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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 4644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4644 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 4315/2019 R.G.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 2.10.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 4315/2019 R.G., verten- te tra:
e per essa Controparte_1 Controparte_2
rappresentata da ,
[...] Controparte_3
rappresentata da Controparte_4 Controparte_5
e
[...] CP_6 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore alle ore 11.13,
è presente, per la l'Avvocato Salvatore Giancone che dichiara di essere presente per CP_4 delega orale dell'Avvocato Giacinto Di Donato e si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.
L'Avv.to Giancone si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, dopo discussione, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
R.G. 4315/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti ma- gistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4315/2019 R.G. - avente ad oggetto appello pro- mosso avverso sentenza n. 2256/2019 del 29.7.2019, emessa nel procedimento n.
13653/2018 dal Tribunale di Napoli Nord - vertente
tra
( ), in persona del legale rappresentante pro tempo- Controparte_1 P.IVA_1 re, e per essa in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocato Maria Rosaria De Simone, elettivamente do- miciliata presso lo studio del proprio difensore in Santa Maria Capua Vetere, Via
De Michele, n. 52, Palazzo Schiavone, Scala, C;
appellante nonché
( in persona del legale rappresentante pro tempore, rap- CP_2 P.IVA_2 presentata da , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 quest'ultima, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giacinto Di Donato, elettiva- mente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Milano (MI), Via Bro- letto, n. 20; interventore nonché
( ), in persona del legale rappresentante pro tempo- Controparte_4 P.IVA_3 re, rappresentata da in persona del legale rap- Controparte_5
2
presentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giacinto Di Donato, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Milano, Via
Broletto, n. 20; interventore
e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_5 C.F._1 CP_6
), rappresentati e difesi dall'Avvocato Massimo Damiani, C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Frattamaggiore
(NA), Piazza Umberto I, n. 14; appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica
1.1 La Unicredit Banca spa, con atto di citazione innanzi al Tribunale di Napoli
Nord, esponeva: a) di vantare un credito nei confronti di e Controparte_5 [...]
, quali fideiussori della Euroaccessori s.r.l.; b) con atto per Notaio CP_7 [...]
, rep. 5198 e racc. 3784, del 04.05.2018, trascritto in data 01.06.2018 al Per_1 reg. gen. N. 15578 reg. part. 11894, i convenuti avevano costituito fondo patrimo- niale sui seguenti beni: LT , su “Unità immobiliare facente parte CP_5 dell'edificio sito nel Comune di Napoli (NA), alla via Nicola Rocco N.97 e preci- samente: - APPARTAMENTO, ubicato al piano terzo, identificato con il numero di interno quindici (int.15), della consistenza catastale di vani quattro virgola cinque
(4,5), e riportato nel Catasto Fabbricati del detto Comune alla Sez.VIC, foglio 10,
p.lla 259 sub 21…”; , su “Unità immobiliare facente parte dell'edi- CP_6 ficio sito nel Comune di Napoli (NA), alla via Giuseppe Orsi N.25 e precisamente:
- APPARTAMENTO, posto al secondo piano, contraddistinto dal numero interno otto (int.8), della consistenza catastale di vani cinque virgola cinque (5,5), e ripor- tato nel Catasto Fabbricati del detto Comune alla Sezione AVV, foglio 8, p.lla
1283 sub 16…;
La Società riteneva la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2901 cc e chie- deva: “…accertare e dichiarare che l'atto costitutivo di fondo patrimoniale posto in essere da e giusta atto per OT Controparte_5 CP_6
, rep. 5198 e racc. 3784, del 04.05.2018 e trascritto in data Persona_2
01.06.2018 al reg. gen. N. 15578 reg. part. 11894, è revocabile ex art. 2901 c.c., in quanto posto in essere in palese pregiudizio delle ragioni di credito di
[...]
– creditrice- e, per l'effetto, dichiararlo inefficace nei confronti del- Parte_2 la esponente Banca”.
Si costituivano i convenuti, eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale e contestando, nel merito, l'avverso dedotto.
1.2 Il Tribunale, all'esito del giudizio, ha rigettato sia l'eccezione di incompetenza
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sia la domanda attrice.
Per il Giudice di primo grado, “…sul piano dell'onere di allegazione di parte at- trice …essa: -non ha dedotto e dimostrato l'opponibilità dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale tramite annotazione a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 163 c.c.; -non ha dedotto l'esistenza delle condizioni d'impignorabilità del bene e, precisamente, l'effettiva consapevolezza di parte attrice che il contratto fonte del credito sia stato stipulato dai convenuti per scopi estranei ai bisogni del- la famiglia. Si ribadisce, infatti, che l'ignoranza della relazione tra atto e bisogni della famiglia costituisce condizione che consente al creditore di agire in via ese- cutiva sui beni costituiti in fondo”.
1.3 Avverso l'indicata pronuncia, con atto del 2.10.2019, la ha pro- CP_1 mosso appello, costituendosi in data 8.10.2019 e deducendo: 1) la violazione delle norme sul procedimento, per avere il Tribunale, alla prima udienza, in ordine all'eccezione di competenza sollevata, fissato direttamente udienza di precisazione delle conclusioni senza consentire alla Banca di articolare compiutamente le dife- se;
2) l'erroneità dell'iter logico-giuridico e il vizio motivazionale della sentenza di primo grado, sui presupposti dell'azione revocatoria.
