Sentenza 17 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2003, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE SIMULAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco- 00 647 /03 R.G.N. 25422/01 Cron. 1360 Dott. Alfredo Rep. 251 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Rel. Consigliere Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere Ud.24/10/02 Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente S E N T E NZA sul ricorso proposto da: AS TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO MAGNO 7, presso lo studio dell'avvocato CARMINE MONACO SORGE, difeso dall'avvocato TO FUSCO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
TE TO, SO ME, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LIBERIANA 17, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE РАРА, difesi dall'avvocato LORENZO CILIENTO, giusta delega in atti;
2002 controricorrenti . 1389 nonchè
contro
-1- SO TO, AC NI, SO IA, SO TO, RENNA ADRIANA, RENNA ELVIRA;
- intimati avverso la sentenza n. 342/00 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 11/07/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato FUSCO TO, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato CILIENTO TO, difensore dei resistenti che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo LL ON e NT RT convenivano in giudizio NT ON, Domenica MA, AC ON, TO ON, non- ché NT LA e gli eredi di PP NA (LV ed IA NA) per sentir dichiarare, tra l'altro, la simulazione relativa per interposizione - fittizia di AC e TO ON - delle vendite di un capannone e di uno stabilimento vinicolo siti in S. Pietro Vernotico, con conseguente attri- buzione dell'effetto traslativo in capo alla società tra tutti i nominati Sontuo- so, MA e RT, della quale chiedevano l'accertamento in alternativa all'accertamento della comunione familiare tra gli stessi. La pretesa, resistita da tutti i convenuti, veniva disattesa dall'adito tribu- nale di Brindisi con sentenza "non definitiva" 20/7/1998. Occupandosi esclusivamente della domanda di simulazione relativa delle suddette vendi- te, il tribunale escludeva la sussistenza dell'accordo simulatorio che avrebbe dovuto coinvolgere, oltre ai soggetti interposti ed interponenti, anche i terzi, ossia il LA e gli eredi NA: la mancanza di tale accordo comportava il rigetto della domanda e la declaratoria di difetto di legittimazione passiva del LA e degli eredi NA rispetto ad ogni altra richiesta degli attori. Avverso la detta sentenza LA ON e NT RT propo- nevano appello al quale resistevano IA NA, LV NA e LA NT;
le altre parti rimanevano contumaci. La corte di appello di Lecce, con decisione 11/7/2000, dichiarava la nullità della sentenza impugnata ed ordinava la rimessione degli atti al primo giu- dice. Osservava la corte di merito: che il tribunale non aveva rispettato le regole in tema di litisconsorzio necessario;
che, proprio partendo dalla cor- 3 retta premessa della sentenza impugnata in ordine alla imprescindibilità dell'accordo simulatorio tra tutti i soggetti ( interposto, interponente e terzo) che secondo la prospettazione degli attori ad esso avevano partecipato, si spiegava la necessaria presenza nel giudizio di tutti i predetti soggetti, attesi gli effetti sul contratto scaturenti dall'eventuale accoglimento della doman- da ex articolo 1414 c.c.; che la decisione di rigetto aveva riguardato solo il rapporto tra gli attori ed i terzi contraenti lasciando del tutto impregiudicata la posizione processuale di AC e TO ON ( in tesi soggetti interposti) e della asserita società interponente;
che era evidente la contrad- dittorietà della pronuncia con la quale era stata disciplinata solo una parte dell'intera ed inscindibile fattispecie;
che ciò comportava l'incongrua con- seguenza della decisione, da parte dello stesso giudice nel prosieguo del giudizio, in ordine alla stessa domanda nei confronti dei citati due ON e della eventuale società o comunione familiare, senza la partecipazione del LA e delle NA e, quindi, in difetto di integrità del contraddittorio;
che la soluzione adottata si poneva in contrasto con l'articolo 102 c.p.c. per cui la causa andava rimessa al primo giudice a norma dell'articolo 354 c.p.c. La cassazione della sentenza della corte di appello di Lecce è stata chie- sta da LA NT con ricorso affidato a tre motivi. ON LA e RT NT hanno resistito con controricorso illustrato da memoria. Le altre parti del giudizio di appello non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità. Motivi della decisione Con il primo articolato motivo di ricorso LA NT denuncia: vizi di motivazione;
violazione delle norme in tema di litisconsorzio necessario 4 (art. 102 c.p.c. ), di separazione di cause ( articoli 103, 104 e 279 c.p.c. ), di nullità della sentenza ( articoli 161 e seguenti e 156 e seguenti c.p.c. ), di rimessione della causa al giudice di primo grado ( articoli 353 e 354 c.p.c.), di mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c. ). Ad avviso del ricorrente la pronuncia di primo grado - al contrario di quanto affermato dalla corte di appello - è stata emessa ( come la decisione di se- condo grado) nei confronti di tutte le parti del giudizio e di tutti i soggetti che, secondo la tesi degli attori, avrebbero partecipato all'accordo simulato- rio. Il tribunale ha ritenuto opportuno, a norma dell'art. 279 c.p.c., decidere separatamente le diverse richieste avanzate dagli attori occupandosi prima (nei confronti e nel contraddittorio di tutte le parti ) della domanda di simu- lazione e disponendo il prosieguo del giudizio per le restanti domande (rico- noscimento di una sdf o di una impresa familiare ) riguardanti solo la fami- glia ON e non anche il LA e le NA. La mancanza di un provve- dimento formale di separazione, così come la inesatta dizione “sentenza non definitiva" contenuta nella pronuncia del tribunale, nulla tolgono alla inte- grità del contraddittorio che ha caratterizzato anche il giudizio di secondo grado. La sentenza è definitiva allorché definisce il giudizio riguardo ad una sola parte provvedendo anche sulle spese ed è irrilevante la mancata adozio- ne di un provvedimento formale ( da ritenere implicito) di separazione delle domande proposte nei confronti di più parti - e delle relative cause. Il motivo è infondato. Occorre premettere che dalla lettura degli atti processuali - attività con- sentita in questa sede di legittimità attesa la natura ( in procedendo ) dei vizi denunciati risultano le seguenti circostanze: 15 a) con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado gli attori LL ON e NT RT chiesero: 1) accertare e dichiarare la simula- zione relativa - per interposizione fittizia - delle vendite di alcuni beni im- mobili;
2) accertare e dichiarare l'esistenza di una sdf tra i ON, il RT e la MA;
3) accertare e dichiarare il carattere fiduciario degli acquisti elencati nell'atto di citazione;
4) in via subordinata accertare e di- chiarare la comunione familiare tra i ON, il RT e la MA;
5) determinare, alla data di scioglimento del vincolo, la quota indivisa spet- tante agli attori ed il valore dei singoli cespiti costituenti il patrimonio so- ciale o conferiti al fondo comune;
b) la richiesta di cui al capo sub 1) venne rivolta dagli attori nei confronti di tutti i convenuti, mentre le altre domande non vennero proposte nei con- fronti dei convenuti NT LA e degli eredi NA;
c) il tribunale di Lecce, con sentenza 20/7/1998, ritenne di esaminare prima la domanda di cui al capo sub 1) pervenendo alla conclusione di ri- gettare tale domanda proposta dagli attori “nei confronti di LA NT, di NA LV e di NA IA" (pagina 11 della detta sentenza e punto 1 del relativo dispositivo), con condanna degli attori al pagamento delle spese processuali in favore del LA e delle NA e con rimessione della causa sul ruolo per l'ulteriore trattazione in relazione agli altri capi della domanda. Ciò posto è evidente l'errore ( puntualmente rilevato dalla corte di ap- pello) commesso dal tribunale il quale come risulta in base ad una cor- - retta ed incontestabile interpretazione sistematica della sentenza di primo grado condotta alla stregua del tenore, del senso e del significato delle pa- role usate isolatamente e globalmente considerate - ha deciso nei confronti 6 dei soli LA ed eredi NA ( contraenti alienanti) la parte della domanda relativa alla simulazione che gli attori avevano proposto anche
contro
Son- tuoso AC e ON TO (apparenti acquirenti) e gli altri conve- nuti soci della asserita società di fatto ( interponente ), tutti litisconsorti ne- cessari quali partecipi della dedotta simulazione relativa per interposizione fittizia. La detta interpretazione della pronuncia di primo grado è confermata dal capo della sentenza concernente il governo delle spese limitato al solo rap- porto tra gli attori ed i convenuti NT LA, LV NA ed IA NA con esclusione del rapporto tra gli attori e tutti gli altri convenuti che pur erano stati presenti nel giudizio ed avevano contraddetto in ordine a tutte le domande proposte nei loro confronti, ivi compresa quella relativa alla simulazione decisa dal tribunale solo con riferimento alla posizione de- gli acquirenti e degli alienanti e non degli asseriti soggetti interponenti in relazione ai quali la questione risulta non ancora decisa, in contrasto con i principi in tema di litisconsorzio necessario. Del tutto insussistente è pertanto la lamentata violazione delle norme: in tema di litisconsorzio necessario ( articolo 102 c.p.c. ) posto che la corte di merito ha correttamente applicato il noto principio secondo cui sus- siste litisconsorzio necessario fra tutti i partecipi dell'accordo simulatorio nel giudizio avente ad oggetto l'azione di simulazione che in genere impli- ca, attraverso il duplice accertamento dell'apparenza del negozio simulato e dell'esistenza di quello effettivamente voluto dalle parti, il mutamento della situazione giuridica, il quale deve necessariamente spiegare i suoi effetti nei confronti di tutti i soggetti che hanno concorso a porlo in essere;
7 in tema di separazione di cause ( articoli 103, 104 e 279 c.p.c. ) in quanto la corte di appello non ha contestato il potere discrezionale del tribunale di disporre (sia pur implicitamente) la separazione della domanda relativa alla simulazione dalle altre richieste avanzate dagli attori con l'atto di citazione (ravvisando, quindi, la sussistenza di diversi ed autonomi rapporti proces- suali in luogo di un unico rapporto ): il giudice di secondo grado ha però rilevato l'errore commesso dal tribunale nell'aver deciso la detta domanda di simulazione con pronuncia emessa nei confronti solo degli acquirenti LA e NA e non anche di tutte le altre parti (litisconsorti necessari ) ver- so le quali la detta domanda era stata proposta;
in tema di rimessione della causa al primo giudice ( articoli 353 e 354 c.p.c.) atteso che il citato articolo 354 c.p.c. impone la rimessione della cau- sa dal giudice di appello a quello di primo grado quando quest'ultimo emetta come appunto nella fattispecie in esame una sentenza a contrad- dittorio non integro, il che si è appunto verificato nel caso in esame a pre- scindere dalla ravvisabilità o meno della fattispecie della estromissione dal giudizio di una parte (il LA e le NA) e della eventuale erroneità di tale estromissione;
in tema di mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ( arti- colo 112 c.p.c. ): al riguardo è appena il caso di rilevare che il difetto di in- tegrità del contraddittorio può essere denunciato in ogni stato e grado del processo e rilevato di ufficio, anche dal giudice di legittimità, incontrando il solo limite della formazione del giudicato (non ravisabile nella specie ). Pe- raltro bisogna porre in evidenza che con l'atto di gravame gli appellanti ON LA e RT NT non si erano limitati a contestare nel 0 0 merito la decisione del tribunale, ma sostanzialmente avevano anche ecce- pito il difetto di integrazione del contraddittorio deducendo in via prelimina- re che la domanda di simulazione era stata introdotta in via di azione sicché "il relativo accertamento non poteva essere trattato incidenter tantum, ri- chiedendo esso il contraddittorio di tutti i soggetti partecipi dell'accordo si- mulatorio” ( ultimo capoverso della prima pagina dell'atto di appello ). Dal rigetto del primo motivo del ricorso deriva logicamente il rigetto an- che del secondo e del terzo motivo con i quali il LA: a) sostiene che alla totale riforma della impugnata sentenza deve conse- guire la conferma, ex articolo 384 c.p.c., delle statuizioni della decisione di primo grado e del rigetto delle domande di simulazione proposte dagli attori nell'atto introduttivo della lite (secondo motivo ); b) denuncia violazione delle norme in tema di regolamentazione delle spese processuali deducendo che, alla riforma della sentenza impugnata, de- ve conseguire anche la riforma integrale della accessoria pronuncia sulle spese ( terzo motivo ). Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti costituite le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione. Roma 24 ottobre 2002 Il presidente FrancoFactices Il consigliere estensore IL CANC ERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 17 GEN 2003 IL CANCELIÉRE CI: