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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 14123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14123 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
II sezione civile
Nrg 9574/2024
Verbale udienza del 13 ottobre 2025
Sono comparsi per parte ricorrente l'avv. IN AN la quale conclude come da atti
Nessuno è presente per parte resistente costituita
Il giudice
All'esito della discussione decide la causa come da sentenza che segue dandone lettura alle prati
Il giudice designato
ET
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa ET ID, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9574 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
T R A
in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...]
rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Carlo Abbate e CP_1
IN AN elettivamente domiciliati ina Roma via della Maratona n 56 ,
RICORRENTE -
E
(C.F. ) in persona del sindaco pro tempore elettivamente CP_2 P.IVA_1
domiciliata in Roma via del Tempio di Giove n 21 presso gli uffici dell'avvocatura Comunale
rappresentato e difeso dal funzionario delegato Alessandro Leonardi giusto mandato in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione determina dirigenziale ingiuntiva
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza odierna
FATTO E DIRITTO Parte ricorrente ha proposto opposizione alla determinazione dirigenziale Ingiuntiva n°
10886/2022/8/2/1 dell'8 giugno 2022 notificata il 17 giugno 2022
L'atto opposto veniva emesso sulla base del verbale di accertamento n 81170049391 del 18
gennaio 2018 redatto dal Corpo di polizia locale di Roma Capitale U.O. I gruppo con cui veniva contestato al ricorrente la violazione dell'art. 31 comma 1 legge regionale n
13/2007 perché “presso la struttura recettizia denominata Navona Palace residenza di
charme si accertava che il trasgressore in concorso con i gestori delle altre quattro attività
ricettive presenti nello stesso stabile, di fatto gestiva un'attività ricettiva di tipo alberghiero
composta da 42 camere e 92 posti letto priva di titolo abilitativo e di C.P.I. Tutte le attività di
accoglienza e registrazione ospiti, pagamenti, consegna chiavi avvenivano nell'unica
reception operativa ubicata al piano terra ove veniva anche acquisita lista alloggiati che
riportava in un unico elenco tutte le camere della struttura”.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha eccepito il difetto di motivazione e l'errata qualificazione giuridica del caso concreto, l'erroneità dei fatti accertati anche in relazione alla scia.
Costituitasi ha chiesto il rigetto del ricorso CP_2
Nel merito si osserva quanto segue
Il ricorrente è titolare di licenza prot. n. 26723 del 9/5/2016 per attività di affittacamere esercitata con la denominazione di “Navona Palace Leisure” all'interno dell'immobile sito in Roma, Via della Pace n. 36.
L'intero stabile è di proprietà della Società PR. che con contratto di locazione ha Parte_2
concesso alla scrivente la locazione di una porzione di detto immobile e, precisamente,
l'interno 8 e l'interno 11 per l'uso esclusivo di “affittacamere”.
Le altre porzioni dell'immobile sono locate alla R.T.L. Srl che nel medesimo stabile esercita attività di Casa Vacanze in forza di S.C.I.A. prot. 26716 del 9/5/2016 nonché attività di affittacamere in virtù di SCIA prot. n. 7836 del 7/4/2015; alla Controparte_3 che vi esercita attività di affittacamere in virtù di SCIA prot. 26726 del 9/5/2016; ed a la CP_4
[... che vi esercita attività di affittacamere in virtù di SCIA prot. 4088 del 25/1/2018.
Le suddette società gestiscono le attività recettive in modo autonomo (emettono fatture proprie;
utenze autonome,) hanno in comune solo il regolamento condominiale che all'art
9 affida la gestione del servizio di portineria e di controllo degli accessi al Codominio
attraverso una ditta di specializzata che provvede all' identificazione degli ospiti indirizzandoli alle diverse aziende recettizie.
Pertanto il servizio di portineria posto al piano terra dello stabile è gestito dal codominio che attraverso un programma elenca tutti gli ospiti delle quattro società.
La condotta così descritta nel verbale di accertamento, richiamato nella determina impugnata, non è riferibile alla normativa richiamata che si assume violata.
Per tali ragioni l'obbligo di motivazione imposto dall'art 18 comma l. 689/81 non è stato assolto dall'amministrazione neppure per relationem.
Il contenuto di tale obbligo ha lo scopo di consentire all'ingiunto di tutelare i propri diritti mediante l'opposizione, pertanto, può ritenersi soddisfatto l'obbligo di motivazione quando,
nel suo contenuto minimo, l'ingiunzione descriva la condotta sanzionata ed indichi la violazione addebitata in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale che gli è demandato (Cass n 20189/2008). La
motivazione per relationem risulta ammissibile mediante il richiamo agli altri atti del procedimento amministrativo purchè tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio (Cass 1704/2009).
L'opposizione è fondata e l'esame delle ulteriori questioni deve ritenersi assorbito.
