Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10492/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10492 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
, con l'avv. Michele Marzano e l'avv. Angela Marinelli. Parte_1
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Controparte_1
Mariacristina Cafarelli.
OPPOSTA
E
Controparte_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. la parte opponente ha chiesto:
“- nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 068 2023 90010779 90/000, emessa dalla notificata in data 8 aprile 2024, per intervenuta prescrizione del credito Controparte_1
e, in ogni caso, per difetto di motivazione;
- in ogni caso, con vittoria di spese di lite, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA”.
Costituitasi con memoria difensiva, l' ha sostenuto l'infondatezza Controparte_1 dell'opposizione.
La non si è costituita rimanendo contumace. Controparte_2
***
1. Deve trovare accoglimento l'eccezione attorea di prescrizione.
1.1. Ed invero, nonostante l' abbia affermato di aver notificato alla Controparte_1 parte opponente, dopo la cartella esattoriale sottesa all'intimazione impugnata, alcuni solleciti di
1
1.2. Pertanto, in assenza di atti intermedi aventi efficacia interruttiva, tenuto conto che tra la cartella esattoriale e l'intimazione opposta risulta decorso un lasso temporale superiore al termine di prescrizione quinquennale, deve dichiararsi l'estinzione per prescrizione dei relativi diritti di credito.
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2. Né può darsi seguito alla tesi propugnata dalla difesa dell' , secondo Controparte_3 cui nel caso in esame sarebbe applicabile ai fini del computo del termine prescrizionale del credito esattoriale il termine decennale in ragione dell'effetto novativo derivante dalla mancata opposizione alla cartelle di pagamento.
Ed invero, come stabilito in giurisprudenza:
“soccorre, infatti, il principio di diritto enunciato da questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016), secondo il quale la scadenza del termine pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, articolo
3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'articolo 2953 c.c., si è ritenuto che tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura CP_4 previdenziale di detto (Decreto Legge n. 78 del 2010, articolo 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010); CP_5 in linea con il richiamato principio, con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, questa
Corte e' intervenuta affermando che il subentro dell' quale nuovo concessionario non determina il Controparte_3 mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilita' della prescrizione;
pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n.
335 del 1995, articolo 3, invece che la regola generale sussidiaria di cui all'articolo 2946 c.c. (Cass. n. 31352 del
04/12/2018), e cio' in conformita' alla natura di atto interno all'amministrazione attribuita al ruolo (Cass. n. 14301 del 19/06/2009); allo stesso modo non assume rilievo il richiamo al Decreto Legislativo n. 112 del 1999, articolo 20, comma 6, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in nessun modo puo' interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016, Cass. n. 31352 del 04/12/2018);
[…] questa Corte di legittimita' ha avuto modo di affermare l'ammissibilita' di tale azione laddove l'opponente intenda far
2 valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice (Cass. n. 29294 del 2019; 15603 del 2020)” (così Cass. n.
14690/2021).
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3. Le domande di parte opponente vanno dunque accolte.
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4. Le spese seguono la soccombenza, quanto ai rapporti tra parte opponente e Controparte_3
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[...]
Può invece disporsi la compensazione delle spese di lite tra la parte opponente e la
[...]
, non essendo addebitabile all'ente l'omesso inoltro degli atti Controparte_2 interruttivi della prescrizione.
P.Q.M.
- accerta e dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata;
- condanna l' al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese Controparte_1 processuali, che determina in complessivi euro 43,00 per esborsi ed euro 1.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014;
- compensa le spese di lite tra la parte opponente e la Controparte_2
Milano, 10.04.2025
[...]
Il giudice
Franco Caroleo
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