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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/06/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, coadiuvato dall'Avv. Rosanna Cafaro, componente dell'Ufficio per il Processo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2601/2017 R.G.
tra
in persona del suo Legale rapp.te pro tempore, Parte_1 con l'avv. D. Frigione;
attrice
contro
in persona del suo Legale rapp.te pro tempore, con l'Avv. R. Mazzara, Controparte_1
convenuta
Si rileva che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. Civ. SSUU,
642/15, v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – ha rinvenuto anche una positivizzazione normativa nell'art.16 del d.lgs 5/03, recet- tivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Si osserva altresì che per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle Parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
1 Motivi della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto innanzi al Tribunale di Brindisi il in persona del suo legale rapp.te p.t., al fine di ottenere una Controparte_1 declaratoria di nullità e/o illegittimità e/o inefficacia delle clausola contrattuali relative al rapporto di c/c 27/6471 acceso presso la filiale di Brindisi dell'ex il 14.03.1984 ed estinto il Controparte_1
14.11.2016 con saldo zero: in particolare la clausola relativa alla determinazione, anche con riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, degli interessi passivi in misura ultralegale;
della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
delle valute applicate, delle commissioni di massimo scoperto e delle spese e commissioni applicate, anche in virtù del fido concesso;
per effetto ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento, anche a titolo di indebito arricchimento, in favore della società attrice della complessiva somma di euro 249.493,34. o della maggiore o minore somma risultata di giustizia all'esito della causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
con condanna della convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, comprese quelle del procedimento di mediazione, oltre al rimborso spese generali, cap ed IVA come per legge con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha chiesto che la domanda attorea fosse rigettata, con vittoria delle spese di lite.
Nel corso del giudizio è stata espletata una c.t.u. e all'udienza del 22.3.2024 la causa è stata trattenuta per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SULLE ECCEZIONI PRELIMINARI
In primo luogo, va confermato il rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda per carenza di interesse, già disposto con provvedimento del 18.1.2022, i cui contenuti si intendono qui integralmente riportati.
SULL'ECCEZIONE DI OMESSA RICHIESTA DELLA DOCUMENTAZIONE EX ART. 199 TUB
Va premesso che, come è noto, il correntista ha diritto di ottenere a proprie spese una copia della documentazione bancaria relativa alle operazioni poste in essere, compresi gli estratti conto, ai sensi dell'art. 119, comma quarto, 4 TUB, secondo cui “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”; sebbene la disposizione non indichi espressamente fra la documentazione gli estratti conto, non vi è dubbio che essi debbano considerarsi necessariamente inclusi (Cass. 11733/1999; Cass. 12093/2001; Cass. 15669/2007;
Cass. 24641/2021), anche in relazione al fatto che la banca è tenuta a trasmettere periodicamente gli estratti conto al cliente (ex art. 119 c. 2 TUB).
Tale diritto può essere esercitato dal cliente anche in via giudiziale (Cass. 23861/2022) attraverso la sollecitazione del giudice all'emissione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., a condizione però che il correntista abbia in precedenza effettuato una richiesta alla banca ed essa non vi abbia ottemperato (Cass. 24641/2021; Cass. 9082/2023), decorso il termine di 90 giorni.
La parte attrice ha allegato due lettere raccomandate (di ottobre 20216 e di febbraio 2017) con le quali ha esercitato il suo diritto ex art. 119, comma secondo, del TUB, dando, in entrambi i
2 casi, prova della relativa ricezione: la condizione per l'esercizio del diritto ad ottenere la necessaria documentazione deve ritenersi quindi avverata, con la conseguenza, pertanto, che con l'emissione dell'ordine ex art. 210 c.p.c. non si è aggirato l'onere probatorio gravante sulla società attrice, che si deve ritenere abbia tentato sia stragiudizialmente che in sede giudiziale di venire in possesso dell'integrale documentazione contrattuale, necessaria a ricostruire i termini del rapporto.
La condotta della banca, che non ha depositato parte della documentazione in questione, dichiarandosene non più in possesso, costituisce elemento di prova utile, nell'ambito dell'intero compendio probatorio, a ricostruire il rapporto di dare/avere tra le parti, pur in assenza di parte degli estratti conto a supporto.
E' noto il contenuto dell'art. 2220 c.c., secondo cui le scritture contabili devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione;
come pure il contenuto del quarto comma dell'art. 119 TUB che limita il diritto del correntista ad ottenere copia della documentazione contabile relativa a singole operazioni al decennio precedente (disposizione applicabile, per costante giurisprudenza, anche agli estratti conto, e cioè a documenti che non riguardano singole operazioni ma rendiconti periodici: cfr. Cass. n. 11733 del 1999; Cass. n. 12093 del 2001; Cass., n. 15669 del 2007; Cass. n. 24641 del 2021; Cass. n. 7874 del 2022). E, tuttavia, nell'ambito dei rapporti bancari, nel caso di accertamento di nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi, l'istituto di credito è onerato della prova dell'effettiva entità del proprio credito mediante la produzione di tutti gli estratti conto, a partire dall'apertura del conto, senza che essa si possa sottrarre a tale obbligo “invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni ex art. 2220 c.c. non potendosi confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello della prova del credito" (sul punto, C. App. Lecce del
15.7/2015, come già Cass. n. 23974 del 25 novembre 2010, ord. n. 13258/2017, 20 aprile 2016, n.
7972; Cass. 18 settembre 2014, n. 19696; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1842; Cass. 10 maggio 2007, n.
10692); L'orientamento giurisprudenziale di segno opposto (cfr. ord. n. 35039 del 29/11/2022), secondo cui “il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede "in executivis". Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti” non può ritenersi condivisibile, a parere della scrivente.
Vale infatti rammentare quell'indirizzo giurisprudenziale costante che, distinguendo fra l'onere di conservazione della documentazione contabile e l'onere di provare il proprio credito, ha evidenziato che, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto;
né essa può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni (Cass. 20 aprile 2016,
n. 7972; Cass. 18 settembre 2014, n. 19696; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1842; Cass. 25 novembre
2010, n. 23974; Cass. 10 maggio 2007, n. 10692). Tale principio deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui sia messo in discussione l'addebito di interessi anatocistici non dovuti: infatti, in tal caso, solo la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere con l'applicazione del tasso legale, di determinare il credito della banca, sempre che la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dalla illegittima capitalizzazione: “allo stesso risultato, evidentemente, non si può
3 pervenire con la prova del saldo, comprensivo di capitali ed interessi, al momento della chiusura del conto;
infatti, tale saldo non solo non consente di conoscere quali addebiti, nell'ultimo periodo di contabilizzazione, siano dovuti ad operazioni passive per il cliente e quali alla capitalizzazione degli interessi, ma esso a sua volta discende da una base di computo che è il risultato di precedenti capitalizzazioni degli interessi” (Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 cit., in motivazione). Non si può ritenere che così facendo l'applicazione nel tempo di clausole invalide in assenza di documentazione a supporto per determinati periodi di tempo renda il computo meramente ipotetico. Infatti, tale assunto sovverte infatti l'ordine naturale degli oneri di allegazione e di prova, giacché a fronte di una clausola di un determinato contenuto, “il fatto modificativo o estintivo che determini la caducazione, totale o parziale della clausola stessa, o comunque la sua sopravvenuta inettitudine a regolamentare il rapporto in conformità di quanto in essa prescritto non può essere affermata giudizialmente senza che la parte interessata deduca e dimostri le circostanze rilevanti a tal fine” (cfr Cass., ord., n. 13258 del 25/05/2017 e, nello stesso senso Cass. n. 23313 del 27/09/2018).
Si richiama inoltre la recente ordinanza del giudice di legittimità (n. 9214/2024) che, in relazione ad un caso analogo a quello che ci occupa, ha chiarito che, in caso di azione di ripetizione dell'indebito, nei rapporti di conto corrente, il dato di partenza per il ricalcolo del saldo è il saldo iniziale a debito risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti e che tanto vale quando il correntista ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici, e soprattutto “quando non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili)”. In caso di azione di ripetizione dell'indebito, grava sul cliente l'onere di produrre gli estratti conto ex art. 2697 c.c. Infatti, tale produzione prova i fatti principali e costitutivi della pretesa azionata, ossia i pagamenti indebiti e quanto riscosso senza titolo dalla banca.
La Corte ha tuttavia precisato che la produzione degli estratti non costituisce una “prova legale esclusiva” e, nel caso in cui il cliente non produca tutti gli estratti conto, è possibile ricostruire il quadro contabile tramite le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., anche mediante una consulenza d'ufficio al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. 14074/2018, Cass. 5091/2016, Cass. 31187/2018; Cass. 11543/2019). Infine, come vedremo nel paragrafo successivo, rilevano la condotta processuale della controparte ed ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c..
Ebbene, accertata l'invalidità di alcune clausole (come l'esistenza di pratiche anatocistiche vietate) la rideterminazione del saldo deve avvenire con la produzione in giudizio dei relativi estratti conto a partire dall'apertura del rapporto. Tuttavia, all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove e anche gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale della o del correntista (Cass. 9526/2019), ivi compresa l'omessa ottemperanza da parte della banca CP_2 all'ordine di esibizione emesso nei suoi confronti, verificatasi nel caso di specie: il magistrato è infatti chiamato a valutare la condotta delle parti e la mancata documentazione di una parte minima delle movimentazioni – un semestre, nel nostro caso – “non esclude una possibile definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti prodotti fino a una certa data e, con minimo intervallo, da una certa data in poi” (Cass. 1763/2024).
*****
Delle opzioni di calcolo prospettate dal c.t.u. si ritiene di porre a base della decisione quella che individua un saldo creditore per la società attrice pari a 163.585,93 euro, derivante dal saldo
4 creditore della società di 276.373,87 euro, a cui, per intervenuta prescrizione, deve essere Pt_1 sottratta la cifra di 112.787,94 euro, laddove le rimesse solutoria sono determinate sui saldi ricostruiti e senza modificare gli interessi creditori.
Quanto al regime della prescrizione, si ritiene infondata la difesa svolta da parte attrice circa l'inammissibilità dell'eccezione, per come formulata da parte convenuta: invero sin dalla comparsa di costituzione e risposta, la banca convenuta ha specificamente indicato le rimesse solutorie nonché tutti i contratti di apertura di credito. La circostanza che essa non abbia depositato integralmente gli estratti conto, se produce degli effetti in termini di computo inferenziale del saldo dare-avere, per le ragioni anzidette, tuttavia non priva l'eccezione formulata del necessario carattere di completezza tanto da comprometterne l'ammissibilità.
Nel merito dell'eccezione, poi, come è noto, secondo la nota sentenza n. 24418 del 2.12.2010 resa dalla Suprema Corte a sezioni unite, l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens". Nel caso di specie, dunque, devono richiamarsi le considerazioni svolte dal consulente il quale ha desunto il limite dell'affidamento dagli estratti conto in atti ed ha effettuato il calcolo delle rimesse solutorie prescritte, emergenti dagli atti fino alla data del 2 marzo 2006 (data la richiesta di mediazione datata 2.3.2016. Il calcolo è stata opportunamente effettuato sul saldo ricalcolato;
già con l'ordinanza n. 9141 del 2020, la Suprema Corte ha ribadito che la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista va individuata non con valutazione ex ante, ma solo dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti illegittimamente effettuati dall'istituto di credito: la ricerca dei versamenti di natura solutoria va affrontata preliminarmente mediante l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito.
Solo successivamente, muovendo dal saldo opportunamente "rettificato", è possibile procedere individuando la parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto. La Corte ha poi ribadito che l'azione di prescrizione e quella di accertamento della nullità delle competenze illegittime addebitate dalla banca sono distinte: l'individuazione delle rimesse solutorie non ha infatti alcun rapporto di affinità o di collegamento con la prescrizione del diritto alla ripetizione dei pagamenti indebiti effettuati dal correntista, posto che il ricalcolo del reale ed effettivo rapporto di dare/avere è una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori (Cass. n. 7721/2023). Ebbene, nel caso di specie, chiamato a verificare l'eventuale superamento del tasso usura, il consulente ha appurato che nei trimestri II e III del 2008, I, II, II e IV del 2209, I e II del 2010, II e
IV del 2013 e I del 2014 vi è stato il superamento del tasso soglia indicato dalla Banca d'Italia come c.m.s., senz però il superamento del tasso soglia per usura in quanto il T.E.G., rilevato negli estratti conto dei medesimi periodi , aumentato della differenza tra la commissione massimo scoperto effettivamente applicata e quelle indicata dalla Banca d'Italia non ha comportato il superamento della soglia ai fini dell'usura. Il consulente ha tuttavia registrato tale superamento nel IV trimestre
5 del 2012, di conseguenza provvedendo ad escludere dai propri conteggi qualsiasi interesse passivo relativo a quel trimestre.
Il consulente ha verificato che in contratto manca l'indicazione di un tasso debitore o di un parametro determinato al quale ancorare la sua determinazione;
alla luce delle diverse modifiche contrattuali intervenute nel corso del rapporto, non formalizzate: appare quindi condivisibile la scelta del consulente di applicare, dall'apertura del conto fino alla prima variazione sottoscritta da entrambe le parti, il tasso legale;
per il prosieguo del rapporto, ha considerato solo le variazioni contrattuali oggetto di mutuo consenso scritto fra le parti, salve le condizioni più favorevoli per il correntista, eventualmente emergenti dalla documentazione contabile in atti.
In relazione all'anatocismo, appare opportuno muovere dal disposto di cui all'art. 1283 c.c., che pone un espresso divieto stabilendo che "in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi".
Si rammenta come con le due celebri sentenze del 1999 (Cass. n. 3096/99; Cass. n.
2374/99), la Suprema Corte ha negato il carattere normativo degli usi bancari, riconoscendone la natura puramente negoziale. Nello stesso anno, il legislatore, modificando il Testo Unico Bancario, ha introdotto criteri di calcolo periodico degli interessi sugli interessi e, attraverso una sanatoria, ha salvato le clausole trimestrali che prevedono la capitalizzazione degli interessi bancari. La Corte
Costituzionale però, con sentenza del 17 ottobre 2000, n. 425, ha dichiarato l'illegittimità dell'art 25 comma 3, d.lgs. n. 342/99 che ha introdotto la sanatoria delle clausole anatocistiche dei contratti bancari stipulati anteriormente al 22 aprile 2000. Per quelli stupulati posteriormente, invece, vale richiamare quanto diposto dalla delibera Cicr del 9 febbraio 2000 (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio legittimato alla regolamentazione della materia in forza dall'art. 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 – Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, così come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 342), che, all'art. 2, ha previsto che “…Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità” e che “Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”. Dunque con tale delibera è stata riconosciuta agli istituti di credito la possibilità di capitalizzare gli interessi con cadenza anche infrannuale nell'ambito dei rapporti di conto corrente, ma ciò a condizione che venisse stabilità una pari periodicità per gli interessi a debito e a credito;
la delibera impone altresì una trasparenza contrattuale, prevedendo all'art. 6 che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
La giurisprudenza di legittimità è poi nuovamente intervenuta con la sentenza n. 21095 del 4 novembre 2004, in cui le Sezioni Unite hanno confermato la nullità delle clausole anatocistiche stipulate prima del d. lgs. n. 342/99, perché non rispondenti ad alcuna norma, ma a un mero uso negoziale delle banche;
con la successiva sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010, si è dunque riconosciuto ai correntisti il diritto di chiedere il rimborso delle somme addebitate illegittimamente sul conto corrente e derivanti dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi. E' dunque intervenuto il d.l 29 dicembre 2010, n. 225 (convertito con legge 26.2.2011 n. 10) che, in contrasto con quanto affermato dalla Suprema Corte ha reintrodotto una norma
6 d'interpretazione autentica dell'art. 2935 c.c. stabilendo che la prescrizione dei diritti nascenti dalle annotazioni in conto inizia a decorrere dal giorno stesso dell'annotazione, nonchè il vecchio regime dell'anatocismo bancario stabilendo che "non si fa luogo alla restituzione degli importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del (presente) decreto". La disposizione è stata tuttavia dichiarata incostituzionale con la sentenza del giudice delle leggi del 5 aprile 2012 n.
78, perché facendo retroagire la disciplina in essa prevista, non risultava rispettosa dei principi generali di uguaglianza (art. 3 Cost) e di ragionevolezza. La legge di stabilità n. 147/2013 ha poi conferito al C.I.C.R il compito di stabilire le modalità di produzione degli interessi bancari;
con D.M n. 243 del 3/08/2016 l'art. 120 del Testo
Unico Bancario è stato modificato ed è stato affidato al Comitato il compito di disciplinare la produzione degli interessi bancari e tutti gli aspetti ad essi correlati. Il D.M. ha inoltre stabilito il divieto di capitalizzazione degli interessi, a eccezione di quelli moratori nel rispetto degli artt. 1284 c.c., 1234 c.c. e 1194 c.c. La delibera del CICR del 3 agosto 2016 ha dunque stabilito: che nei rapporti di conto corrente o conto pagamento, gli interessi devono essere conteggiati al 31 dicembre di ogni anno, mentre per i rapporti stipulati nel corso dell'anno al 31 dicembre dell'anno successivo;
che gli interessi debitori sono esigibili il primo giorno di marzo dell'anno successivo a quello di maturazione;
che, nel momento in cui gli interessi sono esigibili, il correntista può chiedere l'addebito sul conto e in questo caso si andranno a sommare al capitale;
che se invece il debitore non vuole pagare gli interessi e non accetta l'addebito, la banca può chiedere gli interessi di mora proponendo domanda giudiziale, oppure, secondo altra interpretazione, gli interessi di mora scattano in automatico a causa dell'inadempimento del debitore. All'art. 117 della delibera è poi prevista la nullità dei contratti non redatti nella forma scritta o in altra forma prevista dal C.I.C.R. Con la recente sentenza Cass. 16/10/2017 n. 24293 nel riaffermare che gli usi bancari non hanno valore normativo, si è affermato che la disciplina applicabile sarà quella legale, sicché in difetto di successiva diversa pattuizione posteriore alla scadenza degli interessi, questi ultimi possono produrre a loro volta interessi soltanto dalla data della domanda giudiziale. Pertanto, se il cliente correntista lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (Corte Cass.
S.U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010; Sez. 3, Sentenza n. 6550 del 14/03/2013; Sez. 1, Sentenza
n. 17150 del 17/08/2016).
Condivisibile è quindi il calcolo effettuato nel caso di specie dal consulente in ordine all'applicazione degli interessi anatocistici: egli ha infatti applicato fino al 20 giugno 2020 la capitalizzazione semplice e poi, dall'1 luglio 2020 la capitalizzazione trimestrale, come applicata dalla banca, in considerazione del fatto che la capitalizzazione degli interessi è stata oggetto di pubblicazione nelle Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 150 del
29.06.2000.
Con riguardo alle pattuizioni delle spese e dei giorni valuta per i versamenti ed i prelievi, il consulente ha rilevato la presenza della sola clausola “valute d'uso”, senza alcuna indicazione delle valute effettive;
inoltre nessuna pattuizione sul punto è contenuta nelle successive modifiche contrattuali. Pertanto, l'ausiliario ha preso in considerazione la data dell'operazione.
Quanto alle spese, nel contratto iniziale la sola indicazione presente è la seguente: “spese a carico del cliente”; non ne è indicato l'ammontare; nella modifica al contratto dell'8 novembre 2004 sono pattuite le sole spese di istruttoria;
in quella del 18 maggio 2007 sono pattuite oltra a queste
7 anche le spese di gestione dell'apertura credito;
il 15 dicembre 2011 sono indicate anche le spese di comunicazione. Sulla base di tali indicazioni, il consulente ha opportunamente computatole spese contrattuali nel corso del rapporto, operando i necessari distinguo a seconda del periodo di riferimento.
In relazione alla commissione di massimo scoperto, giova rilevare che questa rappresenta il corrispettivo pagato dal correntista per compensare l'onere sostenuto dall'istituto bancario nel garantire al cliente la disponibilità di determinate somme di danaro in caso di conto scoperto. Le commissioni di massimo scoperto non rappresentano una componente degli interessi o una modalità di calcolo degli stessi, costituendo piuttosto una controprestazione effettuata dal cliente in favore della banca a fronte dell'impegno assunto da quest'ultima di garantire la disponibilità economica richiesta. Rappresentando una componente dovuta dal cliente alla banca, è necessario che anche per tale voce sia espressamente pattuita l'entità della misura con cui deve essere calcolata. Nel caso in esame, il consulente ha rilevato che nessuna pattuizione era presente nel contratto iniziale;
mentre nelle successive modifiche contrattuali essa è stata prevista, con sottoscrizione delle novelle da entrambe le parti: appare pertanto condivisibile la scelta di escludere tale voce di costo dall'inizio del rapporto fino alla prima modifica contrattuale;
poi includendola, secondo le percentuali di volta in volta indicate, sempre salve eventuali pattuizioni più favorevoli al cliente. Ne è stata comunque sempre esclusa opportunamente la capitalizzazione.
Dal conteggio devono essere esclusi gli interessi creditori, rispetto ai quali parte attrice non ha mai formulato alcuna domanda espressa, né in citazione né in sede di memorie ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c..
Può, dunque, ritenersi che il saldo creditore nel rapporto di conto corrente in esame sia pari a
163.585,93 euro in favore della società attrice.
In applicazione del principio della soccombenza, si deve condannare la banca convenuta alla rifusione delle spese di lite che sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M., per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, ridotti della metà. Le spese della espletata c.t.u. devono essere poste a carico della banca soccombente.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
in persona del suo legale rapp.te pro tempore, nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del suo legale rapp.te pro tempore, così provvede: CP_1
accoglie la domanda attorea, con rigetto delle eccezioni e delle difese avanzate da parte convenuta e, per l'effetto, accerta e dichiara che il saldo creditore del rapporto di conto corrente
27/6471 acceso presso la filiale di Brindisi dell'ex il 14.03.1984 è pari a Controparte_1
163.585,93 euro a credito di parte attrice, con diritto di quest'ultima alla ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla Banca convenuta;
8 dichiara la Parte convenuta tenuta a rifondere alla Parte attrice spese e competenze legali, che si determinano in euro 7.000, oltre 15% forfetario, CAP ed IVA, ed oltre ad euro 1.000 per spese, con distrazione in favore del Procuratore anticipatario;
pone definitivamente a carico della Banca convenuta le spese dell'espletata c.t.u..
Brindisi, 17 giugno 2025
Il Giudice
Roberta Marra
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