La natura della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede 1) Dichiara non dovuto l'importo di cui alla determina dirigenziale dirigenziale Ingiuntiva n°
10886/2022/8/2/1 dell'8 giugno 2022 notificata il 17 giugno 2022
2) Compensa le spese di lite
Così deciso in Roma, 13 ottobre 2025
Il Giudice
ET ID
II sezione civile
Nrg 9574/2024
Verbale udienza del 13 ottobre 2025
Sono comparsi per parte ricorrente l'avv. IN AN la quale conclude come da atti
Nessuno è presente per parte resistente costituita
Il giudice
All'esito della discussione decide la causa come da sentenza che segue dandone lettura alle prati
Il giudice designato
ET
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa ET ID, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9574 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
T R A
in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...]
rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Carlo Abbate e CP_1
IN AN elettivamente domiciliati ina Roma via della Maratona n 56 ,
RICORRENTE -
E
(C.F. ) in persona del sindaco pro tempore elettivamente CP_2 P.IVA_1
domiciliata in Roma via del Tempio di Giove n 21 presso gli uffici dell'avvocatura Comunale
rappresentato e difeso dal funzionario delegato Alessandro Leonardi giusto mandato in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione determina dirigenziale ingiuntiva
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza odierna
FATTO E DIRITTO Parte ricorrente ha proposto opposizione alla determinazione dirigenziale Ingiuntiva n°
10886/2022/8/2/1 dell'8 giugno 2022 notificata il 17 giugno 2022
L'atto opposto veniva emesso sulla base del verbale di accertamento n 81170049391 del 18
gennaio 2018 redatto dal Corpo di polizia locale di Roma Capitale U.O. I gruppo con cui veniva contestato al ricorrente la violazione dell'art. 31 comma 1 legge regionale n
13/2007 perché “presso la struttura recettizia denominata Navona Palace residenza di
charme si accertava che il trasgressore in concorso con i gestori delle altre quattro attività
ricettive presenti nello stesso stabile, di fatto gestiva un'attività ricettiva di tipo alberghiero
composta da 42 camere e 92 posti letto priva di titolo abilitativo e di C.P.I. Tutte le attività di
accoglienza e registrazione ospiti, pagamenti, consegna chiavi avvenivano nell'unica
reception operativa ubicata al piano terra ove veniva anche acquisita lista alloggiati che
riportava in un unico elenco tutte le camere della struttura”.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha eccepito il difetto di motivazione e l'errata qualificazione giuridica del caso concreto, l'erroneità dei fatti accertati anche in relazione alla scia.
Costituitasi ha chiesto il rigetto del ricorso CP_2
Nel merito si osserva quanto segue
Il ricorrente è titolare di licenza prot. n. 26723 del 9/5/2016 per attività di affittacamere esercitata con la denominazione di “Navona Palace Leisure” all'interno dell'immobile sito in Roma, Via della Pace n. 36.
L'intero stabile è di proprietà della Società PR. che con contratto di locazione ha Parte_2
concesso alla scrivente la locazione di una porzione di detto immobile e, precisamente,
l'interno 8 e l'interno 11 per l'uso esclusivo di “affittacamere”.
Le altre porzioni dell'immobile sono locate alla R.T.L. Srl che nel medesimo stabile esercita attività di Casa Vacanze in forza di S.C.I.A. prot. 26716 del 9/5/2016 nonché attività di affittacamere in virtù di SCIA prot. n. 7836 del 7/4/2015; alla Controparte_3 che vi esercita attività di affittacamere in virtù di SCIA prot. 26726 del 9/5/2016; ed a la CP_4
[... che vi esercita attività di affittacamere in virtù di SCIA prot. 4088 del 25/1/2018.
Le suddette società gestiscono le attività recettive in modo autonomo (emettono fatture proprie;
utenze autonome,) hanno in comune solo il regolamento condominiale che all'art
9 affida la gestione del servizio di portineria e di controllo degli accessi al Codominio
attraverso una ditta di specializzata che provvede all' identificazione degli ospiti indirizzandoli alle diverse aziende recettizie.
Pertanto il servizio di portineria posto al piano terra dello stabile è gestito dal codominio che attraverso un programma elenca tutti gli ospiti delle quattro società.
La condotta così descritta nel verbale di accertamento, richiamato nella determina impugnata, non è riferibile alla normativa richiamata che si assume violata.
Per tali ragioni l'obbligo di motivazione imposto dall'art 18 comma l. 689/81 non è stato assolto dall'amministrazione neppure per relationem.
Il contenuto di tale obbligo ha lo scopo di consentire all'ingiunto di tutelare i propri diritti mediante l'opposizione, pertanto, può ritenersi soddisfatto l'obbligo di motivazione quando,
nel suo contenuto minimo, l'ingiunzione descriva la condotta sanzionata ed indichi la violazione addebitata in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale che gli è demandato (Cass n 20189/2008). La
motivazione per relationem risulta ammissibile mediante il richiamo agli altri atti del procedimento amministrativo purchè tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio (Cass 1704/2009).
L'opposizione è fondata e l'esame delle ulteriori questioni deve ritenersi assorbito.
La natura della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede 1) Dichiara non dovuto l'importo di cui alla determina dirigenziale dirigenziale Ingiuntiva n°
10886/2022/8/2/1 dell'8 giugno 2022 notificata il 17 giugno 2022
2) Compensa le spese di lite
Così deciso in Roma, 13 ottobre 2025
Il Giudice
ET ID