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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/06/2025, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 10.6.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 5644 2024 R.G. e vertente
TRA
C.F. nata ad Parte_1 C.F._1
AV (AQ) 17/02/1981, rappresentata e difesa, dall'avv. CASTELLI
MARIA giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
p.VA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ALOISI FRANCESCO, giusta procura in atti
Resistente
OGGETTO: impugnazione licenziamento
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in 28/10/2024 la ricorrente deduceva di essere stata assunta dalla resistente in data 19/10/2021 con la qualifica di addetta alla CP_2 cucina e mansioni di preparazioni dei pasti liv. 5 CCNL UNE, ed esperVA due domande dirette, da un lato, all'impugnatVA del licenziamento individuale intimato con raccomandata del 4/5/2024, e, dall'altro, all'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori.
Con riferimento al primo profilo, la lavoratrice opponeva l'assoluta carenza di motVAzione e conseguente nullità della contestazione disciplinare, l'inesistenza della recidVA quale fondamento del licenziamento e, in ogni caso, la mancanza di proporzionalità tra i fatti addebitati ed il recesso del datore di lavoro.
Instava pertanto nella declaratoria di illegittimità del licenziamento, con diritto alla reintegra, ex art. 18 l.300/70 ovvero il riconoscimento della tutela indennitaria ad ella spettante.
Con atto del 30.5.2025 la lavoratrice dichiarava di rinunciare alla domanda di accertamento delle mansioni superiori in relazione alla volontà di esperire separato giudizio di cognizione.
Con comparsa di costituzione del 6.12.2024, parte resistente eccepVA in primo luogo la decadenza della ricorrente dall'impugnazione del licenziamento per mancato rispetto del termine decadenziale (ex art. 6, comma 1, L. 604/66), non essendo stata dimostrata l'adesione al sindacato né il conferimento a tale CP_3 ente del mandato ad impugnare il recesso datoriale, circostanza non deducibile neanche dalle eventuali trattanute in busta paga.
Nel merito, la parte resistente eccepVA l'inammissibilità del ricorso stante l'inapplicabilità dei dettami della l.300/70 sia perché non era soddisfatto il requisito dimensionale dell'azienda ma anche poiché al rapporto di lavoro
2 andava applicato il d.lgs 23/2015 che non prevede, in caso di vizi del licenziamento disciplinare, in disparte alla totale insussistenza del fatto contestato, il diritto alla reintegra della lavoratrice.
Infine, limitando la seguente esposizione alla materia del licenziamento per i motivi sopra dedotti, il resistente, esponeva come nel rapporto di lavoro intercorso tra le parti, la lavoratrice fosse stata raggiunta da svariati “rimproveri verbali” nonché da quattro provvedimenti disciplinari e reclamava pertanto il rigetto del ricorso per la legittimità del provvedimento espulsivo.
Depositate le note difensive, la causa venVA decisa.
2. Regolarità dell'impugnatVA stragiudiziale del licenziamento.
Ai sensi dell'art. 6, L. 604/1966, il licenziamento deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con un qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore.
L'impugnatVA del licenziamento, oltre che dal lavoratore personalmente, può essere fatta anche da un terzo munito di procura ma, essendo un atto recettizio ed essendo ad esso applicato un termine decadenziale, è necessario che detta procura sia preesistente rispetto all'atto di impugnatVA o, quantomeno, che, in caso di assenza di un preliminare conferimento del potere di rappresentanza, l'eventuale successVA ratifica dell'atto del terzo da parte del lavoratore sia precedente rispetto alla scadenza del termine di decadenza. Solo in questo casi infatti l'atto del terzo è idoneo ad esprimere la volontà del lavoratore licenziato di impugnare l'atto datoriale di recesso (vedi Tribunale Roma sez. lav., 07/05/2020, n.2426)
Si osserva che, nel caso di specie, la lavoratrice, all'atto dell'invio della missVA non aveva l'onere di dimostrare la preesistenza di detta procura ma, a fronte della contestazione sul punto contenuta nella memoria di costituzione, avrebbe dovuto fornire la prova dell'anteriorità dell'iscrizione al sindacato e quindi della pienezza
3 dei poteri dell'organo rappresentativo, rispetto all'impugnatVA del licenziamento.
Nel caso che ci occupa, parte ricorrente ha depositato solamente la copia fotostatica del tesserino recante il nome scritto a penna e un seriale di tessera non già riconducibile alla lavoratrice in maniera certa e, soprattutto, antecedente all'invio della missVA nel Maggio del 2024.
L'eccezione formulata da parte resistente è pertanto fondata e va accolta.
Le spese seguono la soccombenza principale e si liquidano ex D.M. n. 55/2014 e ss. come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la serialità delle questioni esaminate e la durata infratriennale del giudizio.
Va applicato l'aumento del 30% della tariffa applicata essendo presenti elementi ipertestuali.
