Orbene, questi elementi risultano in fatto sufficientemente concludenti in merito al ruolo di amministratori di fatto di il quale assumeva in via autonoma senza ricevere direttive da _3
nessuno le decisioni fondamentali all'interno della società dando direttive ai lavoratori, proponendosi all'esterno come il referente della società, concludendo contratti e gestendo l'attività amministrativa in sede, rapportandosi con il commercialista questi, pertanto, deve essere equiparato, dal punto di vista della responsabilità, all'amministratore di diritto avendo esercitato poteri equivalenti a quelli che competono all'amministratore della società.
Natura della responsabilità ex art. 2476 c.c. e onere della prova
La responsabilità imputabile agli amministratori di diritto ha natura contrattuale ed è disciplinata dall'art. 2476 c.c.
L'amministratore di fatto è un istituto concepito al fine di estendere il regime di responsabilità civile e penale previsto per gli illeciti gestori degli amministratori di diritto al soggetto che, pur senza rivestire formalmente tale qualità, si ingerisca con una certa stabilità e continuità nella gestione della società,
c.d. principio del contagio.
pagina 9 di 18 L'art. 2639 c.c. prevede che “per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione”, tale disposizione costituisce l'addentellato normativo di suddetto principio.
La norma pur essendo prevista in materia di responsabilità penale costituisce un principio di generale applicazione anche in tema di responsabilità civile.
La curatela ha agito nei confronti di amministratore di fatto, ex art 146 l. Fall. sia per la _3
responsabilità sociale ex art 2476 comma 1 c.c. sia per la responsabilità verso i creditori sociali ex art
2476 comma 6 c.c.
L'art. 146 l. Fall. prevede infatti che “sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori: a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;
b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile”.
La responsabilità sociale degli amministratori di diritto verso la società amministrata, come appena detto, ha natura di responsabilità contrattuale da inadempimento, la responsabilità degli amministratori di fatto va qualificata, invece, come da contatto sociale qualificato.
Il contatto sociale qualificato1 idoneo a costituire ex art 1173 c.c. fonte di obbligazioni opera anche in ambito societario.
pagina 10 di 18 Nella figura dell'amministratore di fatto, come rilevato da condivisibile dottrina, si rinvengono tutti gli elementi della fattispecie di “contatto sociale qualificato” o “relazione privilegiata” generativa di obbligazioni: l'assenza del contratto (nomina ed accettazione o loro invalidità); l'esecuzione in via di fatto di atti gestori in favore della società – imputati alla società (artt. 2384, 2475, comma 2, c.c.) – propri dell'amministratore; l'accettazione di tale situazione di fatto, cioè della prestazione, da parte della società, ovvero dell'amministratore di diritto.
L'effettiva posizione di potere gestorio assunta dal soggetto investito formalmente della carica all'interno dell'ente comporta l'obbligazione di agire osservando i doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto cui consegue, in caso di violazione, il sorgere di una responsabilità in capo al soggetto verso l'ente, responsabilità che, pur non essendo tale perché manca il contratto, segue il regime di quella contrattuale (Cass n. 29711/2020 “La cosiddetta responsabilità "da contatto sociale", soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato…” e Cass 7746/2020).
In caso di responsabilità contrattuale il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218
c.c. fa gravare sulla parte convenuta che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente)
l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso), mentre il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova della condotta dell'obbligato inadempiente e del nesso causale fra essa e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento.
Applicando tali regole è onere della società attrice e nel caso di specie della curatela attrice provare l'esistenza del danno e il nesso di causalità con la condotta descritta come inadempiente degli amministratori, spettando invece a questi provare la propria diligenza nell'esercizio dei poteri gestori o dell'incarico.
Le contestazioni contenute nell'atto di citazione presentano un sufficiente grado di determinatezza.
Il nell'atto di citazione ha dedotto che l'amministratore di fatto, poneva in _1 _3
essere atti di mala gestio risultando in questo modo inadempiente alle sue obbligazioni verso la società
e verso i creditori sociali.
In particolare, l'inadempimento si è sostanziato:
1. nella violazione dell'art. 2485 e dell'art 2486 co 2 c.c. considerato lo stato di perdita del capitale sociale in cui versava la società già dal 2011, applicando la rettifica di euro 103.276 quale depositi bancari indicati in bilancio 2011 e in realtà non sussistenti considerando i documenti bancari in atti;
al destinatario quel vantaggio che egli poteva ragionevolmente attendersi, affidandosi ad un soggetto dotato di specifiche
competenze tecniche»
pagina 11 di 18 2. nella mancata predisposizione delle scritture contabili a partire dal 2013;
3. nelle distrazioni patrimoniali attraverso atti di disposizione non giustificati e privi di riferimento specifici, specificamente individuati nell'atto di citazione;
4. nell'aggravamento del dissesto attraverso l'acquisto di un immobile il 27.6.2012 (pag. 38 atto di citazione) ad un prezzo superiore a quello di mercato e la sottostima delle immobilizzazioni.
Come detto, la responsabilità dell'amministratore di fatto si qualifica in termini di responsabilità contrattuale, e segue il regime di cui all' art. 1218 c.c.
Il ha fornito la prova delle condotte inadempienti, prima indicate, attraverso _1
specifiche produzioni documentali.
L'inadempimento all'obbligazione di procedere agli adempimenti previsti dal comma 3 dell'art. 2484
c.c. può ritenersi provato sulla base della documentazione prodotta dal nell'atto citazione. _1
S'intende fare riferimento al bilancio del 31/12/2011, riportato nel bilancio al 31/12/2012 (doc.39) e al suo confronto con i documenti allegati alle domande di ammissione al passivo dell'Agenzia delle
Entrate (doc.40) e agli estratti conto inerenti i conti correnti intestati alla società fallita (doc. 21 e 41).
Da tale documentazione si evince, in modo inequivocabile, lo stato di crisi in cui versava la società già dal 2011. _1
La mancata redazione delle scritture contabili a partire dal 2013, ultimo bilancio recuperato dalla curatela, è, parimenti, una circostanza, documentatamente provata e non contestata dalla convenuta.
Ancora, le distrazioni patrimoniali attraverso pagamenti privi di reale giustificazione ed attinenza con gli affari sociali sono documentalmente provate dall'attrice e come fatti non contestati dai convenuti se non con riferimento alla loro giustificazione che però è rimasta priva di prova.
Sono stati, infatti, prodotti gli estratti conto della società da cui si individuano i pagamenti contestati, effettivamente, eseguiti senza rifermenti a specifiche fatture e senza una giustificazione causale (doc.
21 e 41 atto citazione).
Sul punto, i convenuti nella comparsa di costituzione si sono limititi a contestare genericamente le deduzioni di parte attrice. Pertanto, si deve ritenere assolto l'onere della prova dell'inadempimento in capo all'attore, società . _1
Non tutti gli addebiti di inadempimento all'amministratore sono causa del danno patrimoniale di cui il fallimento ha chiesto il risarcimento e così la mancata tenuta delle scritture contabili, fatto in sé grave, non può dirsi causa del danno derivante dalle distrazioni di denaro dai conti correnti bancari o dai pagamenti privi di giustificazione causale riconducibile alla società.
La quantificazione del danno.
pagina 12 di 18 In ossequio al disposto di cui all'art. 1218 c.c. la parte attrice deve fornire la prova oltre che dell'inadempimento anche del danno subito a causa dello stesso, danno che deve essere legato al fatto di inadempimento con nesso di causalità.
La curatela ha chiesto la condanna dell'amministratore al pagamento di complessivi euro _3
1.695.041,31 di cui euro 1.390.884,00 per distrazioni di somme di denaro vuoi riconducibili a pagamenti a terzi privi di riscontro causale nella documentazione parziale ricevuta dal fallimento, vuoi per somme direttamente incassate dal o dalle altre due convenute ed altri importi (di euro _3
304.157,31 come indicato in conclusionale) per “aggravamento del dissesto” importo composto da tre voci, compensazione crediti verso Immobiliare Milano srl, immobilizzazioni non rinvenute e sanzioni ed interessi su debiti tributari (si veda lo specchietto di pag 41 della conclusionale).
Nel caso di specie non può trovare applicazione ai fini della liquidazione del danno la presunzione di cui all'art. 2486 comma 3 c.c. prima parte secondo cui “quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura…” in quanto mancano le scritture contabili necessarie per il calcolo della differenza dei netti patrimoniali di inizio e fine periodo;
si ritiene anche di non poter ricorrere al criterio ultimo residuale di cui alla citata norma della differenza tra attivo e passivo fallimentare posto che da un lato la curatela ha prodotto solo lo stato passivo (doc. 52 atto di citazione) e non la relazione ex art. 33 l. Fall. sicché risulta impossibile conoscere l'attivo necessario per applicare il criterio differenziale indicato nell'art. 2486 comma 3 c.c., dall'altro perché dai singoli addebiti di distrazioni di denaro risulta, tramite le produzioni documentali dei movimenti bancari, la dimostrazione del danno collegato ad ogni pagamento non giustificato.
