Sentenza 19 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/06/2001, n. 8332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8332 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2001 |
Testo completo
I D , O L L A 0 O 3 S 1 B 3 S . I 5 A T D T . R , A A A N ' T S L S E 3 L O P E 2 S - P D I 8 M I - N IN N E DE PROPORO ITALIANO3270 I S 1 G REPUBBLICA ITALIANA A N ) O E D S B A E I D G T A E G N E P O S L T E T REMA DI CASSAZIONELA CORTES I N Oggetto C Cessazione affitto SEZIONE TERZA CIVILE agrario Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21123/98 Dott. Angelo - Presidente GIULIANO - PURCARO Consigliere Dott. Italo TRIFONE Consigliere Арора Cron. Dott. Francesco Consigliere Rep. Dott. Giovanni Battista PETTI CALABRESE Rel. Consigliere Ud. 17/01/01 Dott. Donato ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROMANO GIUSEPPE, ROMANO SEBASTIANO, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato ACHILLE VELLUCCI con studio in 81037 SESSA AURUNCA (CE) CORSO LUCILIO 112, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
ON CO in proprio e quale procuratore speciale dei Sigg.ri ON GIROLAMO, ON MA CAPECE EL FELICE, ON MA CAPECE EL GIACOMO, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avvocato2001 ROMA VIA TIGRE' 37 71 FRANCESCO CAFFARELLI , che lo difende anche 1 disgiuntamente all'avvocato RAIMONDO CROCE, giusta - controricorrente delega in atti;
- avverso la sentenza n. 2088/98 della Corte d'Appello di NAPOLI - SEZ SPEC AGRARIA, emessa il 30/09/98 e depositata il 13/10/98 (R.G. 3236/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/01 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Achille VELLUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 16.11.1994 MA RA, in proprio e quale procuratore di MA LA, Piro- malli EC LL CE e AC, premesso di essere proprietario insieme a costoro del fondo in Co- mune di Cellole, denominato "Vescovo", esteso ha Pr2 4.09.40, condotto in affitto da NO PE e Seba- stiano, con contratto sorto nel 1955 e di essere stata comunicata tempestiva disdetta ed esperite inutilmente le procedure conciliative di legge, adiva la Sezione specializzata agraria del Tribunale di S. Maria Capua Vetere per la declaratoria di cessazione del contratto nell'anno 1996 e la condanna degli affittuari al rila- 2 scio del fondo. Instauratosi il contraddittorio, i NO resiste- alla domanda e, subordinatamente, spiegavano do- vano manda riconvenzionale per il pagamento dell'indennità per i miglioramenti apportati al fondo. L'adita Sezione con sentenza emessa il 2.10.1997 dichiarava cessato il contratto in oggetto al 6.5.1996 e condannava i convenuti al rilascio del fondo;
riget- tava, poi, la domanda riconvenzionale. La decisione ve- niva confermata dalla Corte d'appello di Napoli Se- - specializzata agraria con sentenza emessa il zione 30.9.1998. Avverso tale sentenza NO PE e NO Se- bastiano hanno proposto ricorso, affidando l'impugnazione a quattro motivi. Ha resistito con controricorso MA RA, don in proprio e quale procuratore speciale di MA GI MO, MA OM LL CE e AC. Le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo mezzo i ricorrenti denunciano omessa pro- nuncia in ordine all'eccezione, sollevata in corso di causa, di mancato esperimento del tentativo di concilia- zione ex art. 46 1. n. 203/1982, con conseguente impro- ponibilità della controversia de qua. 3 La censura è da disattendere. Emerge dalla narrativa della sentenza impugnata che i MA, nel proporre l'azione di rilascio del fondo concesSO in affitto ai NO, assumevano di avere "esperito inutilmente le procedure conciliative di leg- ge". Gli stessi MA, nell'odierno controricorso, spiegano di avere tempestivamente e ritualmente prodot- to sia la missiva contenente il preavviso di giudizio e l'istanza di convocazione delle parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione, sia la comunicazione dello ST о CA (già Ispettorato provinciale dell'agricoltura) di Caserta in data 25.5.1994, prot. n. 7720, con cui il suddetto Ufficio dichiarava che non avrebbe provveduto a convocare le parti non ritenendo sussistere alcuna controversia in relazione alla mera den intimazione di disdetta formulata dalle parti istanti. Investendo la censura un vizio procedurale - ovvero l'omesso esperimento del tentativo di conciliazione, quale condizione di proponibilità della domanda giudi- ziale l'esame diretto degli atti di causa, ed in spe- - cie di richiamati documenti, consente a questo giudice di riscontrare l'effettivo adempimento della previsione di legge da parte degli attuali controricorrenti. La condizione di proponibilità della domanda previ- sta dall'art. 46 della legge n. 203/1982 è difatti in- 4 tegrata dalla richiesta dell'interessato all'organo am- ministrativo di convocazione delle parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione e dal de- corso del termine entro il quale questo deve concluder- si, per cui non hanno rilievo eventuali ritardi od omissioni del medesimo organo, che non possono farsi ricadere sulle parti [cfr. Cass. n. 2422/1997; Cass. n. 10033/2000]. Col secondo mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 273 comma 1 c.p.c., deducendosi in quanto erano stati proposti due ricorsi, ilche, Tribunale, prima, e la Corte d'appello, dopo, avrebbero dovuto procedere alla riunione dei procedimenti. La jen censura è infondata, giacché, con apprezzamento di fat- to incensurabile, la Corte ha escluso la contemporanea pendenza di due procedimenti relativi alla stessa cau- sa, trattandosi in realtà di giudizi riguardanti due fondi distinti (come da diversità delle particelle ca- tastali, delle superfici e delle denominazioni) e ap- partenenti a soggetti diversi, la qual cosa faceva ve- nir meno la piena identità delle controversie. Rilevan- do, poi, e così mostrando di averlo considerato, che il fatto che entrambi i giudizi facessero riferimento a contratto agrario relativo ai due appezzamenti di ter- reno non comportava necessariamente la conseguenze che 5 i fratelli NO fossero subentrati nella coltivazione di tutti e due i fondi, appartenenti [dopo il contrat- to] a proprietari diversi. Col terzo motivo è denunciata violazione degli artt. 441 e 116 c.p.c. per non avere la Corte di merito ammesso la consulenza tecnica sollecitata da essi ri- correnti in ordine all'accertamento delle migliorie ap- portate al fondo. Il motivo è ugualmente da disattendere, dato che il giudice a quo ha motivato il proprio diniego della con- sulenza tecnica d'ufficio osservando che dalla istrut- toria svolta in prime cure non erano emersi elementi che potessero suffragare la pretesa degli affittuari circa l'avvenuta esecuzione di miglioramenti fondiari, presentando peraltro il fondo in oggetto, già all'epoca della locazione, quelle caratteristiche morfologiche e colturali assunte dai medesimi affittuari quali miglio- ramenti da essi apportati. Il diniego nella specie della CTU, pertanto, oltre che essere espressione del discrezionale potere di va- lutazione del giudice di merito, adeguatamente espres- so, è in linea con il principio di diritto per il quale l'indagine tecnica non può supplire al mancato o insuf- ficiente adempimento probatorio delle parti. Apparendo, per altro verso, allargata la censura all'epoca dell'effettiva nascita dell'affittanza da cui se ne fa dedurre la tardività della disdetta inti- mata dai concedenti è da evidenziare come - lo stesso giudice a quo abbia escluso che l'esistenza sul fondo del fabbricato rurale (costruito dai medesimi proprie- tari) in epoca antecedente al contratto di affitto (sorto nel 1955) costituisse prova della presenza in loco degli affittuari sin dal 1945/1948. La conferma dell'inizio del contratto nel 1955, poi, aveva indiscutibile fondamento nella produzione del contratto scritto, non disconosciuto dagli affit- tuari, recante la "decorrenza originaria 1.8.1955- 31.7.1959" [e le ragioni per le quali il rapporto era sorto a tale epoca andavano rintracciate, anche se non den necessariamente, nella deposizione di MA IO. Col quarto, ed ultimo, motivo i ricorrenti denun- ciano violazione degli artt. 473 e 115 c.p.c. per avere la Corte napoletana apoditticamente affermato doversi ritenere ininfluente ogni istanza istruttoria proposta nell'atto di appello, non considerando che la prova per testi articolata da essi NO nell'atto di appello sulla scorta delle ricevute esibite e non impugnate tendeva a dimostrare l'unicità del rapporto agrario, avente ad oggetto i fondi denominati "Vescovo" e "Risera", utili anche ai fini della richiesta di ri- 7 unione dei processi. Anche questa censura va disattesa, essa muovendo da presupposto erroneo (in quanto escluso) che i suddetti appezzamenti costituissero in realtà un unico terreno, -come visto innanzi dal- mentre l'assunto è smentito - la diversità dei dati catastali (particelle) e dalla appartenenza dei suddetti cespiti a soggetti diversi, sicché incompatibili con le risultanze acquisite sono state implicitamente ritenute le richieste istruttorie dei conduttori. Non senza dire - ciò che rileva sotto un profilo peraltro di inammissibilità della censura che esse non sono state, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, in questo riportate, onde consentire al giudice di legittimità di valutarne la I D , O L portata e concludenza ai fini di una diversa decisione. L A 0 S O 1 S B . A I T T D Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. R , 3 A A A ' 3 S T L E S 5 L P O E S Le spese del presente giudizio di Cassazione sono . P D I N I N M I S G 3 N A O 7 poste, conseguentemente, a carico solidale dei ricor- - D A E D T A E renti e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese, liquidate in L. 60'000 * ol- tre onorari, liquidati in L.
2.000.000. Così deciso, il 17.1.2001 Il Presidente Il Consigliere est. fonato Calahese Aque IL CANCELLIERE C1 8 Concetta Amendola