TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/12/2025, n. 2058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2058 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 432/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Raffaele Zibellini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 432 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Lombardi. attore E CF: ), già in persona dei Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 ll.rr.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rosa Rinaldi e Enzo Aprile. convenuta NONCHÉ CF: ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 procuratore speciale, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Zitiello e Francesco Mocci. terza chiamata
(CF: ) in qualità di Controparte_4 C.F._2 titolare e legale rappresentante della AP DI. terzo chiamato contumace
1 OGGETTO: Mutuo.
CONCLUSIONI All'udienza del 22.5.2025 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e la causa, con provvedimento comunicato il 26.5.2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Il sig. ha convenuto in giudizio (già Parte_1 Controparte_1
esponendo che: -in data 6.3.2015 sottoscriveva con CP_2 [...] un contratto di prestito contrassegnato dal n. 535005, Controparte_3 obbligandosi alla restituzione della somma di € 73.332,00 mediante la cessione pro solvendo di n. 108 quote della retribuzione mensile di € 679,00 ciascuna;
-dopo aver richiesto e ottenuto una rivisitazione del credito, che prevedeva il pagamento di 120 quote mensili, sempre di € 679,00 cadauna, nel mese di giugno 2018 richiedeva di estinguere anticipatamente il finanziamento;
-con nota del 25.6.2018 CP_3 gli comunicava che la somma da corrispondere per procedere all'estinzione della posizione debitoria era pari ad € 40.809,01; -al fine di procedere alla predetta estinzione anticipata in data 26.6.2018 richiedeva ed otteneva da con CP_2
l'intervento dell'intermediario AP DI, la concessione del finanziamento n. 673086, che prevedeva anch'esso la cessione del quinto dello stipendio, obbligandosi alla restituzione di € 66.000,00 mediante 120 rate di € 550,00 cadauna;
dopo aver liquidato in suo favore la somma di € 6.976,36, con Controparte_5 nota del 9.7.2018 comunicava di avere eseguito in favore della un
CP_3 bonifico di € 40.809,01; -pur avendo la consapevolezza dell'estinzione anticipata del finanziamento contratto con all'inizio dell'anno 2019 prendeva atto
CP_3 con stupore che nei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018 sulla sua busta paga era stata eseguita una doppia trattenuta, una di € 679,00 in favore di e una di € 550,00 in favore di -chiedeva quindi
CP_3 CP_2 spiegazioni alla che con nota del 29.7.2019, dopo aver puntualizzato di
CP_3 aver ricevuto in data 20.8.2018 l'importo di € 40.809,01 a saldo della pratica di cessione del quinto n. 15927 (ex 535005), comunicava di avere eseguito delle verifiche all'esito delle quali era emerso che non fosse ancora trascorso il tempo minimo per il rinnovo;
-per tale motivo la avvisata la AP DI,
CP_3 intermediario di che confermava quanto asserito, aveva provveduto CP_2 alla restituzione dell'importo ricevuto;
-la spiegava altresì di avere
CP_3 ricevuto in data 17.9.2018 conferma della contabilizzazione del bonifico eseguito in favore di AP DI con contestuale ripristino della trattenuta mensile di € 679,00; -ciò nonostante, la con nota del 26.2.2020, nel richiamare il CP_2
2 contratto di finanziamento numero n. 673086 e nell'evidenziare l'ammontare del credito pari ad € 63.800,00, richiedeva all'INPS (essendo il rapporto di lavoro medio tempore cessato) di trattenere a partire dal mese di ottobre 2019, per un totale di 116 mesi, la rata di € 550,00 dalle competenze dovute all'attore; -detta richiesta era assolutamente ingiustificata e illegittima e soprattutto era erroneo l'importo del credito preteso da la quale nel mese di luglio 2018 aveva ottenuto, CP_2 per il tramite del suo intermediario AP DI, la restituzione della somma di € 40.809,01; -degli € 6.976,36 effettivamente corrisposti in suo favore ne erano stati restituiti € 3.850,00 mediante la trattenuta di n. 7 sette ratei dello stipendio/pensione; -tenendo conto di tali versamenti la somma ancora dovuta a (oggi a seguito di fusione per incorporazione) CP_2 Controparte_1 ammonta a € 3.126,36 oltre interessi per come concordato. Sulla base di tali premesse ha chiesto: “Voglia l'On.le Tribunale di Castrovillari, in accoglimento della presente domanda, contrariis reiectis accertare e dichiarare, che in forza del contratto di cessione del quinto stipendio/pensione n. 673086 del 26.6.2018 contratto dall'istante con di € 47.785,37, la somma ancora dovuta dal dott. in CP_2 Pt_1 favore della (già futuro s.p.a.), tenuto conto dei versamenti eseguiti dallo Controparte_1 stesso istante e da ammonta ad € 3.126,36, oltre interessi per come è concordato, CP_3 ovvero ammonta alla somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa.”.
2. Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito di non Controparte_1 poter rispondere degli errori di (che aveva Controparte_3 autorizzato senza che ve ne fossero i presupposti di legge l'estinzione anticipata del finanziamento concesso in precedenza al sig. ) e della eventuale indebita Pt_1 percezione da parte di AP DI, intermediario finanziario del tutto autonomo e distinto rispetto alla società convenuta, di quanto aveva corrisposto CP_2
a su richiesta del mutuatario. CP_3
Ha dedotto che il credito indicato dalla di €. 62.150,00 trova CP_2 legittimo fondamento nel contratto di finanziamento sottoscritto dall'attore e ha precisato che il sig. non corrisponde più nulla a dal mese di Pt_1 CP_2 dicembre 2019 e che ad oggi INPS ha pagato tre soli ratei (nn. 122, 123 e 124). Ha, quindi, chiesto quanto segue:
“IN VIA PRELIMINARE Autorizzarsi la chiamata in causa di C.F. in persona del legale CP_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Torino (10126 – TO) C.so M. D'Azeglio n. 33/E e del Signor , C.F. nato a [...] C.F._2
MA (CS) il 09/06/1966 e residente in [...] VIA TORINO N. 14, titolare e legale rappresentante della CAPITAL CREDIT, essendo indispensabile estendere il contraddittorio a detti soggetti in conseguenza delle osservazioni dell'attore in punto restituzione da parte di a AP DI della somma di €. 40.809,01, CP_3 corrisposta in data 5/7/2018 dalla , ora a . CP_2 Controparte_1 CP_3
3 IN VIA PRINCIPALE E RICONVENZIONALE: accertarsi che il credito vantato da , ora , nei confronti CP_2 Controparte_1 dell'attore ammonta ad €. 62.150,00, respinta ogni contraria domanda dell'attore, accertando altresì il diritto della convenuta a conseguire detta somma, in forza delle pattuizioni contrattuali, da Inps, stante l'avvenuto collocamento a riposo del Signor , e/o dall'attore Parte_1 medesimo. Col il favore delle spese di lite e con gli interessi legali dal dovuto al saldo. IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE: Respinta ogni contraria istanza dell'attore, qualora si accertasse in causa che ha CP_3 restituito a AP DI la somma di €. 40.809,11 in precedenza ricevuta dall'attuale convenuta, voglia l'adito Giudice condannare all'epoca titolare della ditta Controparte_4 individuale AP DI, alla corresponsione della citata somma alla CP_1
, oltre interessi dal dovuto al saldo, determinando la residua somma dovuta dall'attore alla
[...] convenuta in €. 21.340,89 (ossia €. 62.150,00 - €. 40.809,11) od in quella diversa somma, maggiore e minore, che il Tribunale vorrà determinare in corso di causa o riterrà congrua e dovuta, accertando conseguentemente il diritto della convenuta a percepire detto importo, in forza delle pattuizioni contrattuali, da Inps, stante l'avvenuto collocamento a riposo del Signor Parte_1
, e/o da quest'ultimo, disponendo altresì il Tribunale la condanna di e/o
[...] CP_3 al risarcimento in favore della convenuta di tutti i danni che Controparte_4 CP_1 ha subito o subirà in conseguenza delle condotte descritte dall'attore in citazione, ove
[...] risultassero provati in corso di causa, danni che ci si riserva di quantificare. In tutti i casi con il favore delle spese di lite e con gli interessi legali dal dovuto al saldo.”.
3. Autorizzata la chiamata in causa dei terzi formulata dalla convenuta, si è costituita la quale ha sostanzialmente confermato Controparte_3 la ricostruzione dei fatti offerta dall'attore e di avere quindi restituito l'importo di € 40.809,01 in favore dell'intermediario finanziario AP DI, precisando che a seguito di tale restituzione il finanziamento n. 535005 è tutt'ora in essere. Ha poi eccepito la propria carenza di legittimazione passiva affermando che solo AP DI (e quindi il sig. ), a cui è stato restituito il suddetto CP_4 importo potrà esserne condannata alla restituzione in favore della convenuta e dell'attore. Ha infine ribadito la correttezza del suo operato. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così provvedere: IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE:
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per tutti i motivi esposti in narrativa;
CP_3
IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare le domande formulate dal signor e da in quanto infondate, in fatto e Pt_1 CP_1 in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
IN OGNI CASO:
4 - dichiarare che il signor titolare di AP DI, e/o AP DI, manlevi e CP_4 tenga indenne da ogni conseguenza derivante dall'accoglimento delle domande del signor CP_3 P
e/o con condanna alla restituzione di ogni somma che dovesse Pt_1 CP_1 CP_3 pagare a qualsiasi titolo nei confronti del signor e/o di;
Pt_1 CP_1
- condannare le altre parti del giudizio al pagamento delle spese e competenze, oltre IVA e CPA del presente procedimento, da distrarsi in favore dei suddetti procuratori che si dichiarano antistatari;
IN SUBORDINE E IN VIA RICONVENZIONALE:
- nella denegata e non creduta ipotesi di condanna di all'ulteriore pagamento CP_3 dell'importo di euro 40.809,11 o a qualsiasi ulteriore importo che verrà definito in corso di causa, accertare e dichiarare che vanta un credito nei confronti del signor titolare CP_3 CP_4 di AP DI, e/o AP DI, e per l'effetto, condannare il signor titolare di CP_4
AP DI, e/o AP DI, alla restituzione in favore di della somma di euro, CP_3
40.809,11, o di qualsiasi ulteriore importo che verrà definito in corso di causa, oltre interessi al tasso legale dall'erogazione al saldo effettivo.”.
4. Il sig. , già titolare della AP DI, pur formalmente Controparte_4 evocato in giudizio, non si è costituito. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
*****************************
5. Nel caso di specie è pacifico e/o documentato:
-che in data 6.3.2015 il sig. stipulava con Parte_1 Controparte_3 il contratto di prestito rimborsabile mediante cessione pro solvendo di
[...] quote della retribuzione mensile n. 535005 per l'importo netto di € 47.671,82 da restituire in n. 108 rate mensili di € 679,00 ciascuna (doc. 1 fascicolo parte attrice);
-che in data 25.6.2018, a seguito di richiesta dell'attore, Controparte_3 forniva il conteggio estintivo per procedere con l'anticipata estinzione del
[...] finanziamento segnalando quale somma da corrispondere l'importo di € 40.809,01; nella medesima comunicazione includeva il seguente avvertimento: “Nel caso in cui la richiesta di tale conteggio fosse volta ad ottenere un nuovo finanziamento sotto forma di cessione del quinto o delega di pagamento, al fine di estinguere il finanziamento in essere presso di Noi, siamo a metterla in conoscenza che tale operazione potrebbe essere in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente di settore. Infatti l'art. 39 del d.p.r. 5/01/1950 num. 180, così come modificato dal decreto attuativo num. 313 del 27/12/2006, prevede il divieto di contrarre una nuova operazione di cessione del quinto o delega di pagamento prima che siano decorsi almeno i due quinti (40%) della durata del finanziamento originario.” (doc. 2 fascicolo parte attrice);
-che in data 26.6.2018 il sig. stipulava con per il Parte_1 CP_2 tramite dell'agenzia intermediaria AP DI di MA, il contratto di prestito rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile n.
5 673086 per l'importo di € 47.785,82 da restituire in n. 120 rate mensili di € 550,00 ciascuna (doc. 3 fascicolo parte attrice);
-che la eseguiva bonifico in favore della CP_2 Controparte_3 dell'importo di € 40.809,01 e con missiva del 9.7.2018 ne dava ad essa
[...] comunicazione -e per conoscenza all' e al sig. CP_6 [...]
di aver trasmesso tale importo “a saldo del credito da Voi vantato nei CP_7 confronti del/la sig./ra ” (v. doc. 5 fascicolo parte attrice); Parte_1
-che a partire dal mese di agosto 2018 veniva ripristinata la trattenuta di € 679,00 sullo stipendio dell'attore in favore di (doc. 12 Controparte_3 fascicolo parte attrice);
-che con comunicazione del 29.7.2019 rendeva Controparte_3 noto all'attore di avere constatato l'assenza dei presupposti per contrarre una nuova cessione e di avere quindi ricevuto richiesta da parte della AP DI della restituzione dell'importo di € 40.809,01 (doc. 7 fascicolo parte attrice);
-che dopo avere tentato, invano, di restituire il Controparte_3 suddetto importo a in data 13.8.2018 eseguiva bonifico di € Parte_3
40.809,01 su IBAN intestato all'intermediario AP DI che in data 17.9.2018 ne confermava a mezzo mail l'avvenuta ricezione (docc. 6, 7 e 8 memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. . CP_3
Dalle risultanze appena illustrate può desumersi che, con segnato riferimento al contratto di finanziamento n. 673086, il mutuatario sig. non Parte_1 abbia di fatto acquisito la disponibilità né materiale né tantomeno giuridica di una parte dell'importo finanziato, coincidente con gli € 40.809,01 restituiti da
[...]
Controparte_3
L'attore non ne ha acquisito la disponibilità materiale poiché non vi è stata la materiale traditio di tale somma in favore del mutuatario con il conseguente ingresso della stessa nel patrimonio di quest'ultimo tramite, ad esempio, l'accredito su un conto corrente a lui riconducibile. Non ne ha acquisito la disponibilità giuridica in quanto l'incarico conferito al mutuatario di utilizzare la somma mutuata per soddisfare un preciso interesse – l'estinzione anticipata del precedente finanziamento n. 535005- non è andato a buon fine visto che gli € 40.809,01 sono stati restituiti da Controparte_3
a un soggetto diverso dall'attore.
[...]
Da ciò consegue che, in pratica, l'operazione di finanziamento stipulata con l'allora non si è in parte perfezionata e dunque quest'ultima CP_2 Pt_4 [...] non ha alcun titolo che la legittimi a pretendere nei confronti CP_1 dell'attore la restituzione dell'intero importo finanziato. L'unica somma di cui la convenuta può esigere la restituzione in base al contratto di prestito n. 673086 è quella di cui il mutuatario ha concretamente usufruito, vale a dire gli € 6.976,36 i quali è incontestato che siano stati trasmessi all'attore tramite bonifico.
6 Deve convenirsi con l'attore sull'assunto per cui egli, a differenza di quanto affermato dalla risulta avere già restituito un totale di € Controparte_1
3.850,00, avendo corrisposto per il tramite del ceduto (dapprima l' CP_6
e in seguito l'INPS) n. 7 ratei da € 550,00 ciascuno (v. docc. 12 e 13 fascicolo parte attrice). L'importo che residua è quindi pari a € 3.126,36 al quale vanno ovviamente aggiunti gli interessi al saggio pattuito nel contratto di finanziamento. Sulla scorta di tali argomentazioni la domanda di parte attrice merita pertanto di essere accolta, nei termini che si diranno in dispositivo.
5.1. Ciò posto, venendo alle domande articolate in via riconvenzionale dalla convenuta, come sopra anticipato può dirsi accertato che l'importo di € 40.809,01 sia stato rimborsato da all'intermediario del Controparte_3 credito –l'agenzia AP DI di MA- e non direttamente al finanziatore, che oggi coincide con Controparte_1
Orbene, è principio consolidato in giurisprudenza quello per cui al contratto di agenzia, nel cui alveo è inquadrabile il rapporto tra l'intermediario del credito e l'istituto finanziario, sono estensibili in via analogica le norme generali sul mandato che regolano i rapporti interni tra il rappresentante e il rappresentato. Tra queste vi è l'art. 1713 c.c. che pone a carico del mandatario l'obbligo di rimettere al preponente, previo rendiconto, tutte le somme ricevute a causa dell'incarico. In virtù di ciò deve essere accolta la domanda di laddove è Controparte_1 stata richiesta la condanna del sig. , in qualità di titolare della Controparte_4
AP DI, alla corresponsione in suo favore della citata somma, non essendovi elementi che consentano di affermare che gli € 40.809,01 siano stati ritrasmessi dalla predetta agenzia alla società finanziatrice. Per completezza va detto che la titolarità del credito in capo alla convenuta è pienamente dimostrata dalla certificazione notarile attestante la fusione per incorporazione di in (doc. 11 fascicolo parte CP_2 CP_1 CP_1 convenuta). Sul detto importo sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al saldo e non dal dì del dovuto al saldo per come invocato dalla convenuta. Invero, l'art. 1714 c.c. -che impone al mandatario di corrispondere al mandante gli interessi sulle somme riscosse per suo conto con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene consegna- opera come sanzione per l'inesatto adempimento dell'incarico; la disposizione presuppone che il soggetto che la invoca dimostri anche che il mandato prevedesse la data di consegna delle somme o che il mandante avesse dato istruzioni per l'impiego (cfr. Cassazione civile sez. II, 10/04/2025, n.9393). Nel caso di specie nulla è stato allegato sul punto dalla parte convenuta.
7 La domanda risarcitoria avanzata dalla nei confronti di Controparte_1
è invece priva di fondamento in quanto la Controparte_3 condotta di quest'ultima non appare censurabile avendo essa legittimamente e in buona fede effettuato il rimborso della somma ricevuta per l'estinzione anticipata del finanziamento n. 535005 in favore dell'intermediario incaricato da CP_2
[...]
Le eventuali conseguenze subite dalla convenuta a causa di inadempienze ascrivibili alla AP DI di non sono direttamente riconducibili alla Controparte_4 condotta di e non possono ricadere sulla sfera Controparte_3 giuridica di quest'ultima. Pertanto le domande svolte dalla convenuta nei confronti della terza chiamata vanno rigettate. Controparte_3
Dato l'esito del giudizio è superflua la disamina della domanda di manleva svolta da così come di quella formulata dalla medesima in Controparte_3 via riconvenzionale e subordinata.
6. Le obiettive peculiarità della vicenda concreta sottesa al giudizio e le novità della questione affrontata rendono congrua e ragionevole l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti coinvolte.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita:
DICHIARA la contumacia di;
Controparte_4
ACCOGLIE la domanda proposta da e per l'effetto Parte_1
ACCERTA E DICHIARA che in relazione al contratto di prestito rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile n. 673086 stipulato in data 26.6.2018 dall'attore con (oggi la somma ancora dovuta da CP_2 Controparte_1
a è pari a € 3.126,36, oltre interessi al Parte_1 CP_1 CP_1 saggio pattuito nel predetto contratto di finanziamento;
ACCOGLIE nei limiti di cui in motivazione la domanda formulata in via subordinata e riconvenzionale da e per l'effetto Controparte_1
8 ON
, in qualità di titolare dell'Agenzia AP DI con sede in Controparte_4
MA (CS) alla restituzione in favore di (già Controparte_1 CP_2
dell'importo di € 40.809,01, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
[...]
RIGETTA le ulteriori domande proposte da Controparte_1
COMPENSA integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Castrovillari, 15/12/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Raffaele Zibellini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 432 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Lombardi. attore E CF: ), già in persona dei Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 ll.rr.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rosa Rinaldi e Enzo Aprile. convenuta NONCHÉ CF: ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 procuratore speciale, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Zitiello e Francesco Mocci. terza chiamata
(CF: ) in qualità di Controparte_4 C.F._2 titolare e legale rappresentante della AP DI. terzo chiamato contumace
1 OGGETTO: Mutuo.
CONCLUSIONI All'udienza del 22.5.2025 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e la causa, con provvedimento comunicato il 26.5.2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Il sig. ha convenuto in giudizio (già Parte_1 Controparte_1
esponendo che: -in data 6.3.2015 sottoscriveva con CP_2 [...] un contratto di prestito contrassegnato dal n. 535005, Controparte_3 obbligandosi alla restituzione della somma di € 73.332,00 mediante la cessione pro solvendo di n. 108 quote della retribuzione mensile di € 679,00 ciascuna;
-dopo aver richiesto e ottenuto una rivisitazione del credito, che prevedeva il pagamento di 120 quote mensili, sempre di € 679,00 cadauna, nel mese di giugno 2018 richiedeva di estinguere anticipatamente il finanziamento;
-con nota del 25.6.2018 CP_3 gli comunicava che la somma da corrispondere per procedere all'estinzione della posizione debitoria era pari ad € 40.809,01; -al fine di procedere alla predetta estinzione anticipata in data 26.6.2018 richiedeva ed otteneva da con CP_2
l'intervento dell'intermediario AP DI, la concessione del finanziamento n. 673086, che prevedeva anch'esso la cessione del quinto dello stipendio, obbligandosi alla restituzione di € 66.000,00 mediante 120 rate di € 550,00 cadauna;
dopo aver liquidato in suo favore la somma di € 6.976,36, con Controparte_5 nota del 9.7.2018 comunicava di avere eseguito in favore della un
CP_3 bonifico di € 40.809,01; -pur avendo la consapevolezza dell'estinzione anticipata del finanziamento contratto con all'inizio dell'anno 2019 prendeva atto
CP_3 con stupore che nei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018 sulla sua busta paga era stata eseguita una doppia trattenuta, una di € 679,00 in favore di e una di € 550,00 in favore di -chiedeva quindi
CP_3 CP_2 spiegazioni alla che con nota del 29.7.2019, dopo aver puntualizzato di
CP_3 aver ricevuto in data 20.8.2018 l'importo di € 40.809,01 a saldo della pratica di cessione del quinto n. 15927 (ex 535005), comunicava di avere eseguito delle verifiche all'esito delle quali era emerso che non fosse ancora trascorso il tempo minimo per il rinnovo;
-per tale motivo la avvisata la AP DI,
CP_3 intermediario di che confermava quanto asserito, aveva provveduto CP_2 alla restituzione dell'importo ricevuto;
-la spiegava altresì di avere
CP_3 ricevuto in data 17.9.2018 conferma della contabilizzazione del bonifico eseguito in favore di AP DI con contestuale ripristino della trattenuta mensile di € 679,00; -ciò nonostante, la con nota del 26.2.2020, nel richiamare il CP_2
2 contratto di finanziamento numero n. 673086 e nell'evidenziare l'ammontare del credito pari ad € 63.800,00, richiedeva all'INPS (essendo il rapporto di lavoro medio tempore cessato) di trattenere a partire dal mese di ottobre 2019, per un totale di 116 mesi, la rata di € 550,00 dalle competenze dovute all'attore; -detta richiesta era assolutamente ingiustificata e illegittima e soprattutto era erroneo l'importo del credito preteso da la quale nel mese di luglio 2018 aveva ottenuto, CP_2 per il tramite del suo intermediario AP DI, la restituzione della somma di € 40.809,01; -degli € 6.976,36 effettivamente corrisposti in suo favore ne erano stati restituiti € 3.850,00 mediante la trattenuta di n. 7 sette ratei dello stipendio/pensione; -tenendo conto di tali versamenti la somma ancora dovuta a (oggi a seguito di fusione per incorporazione) CP_2 Controparte_1 ammonta a € 3.126,36 oltre interessi per come concordato. Sulla base di tali premesse ha chiesto: “Voglia l'On.le Tribunale di Castrovillari, in accoglimento della presente domanda, contrariis reiectis accertare e dichiarare, che in forza del contratto di cessione del quinto stipendio/pensione n. 673086 del 26.6.2018 contratto dall'istante con di € 47.785,37, la somma ancora dovuta dal dott. in CP_2 Pt_1 favore della (già futuro s.p.a.), tenuto conto dei versamenti eseguiti dallo Controparte_1 stesso istante e da ammonta ad € 3.126,36, oltre interessi per come è concordato, CP_3 ovvero ammonta alla somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa.”.
2. Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito di non Controparte_1 poter rispondere degli errori di (che aveva Controparte_3 autorizzato senza che ve ne fossero i presupposti di legge l'estinzione anticipata del finanziamento concesso in precedenza al sig. ) e della eventuale indebita Pt_1 percezione da parte di AP DI, intermediario finanziario del tutto autonomo e distinto rispetto alla società convenuta, di quanto aveva corrisposto CP_2
a su richiesta del mutuatario. CP_3
Ha dedotto che il credito indicato dalla di €. 62.150,00 trova CP_2 legittimo fondamento nel contratto di finanziamento sottoscritto dall'attore e ha precisato che il sig. non corrisponde più nulla a dal mese di Pt_1 CP_2 dicembre 2019 e che ad oggi INPS ha pagato tre soli ratei (nn. 122, 123 e 124). Ha, quindi, chiesto quanto segue:
“IN VIA PRELIMINARE Autorizzarsi la chiamata in causa di C.F. in persona del legale CP_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Torino (10126 – TO) C.so M. D'Azeglio n. 33/E e del Signor , C.F. nato a [...] C.F._2
MA (CS) il 09/06/1966 e residente in [...] VIA TORINO N. 14, titolare e legale rappresentante della CAPITAL CREDIT, essendo indispensabile estendere il contraddittorio a detti soggetti in conseguenza delle osservazioni dell'attore in punto restituzione da parte di a AP DI della somma di €. 40.809,01, CP_3 corrisposta in data 5/7/2018 dalla , ora a . CP_2 Controparte_1 CP_3
3 IN VIA PRINCIPALE E RICONVENZIONALE: accertarsi che il credito vantato da , ora , nei confronti CP_2 Controparte_1 dell'attore ammonta ad €. 62.150,00, respinta ogni contraria domanda dell'attore, accertando altresì il diritto della convenuta a conseguire detta somma, in forza delle pattuizioni contrattuali, da Inps, stante l'avvenuto collocamento a riposo del Signor , e/o dall'attore Parte_1 medesimo. Col il favore delle spese di lite e con gli interessi legali dal dovuto al saldo. IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE: Respinta ogni contraria istanza dell'attore, qualora si accertasse in causa che ha CP_3 restituito a AP DI la somma di €. 40.809,11 in precedenza ricevuta dall'attuale convenuta, voglia l'adito Giudice condannare all'epoca titolare della ditta Controparte_4 individuale AP DI, alla corresponsione della citata somma alla CP_1
, oltre interessi dal dovuto al saldo, determinando la residua somma dovuta dall'attore alla
[...] convenuta in €. 21.340,89 (ossia €. 62.150,00 - €. 40.809,11) od in quella diversa somma, maggiore e minore, che il Tribunale vorrà determinare in corso di causa o riterrà congrua e dovuta, accertando conseguentemente il diritto della convenuta a percepire detto importo, in forza delle pattuizioni contrattuali, da Inps, stante l'avvenuto collocamento a riposo del Signor Parte_1
, e/o da quest'ultimo, disponendo altresì il Tribunale la condanna di e/o
[...] CP_3 al risarcimento in favore della convenuta di tutti i danni che Controparte_4 CP_1 ha subito o subirà in conseguenza delle condotte descritte dall'attore in citazione, ove
[...] risultassero provati in corso di causa, danni che ci si riserva di quantificare. In tutti i casi con il favore delle spese di lite e con gli interessi legali dal dovuto al saldo.”.
3. Autorizzata la chiamata in causa dei terzi formulata dalla convenuta, si è costituita la quale ha sostanzialmente confermato Controparte_3 la ricostruzione dei fatti offerta dall'attore e di avere quindi restituito l'importo di € 40.809,01 in favore dell'intermediario finanziario AP DI, precisando che a seguito di tale restituzione il finanziamento n. 535005 è tutt'ora in essere. Ha poi eccepito la propria carenza di legittimazione passiva affermando che solo AP DI (e quindi il sig. ), a cui è stato restituito il suddetto CP_4 importo potrà esserne condannata alla restituzione in favore della convenuta e dell'attore. Ha infine ribadito la correttezza del suo operato. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così provvedere: IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE:
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per tutti i motivi esposti in narrativa;
CP_3
IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare le domande formulate dal signor e da in quanto infondate, in fatto e Pt_1 CP_1 in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
IN OGNI CASO:
4 - dichiarare che il signor titolare di AP DI, e/o AP DI, manlevi e CP_4 tenga indenne da ogni conseguenza derivante dall'accoglimento delle domande del signor CP_3 P
e/o con condanna alla restituzione di ogni somma che dovesse Pt_1 CP_1 CP_3 pagare a qualsiasi titolo nei confronti del signor e/o di;
Pt_1 CP_1
- condannare le altre parti del giudizio al pagamento delle spese e competenze, oltre IVA e CPA del presente procedimento, da distrarsi in favore dei suddetti procuratori che si dichiarano antistatari;
IN SUBORDINE E IN VIA RICONVENZIONALE:
- nella denegata e non creduta ipotesi di condanna di all'ulteriore pagamento CP_3 dell'importo di euro 40.809,11 o a qualsiasi ulteriore importo che verrà definito in corso di causa, accertare e dichiarare che vanta un credito nei confronti del signor titolare CP_3 CP_4 di AP DI, e/o AP DI, e per l'effetto, condannare il signor titolare di CP_4
AP DI, e/o AP DI, alla restituzione in favore di della somma di euro, CP_3
40.809,11, o di qualsiasi ulteriore importo che verrà definito in corso di causa, oltre interessi al tasso legale dall'erogazione al saldo effettivo.”.
