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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 3843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3843 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11882/25 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
- Sezione Nona Civile - Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.10.25
DA
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...]I E
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...]
entrambi con l'Avv. Paola Baroli presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio civile in Castell'Arquato (PC), il 13.6.09 (anno 2009 - n.15 - Parte II - serie C) In regime di separazione dei beni. con il seguente figlio:
nato a [...], il [...] Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.10.25, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: Per
1. il figlio minore rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione principale c/o la residenza della madre e con facoltà per ciascuno dei genitori di adottare disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione, nei tempi in cui avranno con loro il minore, e con l'obbligo di decidere di comune accordo le questioni relative alla straordinaria amministrazione, quali istruzione, educazione e salute, nonché in generale, tutte le questioni di maggiore importanza. In particolare, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso di cui all'art.155 c.c., i coniugi si obbligano a riferire reciprocamente i fatti significativi e rilevanti della vita del figlio, con particolare attenzione agli aspetti relazionali, comportamentali ed emotivi, nonché relativi al suo stato di salute;
2. il padre potrà continuare a vederlo e tenerlo con sé a week-end alternati, da intendersi dal Venerdì, dall'uscita da scuola, e fino alla Domenica sera (dopo cena, ore 20,30 circa), nonché il Martedì ed il Giovedì, da intendersi sempre dall'uscita da scuola e fino a dopo cena (ore 20,30 circa), oltre ad un eventuale ulteriore pomeriggio, in base agli impegni lavorativi della madre, con le medesime modalità di cui sopra, anche senza cena. Rito dell'alternanza per tutte le feste comandate, compreso il giorno di Pasqua e le vacanze di Natale, queste ultime da suddividersi in due periodi uguali, ovvero dalla fine della scuola al 30.12 mezzogiorno e dal 30.12 mezzogiorno al 6.1 dopo cena. Così dicasi per le vacanze estive, da intendersi un mese consecutivo per ciascun genitore, che verrà concordato entro il 30 Maggio di ogni anno. Il giorno del compleanno sarà Per viceversa trascorso da preferibilmente con entrambi i genitori;
3. sono fatti salvi eventuali ulteriori e migliorativi accordi sulle modalità di visita, che i genitori vorranno concordare congiuntamente, a modifica di quanto sopra indicato, ciò con adeguato anticipo e sempre nel rispetto degni impegni lavorativi degli stessi nonché scolastici e ricreativi Per di;
4. i genitori si impegnano, inoltre, a favorire un contatto telefonico quotidiano del minore con quello assente;
5. il sig. continuerà a corrispondere alla signora , a titolo di contributo indiretto Pt_2 Pt_1 per il mantenimento del figlio, un assegno mensile oggi di €.355,00 (già €.350,00 rivalutato a seguito di aggiornamento Istat), da versarsi entro il 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario tratto sul c.c. intestato alla stessa. Il suddetto assegno sarà rivalutato annualmente, secondo gli Indici Istat, costo della vita, a far tempo dalla data di pubblicazione della predetta sentenza, ponendosi come base il mese precedente detta pubblicazione;
6. il sig. rimborserà, inoltre, alla signora il 50% delle spese straordinarie del Pt_2 Pt_1 figlio secondo il seguente protocollo in dotazione a codesto Tribunale, includendo a carico solidale dei genitori anche il costo per il conseguimento della patente di guida senza il preventivo accordo, che di seguito si riassume:
➢ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
➢ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
➢ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
➢ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo racc. AR, mail o sms) un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, mail e/o WhatsApp) con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta
7. la signora continuerà ad usufruire dell'assegno unico ed universale per il figlio al 100%, Pt_1 in ragione del suo prevalente collocamento c/o la stessa;
8. le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti per le rispettive attività lavorative svolte/posizioni contributive e, pertanto, dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, reciprocamente a qualsiasi contributo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
9. i coniugi si danno, inoltre, reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti anche Per validi all'espatrio del figlio minore;
10. le spese della presente procedura saranno a carico solidale delle le parti. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno altresì dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione, di cui all'art.473 bis.12, comma 3, c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt.70 e 71 c.p.c. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art.3, co. I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n.898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio e ravvisato che le clausole relative allo stesso non sono in contrasto con i suoi interessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto del figlio deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Castell'Arquato (PC), il 13.6.09 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castell'Arquato (PC) affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché al Comune di Pieve Emanuele (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
- Sezione Nona Civile - Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.10.25
DA
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...]I E
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...]
entrambi con l'Avv. Paola Baroli presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio civile in Castell'Arquato (PC), il 13.6.09 (anno 2009 - n.15 - Parte II - serie C) In regime di separazione dei beni. con il seguente figlio:
nato a [...], il [...] Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.10.25, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: Per
1. il figlio minore rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione principale c/o la residenza della madre e con facoltà per ciascuno dei genitori di adottare disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione, nei tempi in cui avranno con loro il minore, e con l'obbligo di decidere di comune accordo le questioni relative alla straordinaria amministrazione, quali istruzione, educazione e salute, nonché in generale, tutte le questioni di maggiore importanza. In particolare, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso di cui all'art.155 c.c., i coniugi si obbligano a riferire reciprocamente i fatti significativi e rilevanti della vita del figlio, con particolare attenzione agli aspetti relazionali, comportamentali ed emotivi, nonché relativi al suo stato di salute;
2. il padre potrà continuare a vederlo e tenerlo con sé a week-end alternati, da intendersi dal Venerdì, dall'uscita da scuola, e fino alla Domenica sera (dopo cena, ore 20,30 circa), nonché il Martedì ed il Giovedì, da intendersi sempre dall'uscita da scuola e fino a dopo cena (ore 20,30 circa), oltre ad un eventuale ulteriore pomeriggio, in base agli impegni lavorativi della madre, con le medesime modalità di cui sopra, anche senza cena. Rito dell'alternanza per tutte le feste comandate, compreso il giorno di Pasqua e le vacanze di Natale, queste ultime da suddividersi in due periodi uguali, ovvero dalla fine della scuola al 30.12 mezzogiorno e dal 30.12 mezzogiorno al 6.1 dopo cena. Così dicasi per le vacanze estive, da intendersi un mese consecutivo per ciascun genitore, che verrà concordato entro il 30 Maggio di ogni anno. Il giorno del compleanno sarà Per viceversa trascorso da preferibilmente con entrambi i genitori;
3. sono fatti salvi eventuali ulteriori e migliorativi accordi sulle modalità di visita, che i genitori vorranno concordare congiuntamente, a modifica di quanto sopra indicato, ciò con adeguato anticipo e sempre nel rispetto degni impegni lavorativi degli stessi nonché scolastici e ricreativi Per di;
4. i genitori si impegnano, inoltre, a favorire un contatto telefonico quotidiano del minore con quello assente;
5. il sig. continuerà a corrispondere alla signora , a titolo di contributo indiretto Pt_2 Pt_1 per il mantenimento del figlio, un assegno mensile oggi di €.355,00 (già €.350,00 rivalutato a seguito di aggiornamento Istat), da versarsi entro il 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario tratto sul c.c. intestato alla stessa. Il suddetto assegno sarà rivalutato annualmente, secondo gli Indici Istat, costo della vita, a far tempo dalla data di pubblicazione della predetta sentenza, ponendosi come base il mese precedente detta pubblicazione;
6. il sig. rimborserà, inoltre, alla signora il 50% delle spese straordinarie del Pt_2 Pt_1 figlio secondo il seguente protocollo in dotazione a codesto Tribunale, includendo a carico solidale dei genitori anche il costo per il conseguimento della patente di guida senza il preventivo accordo, che di seguito si riassume:
➢ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
➢ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
➢ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
➢ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo racc. AR, mail o sms) un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, mail e/o WhatsApp) con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta
7. la signora continuerà ad usufruire dell'assegno unico ed universale per il figlio al 100%, Pt_1 in ragione del suo prevalente collocamento c/o la stessa;
8. le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti per le rispettive attività lavorative svolte/posizioni contributive e, pertanto, dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, reciprocamente a qualsiasi contributo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
9. i coniugi si danno, inoltre, reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti anche Per validi all'espatrio del figlio minore;
10. le spese della presente procedura saranno a carico solidale delle le parti. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno altresì dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione, di cui all'art.473 bis.12, comma 3, c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt.70 e 71 c.p.c. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art.3, co. I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n.898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio e ravvisato che le clausole relative allo stesso non sono in contrasto con i suoi interessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto del figlio deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Castell'Arquato (PC), il 13.6.09 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castell'Arquato (PC) affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché al Comune di Pieve Emanuele (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG