Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/05/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 279 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv.ti Renzo Colantonio e Nino Parte_1
Presutti) appellante
E
(dottori Controparte_1
Luca Mancuso e Vincenzo Parrello e dott.sse Tiziana Meligrana e Rosaria Leuzzi) appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Vibo Valentia. Opposizione a ordinanza ingiunzione che sanziona irregolarità amministrative in fase di assunzione. Entità della sanzione.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. L' di a seguito Controparte_1 CP_1 dell'accesso ispettivo del 19.7.2018, ha sanzionato la società Parte_1
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occupato senza regolare assunzione, nella giornata del 19.7.2018, il dipendente
[...]
(così violando l'art. 3, cc. 3 e 3 ter, del d.l. 12/2020 e s.m.i.) e (2) per aver Parte_2 tardivamente denunziato l'assunzione dell'altro dipendente solo il Parte_3
20.7.2018, benché lo stesso avesse iniziato a lavorare già l'8.6.2018 (così violando l'art. 9 bis, cc. 2 e ss., del d.l. 510/1996 e s.m.i.). Ha ingiunto ad entrambe, in solido, il pagamento di 3.180 euro a titolo di sanzioni e spese.
2. Al fine esclusivo di ottenere la rideterminazione delle sanzioni che le sono state irrogate, la società ha proposto opposizione con ricorso giudiziale del 3.6.2020 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 33/2020. Ma il tribunale di Vibo Valentia ha respinto l'opposizione addebitandole di essersi limitata a contestare le risultanze dell'accertamento ispettivo propedeutico all'ordinanza ingiunzione, senza però assolvere l'onere di “ricostruire i fatti diversamente rispetto al verbale” che è stato redatto dagli organi pubblici di vigilanza. Ha posto a suo carico le spese di lite, liquidandole in 3.812,80 euro.
3. La società ricorrente impugna la sentenza per due ordini di motivi.
3.1. Col primo ne denuncia la nullità “per extra e/o ultra petizione e/o per omessa pronuncia sul thema decidendum”, che era costituito esclusivamente dall'entità delle sanzioni che le sono state irrogate in misura “pari al doppio del minimo edittale” e che chiede siano “ridotte in importo pari al minimo edittale”, ossia nell'importo di 1.500 euro “quella irrogata per la violazione relativa al lavoratore ” e nell'importo di 1.000 euro “quella irrogata in Parte_2 relazione al lavoratore ”. Parte_3
3.2. Col secondo motivo si duole della misura delle spese processuali che il tribunale ha posto a suo carico senza rispettare i criteri legali di liquidazione e senza applicare la riduzione prevista dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c. per il caso in cui, come nella specie, l'amministrazione sia assistita in giudizio da propri dipendenti.
4. L' appellato, dopo aver riassunto le sue difese di Controparte_1
primo grado, comprensive delle eccezioni preliminari non esaminate dal tribunale, relative alla tardività dell'opposizione e al difetto di legittimazione ad agire della società opponente, ha chiesto il rigetto dei motivi di gravame assumendoli infondati.
Pag. 2 di 6 5. La Corte ha disposto la trattazione cartolare dell'udienza di discussione e, acquisite le note di entrambe le parti, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
6. La sentenza appellata va riconosciuta nulla, così come chiede l'appellante, perché è affetta dall'omessa indicazione degli elementi da cui il tribunale ha desunto il proprio convincimento. Ha infatti imputato alla società ricorrente di non aver offerto una ricostruzione diversa dei fatti verbalizzati dagli ispettori, ma ha del tutto trascurato di indicare quali sono tali fatti e, soprattutto, quali sono i motivi di opposizione rispetto ad essi1. Se lo avesse fatto, avrebbe dovuto dare atto che l'opposizione non si appunta sul merito dell'accertamento ispettivo e, dunque, sulla ricostruzione fattuale degli illeciti contestatati, bensì esclusivamente sull'entità delle sanzioni comminate.
6.1. La motivazione si presenta, quindi, priva di qualsivoglia disamina logica e giuridica dei profili che formano l'effettivo oggetto della controversia, dei quali, per l'appunto, la sentenza non fa menzione, limitandosi all'esposizione di principi generali e affidando ad apodittiche e generiche affermazioni l'applicazione di quegli stessi principi al caso in esame. Il tribunale non ha invero indicato quali sono le infrazioni contestate alla società ricorrente;
né quali sono le argomentazioni, in fatto e in diritto, con cui la società si è opposta agli addebiti;
né quali sono le ragioni per cui quelle specifiche argomentazioni non meritano accoglimento. Sicché la motivazione, nella sua stereotipata genericità, si rivela apparente e ciò determina la nullità della sentenza impugnata2.
Pag. 3 di 6 6.2. La stigmatizzata nullità assorbe la censura relativa alla regolamentazione delle spese processuali e impone al Collegio di ovviare, prioritariamente, all'omessa delibazione dell'eccezione relativa alla intempestività dell'opposizione3 che, sollevata in primo grado dall'amministrazione resistente, è comunque rilevabile d'ufficio.
7. L'eccezione, di cui l'appellante denuncia l'infondatezza, è invece meritevole d'essere accolta.
7.1. Ed invero, l'ordinanza ingiunzione contraddistinta con il numero 33-
1/2020, con cui è stato intimato il pagamento tanto ad in qualità di CP_2
trasgressore, in quanto presidente del consiglio di amministrazione della società appellante, tanto alla medesima società in qualità di obbligata in solido, è stata notificata a quest'ultima il 14.2.2020. In quella data alla società è pervenuta la raccomandata postale n. 78757252107-5 contenente detta ordinanza.
7.2. Ma la medesima società ha reagito in giudizio solo il 20.5.2020, quando ormai era scaduto il termine perentorio di 30 giorni, previsto dall'art. 6 del d.lgs. n.
150/2011 che è da computarsi dalla suddetta data del 14.2.2020 in cui l'ordinanza ingiunzione le era stata notificata. Pur considerando la sospensione dal 9 marzo all'11 maggio 2020, prevista dall'art. 83 del d.l. 18/2020 e dall'art. 36, c. 1, del d.l. 23/2020
a causa dell'emergenza pandemica, l'opposizione, infatti, avrebbe dovuto essere proposta entro lunedì 18.5.2020. L'ingiunzione non opposta entro quel termine è pertanto divenuta definitiva.
8. Al rilievo della definitività dell'ingiunzione di pagamento rivolta alla società non osta la circostanza che l'amministrazione appellata abbia adottato un'altra ordinanza ingiunzione, distinta con il n. 33/2020 ed avente i medesimi contenuti di quella contrassegnata col n. 33-1/2020, e l'abbia notificata il 17.2.2020, con raccomandata n. 78757252106-4, ad . CP_2
8.1. Gli è, infatti, che ad agire in giudizio è stata non già quest'ultima, bensì la società che essa rappresenta, la quale non ha però proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 33-1/2020 che le era già stata notificata il 14.2.2020, ma ha reagito
Pag. 4 di 6 all'ordinanza ingiunzione n. 33/2020 che però, come si è evidenziato, è stata notificata solo qualche giorno più tardi alla sua legale rappresentante, in proprio.
8.2. L'iniziativa giudiziale della società si apprezza pertanto tardiva e, stante l'autonomia dell'obbligazione della corresponsabile solidale (la società appellante) rispetto a quella del trasgressore (la sua legale rappresentante)4, ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione che la prima ha proposto oltre il termine perentorio decorrente dalla data in cui le era pervenuta l'ordinanza che le ingiunge il pagamento del quale denuncia la sproporzione.
9. Ne consegue, in riforma della sentenza appellata, la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione che ha proposto.
10. Le spese processuali del doppio grado seguono la soccombenza5 e si liquidano come da dispositivo avendo riguardo all'importo della sanzione irrogata e applicando, rispetto ai parametri dettati dal DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i., la riduzione che è prevista dall'art. 9, c. 2, del d.lgs. n. 149/2015, perché
l'amministrazione si è costituita, in entrambi i gradi, con propri funzionari.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con ricorso depositato il 28.3.2023, avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 813/22, pubblicata in data
28.9.2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza appellata;
2. Dichiara inammissibile l'opposizione ad ordinanza ingiunzione proposta dalla società ricorrente;
4 Cass. SU 22082/2017: “In tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dall'art. 6 della l. n.
689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l'obbligazione del corresponsabile solidale
è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale …”. 5 Cass. 23132/2021: “In presenza della dichiarazione di nullità della decisione di prime cure, il giudice di appello è tenuto ad esaminare nel merito la domanda, comportandosi, di fatto, come giudice di unico grado, sicchè è impossibile confermare alcuna statuizione della pronuncia ritenuta nulla, ivi inclusa quella sulle spese del primo, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione delle stesse relativamente al doppio grado di merito”.
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3. Condanna la società ricorrente a rifondere a controparte le spese di lite che liquida in € 1.040 per il primo grado e in € 1.200 per il secondo, oltre accessori e rimborsi di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 14/04/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. 10021/2023: “… è possibile ravvisare una motivazione apparente nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice …”. Cfr. in mot. Cass. SU 6599/2016: “Né può essere lasciato all'occasionale arbitrio dell'interprete integrare la sentenza, in via congetturale, con le più varie possibili argomentazioni motivazionali (ancorchè rispettose dei fatti accertati ed elencati come premesse nel testo della medesima sentenza). L'impossibilità di individuare l'effettiva ratio decidendi rende meramente apparente la motivazione della sentenza impugnata”. 2 Cass. 4891/2000: “Il vizio di omessa motivazione può manifestarsi o come difetto assoluto di motivazione oppure come motivazione apparente e ricorre, rispettivamente, quando il giudice di merito o omette di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica questi elementi ma senza un'approfondita disamina logica e giuridica”. 3 Cass. 28838/2008: “Il giudice d'appello che rilevi la carenza di motivazione della sentenza di primo grado deve decidere la causa nel merito e non può rimetterla al primo giudice …”.