P. Q. M.
definitVAmente pronunziando disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede;
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente, che liquida in euro 6.017,05 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 11.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Roberta Rando
4
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 10.6.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 5644 2024 R.G. e vertente
TRA
C.F. nata ad Parte_1 C.F._1
AV (AQ) 17/02/1981, rappresentata e difesa, dall'avv. CASTELLI
MARIA giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
p.VA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ALOISI FRANCESCO, giusta procura in atti
Resistente
OGGETTO: impugnazione licenziamento
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in 28/10/2024 la ricorrente deduceva di essere stata assunta dalla resistente in data 19/10/2021 con la qualifica di addetta alla CP_2 cucina e mansioni di preparazioni dei pasti liv. 5 CCNL UNE, ed esperVA due domande dirette, da un lato, all'impugnatVA del licenziamento individuale intimato con raccomandata del 4/5/2024, e, dall'altro, all'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori.
Con riferimento al primo profilo, la lavoratrice opponeva l'assoluta carenza di motVAzione e conseguente nullità della contestazione disciplinare, l'inesistenza della recidVA quale fondamento del licenziamento e, in ogni caso, la mancanza di proporzionalità tra i fatti addebitati ed il recesso del datore di lavoro.
Instava pertanto nella declaratoria di illegittimità del licenziamento, con diritto alla reintegra, ex art. 18 l.300/70 ovvero il riconoscimento della tutela indennitaria ad ella spettante.
Con atto del 30.5.2025 la lavoratrice dichiarava di rinunciare alla domanda di accertamento delle mansioni superiori in relazione alla volontà di esperire separato giudizio di cognizione.
Con comparsa di costituzione del 6.12.2024, parte resistente eccepVA in primo luogo la decadenza della ricorrente dall'impugnazione del licenziamento per mancato rispetto del termine decadenziale (ex art. 6, comma 1, L. 604/66), non essendo stata dimostrata l'adesione al sindacato né il conferimento a tale CP_3 ente del mandato ad impugnare il recesso datoriale, circostanza non deducibile neanche dalle eventuali trattanute in busta paga.
Nel merito, la parte resistente eccepVA l'inammissibilità del ricorso stante l'inapplicabilità dei dettami della l.300/70 sia perché non era soddisfatto il requisito dimensionale dell'azienda ma anche poiché al rapporto di lavoro
2 andava applicato il d.lgs 23/2015 che non prevede, in caso di vizi del licenziamento disciplinare, in disparte alla totale insussistenza del fatto contestato, il diritto alla reintegra della lavoratrice.
Infine, limitando la seguente esposizione alla materia del licenziamento per i motivi sopra dedotti, il resistente, esponeva come nel rapporto di lavoro intercorso tra le parti, la lavoratrice fosse stata raggiunta da svariati “rimproveri verbali” nonché da quattro provvedimenti disciplinari e reclamava pertanto il rigetto del ricorso per la legittimità del provvedimento espulsivo.
Depositate le note difensive, la causa venVA decisa.
2. Regolarità dell'impugnatVA stragiudiziale del licenziamento.
Ai sensi dell'art. 6, L. 604/1966, il licenziamento deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con un qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore.
L'impugnatVA del licenziamento, oltre che dal lavoratore personalmente, può essere fatta anche da un terzo munito di procura ma, essendo un atto recettizio ed essendo ad esso applicato un termine decadenziale, è necessario che detta procura sia preesistente rispetto all'atto di impugnatVA o, quantomeno, che, in caso di assenza di un preliminare conferimento del potere di rappresentanza, l'eventuale successVA ratifica dell'atto del terzo da parte del lavoratore sia precedente rispetto alla scadenza del termine di decadenza. Solo in questo casi infatti l'atto del terzo è idoneo ad esprimere la volontà del lavoratore licenziato di impugnare l'atto datoriale di recesso (vedi Tribunale Roma sez. lav., 07/05/2020, n.2426)
Si osserva che, nel caso di specie, la lavoratrice, all'atto dell'invio della missVA non aveva l'onere di dimostrare la preesistenza di detta procura ma, a fronte della contestazione sul punto contenuta nella memoria di costituzione, avrebbe dovuto fornire la prova dell'anteriorità dell'iscrizione al sindacato e quindi della pienezza
3 dei poteri dell'organo rappresentativo, rispetto all'impugnatVA del licenziamento.
Nel caso che ci occupa, parte ricorrente ha depositato solamente la copia fotostatica del tesserino recante il nome scritto a penna e un seriale di tessera non già riconducibile alla lavoratrice in maniera certa e, soprattutto, antecedente all'invio della missVA nel Maggio del 2024.
L'eccezione formulata da parte resistente è pertanto fondata e va accolta.
Le spese seguono la soccombenza principale e si liquidano ex D.M. n. 55/2014 e ss. come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la serialità delle questioni esaminate e la durata infratriennale del giudizio.
Va applicato l'aumento del 30% della tariffa applicata essendo presenti elementi ipertestuali.
P. Q. M.
definitVAmente pronunziando disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede;
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente, che liquida in euro 6.017,05 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 11.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Roberta Rando
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