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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 01/12/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2471/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2471 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da:
nata a [...] il [...] ivi residente in [...] C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Efisio Laconi, come da procura in C.F._1
atti ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Oristano Via San Francesco n. 18;
appellante contro
con sede legale in Nuoro, Via Straullu, n. 35, C.F. e P.IVA CP_1
, REA n. NU-86492, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Ing. P.IVA_1
, nato a [...] in data [...], C.F. , nella qualità CP_2 C.F._2
di Presidente del CdA, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Pisenti, in virtù di procura speciale alle liti in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo avvocato sito in Sassari, Viale Umberto I n. 28;
appellata pagina 1 di 4 La causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'appellante: come da atto di citazione in appello del 28.9.23; nell'interesse della appellata: come da comparsa di risposta in appello del 02.01.24, entrambe richiamate nelle rispettive comparse conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sassari n. Parte_1
333/23 del 07.06.2023, resa nella causa iscritta al 1589/21 R.G., con la quale ne è stato dichiarato l'obbligo all'integrale pagamento della fattura n. 202100003138, corrispondendo il saldo quantificato in € 1.366,71 oltre interessi per il ritardato pagamento come indicati nel regolamento del servizio idrico integrato a far data dal dovuto sino al saldo effettivo, condannandola altresì al pagamento delle spese del giudizio.
A sostegno del gravame l'appellante lamenta che il Giudice di pace avrebbe fondato la propria decisione sulla mancata dimostrazione, da parte della sig.ra , del malfunzionamento del contatore Pt_1
matricola I19IA110821 installato in data 16.09.2020, e comunque per non aver fornito la prova di specifiche circostanze – esterne alla sua sfera di controllo – da cui sarebbe derivata l'abnormità dei consumi indicati o l'erroneità dei criteri di calcolo impiegati dal Gestore. Espone che nel gennaio 2021
riceveva la fattura n. 202100003138 del 15.01.2021 di €. 1.427,55 per consumi a saldo dal CP_1
16.09.2020 al 16.12.2020 recante una media giornaliera pari a 3,34 mc (3.340 litri), da lei ritenuti troppo alti per il proprio stile di vita quotidiano. Pertanto, presentava reclamo ad sostenendo CP_1
che il picco dei consumi si sarebbe realizzato al momento della sostituzione del contatore, che CP_1
rigettava. Deduce di aver adoperato ogni cautela per evitare intrusioni di terzi tali da determinare anomalie dei consumi, e di aver conseguentemente chiesto ad il ricalcolo dei consumi sulla CP_1
scorta di quelli antecedenti e successivi al periodo oggetto di contestazione. Conclude come da atto di appello, chiedendo dichiarare non dovute dall'attrice ad le somme richieste con la fattura n. CP_1
pagina 2 di 4 202100003138 pari ad € 1.427,55 e relativa al bimestre 16.09.2020-16.12.2020, in subordine la rideterminazione dell'importo del consumo relativo al periodo dal 16.09.2020 al 16.12.2020 sulla base del consumo storico registrato dall'Ente gestore effettuando il calcolo di un consumo medio pari ad €
60,00 e/o secondo equità. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
costituitasi in giudizio, chiede l'inammissibilità dell'appello, in quanto non sarebbero CP_1
indicati i capi della decisione impugnata, le censure specifiche alla sentenza di primo grado, le violazioni di legge denunciate. Nel merito ne sostiene l'infondatezza, in quanto nel giudizio di primo grado non sarebbero emersi indizi circa il malfunzionamento del nuovo contatore, che al momento dell'installazione segnava “0000” (cfr. fotografie in atti). Inoltre, la sig.ra avrebbe confermato Pt_1
che solo nel bimestre settembre-dicembre 2020 si sarebbe verificato il presunto malfunzionamento con il picco di consumi, Rappresenta inoltre che l'appellante e non avrebbe mai verificato la presenza di perdite nel proprio impianto idrico. Conclude come da comparsa di costituzione.
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto al giudizio di primo grado, è trattenuta in decisione sulle conclusioni contenute nell'atto introduttivo e negli scritti conclusionali.
* * *
Emerge dagli atti di causa che la sentenza di primo grado è correttamente e logicamente argomentata e immune da censure. Invero, i motivi posti alla base della tesi della sig.ra Pt_1
sono generici e non accompagnati da nessun indizio concreto, ma solo da elementi ipotizzati.
Ella non si è adoperata per far accertare a un professionista l'eventuale presenza di perdite nel proprio impianto e non ha dimostrato di aver adottato le cautele per evitare che fattori esterni o l'intervento di terzi abbiano determinato l'eccessività dei consumi. Inoltre, a sostegno dell'insussistenza della tesi del malfunzionamento del contatore vi è la circostanza,
evidenziata da che vi sia stato un solo picco di consumi, che sono immediatamente CP_1
tornati sulle medie abituali, anche dopo l'installazione del nuovo contatore. Ebbene, tale circostanza non sarebbe stata possibile se il contatore non funzionasse a dovere e ciò pagina 3 di 4 corrobora l'ipotesi dell'avvenuta incidenza di fattori terzi che la sig.ra non ha Pt_1
diligentemente indagato, né si è adoperata per evitare, individuare e risolvere.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 nello scaglione di valore fino a euro 5.200, con applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e nulla per quella istruttoria in appello che non ha avuto luogo. Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 quater d.p.r.
n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Sassari n. 333/23, lo rigetta e per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza, tutte le altre questioni disattese o assorbite;
- condanna alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del doppio grado Parte_1
di giudizio che si liquidano per il primo grado in €. 633,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa e per il secondo grado in €. 852,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge;
- sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 quater d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Sassari, in data 30.11.25.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2471 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da:
nata a [...] il [...] ivi residente in [...] C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Efisio Laconi, come da procura in C.F._1
atti ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Oristano Via San Francesco n. 18;
appellante contro
con sede legale in Nuoro, Via Straullu, n. 35, C.F. e P.IVA CP_1
, REA n. NU-86492, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Ing. P.IVA_1
, nato a [...] in data [...], C.F. , nella qualità CP_2 C.F._2
di Presidente del CdA, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Pisenti, in virtù di procura speciale alle liti in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo avvocato sito in Sassari, Viale Umberto I n. 28;
appellata pagina 1 di 4 La causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'appellante: come da atto di citazione in appello del 28.9.23; nell'interesse della appellata: come da comparsa di risposta in appello del 02.01.24, entrambe richiamate nelle rispettive comparse conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sassari n. Parte_1
333/23 del 07.06.2023, resa nella causa iscritta al 1589/21 R.G., con la quale ne è stato dichiarato l'obbligo all'integrale pagamento della fattura n. 202100003138, corrispondendo il saldo quantificato in € 1.366,71 oltre interessi per il ritardato pagamento come indicati nel regolamento del servizio idrico integrato a far data dal dovuto sino al saldo effettivo, condannandola altresì al pagamento delle spese del giudizio.
A sostegno del gravame l'appellante lamenta che il Giudice di pace avrebbe fondato la propria decisione sulla mancata dimostrazione, da parte della sig.ra , del malfunzionamento del contatore Pt_1
matricola I19IA110821 installato in data 16.09.2020, e comunque per non aver fornito la prova di specifiche circostanze – esterne alla sua sfera di controllo – da cui sarebbe derivata l'abnormità dei consumi indicati o l'erroneità dei criteri di calcolo impiegati dal Gestore. Espone che nel gennaio 2021
riceveva la fattura n. 202100003138 del 15.01.2021 di €. 1.427,55 per consumi a saldo dal CP_1
16.09.2020 al 16.12.2020 recante una media giornaliera pari a 3,34 mc (3.340 litri), da lei ritenuti troppo alti per il proprio stile di vita quotidiano. Pertanto, presentava reclamo ad sostenendo CP_1
che il picco dei consumi si sarebbe realizzato al momento della sostituzione del contatore, che CP_1
rigettava. Deduce di aver adoperato ogni cautela per evitare intrusioni di terzi tali da determinare anomalie dei consumi, e di aver conseguentemente chiesto ad il ricalcolo dei consumi sulla CP_1
scorta di quelli antecedenti e successivi al periodo oggetto di contestazione. Conclude come da atto di appello, chiedendo dichiarare non dovute dall'attrice ad le somme richieste con la fattura n. CP_1
pagina 2 di 4 202100003138 pari ad € 1.427,55 e relativa al bimestre 16.09.2020-16.12.2020, in subordine la rideterminazione dell'importo del consumo relativo al periodo dal 16.09.2020 al 16.12.2020 sulla base del consumo storico registrato dall'Ente gestore effettuando il calcolo di un consumo medio pari ad €
60,00 e/o secondo equità. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
costituitasi in giudizio, chiede l'inammissibilità dell'appello, in quanto non sarebbero CP_1
indicati i capi della decisione impugnata, le censure specifiche alla sentenza di primo grado, le violazioni di legge denunciate. Nel merito ne sostiene l'infondatezza, in quanto nel giudizio di primo grado non sarebbero emersi indizi circa il malfunzionamento del nuovo contatore, che al momento dell'installazione segnava “0000” (cfr. fotografie in atti). Inoltre, la sig.ra avrebbe confermato Pt_1
che solo nel bimestre settembre-dicembre 2020 si sarebbe verificato il presunto malfunzionamento con il picco di consumi, Rappresenta inoltre che l'appellante e non avrebbe mai verificato la presenza di perdite nel proprio impianto idrico. Conclude come da comparsa di costituzione.
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto al giudizio di primo grado, è trattenuta in decisione sulle conclusioni contenute nell'atto introduttivo e negli scritti conclusionali.
* * *
Emerge dagli atti di causa che la sentenza di primo grado è correttamente e logicamente argomentata e immune da censure. Invero, i motivi posti alla base della tesi della sig.ra Pt_1
sono generici e non accompagnati da nessun indizio concreto, ma solo da elementi ipotizzati.
Ella non si è adoperata per far accertare a un professionista l'eventuale presenza di perdite nel proprio impianto e non ha dimostrato di aver adottato le cautele per evitare che fattori esterni o l'intervento di terzi abbiano determinato l'eccessività dei consumi. Inoltre, a sostegno dell'insussistenza della tesi del malfunzionamento del contatore vi è la circostanza,
evidenziata da che vi sia stato un solo picco di consumi, che sono immediatamente CP_1
tornati sulle medie abituali, anche dopo l'installazione del nuovo contatore. Ebbene, tale circostanza non sarebbe stata possibile se il contatore non funzionasse a dovere e ciò pagina 3 di 4 corrobora l'ipotesi dell'avvenuta incidenza di fattori terzi che la sig.ra non ha Pt_1
diligentemente indagato, né si è adoperata per evitare, individuare e risolvere.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 nello scaglione di valore fino a euro 5.200, con applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e nulla per quella istruttoria in appello che non ha avuto luogo. Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 quater d.p.r.
n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Sassari n. 333/23, lo rigetta e per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza, tutte le altre questioni disattese o assorbite;
- condanna alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del doppio grado Parte_1
di giudizio che si liquidano per il primo grado in €. 633,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa e per il secondo grado in €. 852,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge;
- sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 quater d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Sassari, in data 30.11.25.
Il Giudice
I.Bradamante
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