4. Il sig. , già titolare della AP DI, pur formalmente Controparte_4 evocato in giudizio, non si è costituito. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
*****************************
5. Nel caso di specie è pacifico e/o documentato:
-che in data 6.3.2015 il sig. stipulava con Parte_1 Controparte_3 il contratto di prestito rimborsabile mediante cessione pro solvendo di
[...] quote della retribuzione mensile n. 535005 per l'importo netto di € 47.671,82 da restituire in n. 108 rate mensili di € 679,00 ciascuna (doc. 1 fascicolo parte attrice);
-che in data 25.6.2018, a seguito di richiesta dell'attore, Controparte_3 forniva il conteggio estintivo per procedere con l'anticipata estinzione del
[...] finanziamento segnalando quale somma da corrispondere l'importo di € 40.809,01; nella medesima comunicazione includeva il seguente avvertimento: “Nel caso in cui la richiesta di tale conteggio fosse volta ad ottenere un nuovo finanziamento sotto forma di cessione del quinto o delega di pagamento, al fine di estinguere il finanziamento in essere presso di Noi, siamo a metterla in conoscenza che tale operazione potrebbe essere in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente di settore. Infatti l'art. 39 del d.p.r. 5/01/1950 num. 180, così come modificato dal decreto attuativo num. 313 del 27/12/2006, prevede il divieto di contrarre una nuova operazione di cessione del quinto o delega di pagamento prima che siano decorsi almeno i due quinti (40%) della durata del finanziamento originario.” (doc. 2 fascicolo parte attrice);
-che in data 26.6.2018 il sig. stipulava con per il Parte_1 CP_2 tramite dell'agenzia intermediaria AP DI di MA, il contratto di prestito rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile n.
5 673086 per l'importo di € 47.785,82 da restituire in n. 120 rate mensili di € 550,00 ciascuna (doc. 3 fascicolo parte attrice);
-che la eseguiva bonifico in favore della CP_2 Controparte_3 dell'importo di € 40.809,01 e con missiva del 9.7.2018 ne dava ad essa
[...] comunicazione -e per conoscenza all' e al sig. CP_6 [...]
di aver trasmesso tale importo “a saldo del credito da Voi vantato nei CP_7 confronti del/la sig./ra ” (v. doc. 5 fascicolo parte attrice); Parte_1
-che a partire dal mese di agosto 2018 veniva ripristinata la trattenuta di € 679,00 sullo stipendio dell'attore in favore di (doc. 12 Controparte_3 fascicolo parte attrice);
-che con comunicazione del 29.7.2019 rendeva Controparte_3 noto all'attore di avere constatato l'assenza dei presupposti per contrarre una nuova cessione e di avere quindi ricevuto richiesta da parte della AP DI della restituzione dell'importo di € 40.809,01 (doc. 7 fascicolo parte attrice);
-che dopo avere tentato, invano, di restituire il Controparte_3 suddetto importo a in data 13.8.2018 eseguiva bonifico di € Parte_3
40.809,01 su IBAN intestato all'intermediario AP DI che in data 17.9.2018 ne confermava a mezzo mail l'avvenuta ricezione (docc. 6, 7 e 8 memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. . CP_3
Dalle risultanze appena illustrate può desumersi che, con segnato riferimento al contratto di finanziamento n. 673086, il mutuatario sig. non Parte_1 abbia di fatto acquisito la disponibilità né materiale né tantomeno giuridica di una parte dell'importo finanziato, coincidente con gli € 40.809,01 restituiti da
[...]
Controparte_3
L'attore non ne ha acquisito la disponibilità materiale poiché non vi è stata la materiale traditio di tale somma in favore del mutuatario con il conseguente ingresso della stessa nel patrimonio di quest'ultimo tramite, ad esempio, l'accredito su un conto corrente a lui riconducibile. Non ne ha acquisito la disponibilità giuridica in quanto l'incarico conferito al mutuatario di utilizzare la somma mutuata per soddisfare un preciso interesse – l'estinzione anticipata del precedente finanziamento n. 535005- non è andato a buon fine visto che gli € 40.809,01 sono stati restituiti da Controparte_3
a un soggetto diverso dall'attore.
[...]
Da ciò consegue che, in pratica, l'operazione di finanziamento stipulata con l'allora non si è in parte perfezionata e dunque quest'ultima CP_2 Pt_4 [...] non ha alcun titolo che la legittimi a pretendere nei confronti CP_1 dell'attore la restituzione dell'intero importo finanziato. L'unica somma di cui la convenuta può esigere la restituzione in base al contratto di prestito n. 673086 è quella di cui il mutuatario ha concretamente usufruito, vale a dire gli € 6.976,36 i quali è incontestato che siano stati trasmessi all'attore tramite bonifico.
6 Deve convenirsi con l'attore sull'assunto per cui egli, a differenza di quanto affermato dalla risulta avere già restituito un totale di € Controparte_1
3.850,00, avendo corrisposto per il tramite del ceduto (dapprima l' CP_6
e in seguito l'INPS) n. 7 ratei da € 550,00 ciascuno (v. docc. 12 e 13 fascicolo parte attrice). L'importo che residua è quindi pari a € 3.126,36 al quale vanno ovviamente aggiunti gli interessi al saggio pattuito nel contratto di finanziamento. Sulla scorta di tali argomentazioni la domanda di parte attrice merita pertanto di essere accolta, nei termini che si diranno in dispositivo.
5.1. Ciò posto, venendo alle domande articolate in via riconvenzionale dalla convenuta, come sopra anticipato può dirsi accertato che l'importo di € 40.809,01 sia stato rimborsato da all'intermediario del Controparte_3 credito –l'agenzia AP DI di MA- e non direttamente al finanziatore, che oggi coincide con Controparte_1
Orbene, è principio consolidato in giurisprudenza quello per cui al contratto di agenzia, nel cui alveo è inquadrabile il rapporto tra l'intermediario del credito e l'istituto finanziario, sono estensibili in via analogica le norme generali sul mandato che regolano i rapporti interni tra il rappresentante e il rappresentato. Tra queste vi è l'art. 1713 c.c. che pone a carico del mandatario l'obbligo di rimettere al preponente, previo rendiconto, tutte le somme ricevute a causa dell'incarico. In virtù di ciò deve essere accolta la domanda di laddove è Controparte_1 stata richiesta la condanna del sig. , in qualità di titolare della Controparte_4
AP DI, alla corresponsione in suo favore della citata somma, non essendovi elementi che consentano di affermare che gli € 40.809,01 siano stati ritrasmessi dalla predetta agenzia alla società finanziatrice. Per completezza va detto che la titolarità del credito in capo alla convenuta è pienamente dimostrata dalla certificazione notarile attestante la fusione per incorporazione di in (doc. 11 fascicolo parte CP_2 CP_1 CP_1 convenuta). Sul detto importo sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al saldo e non dal dì del dovuto al saldo per come invocato dalla convenuta. Invero, l'art. 1714 c.c. -che impone al mandatario di corrispondere al mandante gli interessi sulle somme riscosse per suo conto con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene consegna- opera come sanzione per l'inesatto adempimento dell'incarico; la disposizione presuppone che il soggetto che la invoca dimostri anche che il mandato prevedesse la data di consegna delle somme o che il mandante avesse dato istruzioni per l'impiego (cfr. Cassazione civile sez. II, 10/04/2025, n.9393). Nel caso di specie nulla è stato allegato sul punto dalla parte convenuta.
7 La domanda risarcitoria avanzata dalla nei confronti di Controparte_1
è invece priva di fondamento in quanto la Controparte_3 condotta di quest'ultima non appare censurabile avendo essa legittimamente e in buona fede effettuato il rimborso della somma ricevuta per l'estinzione anticipata del finanziamento n. 535005 in favore dell'intermediario incaricato da CP_2
[...]
Le eventuali conseguenze subite dalla convenuta a causa di inadempienze ascrivibili alla AP DI di non sono direttamente riconducibili alla Controparte_4 condotta di e non possono ricadere sulla sfera Controparte_3 giuridica di quest'ultima. Pertanto le domande svolte dalla convenuta nei confronti della terza chiamata vanno rigettate. Controparte_3
Dato l'esito del giudizio è superflua la disamina della domanda di manleva svolta da così come di quella formulata dalla medesima in Controparte_3 via riconvenzionale e subordinata.
6. Le obiettive peculiarità della vicenda concreta sottesa al giudizio e le novità della questione affrontata rendono congrua e ragionevole l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti coinvolte.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita:
DICHIARA la contumacia di;
Controparte_4
ACCOGLIE la domanda proposta da e per l'effetto Parte_1
ACCERTA E DICHIARA che in relazione al contratto di prestito rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile n. 673086 stipulato in data 26.6.2018 dall'attore con (oggi la somma ancora dovuta da CP_2 Controparte_1
a è pari a € 3.126,36, oltre interessi al Parte_1 CP_1 CP_1 saggio pattuito nel predetto contratto di finanziamento;
ACCOGLIE nei limiti di cui in motivazione la domanda formulata in via subordinata e riconvenzionale da e per l'effetto Controparte_1
8 ON
, in qualità di titolare dell'Agenzia AP DI con sede in Controparte_4
MA (CS) alla restituzione in favore di (già Controparte_1 CP_2
dell'importo di € 40.809,01, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
[...]
RIGETTA le ulteriori domande proposte da Controparte_1
COMPENSA integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Castrovillari, 15/12/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
9