Il richiede a titolo di risarcimento nei confronti di la somma di 1.695.043,31 _1 _3
euro di cui 79.784,00 euro in solido con e, infine, euro 85.969,00 in solido con CP_4 CP_2
[...]
Orbene, analizzando la documentazione di parte attrice il risarcimento del danno deve essere quantificato nei seguenti termini.
Risultano documentalmente provati i seguenti danni:
− i prelievi e pagamenti nei confronti di eseguiti dal conto corrente della AN _3
per 21.440,00 euro e dal conto corrente AN NO per 12.230,00 Controparte_8
euro, per un totale di 33.670,00 euro (estratti conto di cui al doc. 21 e 41 di parte attrice); in particolare non ha prodotto nemmeno una sua busta paga quindi quanto prelevato non _3
pagina 13 di 18 può essere qualificato come compenso per l'attività di elettricista, come ha sostenuto difendendosi;
− le distrazioni a favore di dal conto corrente di AN per CP_2 Controparte_8
55.715,00 euro e dal conto corrente AN NO per 30.254,00 euro, per un totale di
85.969,00 euro anche questi prelievi senza giustificazione eccetto euro 3.880,00 che vanno detratti 3.880,00 euro quindi il risarcimento deve essere accordato per una somma pari a
82.089,00 euro. Il pagamento di 3.880,00, infatti, ha una specifica giustificazione causale in quanto collegato al rapporto di lavoro di con la società, come risulta sia dalla busta CP_2 paga per il mese di ottobre 2017 sia dalla testimonianza del 30.5.2023 dell'ex dipendente Tes_5
“la sig.ra si occupava dell'amministrazione faceva le fatture le registrava teneva i
[...] CP_2 contatti con i clienti e faceva tutto ciò che riguardava l'amministrativo”, gli altri accrediti a favore di per consistenza e per tempistica non rapportabile alla retribuzione di circa CP_2
3.000 desumibile dall'unica busta paga prodotta dai convenuti sono assolutamente incompatibili con la loro qualificazione come compensi per attività lavorativa;
− le distrazioni a favore di dal conto corrente AN OP di Sondrio per CP_4
32.300,00 euro. Alcuni di questi pagamenti risultano giustificati dalla causale “finanziamento soci” precisamente i pagamenti dei mesi di giungo e luglio 2012 per un totale di 26.500,00 euro
(doc. 41 atto di citazione). Tuttavia, analizzando i bilanci della società le somme restituite a titolo di finanziamento soci nel 2012 sono pari a 6.794,00 euro (doc. 39 atto di citazione), quindi solo questa somma deve essere sottratta ai 32.300,00 euro corrisposti alla CP_4
rispetto a questa voce di danno il risarcimento è pari a 25.506,00 euro perché gli accrediti sono privi di giustificazione riconducibile alle ragioni societarie;
− i pagamenti verso la società società di proprietà di all'89% e avente CP_15 CP_4
il medesimo oggetto sociale della società fallita, dal conto corrente AN OP di Sondrio e dal conto corrente AN NO (doc. 41 e 21 atto di citazione) per un totale 362.709,00 euro, di cui 272.384,00 euro senza causale e senza fattura, quindi costituenti danno da risarcire;
− i prelievi pure distrattivi in contati privi di giustificazione causale di cui 37.660,00 euro da cc di
AN NO e 383.223,00 euro dal cc AN OP di Sondrio per un totale 420.883,00 euro;
− i bonifici e pagamenti a favore della madre, e della figlia, di Controparte_12 Per_3
non giustificati dagli affari sociali eseguiti nel 2012 e nel 2014 per un totale di _3
9.300,00 euro;
pagina 14 di 18 − i pagamenti anomali, in quanto privi di giustificazione causale e relativa fattura, eseguiti tra il
2010 ed il 2015 in favore della società la cui attività non appare inerente a quella CP_13
della fallita (doc. 74 atto di citazione) per un totale di 115.364,00 euro (doc. 41 e 21 atto di citazione e prospetto pag. 34 e 35 atto di citazione);
− i pagamenti a mezzo di assegni bancari per i quali non è stato possibile ricostruire causale e beneficiari per un totale di 156.259,00 euro (prospetto pag. 35, 36, 37 e 38 atto di citazione).
Complessivamente il danno si quantifica, quindi, in 1.115.455,00 euro.