In sostanza, secondo l'appellante, l'ignoranza del creditore circa l'estraneità del credito ai bisogni della famiglia costituisce condizione che consente al creditore di agire direttamente in via esecutiva sui beni costituiti in fondo, ma non influisce af- fatto sui presupposti di esperimento dell'azione revocatoria: “il Giudice di primo grado, con una motivazione in più punti contraddittoria, ha percorso un iter logi- co giuridico che, sebbene corretto nell'interpretazione dei presupposti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 170 c.c., non trova applicazione nel caso di specie, avente ad oggetto la domanda di inefficacia dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale e non già il diverso caso in cui il creditore agisca direttamente in via esecutiva sui beni del debitore” (cfr. pag. 9 dell'appello).
Si sono costituiti gli appellati, contestando l'avverso dedotto e chiedendo una pro- nuncia di inammissibilità dell'impugnazione, nonché, comunque, di rigetto.
2. Questioni preliminari
2.1 In primo luogo, va chiarito che ogni statuizione non oggetto di univoca impu- gnazione, ex art. 342 cpc, deve reputarsi coperta dal giudicato.
2.2 Sempre in via preliminare, va detto che nel corso del giudizio si sono costituiti, ex art. 111 cpc, prima la (rappresentata da ) e poi la CP_2 Controparte_3 [...]
(rappresentata da . Controparte_8 CP_5 Controparte_5
Sia la che la hanno chiesto l'estromissione, rispettivamente, CP_2 CP_4 dell'originaria appellante e del primo interventore, ma la statuizione non può esse- re resa, essendo necessaria la concorde manifestazione di volontà di tutte le parti
(cfr. art. 111 cpc).
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Quanto, poi, alla duplice cessione, non solo questa non è stata contestata, ma ha prodotto avviso nella Gazzetta ufficiale (n. 78 del 7.7.2022) e dichiara- CP_2 zione di , mentre ha prodotto avviso in G.U. (n. 67 CP_1 CP_4 dell'8.6.2024).
Vale anche richiamare il principio generale secondo cui la società che intraprenda un giudizio d'appello avverso la sentenza di primo grado emessa nei confronti di un'altra società, della quale affermi di essere successore a titolo universale o parti- colare, è tenuta a dimostrare la propria legittimazione, sempre che uno degli appel- lati costituiti l'abbia contestata;
nel caso in cui detta contestazione sia mancata, ma taluno degli appellati sia rimasto contumace, il giudice può ritenere accertata la successione anche nei confronti di quest'ultimo traendo a tal fine argomenti dalla mancata contestazione di essa da parte degli appellati costituiti (Cass. civ., I,
19/05/2020, n. 9137).
La non contestazione preclude dunque ogni valutazione.
3. Il merito
3.1 Stante la sua prioritaria rilevanza, vale esaminare preliminarmente il secondo dei motivi articolati dall'appellante, che è certamente fondato, posto che il Tribu- nale, effettivamente, ha richiamato principi non attinenti all'azione revocatoria, in quanto inerenti alla pignorabilità dei beni del fondo patrimoniale e non alla revo- cabilità della sua costituzione.
Secondo l'impostazione dell'appellante, fatta propria dal successore (cfr. memoria finale), seppure il Tribunale abbia evidenziato che l'ignoranza del creditore circa l'estraneità del credito ai bisogni della famiglia costituisse condizione che consen- te al creditore di agire direttamente in via esecutiva sui beni costituiti in fondo,
“…con una motivazione in più punti contraddittoria, ha percorso un iter logico giuridico che, sebbene corretto nell'interpretazione dei presupposti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 170 c.c., non trova applicazione nel caso di specie, avente ad oggetto la domanda di inefficacia dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale e non già il diverso caso in cui il creditore agisca direttamente in via esecutiva sui beni del debitore.
In altre parole, il Giudice ha applicato in maniera del tutto inconferente nel giudi- zio di revocatoria i presupposti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 170 cc che, per giurisprudenza dominante, riportata anche nella sentenza impugnata, riguardano solo ed esclusivamente le ipotesi di opposizione all'esecuzione, laddove, a fronte dell'azione esecutiva instaurata dal creditore e dell'opposizione del debitore ese- cutato, il Giudice è chiamato ad accertare se il credito sia stato o meno contratto per soddisfare i bisogni della famiglia ai fini della procedibilità dell'esecuzione.
Ebbene, è pacifico che un tale accertamento non è richiesto ai fini dell'accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria, laddove l'art. 2901 n.
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1 c.c. prevede – per gli atti a titolo gratuito, quale quello per cui è causa – che so- no dichiarati inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio a condizione che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preor- dinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento (cd scientia damni)”.
La censura è condivisa dal Collegio: il Tribunale ha trasfuso i principi espressi dall'art. 170 cc, regolante la particolare materia dell'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale, nella fattispecie in esame, caratterizzata unicamente dalla valutazio- ne, in sede di cognizione, dell'efficacia dell'atto di costituzione del fondo al credi- tore.
La distinzione è rappresentata in maniera lucida dalla Suprema Corte: “in tema di fondo patrimoniale, ai fini dell'esecuzione sui beni che lo compongono, i creditori vanno distinti in base alla loro condizione soggettiva al momento dell'insorgenza dell'obbligo, tra coloro che ignoravano l'estraneità dei debiti ai bisogni della fami- glia, ai quali è riservata ex art. 170 c.c. la garanzia generica sui beni attributi al fondo, e coloro che, viceversa, conoscevano tale estraneità, ai quali ultimi è pre- clusa la possibilità di agire in executivis sui beni del fondo e sui relativi frutti, pur restando ferma la loro facoltà, al pari di tutti gli altri creditori, di proporre azione revocatoria avverso l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, che, in quanto a titolo gratuito, è soggetto, sussistendone i presupposti, all'azione ex art. 2901, comma 1, n. 1), c.c.” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 13/12/2023, n. 34872).
3.2 Alle pagine 11 e seguenti dell'appello, poi, la Banca ha censurato la decisione nella parte in cui è stata omessa la valutazione dei presupposti dell'azione revoca- toria: il credito, l'eventus damni e l'elemento soggettivo, anche in ragione della na- tura gratuita dell'atto.
3.3 Ebbene, come è noto, l'art. 2901 cc, nel disciplinare l'esercizio dell'azione re- vocatoria, prevede che il creditore, anche se il credito sia soggetto a condizione o a termine, possa domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ra- gioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
• che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
• che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse parteci- pe della dolosa preordinazione.
Necessario presupposto dell'azione revocatoria è, dunque, in primo luogo,
l'esistenza di un credito, ancorché sottoposto a termine o condizione.
Non è necessario che il credito sia "liquido", ossia determinato nel suo ammontare
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o facilmente liquidabile (Cassazione civile, sez. I, 2 aprile 2004, n. 6511).
Inoltre, l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità (Cassazione civile, sez. III, 27 giugno 2002, n. 9349; Cass. civ. VI-III, 03/06/2020, n. 10522).
Per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, per atti successivi al sorgere del credito, è sufficiente una ragione di credito anche eventuale ed il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale la predetta azione viene esperita, deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cassazione civile, sez. I, 10 febbraio 1996, n. 1050; Cass. civ., III, 05/09/2019, n. 22161).
Infatti, va detto che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è ido- neo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. civ., Sez. Unite, 18/05/2004, n. 9440; Cass. civ. VI-
III, 05/02/2019, n. 3369).
Ulteriore necessario presupposto per l'esercizio dell'azione revocatoria è l'eventus damni, ovvero il pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore.
L'eventus damni può consistere non solo in una variazione quantitativa del patri- monio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche ad una variazione qualitativa (Cassazione civile, sez. III, 6 maggio 1998, n. 4578; cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 17/05/2022, n. 15866).
Tale rilevanza qualitativa e quantitativa dell'atto di disposizione deve essere pro- vata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sot- trarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cassazione civile, ult. cit.).
In ogni caso, l'eventus damni ricorre non solo quando l'atto di disposizione deter- mini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito
(cfr. Cassazione Civ., I, 26.2.2002, n. 2792; Cassazione civile, sez. II, 29 ottobre
1999, n. 12144; Cass. civ. Sez. I Ord., 27/02/2024, n. 5113).
L'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione pa- trimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiuta- mente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da ga-
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rantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass. civ.,
Sez. III, 04/07/2006, n. 15265; Cass. civ. Sez. I Ord., 27/02/2024, n. 5113, cit.).
Nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita conte- stuale di una pluralità di beni, l'esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acqui- renti del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana, sono in re ipsa
(Cassazione civile, sez. III, 21 giugno 1999, n. 6248; Cass. civ., III, 25/07/2013, n.
18034).
Perché l'atto venga revocato, è necessario altresì che il comportamento del debito- re sia caratterizzato, sotto il profilo soggettivo, da un intento frodatorio.
Per la sussistenza del requisito, è tuttavia necessaria e sufficiente la consapevolez- za di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, non essendo richiesto l'animus nocendi (Cassazione civile, sez. I, 26 febbraio 2002, n. 2792).
Ancora: “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è ne- cessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla sem- plice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipo- tesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla speci- fica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cass. civ.,
III, 1.6. 2000, n. 7262; Cass. civ., III, 29.7.2004, n. 14489).
Invece, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della "dolosa preordinazione", richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., è necessaria la dimostrazione del c.d. dolo spe- cifico (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 27/01/2025, n. 1898).
La partecipatio fraudis del terzo è richiesta invece per i soli atti di disposizione a titolo oneroso. La revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula infatti che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto appunto so- lo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso (Cassazione civile, sez. I, 12 aprile 2000, n. 4642; Cass. civ., sez. II, 17/05/2010, n. 12045).
3.4 Questi i principi espressi dalla giurisprudenza, che la Corte condivide e fa pro- pri, si rileva che la Banca, per ciò che concerne la posizione del debitore principale
(Euroaccessori srl), ha prodotto contratto di conto corrente di corrispondenza (del
2008), contratti di conto corrente anticipi su effetti (2009) e di conto corrente anti- cipi su fatture (2008); ha altresì prodotto tre contratti di finanziamento (del
14.12.2017, del 6.3.2018 e del 4.5.2018).
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Sono stati prodotti estratti conto e certificati ex art. 50 TUB, esponenti tutti saldo debitore, per circa duecentosessantamila euro.
Ancora, è stato allegato atto di fideiussione omnibus stipulato da Controparte_5
e in data 19.7.2017, e dunque anteriormente alla costituzione del CP_6 fondo (4.5.2018).
La Banca ha allegato di avere ottenuto decreto ingiuntivo 560/2019 dal Tribunale di Napoli Nord, nei riguardi degli appellati, e questa circostanza è stata confermata da parte convenuta, che ha prodotto anche atto di opposizione, oltre ad atto di cita- zione da parte della Euroaccessori srl.
Di questi atti non si conosce in maniera univoca il seguito definitivo, ma si è già detto che il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revoca- toria (Cass. civ., Sez. Unite, 18/05/2004, n. 9440; Cass. civ. VI-III, 05/02/2019, n.
3369, citate).
Quanto poi all'eventus damni, vale in questa sede aggiungere che “è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio resi- duo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore e - trattandosi di ipotesi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all'assunzione del debito, quanto alla cd. scientia damni, è sufficiente la semplice consapevolezza del debito- re di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debi- tore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (Cass. 30/06/2015, n. 13343; Cass.
7/07/2007, n. 15310; Cass. 8/08/2007, n. 17418; Cass.17/01/2007, n. 966; Cass., ord., 18/06/2019, n. 16221 v. anche Cass., 13/07/2006, n. 15917…” (cfr. Cass. civ.
Sez. VI - 3, Ord., 28-04-2021, n. 11124, in motivazione).
Ciò che rileva, nella specie, è unicamente la diminuzione della garanzia, non altro.
Qui si aggiunge sia che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale configura un atto a titolo gratuito (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 02/04/2021, n. 9192; Cass. civ.
Sez. III Ord., 26/02/2024, n. 5078), sia che l'atto a titolo gratuito, non espressa- mente giustificato da una effettiva necessità di costituzione del fondo patrimoniale per adempiere ai bisogni della famiglia, anche se anteriore all'insorgenza dei credi- ti, è indicativo di una dolosa preordinazione dei coniugi a rendere difficoltosa la coattiva realizzazione del credito futuro e, come tale, può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni (cfr. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 23205 del
15/11/2016; Cass. Sez. 3 n. 18315 del 18/09/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 966 del 17/01/2007) (cfr. Cass. civ. Sez. III, Ord., 08-04-2022, n. 11485, in motivazio-
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ne).
Nella specie, come detto, l'atto è posteriore, ma in ogni caso la detta costituzione avrebbe comunque reso avvertiti dell'intenzione dei garanti di rendere maggior- mente difficoltosa la soddisfazione del credito.
Pertanto, per tutti i riferiti motivi, l'appello va accolto e va dichiarata l'inefficacia, nei confronti di , dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale posto in CP_1 essere da e con atto per OT , Controparte_5 CP_6 Persona_2 rep. 5198 e racc. 3784, del 04.05.2018.
Nondimeno, va aggiunto che il cessionario beneficia "ope legis" degli effetti dell'azione revocatoria vittoriosamente esperita dal cedente a tutela del credito og- getto della cessione e, quindi, acquista il diritto - ex art. 2902 c.c., non concepibile come scisso dal credito ceduto - di agire "in executivis" nei confronti del terzo ac- quirente, come confermano, sul piano sistematico, il trasferimento al cessionario di tutti i privilegi (ex art. 1263 c.c.) e degli effetti del pignoramento eseguito dal ce- dente e la considerazione che l'atto in frode alle ragioni creditorie è egualmente pregiudizievole per il creditore cessionario, indipendentemente dalla circolazione del credito "e latere creditoris" (Cass. civ., III, 23/06/2022, n. 20315; cfr. anche
Cass. civ., III, 22/04/2025, n. 10541).
La pronuncia, dunque, spiega effetti anche nei riguardi del successore ex art. 111 cpc, nello specifico rapporto controverso e cioè, per quanto fin qui detto, CP_4
[...]
4. Le spese
4.1 Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese proces- suali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Le spese seguono quindi la soccombenza del doppio grado di giudizio, tenuto con- to della somma riconosciuta e della non particolare complessità della causa: trova applicazione il DM 55/14 e successive modifiche.
Ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già
Dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad ese- cuzione dei beni resi indisponibili dal debitore (Cass. civ., VI -III, 09/05/2014, n.
10089; cfr. anche Cass. civ., III, 13.2.2020, n. 3697).
4.2 Seppure vi sia stata cessione del credito, la regolamentazione delle spese pro-
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cessuali del primo grado di giudizio non può che riguardare la , es- CP_1 sendo noto che la condanna alle spese può avere come destinatari solo le parti pro- cessuali (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 25/06/2020, n. 12663), per cui il principio non può che valere anche per l'ipotesi opposta.
Per il secondo grado, in ordine alla posizione della spv, tenuto conto della CP_4 recentissima costituzione, non si reputa possibile liquidare la fase introduttiva del giudizio né quella di trattazione, mentre le altre sono connaturate alla citata costi- tuzione.
Infine, tenuto conto della minima partecipazione del primo cessionario, oltre che del disinteresse quantomeno successivamente mostrato da questi e dall'appellante, si reputano sussistenti i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese di questo grado di giudizio nei rapporti relativi.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 2256/2019 del 29.7.2019, emessa nel procedimento n.
13653/2018 dal Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
• accoglie l'appello e - per l'effetto - dichiara l'inefficacia nei confronti di
- e del successore ex art. 111 cpc - dell'atto costitutivo di fon- CP_1 do patrimoniale posto in essere da e con at- Controparte_5 CP_6 to per OT , rep. 5198 e racc. 3784, del 04.05.2018; Persona_2
• condanna e al pagamento delle spese del Controparte_5 CP_6 giudizio che liquida: a) per il primo grado, in favore di , in eu- CP_1 ro 1.214,00 per spese ed euro 11.228,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
b) per il secondo grado, in favore di in euro 5.843,5 CP_4 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
• dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio negli altri rapporti.
Così deciso, in Napoli, in data 2.10.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
11
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 2.10.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 4315/2019 R.G., verten- te tra:
e per essa Controparte_1 Controparte_2
rappresentata da ,
[...] Controparte_3
rappresentata da Controparte_4 Controparte_5
e
[...] CP_6 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore alle ore 11.13,
è presente, per la l'Avvocato Salvatore Giancone che dichiara di essere presente per CP_4 delega orale dell'Avvocato Giacinto Di Donato e si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.
L'Avv.to Giancone si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, dopo discussione, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
R.G. 4315/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti ma- gistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4315/2019 R.G. - avente ad oggetto appello pro- mosso avverso sentenza n. 2256/2019 del 29.7.2019, emessa nel procedimento n.
13653/2018 dal Tribunale di Napoli Nord - vertente
tra
( ), in persona del legale rappresentante pro tempo- Controparte_1 P.IVA_1 re, e per essa in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocato Maria Rosaria De Simone, elettivamente do- miciliata presso lo studio del proprio difensore in Santa Maria Capua Vetere, Via
De Michele, n. 52, Palazzo Schiavone, Scala, C;
appellante nonché
( in persona del legale rappresentante pro tempore, rap- CP_2 P.IVA_2 presentata da , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 quest'ultima, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giacinto Di Donato, elettiva- mente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Milano (MI), Via Bro- letto, n. 20; interventore nonché
( ), in persona del legale rappresentante pro tempo- Controparte_4 P.IVA_3 re, rappresentata da in persona del legale rap- Controparte_5
2
presentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giacinto Di Donato, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Milano, Via
Broletto, n. 20; interventore
e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_5 C.F._1 CP_6
), rappresentati e difesi dall'Avvocato Massimo Damiani, C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Frattamaggiore
(NA), Piazza Umberto I, n. 14; appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica
1.1 La Unicredit Banca spa, con atto di citazione innanzi al Tribunale di Napoli
Nord, esponeva: a) di vantare un credito nei confronti di e Controparte_5 [...]
, quali fideiussori della Euroaccessori s.r.l.; b) con atto per Notaio CP_7 [...]
, rep. 5198 e racc. 3784, del 04.05.2018, trascritto in data 01.06.2018 al Per_1 reg. gen. N. 15578 reg. part. 11894, i convenuti avevano costituito fondo patrimo- niale sui seguenti beni: LT , su “Unità immobiliare facente parte CP_5 dell'edificio sito nel Comune di Napoli (NA), alla via Nicola Rocco N.97 e preci- samente: - APPARTAMENTO, ubicato al piano terzo, identificato con il numero di interno quindici (int.15), della consistenza catastale di vani quattro virgola cinque
(4,5), e riportato nel Catasto Fabbricati del detto Comune alla Sez.VIC, foglio 10,
p.lla 259 sub 21…”; , su “Unità immobiliare facente parte dell'edi- CP_6 ficio sito nel Comune di Napoli (NA), alla via Giuseppe Orsi N.25 e precisamente:
- APPARTAMENTO, posto al secondo piano, contraddistinto dal numero interno otto (int.8), della consistenza catastale di vani cinque virgola cinque (5,5), e ripor- tato nel Catasto Fabbricati del detto Comune alla Sezione AVV, foglio 8, p.lla
1283 sub 16…;
La Società riteneva la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2901 cc e chie- deva: “…accertare e dichiarare che l'atto costitutivo di fondo patrimoniale posto in essere da e giusta atto per OT Controparte_5 CP_6
, rep. 5198 e racc. 3784, del 04.05.2018 e trascritto in data Persona_2
01.06.2018 al reg. gen. N. 15578 reg. part. 11894, è revocabile ex art. 2901 c.c., in quanto posto in essere in palese pregiudizio delle ragioni di credito di
[...]
– creditrice- e, per l'effetto, dichiararlo inefficace nei confronti del- Parte_2 la esponente Banca”.
Si costituivano i convenuti, eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale e contestando, nel merito, l'avverso dedotto.
1.2 Il Tribunale, all'esito del giudizio, ha rigettato sia l'eccezione di incompetenza
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sia la domanda attrice.
Per il Giudice di primo grado, “…sul piano dell'onere di allegazione di parte at- trice …essa: -non ha dedotto e dimostrato l'opponibilità dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale tramite annotazione a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 163 c.c.; -non ha dedotto l'esistenza delle condizioni d'impignorabilità del bene e, precisamente, l'effettiva consapevolezza di parte attrice che il contratto fonte del credito sia stato stipulato dai convenuti per scopi estranei ai bisogni del- la famiglia. Si ribadisce, infatti, che l'ignoranza della relazione tra atto e bisogni della famiglia costituisce condizione che consente al creditore di agire in via ese- cutiva sui beni costituiti in fondo”.
1.3 Avverso l'indicata pronuncia, con atto del 2.10.2019, la ha pro- CP_1 mosso appello, costituendosi in data 8.10.2019 e deducendo: 1) la violazione delle norme sul procedimento, per avere il Tribunale, alla prima udienza, in ordine all'eccezione di competenza sollevata, fissato direttamente udienza di precisazione delle conclusioni senza consentire alla Banca di articolare compiutamente le dife- se;
2) l'erroneità dell'iter logico-giuridico e il vizio motivazionale della sentenza di primo grado, sui presupposti dell'azione revocatoria.
In sostanza, secondo l'appellante, l'ignoranza del creditore circa l'estraneità del credito ai bisogni della famiglia costituisce condizione che consente al creditore di agire direttamente in via esecutiva sui beni costituiti in fondo, ma non influisce af- fatto sui presupposti di esperimento dell'azione revocatoria: “il Giudice di primo grado, con una motivazione in più punti contraddittoria, ha percorso un iter logi- co giuridico che, sebbene corretto nell'interpretazione dei presupposti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 170 c.c., non trova applicazione nel caso di specie, avente ad oggetto la domanda di inefficacia dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale e non già il diverso caso in cui il creditore agisca direttamente in via esecutiva sui beni del debitore” (cfr. pag. 9 dell'appello).
Si sono costituiti gli appellati, contestando l'avverso dedotto e chiedendo una pro- nuncia di inammissibilità dell'impugnazione, nonché, comunque, di rigetto.
2. Questioni preliminari
2.1 In primo luogo, va chiarito che ogni statuizione non oggetto di univoca impu- gnazione, ex art. 342 cpc, deve reputarsi coperta dal giudicato.
2.2 Sempre in via preliminare, va detto che nel corso del giudizio si sono costituiti, ex art. 111 cpc, prima la (rappresentata da ) e poi la CP_2 Controparte_3 [...]
(rappresentata da . Controparte_8 CP_5 Controparte_5
Sia la che la hanno chiesto l'estromissione, rispettivamente, CP_2 CP_4 dell'originaria appellante e del primo interventore, ma la statuizione non può esse- re resa, essendo necessaria la concorde manifestazione di volontà di tutte le parti
(cfr. art. 111 cpc).
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Quanto, poi, alla duplice cessione, non solo questa non è stata contestata, ma ha prodotto avviso nella Gazzetta ufficiale (n. 78 del 7.7.2022) e dichiara- CP_2 zione di , mentre ha prodotto avviso in G.U. (n. 67 CP_1 CP_4 dell'8.6.2024).
Vale anche richiamare il principio generale secondo cui la società che intraprenda un giudizio d'appello avverso la sentenza di primo grado emessa nei confronti di un'altra società, della quale affermi di essere successore a titolo universale o parti- colare, è tenuta a dimostrare la propria legittimazione, sempre che uno degli appel- lati costituiti l'abbia contestata;
nel caso in cui detta contestazione sia mancata, ma taluno degli appellati sia rimasto contumace, il giudice può ritenere accertata la successione anche nei confronti di quest'ultimo traendo a tal fine argomenti dalla mancata contestazione di essa da parte degli appellati costituiti (Cass. civ., I,
19/05/2020, n. 9137).
La non contestazione preclude dunque ogni valutazione.
3. Il merito
3.1 Stante la sua prioritaria rilevanza, vale esaminare preliminarmente il secondo dei motivi articolati dall'appellante, che è certamente fondato, posto che il Tribu- nale, effettivamente, ha richiamato principi non attinenti all'azione revocatoria, in quanto inerenti alla pignorabilità dei beni del fondo patrimoniale e non alla revo- cabilità della sua costituzione.
Secondo l'impostazione dell'appellante, fatta propria dal successore (cfr. memoria finale), seppure il Tribunale abbia evidenziato che l'ignoranza del creditore circa l'estraneità del credito ai bisogni della famiglia costituisse condizione che consen- te al creditore di agire direttamente in via esecutiva sui beni costituiti in fondo,
“…con una motivazione in più punti contraddittoria, ha percorso un iter logico giuridico che, sebbene corretto nell'interpretazione dei presupposti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 170 c.c., non trova applicazione nel caso di specie, avente ad oggetto la domanda di inefficacia dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale e non già il diverso caso in cui il creditore agisca direttamente in via esecutiva sui beni del debitore.
In altre parole, il Giudice ha applicato in maniera del tutto inconferente nel giudi- zio di revocatoria i presupposti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 170 cc che, per giurisprudenza dominante, riportata anche nella sentenza impugnata, riguardano solo ed esclusivamente le ipotesi di opposizione all'esecuzione, laddove, a fronte dell'azione esecutiva instaurata dal creditore e dell'opposizione del debitore ese- cutato, il Giudice è chiamato ad accertare se il credito sia stato o meno contratto per soddisfare i bisogni della famiglia ai fini della procedibilità dell'esecuzione.
Ebbene, è pacifico che un tale accertamento non è richiesto ai fini dell'accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria, laddove l'art. 2901 n.
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1 c.c. prevede – per gli atti a titolo gratuito, quale quello per cui è causa – che so- no dichiarati inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio a condizione che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preor- dinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento (cd scientia damni)”.
La censura è condivisa dal Collegio: il Tribunale ha trasfuso i principi espressi dall'art. 170 cc, regolante la particolare materia dell'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale, nella fattispecie in esame, caratterizzata unicamente dalla valutazio- ne, in sede di cognizione, dell'efficacia dell'atto di costituzione del fondo al credi- tore.
La distinzione è rappresentata in maniera lucida dalla Suprema Corte: “in tema di fondo patrimoniale, ai fini dell'esecuzione sui beni che lo compongono, i creditori vanno distinti in base alla loro condizione soggettiva al momento dell'insorgenza dell'obbligo, tra coloro che ignoravano l'estraneità dei debiti ai bisogni della fami- glia, ai quali è riservata ex art. 170 c.c. la garanzia generica sui beni attributi al fondo, e coloro che, viceversa, conoscevano tale estraneità, ai quali ultimi è pre- clusa la possibilità di agire in executivis sui beni del fondo e sui relativi frutti, pur restando ferma la loro facoltà, al pari di tutti gli altri creditori, di proporre azione revocatoria avverso l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, che, in quanto a titolo gratuito, è soggetto, sussistendone i presupposti, all'azione ex art. 2901, comma 1, n. 1), c.c.” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 13/12/2023, n. 34872).
3.2 Alle pagine 11 e seguenti dell'appello, poi, la Banca ha censurato la decisione nella parte in cui è stata omessa la valutazione dei presupposti dell'azione revoca- toria: il credito, l'eventus damni e l'elemento soggettivo, anche in ragione della na- tura gratuita dell'atto.
3.3 Ebbene, come è noto, l'art. 2901 cc, nel disciplinare l'esercizio dell'azione re- vocatoria, prevede che il creditore, anche se il credito sia soggetto a condizione o a termine, possa domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ra- gioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
• che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
• che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse parteci- pe della dolosa preordinazione.
Necessario presupposto dell'azione revocatoria è, dunque, in primo luogo,
l'esistenza di un credito, ancorché sottoposto a termine o condizione.
Non è necessario che il credito sia "liquido", ossia determinato nel suo ammontare
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o facilmente liquidabile (Cassazione civile, sez. I, 2 aprile 2004, n. 6511).
Inoltre, l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità (Cassazione civile, sez. III, 27 giugno 2002, n. 9349; Cass. civ. VI-III, 03/06/2020, n. 10522).
Per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, per atti successivi al sorgere del credito, è sufficiente una ragione di credito anche eventuale ed il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale la predetta azione viene esperita, deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cassazione civile, sez. I, 10 febbraio 1996, n. 1050; Cass. civ., III, 05/09/2019, n. 22161).
Infatti, va detto che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è ido- neo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. civ., Sez. Unite, 18/05/2004, n. 9440; Cass. civ. VI-
III, 05/02/2019, n. 3369).
Ulteriore necessario presupposto per l'esercizio dell'azione revocatoria è l'eventus damni, ovvero il pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore.
L'eventus damni può consistere non solo in una variazione quantitativa del patri- monio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche ad una variazione qualitativa (Cassazione civile, sez. III, 6 maggio 1998, n. 4578; cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 17/05/2022, n. 15866).
Tale rilevanza qualitativa e quantitativa dell'atto di disposizione deve essere pro- vata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sot- trarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cassazione civile, ult. cit.).
In ogni caso, l'eventus damni ricorre non solo quando l'atto di disposizione deter- mini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito
(cfr. Cassazione Civ., I, 26.2.2002, n. 2792; Cassazione civile, sez. II, 29 ottobre
1999, n. 12144; Cass. civ. Sez. I Ord., 27/02/2024, n. 5113).
L'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione pa- trimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiuta- mente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da ga-
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rantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass. civ.,
Sez. III, 04/07/2006, n. 15265; Cass. civ. Sez. I Ord., 27/02/2024, n. 5113, cit.).
Nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita conte- stuale di una pluralità di beni, l'esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acqui- renti del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana, sono in re ipsa
(Cassazione civile, sez. III, 21 giugno 1999, n. 6248; Cass. civ., III, 25/07/2013, n.
18034).
Perché l'atto venga revocato, è necessario altresì che il comportamento del debito- re sia caratterizzato, sotto il profilo soggettivo, da un intento frodatorio.
Per la sussistenza del requisito, è tuttavia necessaria e sufficiente la consapevolez- za di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, non essendo richiesto l'animus nocendi (Cassazione civile, sez. I, 26 febbraio 2002, n. 2792).
Ancora: “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è ne- cessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla sem- plice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipo- tesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla speci- fica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cass. civ.,
III, 1.6. 2000, n. 7262; Cass. civ., III, 29.7.2004, n. 14489).
Invece, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della "dolosa preordinazione", richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., è necessaria la dimostrazione del c.d. dolo spe- cifico (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 27/01/2025, n. 1898).
La partecipatio fraudis del terzo è richiesta invece per i soli atti di disposizione a titolo oneroso. La revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula infatti che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto appunto so- lo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso (Cassazione civile, sez. I, 12 aprile 2000, n. 4642; Cass. civ., sez. II, 17/05/2010, n. 12045).
3.4 Questi i principi espressi dalla giurisprudenza, che la Corte condivide e fa pro- pri, si rileva che la Banca, per ciò che concerne la posizione del debitore principale
(Euroaccessori srl), ha prodotto contratto di conto corrente di corrispondenza (del
2008), contratti di conto corrente anticipi su effetti (2009) e di conto corrente anti- cipi su fatture (2008); ha altresì prodotto tre contratti di finanziamento (del
14.12.2017, del 6.3.2018 e del 4.5.2018).
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Sono stati prodotti estratti conto e certificati ex art. 50 TUB, esponenti tutti saldo debitore, per circa duecentosessantamila euro.
Ancora, è stato allegato atto di fideiussione omnibus stipulato da Controparte_5
e in data 19.7.2017, e dunque anteriormente alla costituzione del CP_6 fondo (4.5.2018).
La Banca ha allegato di avere ottenuto decreto ingiuntivo 560/2019 dal Tribunale di Napoli Nord, nei riguardi degli appellati, e questa circostanza è stata confermata da parte convenuta, che ha prodotto anche atto di opposizione, oltre ad atto di cita- zione da parte della Euroaccessori srl.
Di questi atti non si conosce in maniera univoca il seguito definitivo, ma si è già detto che il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revoca- toria (Cass. civ., Sez. Unite, 18/05/2004, n. 9440; Cass. civ. VI-III, 05/02/2019, n.
3369, citate).
Quanto poi all'eventus damni, vale in questa sede aggiungere che “è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio resi- duo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore e - trattandosi di ipotesi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all'assunzione del debito, quanto alla cd. scientia damni, è sufficiente la semplice consapevolezza del debito- re di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debi- tore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (Cass. 30/06/2015, n. 13343; Cass.
7/07/2007, n. 15310; Cass. 8/08/2007, n. 17418; Cass.17/01/2007, n. 966; Cass., ord., 18/06/2019, n. 16221 v. anche Cass., 13/07/2006, n. 15917…” (cfr. Cass. civ.
Sez. VI - 3, Ord., 28-04-2021, n. 11124, in motivazione).
Ciò che rileva, nella specie, è unicamente la diminuzione della garanzia, non altro.
Qui si aggiunge sia che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale configura un atto a titolo gratuito (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 02/04/2021, n. 9192; Cass. civ.
Sez. III Ord., 26/02/2024, n. 5078), sia che l'atto a titolo gratuito, non espressa- mente giustificato da una effettiva necessità di costituzione del fondo patrimoniale per adempiere ai bisogni della famiglia, anche se anteriore all'insorgenza dei credi- ti, è indicativo di una dolosa preordinazione dei coniugi a rendere difficoltosa la coattiva realizzazione del credito futuro e, come tale, può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni (cfr. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 23205 del
15/11/2016; Cass. Sez. 3 n. 18315 del 18/09/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 966 del 17/01/2007) (cfr. Cass. civ. Sez. III, Ord., 08-04-2022, n. 11485, in motivazio-
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ne).
Nella specie, come detto, l'atto è posteriore, ma in ogni caso la detta costituzione avrebbe comunque reso avvertiti dell'intenzione dei garanti di rendere maggior- mente difficoltosa la soddisfazione del credito.
Pertanto, per tutti i riferiti motivi, l'appello va accolto e va dichiarata l'inefficacia, nei confronti di , dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale posto in CP_1 essere da e con atto per OT , Controparte_5 CP_6 Persona_2 rep. 5198 e racc. 3784, del 04.05.2018.
Nondimeno, va aggiunto che il cessionario beneficia "ope legis" degli effetti dell'azione revocatoria vittoriosamente esperita dal cedente a tutela del credito og- getto della cessione e, quindi, acquista il diritto - ex art. 2902 c.c., non concepibile come scisso dal credito ceduto - di agire "in executivis" nei confronti del terzo ac- quirente, come confermano, sul piano sistematico, il trasferimento al cessionario di tutti i privilegi (ex art. 1263 c.c.) e degli effetti del pignoramento eseguito dal ce- dente e la considerazione che l'atto in frode alle ragioni creditorie è egualmente pregiudizievole per il creditore cessionario, indipendentemente dalla circolazione del credito "e latere creditoris" (Cass. civ., III, 23/06/2022, n. 20315; cfr. anche
Cass. civ., III, 22/04/2025, n. 10541).
La pronuncia, dunque, spiega effetti anche nei riguardi del successore ex art. 111 cpc, nello specifico rapporto controverso e cioè, per quanto fin qui detto, CP_4
[...]
4. Le spese
4.1 Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese proces- suali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Le spese seguono quindi la soccombenza del doppio grado di giudizio, tenuto con- to della somma riconosciuta e della non particolare complessità della causa: trova applicazione il DM 55/14 e successive modifiche.
Ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già
Dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad ese- cuzione dei beni resi indisponibili dal debitore (Cass. civ., VI -III, 09/05/2014, n.
10089; cfr. anche Cass. civ., III, 13.2.2020, n. 3697).
4.2 Seppure vi sia stata cessione del credito, la regolamentazione delle spese pro-
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cessuali del primo grado di giudizio non può che riguardare la , es- CP_1 sendo noto che la condanna alle spese può avere come destinatari solo le parti pro- cessuali (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 25/06/2020, n. 12663), per cui il principio non può che valere anche per l'ipotesi opposta.
Per il secondo grado, in ordine alla posizione della spv, tenuto conto della CP_4 recentissima costituzione, non si reputa possibile liquidare la fase introduttiva del giudizio né quella di trattazione, mentre le altre sono connaturate alla citata costi- tuzione.
Infine, tenuto conto della minima partecipazione del primo cessionario, oltre che del disinteresse quantomeno successivamente mostrato da questi e dall'appellante, si reputano sussistenti i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese di questo grado di giudizio nei rapporti relativi.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 2256/2019 del 29.7.2019, emessa nel procedimento n.
13653/2018 dal Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
• accoglie l'appello e - per l'effetto - dichiara l'inefficacia nei confronti di
- e del successore ex art. 111 cpc - dell'atto costitutivo di fon- CP_1 do patrimoniale posto in essere da e con at- Controparte_5 CP_6 to per OT , rep. 5198 e racc. 3784, del 04.05.2018; Persona_2
• condanna e al pagamento delle spese del Controparte_5 CP_6 giudizio che liquida: a) per il primo grado, in favore di , in eu- CP_1 ro 1.214,00 per spese ed euro 11.228,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
b) per il secondo grado, in favore di in euro 5.843,5 CP_4 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
• dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio negli altri rapporti.
Così deciso, in Napoli, in data 2.10.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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