TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 5249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5249 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 773/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, XI sezione civile, dott. Vincenzo Pappalardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.773/2024 R.G.A.C. TRA
nato a [...] il [...] – codice fiscale Parte_1 lettivamente domiciliato presso lo studio degli Avvocati C.F._1 ura Zottola - sito in Napoli alla Via Cimarosa n.29 – che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e/o disgiuntamente, in virtù di procura in calce all'atto introduttivo ATTORE
(C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO contumace CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa cui per brevità si rinvia. FATTO E DIRITTO
depositato e notificato alla parte resistente, l'avvocato uo favore il compenso professionale Parte_1
nel procedimento di ammissione al CP_1 CP_1 passivo fallimentare, uesto Tribunale, e per l'attività stragiudiziale presso l' . CP_2
Precisava che, con s a privata del 30.4.2015, egli aveva concordato con il convenuto il compenso per le predette prestazioni professionali in Euro 2.770,00 oltre accessori. Nella contumacia del , all'odierna udienza, destinata alla discussione CP_1 orale ex art.281 seixi ita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , ritualmente Controparte_1 citato e non comparso. Nel merito, non vi è dubbio che l'avv. abbia svolto l'attività Pt_1 professionale di cui in ricorso, attestata dalla one prodotta nell'odierno giudizio. A fronte della produzione documentale, di indubbia valenza in quanto integrata, tra l'altro, da verbali di udienza e provvedimenti giurisdizionali, parte resistente (rimasta contumace) non ha ritenuto di dover sollevare eccezioni di sorta, né risulta che l'obbligazione di pagamento del compenso sia stata in alcun modo assolta. Il ricorso deve quindi essere accolto, e deve conseguentemente essere liquidato in fa penso dovuto per l'attività professionale svolta in favore di , come precisata in ricorso. Controparte_1
In si osserva che la richiesta del ricorrente, conforme ai parametri fissati dalle tabelle pro tempore vigenti, è altresì corrispondente a quanto concordato dalle parti con il contratto di conferimento di incarico professionale del 30.4.2015. Essa va quindi accolta, come meglio precisato in dispositivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 147/22, come da dispositivo, con la precisazione che non può disporsene la chiesta distrazione, stante l'assistenza di due difensori e l'assenza di solidarietà dal lato attivo del rapporto creditorio, né essendo possibile distinguere le attività poste in essere da ciascun difensore.
P.Q.M.
a pagare, in favore del ricorrente avv Controparte_1 Pt_1 dell'attività professionale oggetto de
[...]
2.770,00, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del co con pagamento, in favore del ricorrente Controparte_1 avv. di lite che si liquidano in € 76,00 per Parte_1 esb nsi, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge. Così deciso in Napoli il 26/05/2025 Il G.U. dr.Vincenzo Pappalardo
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, XI sezione civile, dott. Vincenzo Pappalardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.773/2024 R.G.A.C. TRA
nato a [...] il [...] – codice fiscale Parte_1 lettivamente domiciliato presso lo studio degli Avvocati C.F._1 ura Zottola - sito in Napoli alla Via Cimarosa n.29 – che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e/o disgiuntamente, in virtù di procura in calce all'atto introduttivo ATTORE
(C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO contumace CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa cui per brevità si rinvia. FATTO E DIRITTO
depositato e notificato alla parte resistente, l'avvocato uo favore il compenso professionale Parte_1
nel procedimento di ammissione al CP_1 CP_1 passivo fallimentare, uesto Tribunale, e per l'attività stragiudiziale presso l' . CP_2
Precisava che, con s a privata del 30.4.2015, egli aveva concordato con il convenuto il compenso per le predette prestazioni professionali in Euro 2.770,00 oltre accessori. Nella contumacia del , all'odierna udienza, destinata alla discussione CP_1 orale ex art.281 seixi ita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , ritualmente Controparte_1 citato e non comparso. Nel merito, non vi è dubbio che l'avv. abbia svolto l'attività Pt_1 professionale di cui in ricorso, attestata dalla one prodotta nell'odierno giudizio. A fronte della produzione documentale, di indubbia valenza in quanto integrata, tra l'altro, da verbali di udienza e provvedimenti giurisdizionali, parte resistente (rimasta contumace) non ha ritenuto di dover sollevare eccezioni di sorta, né risulta che l'obbligazione di pagamento del compenso sia stata in alcun modo assolta. Il ricorso deve quindi essere accolto, e deve conseguentemente essere liquidato in fa penso dovuto per l'attività professionale svolta in favore di , come precisata in ricorso. Controparte_1
In si osserva che la richiesta del ricorrente, conforme ai parametri fissati dalle tabelle pro tempore vigenti, è altresì corrispondente a quanto concordato dalle parti con il contratto di conferimento di incarico professionale del 30.4.2015. Essa va quindi accolta, come meglio precisato in dispositivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 147/22, come da dispositivo, con la precisazione che non può disporsene la chiesta distrazione, stante l'assistenza di due difensori e l'assenza di solidarietà dal lato attivo del rapporto creditorio, né essendo possibile distinguere le attività poste in essere da ciascun difensore.
P.Q.M.
a pagare, in favore del ricorrente avv Controparte_1 Pt_1 dell'attività professionale oggetto de
[...]
2.770,00, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del co con pagamento, in favore del ricorrente Controparte_1 avv. di lite che si liquidano in € 76,00 per Parte_1 esb nsi, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge. Così deciso in Napoli il 26/05/2025 Il G.U. dr.Vincenzo Pappalardo