Non risultano provate, invece, o, comunque, sono giustificate le seguenti voci di danno indicate nell'atto di citazione:
− i pagamenti eseguiti nei confronti dell'amministratore di diritto della società CP_16
per un totale di 12.355,00 euro sono giustificati dalla circostanza che il
[...] Per_2
prestava la propria attività lavorativa a favore della società, sul punto le testimonianze degli ex dipendenti della società sono inequivocabili (verbale 30.5.2023 testimonianza e Testimone_5
verbale 14.11.2023 testimonianza di ); Testimone_1
− quanto assegni circolari emessi in favore di per 11.275,00 euro mai incassati _1
dalla società manca la prova documentale posto che la curatela non ha prodotto questi assegni né ha allegato nella narrativa della citazione quale sarebbe la prova di questa sua affermazione;
− i prelievi e giroconti dal 2018 su conto corrente Iban: [...] intestato a terzi di somme accreditate nell'interesse della fallita sul cc PostePay nr.
533171028761621 intestato a amministratore di diritto (doc 53), per un totale di Per_2
88.000,00 euro.
Questo danno non può essere riconosciuto perché la somma degli accrediti sul conto intestato a
è inferiore rispetto alla somma che si assume sarebbe stata distratta con rimesse sul Per_2
conto di terzi non identificati. Inoltre, il doc 55 avente ad oggetto le fatture incassate sulla carta
PostePay è autoprodotto, non è chiara la fonte quindi non può assurgere a prova documentale;
− rispetto al presunto danno subito a causa dell'operazione di acquisto dell'immobile in viale
Certosa 182 Milano, operazione che si assume non essere stata conveniente per la società, si deve osservare che questa prospettazione del non trova alcun riscontro oggettivo. Il _1
non fornisce al riguardo nessuna prova del danno che la società avrebbe subito. Il _1
danno non può essere riconosciuto;
− del pari non merita accoglimento l'ulteriore voce di danno relativa alla distrazione delle immobilizzazioni (pag. 39 atto di citazione). I dati forniti dal sono troppo datati _1
pagina 15 di 18 (2012) rispetto al fallimento e mancano, inoltre, riscontri oggettivi circa la valorizzazione attuale dei cespiti indicati;
− infine, l'ulteriore elemento di aggravamento del dissesto è stato individuato nell'entità delle sanzioni ricevute dalla società fallita per il mancato pagamento dei tributi, 140.952,00 euro.
Questa voce di danno non può essere riconosciuta poiché i tributi sono indicati genericamente, non sono specificati gli anni relativi ai singoli tributi e dallo stato passivo non è possibile determinare quante e quali delle domande di insinuazione al passivo di Agenzia delle Entrate sono state accolte.
Pertanto, complessivamente il danno si quantifica in 1.115.455,00 euro.
Trattandosi di debito risarcitorio di valore la liquidazione va effettuata in moneta attuale alla data della decisione rivalutando l'importo secondo gli indici Istat dalla data della dichiarazione di fallimento in cui si ritiene si sia consolidato il danno (il 26.11.2020) alla data della decisione (camera di consiglio del
9 gennaio 2025); si perviene alla liquidazione del danno in moneta attuale di euro 1.314.005,99 euro;
sulla somma spettano anche gli interessi compensativi sempre dal 26.11.2020 al 9.1.2025 e successivamente sulla sola somma capitale dalla decisione al saldo gli interessi al tasso legale
La responsabilità di ed CP_2 CP_4
è la ex moglie di e, come precisato poc'anzi, prestava attività lavorativa nella CP_2 _3
società in qualità di addetta all'amministrazione. In considerazione di questa circostanza ma soprattutto delle ingenti somme di denaro dalla stessa percepite periodicamente dai conti della società e non giustificate dal rapporto di lavoro subordinato, si ritiene che abbia concorso con CP_2
l'amministratore percependo gli importi sopra indicati alla distrazione di attivo societario e _3
quindi debba rispondere dei danni cagionati dalla società a titolo di concorso ex art. 2043 c.c. con l'amministratore di fatto . _3
La giurisprudenza ritiene, infatti, che nell'illecito proprio dell'amministratore descritto dall'art. 2476
c.c. può concorrere anche il terzo che amministratore non sia. Poiché il danno alla massa dei creditori sociali è derivativo del danno al patrimonio della società, il curatore è legittimato verso il terzo, concorrente nell'illecito con l'amministratore, ex art. 43 l. come successore del fallito nell'azione Pt_4
risarcitoria ex art. 2043 c.c.
Lo stesso è a dirsi per la socia di maggioranza all'89% e da ritenersi consapevole della CP_4
gestione delle risorse della società da parte di considerando le ingenti somme percepite senza _3
causa, ivi comprese quelle del di cui era amministratrice. CP_15
Il comando giudiziale
pagina 16 di 18 In accoglimento parziale della domanda del fallimento accerta la responsabilità di quale _3
amministratore di fatto di e il concorso in attività distrattive di e _1 CP_2 CP_4
condanna a pagare al a titolo di risarcimento del danno la
[...] _3 _1
somma di euro 1.314.005,99 in moneta attuale di cui euro 96.700,84 in solido con ed euro CP_2
in 30.046,07 in solido con oltre ad interessi compensativi calcolati secondo CP_4
l'insegnamento della Corte di legittimità Cass SU 1712/1995) dal 26.11.2020 al 9.1.2025 oltre interessi al tasso legale dal 10.1.2025 al saldo sulla sola somma capitale rivalutata.
Sulle spese processuali
Le spese sia della fase cautelare sia della fase di merito vanno poste ex art 91 cpc a carico integrale dei convenuti soccombenti ed e a favore del _3 CP_4 CP_2 _1
attore con pagamento allo Stato ex art 133 Dpr 115/2002 in quanto il fallimento con decreto ex art
[...]
144 Dpr 115 2002 è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
le spese sono liquidate secondo il
DM 55/14, aggiornato con DM 147/2022 considerando il valore della controversia nonché l'attività difensiva svolta nel merito e nel cautelare in euro 25.000 per compensi (di cui euro 5.000 per la fase cautelare, euro 2995 per il merito studio, euro 1.976 per fase introduttiva, euro 8797 per trattazione/istruttoria, euro 6232 per fase decisionale) oltre alle spese prenotate e prenotande a debito, spese generali i.v.a., c.p.a. se di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE in parte la domanda del e CONDANNA i convenuti: _1
a pagare al la somma di 1.187.259,08 euro in moneta _3 _1
attuale, oltre agli interessi compensativi dal 26.11.2020 al 9.1.2025 e successivamente sulla sola somma capitale di euro 1.187.259,08 dal 10.1.2025 al saldo gli interessi al tasso legale.
ed in solido tra loro a pagare al la somma di _3 CP_2 _1
96.700,84 euro in moneta attuale oltre agli interessi compensativi dal 26.11.2020 al 9.1.2025 e successivamente dal 10.1.2025 al saldo sulla sola somma capitale rivalutata di euro 96.700,84 gli interessi al tasso legale;
ed in solido tra la loro a pagare al la somma di _3 CP_4 _1
30.046,07 euro in moneta attuale , oltre agli interessi compensativi dal 26.11.2020 al 9.1.2025 e pagina 17 di 18 successivamente sulla sola somma capitale di euro 30.046,07 dal 10.1.2025 al saldo gli interessi al tasso legale.
CONDANNA altresì i convenuti ed in solido a rimborsare al _3 CP_4 CP_2
le spese di lite con pagamento allo Stato ex art 133 Dpr 115/2002 spese _1
liquidate complessivamente in euro 25.000,00 per compensi , oltre alle spese prenotate e prenotande a debito, spese generali i.v.a., c.p.a. se di legge.
Milano, 9 gennaio 2025
Il Presidente est.
Amina Simonetti
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il “contatto sociale qualificato” è stato ricostruito in dottrina secondo i connotati del “contatto sociale privilegiato”, cioè
«la relazione specifica instauratasi tra due soggetti – comunque non vincolati da un preesistente contratto – e comportante
l'esecuzione, da parte di uno dei soggetti ed a favore dell'altro, di prestazioni che sono 'tipiche' di un rapporto contrattuale
e che risultano incidere della sfera personale e/o patrimoniale dell'accipiens. In presenza di questi presupposti (esecuzione di una prestazione ed instaurazione di una 'relazione privilegiata') si instaurerebbe tra due soggetti un rapporto di tipo
obbligatorio, nel quale tuttavia verrebbe a spiccare la mancanza di un obbligo primario di prestazione (di qui la locuzione frequentemente impiegata di 'obbligazione senza prestazione'). Ciò nel senso che il soggetto non potrebbe ritenersi obbligato ad effettuare la prestazione, ma, una volta intrapresa spontaneamente la medesima, in caso di patologie inerenti la prestazione stessa, verrebbe a rispondere non a titolo extracontrattuale, bensì ex art. 1218 c.c. Dunque l'obbligazione
sorgerebbe solo dopo (avere iniziato) la prestazione, la quale quindi resterebbe fuori dal contenuto del rapporto obbligatorio, il cui oggetto sarebbe invece la corretta esecuzione ed il corretto completamento della prestazione originariamente non dovuta. La conseguenza primaria della sussunzione dell'eventuale responsabilità del prestatore nell'ambito dell'inadempimento consiste nel fatto che il prestatore risponde non solo nel caso in cui il suo intervento abbia cagionato un danno al soggetto con cui è entrato in contatto, ma anche nel caso in cui la prestazione non abbia assicurato