Ordinanza collegiale 15 luglio 2023
Ordinanza collegiale 8 gennaio 2024
Sentenza 24 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/05/2026, n. 3683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3683 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03683/2026REG.PROV.COLL.
N. 02230/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2230 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 15110/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il Cons. EN AR, nessuno presente per le parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1. L’odierna ricorrente ha impugnato innanzi al Tar il provvedimento di rigetto della sua domanda di concessione della cittadinanza italiana, adottato dal Ministero dell’Interno per la sussistenza di “ elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica e che tale motivo risulta ostativo alla concessione della cittadinanza ”.
2. Il Giudice di prime cure ha respinto il ricorso, ritenendo che:
“ vanno disattesi, innanzitutto, i primi due motivi di censura con i quali si lamenta la consumazione del potere di adottare il gravato diniego per scadenza del termine biennale di conclusione del procedimento previsto dall’art. 8, comma 2, della legge n. 91/1992 – successivamente abrogato dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132 – che così dispone(va): “l’emanazione del decreto di rigetto dell’istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell’istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni”.
Ebbene, dalla disamina della documentazione del procedimento emerge che l’istanza di concessione della cittadinanza per matrimonio è stata presentata il 24.05.2016 e l’impugnato decreto di rigetto è stato adottato il 16.05.2018, dunque nel pieno rispetto del termine biennale innanzi indicato, non assumendo rilevanza, al riguardo, la data di notificazione di detto decreto, in quanto la citata disposizione di cui all’art. 8, comma 2, l. n. 91/1992 stabilisce che, scaduto il termine biennale, è preclusa “l’emanazione” del decreto di rigetto, e non già la notifica dello stesso, che consiste in un’attività materiale successiva alla conclusione del procedimento.
4.- Devono essere respinti anche i due restanti motivi di censura.
A fondamento dell’impugnato diniego il Ministero resistente ha rappresentato che, dall’attività informativa esperita, sono emersi sul conto della richiedente “elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica e che tale motivo risulta ostativo alla concessione della cittadinanza”.
In particolare, a seguito dell’istruttoria disposta ed espletata in corso di causa, l’Amministrazione ha riferito che l’istante sarebbe nota quale Presidente di una ONG con sede a IO (asseritamente gestita con il fratello), impegnata nella distribuzione di aiuti umanitari nonché responsabile delle attività di distribuzione/trasporto merci di una Compagnia – meglio indicata nella relazione - impegnata sul medesimo fronte umanitario, della quale il coniuge risulterebbe Presidente ed Amministratore delegato. Sul conto di quest’ultimo, uomo d’affari ed ex membro di un’Associazione relativa ad aiuti umanitari, sono emerse evidenze secondo le quali avrebbe finanziato un movimento fondamentalista islamica somalo e sarebbe contiguo ad esponenti dell’estremismo islamico nel Corno d’Africa e nella Penisola Arabica con i quali intratterrebbe rapporti di natura economico commerciale. Lo stesso, inoltre, avrebbe mantenuto rapporti con i due soggetti coinvolti nel contrabbando di alimenti sottratti alle ONG. Inoltre, il fratello dell’istante, in affari con il cognato, è emerso all’attenzione per l’asserita gestione di attività illecite in favore di un’organizzazione terroristica operante in Somalia.
Sulla base di detta informativa, il Ministero resistente, sulla scorta di un’attività valutativa sostanzialmente “vincolata” agli accertamenti degli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, ha ritenuto preminente l’esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale rispetto all’interesse del richiedente all’acquisto della cittadinanza italiana.
Ciò posto, quanto al profilo di censura riguardante l’asserito vizio di motivazione, giova precisare che il potere di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino all’acquisto della cittadinanza per matrimonio è connotato da ampia discrezionalità, in quanto viene comunque in rilievo un atto che attribuisce definitivamente uno status che comporta rilevantissime conseguenze per il patrimonio giuridico del richiedente e sui suoi diritti all’interno dello Stato, anche considerato che possono derivare conseguenze gravemente perniciose per l’interesse nazionale in caso di infelice concessione, sicché la valutazione dell’Amministrazione è evidentemente informata a criteri di precauzione di profilo oggettivo e di cautela (Cons. St., sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102; 6 settembre 2018, n. 5262).
Più in particolare, nell’operare il bilanciamento degli interessi pubblici e privati in gioco, va considerato che il sacrificio dell'interesse del privato consiste nel non conseguire immediatamente il pieno riconoscimento di tutti i diritti, consistenti nella sostanza nei diritti politici che consentono di partecipare all’autodeterminazione della vita del Paese mediante l’esercizio del diritto di elettorato (oltre che nel diritto di incolato e limitazione dell’estradizione), essendo il conseguimento di tale posizione differito al momento in cui si possono ritenere maturati in capo ad esso tutti i requisiti richiesti. Mentre, nel caso di accoglimento dell’istanza, le conseguenze sono tendenzialmente irreversibili ed interessano l’intera collettività in quanto il soggetto viene ad essere ammesso stabilmente nella comunità nazionale in via definitiva, con diritto di partecipazione alla determinazione delle scelte politiche. In tale prospettiva non può ritenersi sproporzionato, ove si considerino le gravità delle conseguenze per la generalità dei consociati, il provvedimento che nega la cittadinanza, in via di precauzione adeguatamente avanzata, a quei soggetti di cui si dubita che possano assicurare il rispetto dei valori fondamentali, quali la vita e la incolumità delle persone, la fiducia ed il riguardo per le Istituzioni dello Stato di cui entra a far parte, ed altri beni riconosciuti e tutelati dalla Costituzione (TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022)…..
In ultima analisi, la valutazione del Ministero dell'Interno è avvenuta sulla base di accertamenti il cui esito, in termini di prognosi di idoneità allo stabile inserimento nella comunità nazionale con il conferimento della cittadinanza, rientra negli apprezzamenti di merito non sindacabili dinanzi al giudice amministrativo, anche considerato che il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104; 8084/2022 e n. 11538/2022).
Quanto, poi, all’attendibilità delle valutazioni operate dall’Amministrazione, si deve evidenziare che si tratta di notizie pervenute dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, quindi, di fonte ufficiale, raccolte e vagliate da detti organismi pubblici nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, sulla cui attendibilità non è dato ragionevolmente dubitare.
Né la natura di alta amministrazione del provvedimento gravato consente a questo giudice di sostituire valutazioni di merito, riservate all'Autorità amministrativa preposta, con altre, attesi i vincoli al sindacato giurisdizionale in questa materia.
Non può, in definitiva, essere ravvisato alcun vizio nell’operato del Ministero dell'Interno, che si è basato sulle indagini condotte dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato ed ha prestato fede alla loro provenienza istituzionale (cfr. Cons. Stato sez. III, 28 novembre 2011 n. 6289 e 8 ottobre 2021, n. 6720) né sarebbe stata opportuna l’esternazione di maggiori dettagli ”.
3.1. Con l’atto di appello la ricorrente formula i seguenti motivi di doglianza:
a) error in iudicando – violazione e falsa applicazione artt. 22 e 97 Cost. – violazione e falsa applicazione artt. 5, 6, 9 l. 91/92 ed artt. 7 e 21 nonies l. 241/90 – eccesso di potere per inesistenza dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione – violazione del giusto procedimento:
ritenendo che “ sebbene dalla documentazione riservata depositata dall’Amministrazione siano emersi presunti pregiudizi a carico dei familiari della ricorrente – sulla cui veridicità e rilevanza si dirà infra – alcun dato rilevante è invece emerso a carico della SI.ra -OMISSIS-, la quale rimane comunque immune dai rilievi mossi dall’Amministrazione nella motivazione del provvedimento impugnato.
Nella motivazione nel provvedimento impugnato si legge, infatti, che il rigetto avrebbe avuto luogo in quanto "dall'attività informativa esperita sono emersi sul conto della sig.ra -OMISSIS-, elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica [...]"…
…le ragioni di sicurezza richiamate dal Ministero nulla hanno a che vedere con la posizione della SI.ra -OMISSIS-, né risulta in alcun modo indicato per quali ragioni gli elementi istruttori raccolti a carico di altri soggetti – coniuge e fratello della ricorrente – possano in qualche modo essere ad ella ricondotti, ovvero determinare, nei suoi confronti, una prognosi pregiudizievole in termini di sicurezza per lo Stato. Motivazione, quest’ultima, ancor più doverosa a fronte del fatto che la SI.ra -OMISSIS- ha dimostrato, nel tempo, la sua assoluta affidabilità in termini di sicurezza, quale soggetto già titolare della cittadinanza americana, residente nel territorio della Repubblica sin dagli anni ’90 e pienamente integrato nel tessuto sociale e mai attinto da pregiudizi penali….
…un “obbligo motivazionale più approfondito sussiste quando si tratti di valutare condotte che non riguardano direttamente il richiedente la cittadinanza, ma il suo familiare (Cons. Stato, Sez. I, parere n.1988/2022).” (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. I, 27 giugno 2023, Parere n. 955).
Ebbene, ferma la genericità delle risultanze istruttorie formatesi nel corso del giudizio di I Grado - sulla quale si argomenterà infra nel secondo motivo di appello – alcun elemento è stato dedotto dall’Amministrazione, al di là del mero rapporto familiare e/o parentale, al fine di dimostrare che le circostanze ostative a carico del coniuge e del fratello potessero essere condivise dalla ricorrente, con conseguente violazione dell’obbligo di motivazione sopra evidenziato.
Obbligo che risultava ancor più cogente nel caso di specie, in cui il coniuge della SI.ra -OMISSIS- – sul quale graverebbero gli ipotetici pregiudizi proiettati sulla posizione della ricorrente – è già cittadino italiano che beneficia di tutte le garanzie previste dall’ordinamento e dunque non trarrebbe alcun (pregiudizievole) vantaggio dalla concessione della cittadinanza alla moglie, né in termini di acquisto della cittadinanza (ex art. 5 L. 91/1992 per lo straniero o apolide coniugato con cittadino italiano), né in termini di divieto di espulsione dello straniero coniugato con cittadino italiano (ex art. art. 19, comma 2, lett. c), D.lgs. 286/1998) ”;
b) error in iudicando – violazione e falsa applicazione artt. 22 e 97 Cost. – violazione e falsa applicazione artt. 5, 6, 9 l. 91/92 ed artt. 7 e 21 nonies l. 241/90 – eccesso di potere per inesistenza dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione – violazione del giusto procedimento:
sostenendo, al riguardo, che “ gli elementi invocati dall’Amministrazione e dal T.A.R. restano confinati alla sfera del mero sospetto – come si deduce dall’uniforme utilizzo del modo condizionale – nemmeno l’istruttoria ha consentito di individuare con precisione quali potessero essere i rapporti pregiudizievoli tenuti dai congiunti della ricorrente, dai quali discenderebbe il pericolo per la sicurezza dello Stato.
Sul conto del marito, si deduce in primis che egli, uomo d’affari, avrebbe finanziato “un movimento fondamentalista islamica somalo”, senza però concretamente individuare tale movimento, senza specificare le modalità di tale finanziamento, e senza tuttavia in alcun modo specificare quali sarebbero gli elementi di controindicazione pregiudizievoli per la sicurezza nazionale (quali, a titolo esemplificativo, il finanziamento del terrorismo).
Inoltre, sempre il marito “avrebbe mantenuto rapporti con i due soggetti coinvolti nel contrabbando di alimenti sottratti alle ONG”. Anche su tale punto, le argomentazioni dedotte dal Ministero rimangono confinate alla mera ipotesi e risultano essere oltremodo generiche.
Non risulta in alcun modo specificato chi siano i due presunti soggetti coinvolti nelle attività di contrabbando, né gli eventi presi ad esame, né le ONG che avrebbero subito la sottrazione degli alimenti, né tantomeno la tipologia di rapporti mantenuti dal marito della SI.ra -OMISSIS- con tali soggetti, né ancora come tali eventi costituirebbero elementi di controindicazione pregiudizievoli per la sicurezza nazionale.
Tra l’altro, il Ministero nemmeno precisa se i presunti elementi ostativi posti a carico del marito della SI.ra -OMISSIS- – si rimarca: cittadino italiano – risalgono ad un momento successivo alla concessione della cittadinanza italiana.
In assenza di tale specificazione, ed in presenza di una concessione di cittadinanza in favore del marito della appellante, nonché in assenza di provvedimenti restrittivi della libertà adottati dallo Stato Italiano nei confronti di tale soggetto, si suppone che tali presunti eventi pregiudizievoli relativi al marito della SI.ra -OMISSIS- siano già stati vagliati e superati in sede di concessione della cittadinanza a tale soggetto ”.
3.2. Con successiva memoria:
- “ rappresenta la sicura ammissibilità dei documenti prodotti nel presente grado di giudizio, in quanto: i) trattasi di documenti venuti ad esistenza successivamente alla definizione del giudizio di primo grado (Cfr. all. 2-8 depositati in data 17.03.2025); ii) ovvero trattasi di documenti che la parte non ha potuto produrre – per causa ad essa non imputabile – nel giudizio di primo grado (Cfr. all. 11-14 depositati in data 17.03.2025; allegato unico depositato in data 26.01.2026).
A) La SI.ra -OMISSIS- ha infatti depositato unitamente all’atto di appello, in data 17.03.2025 i documenti sulla base dei quali sarebbe stata svolta l’istruttoria riservata da parte dell’Amministrazione e dai quali emergerebbero gli elementi pregiudizievoli a carico dei familiari della SI.ra -OMISSIS-, tuttavia non citati né indicati nella relazione riservata depositata nel giudizio di I Grado dal Ministero (Cfr. all. 12 depositato in data 17.03.2025).
L’appellante ha, inoltre, depositato anche la documentazione, proveniente dalle medesime fonti istituzionali, che sconfessa le accuse mosse nei confronti dei suoi familiari (Cfr. all. 11, 13 e 14 depositati in data 17.03.2025).
A fronte della più assoluta carenza di elementi identificativi all’interno della relazione riservata ministeriale, per la SI.ra -OMISSIS- è stato dunque impossibile individuare e produrre – nel giudizio di primo grado – la documentazione utile a sconfessare i presunti elementi pregiudizievoli individuati dal Ministero e l’illegittima motivazione assunta a fondamento del provvedimento di diniego della cittadinanza.
Solo a seguito di una affannosa ricerca presso gli archivi O.N.U. – peraltro, liberamente consultabili e non coperti da “segreto” – conclusasi solo a seguito del deposito della Sentenza del T.A.R., è stato possibile individuare i reports ove figurano le ipotetiche condotte tenute dai familiari della SI.ra -OMISSIS-.
La medesima ricerca ha poi consentito di individuare anche i documenti – sempre provenienti dalle articolazioni O.N.U. – che smentiscono gli elementi dedotti dal Ministero a carico dei familiari della SI.ra -OMISSIS-.
I predetti documenti sono stati altresì tradotti, in estratto, in lingua italiana attraverso una relazione giurata depositata in data 21.01.2026.
È dunque chiaro che, a fronte della assoluta mancanza di elementi all’interno della relazione ministeriale idonei a identificare le fonti documentali di accusa, la SI.ra -OMISSIS- era certamente impossibilitata a depositare la documentazione utile a sconfessare i presunti elementi pregiudizievoli individuati dal Ministero e l’illegittima motivazione assunta a fondamento del provvedimento di diniego della cittadinanza.
Fermo quanto precede, in ogni caso i medesimi documenti risultano essere indispensabili ai fini della decisione della causa e sono, dunque, ammissibili, in quanto “dotati di quella speciale efficacia dimostrativa che si traduce nella capacità di fornire un contributo decisivo all’accertamento della verità materiale, conducendo ad un esito, per così dire, “necessario” della controversia” (ex multis C.d.S., Sez. VII, 12 giugno 2025, n. 5319; Sez. III, n. 183/2019, cit.; Sez. VI, 17 luglio 2018, n. 3435; Sez. V, n. 2532/2016, cit.).
B) I documenti depositati unitamente all’atto di appello e contraddistinti dai numeri da 2 a 8 del foliario sono, invece, degli elementi sopravvenuti al deposito della Sentenza di Primo Grado utili a rivelare come la SI.ra -OMISSIS- abbia assunto una pluralità di incarichi diplomatici per la Repubblica di Somalia – financo presso l’Unione Europea – successivamente al deposito della Sentenza impugnata.
Fermo il carattere sopravvenuto di tali documenti, dunque certamente ammissibili, emerge anche in tal caso l’indispensabilità di tali documenti ai fini della decisione, in quanto utili a rilevare l’evidente irragionevolezza del giudizio negativo reso dal Ministero sulla domanda di cittadinanza a fronte del positivo (e certamente più incisivo ed accurato) giudizio di compatibilità ed affidabilità – esteso anche ai suoi familiari – condotto dagli stati esteri e dall’Unione Europea ai fini dell’accreditamento diplomatico ”;
- evidenzia l’inesistenza del pericolo per la sicurezza paventato dall’Amministrazione intimata, sia alla luce di articoli di stampa prodotti sia perché “ gli elementi pregiudizievoli raccolti dall’Amministrazione restano confinati alla sfera del mero sospetto – come si deduce dall’uniforme utilizzo del modo condizionale – e nemmeno l’istruttoria Ministeriale ha consentito di individuare con precisione quali potessero essere i rapporti pregiudizievoli tenuti dai congiunti della ricorrente, dai quali discenderebbe il pericolo per la sicurezza dello Stato.
La relazione non individua nemmeno il presunto “movimento fondamentalista islamica somalo” che avrebbe ricevuto finanziamenti, né le modalità di tale finanziamento.
Inoltre, non risulta in alcun modo specificato chi siano i presunti soggetti coinvolti nelle attività di contrabbando, né gli eventi presi ad esame, né le ONG che avrebbero subito la sottrazione degli alimenti, né tantomeno la tipologia di rapporti mantenuti dal marito della SI.ra -OMISSIS- con tali soggetti, né ancora come tali eventi costituirebbero elementi di controindicazione pregiudizievoli per la sicurezza nazionale ” a fronte degli incarichi diplomatici in atto ricoperti dall’appellante.
4. Il Ministero dell’Interno non si è costituito.
5. All’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
RI
1. Il ricorso è infondato e va, quindi, respinto.
2.1. Secondo giurisprudenza consolidata, il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è un atto discrezionale subordinato all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno “ status illesae dignitatis ” (morale e civile) di chi chiede la cittadinanza (Cons. St. Sez. I, 20 gennaio 1993, n. 1878/94; 12 aprile 1995, n. 1834/91; 26 agosto1998, n. 1108/96; 3 marzo 1999, n. 29/99; sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657;25 agosto 2016, n. 3696).
2.2. Si tratta, quindi, di un provvedimento fondato su valutazioni che rappresentano un'esplicazione del potere dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. St., Sez. III, 13 novembre 2018, n. 6374; 27 febbraio2019, n. 1390), da cui consegue che l’inserimento nella comunità statale può avvenire soltanto quando l’amministrazione ritenga che lo straniero possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l’ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (Cons. St., sez. III, n. 334/2025, n. 2913/2025, n.3101/2025, n. 5516/2024; n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n.7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019).
2.3. Ne discende che nella valutazione discrezionale ed articolata che spetta all’amministrazione per concedere o meno la cittadinanza assumono rilievo tutti gli aspetti da cui è possibile desumere l’integrazione del richiedente nella comunità nazionale sotto il profilo della conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali che la connotano.
2.4. La giurisprudenza consolidata di questo Consiglio di Stato, in tema di concessione della cittadinanza italiana, ha inoltre costantemente affermato che la natura latamente discrezionale del potere amministrativo è informata anche a criteri di stampo precauzionale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 11 maggio 2016, n. 1874) e cautelativo (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102; 6 settembre 2018, n. 5262), sottoposti alla verifica non solo delle Autorità di pubblica sicurezza, ma anche degli organismi specificamente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, che formulano la prognosi di compatibilità con l’interesse nazionale dell’inserimento dello straniero nella collettività dei cittadini utilizzando dati di natura riservata, rispetto ai quali non è predicabile una conoscenza integrale e generalizzata, poiché l’obbligo di motivazione si presta ad essere adeguatamente calibrato in funzione, anche, della delicatezza degli interessi coinvolti (vds., per tutte, Cons. Stato, Sez. III, n. 2102/2019; id. n. 5326/2020; id, n. 602/2026).
2.5. Il giudizio di concessione dello status civitatis, in questi casi, si connota ancor più alla stregua di una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale ed informata ai già citati principi di cautela, al solo fine della tutela dell’interesse nazionale.
2.6. Risulta, pertanto, fisiologico un assolvimento “ attenuato ”, da parte dell’amministrazione, dell’obbligo esplicativo delle ragioni del provvedimento, quando una più ampia disclosure, già nel contesto del provvedimento medesimo, dei dati e delle informazioni in possesso dell’amministrazione, potrebbe costituire un attentato alla segretezza connaturata allo svolgimento di investigazioni particolarmente penetranti ed in ambiti estremamente rischiosi ( cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 novembre 2023, n. 10229; id. 29 marzo 2019, n. 2102).
2.7. In altri termini, nei casi in cui il rigetto della domanda di cittadinanza è fondato su ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, il provvedimento di diniego è sufficientemente motivato, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241del 1990, quando consente di comprendere l’iter logico seguito dall’amministrazione nell’adozione dell’atto, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti ed i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 19 novembre 2022, n. 8084).
2.8. La giurisprudenza della Sezione, in questa specifica fattispecie, è univoca nel ritenere che “ la ponderazione bilanciata degli interessi contrapposti - da un lato, quello del cittadino straniero a conseguire la cittadinanza, e, dall’altro, quello dell’Amministrazione procedente ad evitare rischi per la sicurezza dello Stato - conduce a ritenere ammissibile un onere motivazionale meno stringente rispetto ad altri provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del privato, proprio perché si tratta di atti di alta amministrazione che non si riferiscono necessariamente a risultanze processuali penali, ma rimandano ad accertamenti di natura preventiva svolti dagli organi di informazione classificati e rispetto ai quali non può essere ammessa una disclosure totale senza compromettere le attività di intelligence ” (vds. sent. n. 7981/2025).
3.1. Nel caso di specie, dall’esame del provvedimento impugnato emerge che il diniego di cittadinanza si è basato su una valutazione di non coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana che si fonda su ragioni inerenti la sicurezza nazionale.
3.2. Ne deriva che, nei limiti del sindacato estrinseco consentito al giudice in questo tipo di procedimenti, non appaiono sussistenti i vizi lamentati dal ricorrente, alla luce della valutazione dell’Amministrazione della sussistenza di un pericolo attuale e concreto per la sicurezza dello Stato, idonea a legittimare la valutazione negativa in termini di compatibilità dell’interesse pubblico con quello privato.
4. In conclusione, il Collegio ritiene di dover respingere l’appello.
5. Nulla dev’essere disposto in tema di spese del giudizio, non essendosi costituita l’Amministrazione appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante e di ogni altra persona fisica citata nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI Pescatore, Presidente FF
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
EN AR, Consigliere, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| EN AR | GI Pescatore |
IL SEGRETARIO