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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/02/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 13.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8395/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. LECCISI IVANO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente
OGGETTO: art. 445-bis co. 6 c.p.c. – pensione di inabilità civile e indennità di accompagnamento
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FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile e dell'indennità di accompagnamento con la condanna dell' al pagamento della prestazione, contestando le CP_1 conclusioni del CTU in fase di ATP.
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
La materia è disciplinata dal D.L. 30/1/1971 n. 5, convertito con modificazioni in L. 30/3/1971 n. 118; in particolare, in base all'art. 12, il requisito sanitario necessario per il riconoscimento della pensione è costituito dalla totale inabilità lavorativa (100%). Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, invece, la legge n. 18 del 1980 richiede la sussistenza della totale inabilità per affezioni fisiche o psichiche dell'interessato e l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua;
restano quindi ininfluenti l'età e le condizioni socio-economiche.
Tanto premesso, il CTU ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'anamnesi familiare, fisiologica e patologica, lo rende attualmente invalido civile in misura pari al 100% con decorrenza dalla domanda amministrativa, presentata in data 22.09.2021, ma non meritevole dell'indennità di accompagnamento. In particolare, il ctu ha così concluso: “Si ravvisa nella fattispecie un complesso di infermità che determinano una condizione di inabilità totale e permanente. Sono interessati, infatti, dalle patologie tanto gli organi ed apparati d'importanza vitale quanto quelli più direttamente impegnati nella prestazione lavorativa, com'è, appunto, l'apparato osteoarticolare.
Le infermità, pur essendo, suppergiù, le stesse accertate in sede amministrativa e poi in sede di ATP, sono state in queste due occasioni insufficientemente valutate nella loro reale entità.
Il diabete mellito, per esempio, non fu considerato con la voce tabellare specifica, perché ritenuto
“non complicato”. In realtà, si è trattato sempre di un diabete complicato da macroangiopatie, in labile compenso metabolico, scompensato in alcuni periodi, tanto che alla terapia con ipoglicemizzanti orali si è dovuta aggiungere quella con insulina. La BPCO, ancora, considerando
l'esame obiettivo, la certificazione specialistica prodotta, il percorso clinico-terapeutico,
l'esposizione del soggetto al rischio lavorativo delle polveri irritanti, sarebbe stato opportuno valutarla come una broncopneumopatia di entità media e non lieve, come fu fatto.
Per quanto attiene, poi, l'apparato osteoarticolare, esso non è menomato soltanto per la comune degenerazione artrosica, ma anche per i postumi neurologici esitati alla sindrome dell'egresso toracico destro ed alla stenosi vertebrale C3-C4, entrambe trattate chirurgicamente;
postumi neurologici, consistenti nell'ipostenia dell'arto inferiore destro e, più marcata, dell'arto superiore omolaterale, con effetti più evidenti a carico della mano destra (riduzione di forza, incompleta prensione pollice-digitale). Date queste altre menomazione “concorrenti”, si ritiene che, in luogo della voce tabellare 7010, sarebbe stata più confacente quella analogica 7004. Nella fattispecie, infine, c'è un'ipoacusia neurosensoriale bilaterale, che fu certificata nel dicembre 2023, è vero, vale
a dire dopo l'accertamento amministrativo e quello dell'ATP, ma che è lecito presumerne
l'esistenza già all'epoca della domanda, considerata la natura e l'entità della patologia.
A conclusione delle considerazioni di cui sopra, si ritiene che già nel dicembre 2021 sussistesse la condizione di totale e permanente inabilità lavorativa.
Non si ravvisa, invece, la necessità di assistenza continua, essendo il soggetto pienamente autonomo in tutte le possibili azioni della vita quotidiana e non essendosi egli mai trovato, sin dalla data della domanda amministrativa, nella condizione di dipendenza dagli altri. Le predette infermità determinano una totale e permanente inabilità lavorativa (100%), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Il ricorrente non si trova né si è mai trovato, dalla data della domanda, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o nella necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita.”
Ritiene il Giudicante di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU, non contestate dalle parti.
Pertanto, sussiste il requisito sanitario previsto per la pensione di inabilità civile con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, mentre non sussistono i requisiti richiesti per l'indennità di accompagnamento. Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma “deve imitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); l'accertamento dei requisiti diversi da quello sanitario deve essere quindi demandato all' ed il pagamento della prestazione è CP_1 subordinato all'esito positivo di tale verifica da parte dell'Istituto.
Le spese di lite devono essere compensate per 1/3 e poste a carico dell per i restanti 2/3, in CP_1 considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso.
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 27.07.2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario richiesto per la pensione di inabilità civile con decorrenza dal 01.10.2021, primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (22.09.2021), e condanna l' al pagamento del dovuto oltre interessi CP_1
o rivalutazione, previa verifica a cura dell'Istituto dei requisiti diversi da quello sanitario.
2. Rigetta per il resto il ricorso.
3. Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l al pagamento dei restanti 2/3, liquidati in € CP_1
2600,00 (compresa la fase di ATP), oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
4. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 13.02.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo