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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/06/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5020/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5020 /2024 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...] , con Parte_1 C.F._1
l'avv. Valentina Eramo e l'avv. Sonia Cecchi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in
Piazza San Pietro Martire n. 1, MO;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
24/11/1944 , con l'avvocato Maria Carla Barbarito e l'avv. Giovanna Basileo ed elettivamente domiciliata presso LCA Studio Legale, Via della Moscova n. 18, Milano;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
NEL MERITO
1. atteso che non sussiste, nel caso di specie, la componente assistenziale dell'assegno divorzile, revocare il medesimo ed escluderne l'ulteriore debenza a favore della beneficiaria, economicamente autosufficiente, con decorrenza dalla data di presentazione del ricorso;
per l'effetto:
2. atteso che non sussistono le condizioni che giustificano l'an dell'assegno divorzile, non si formulano specifiche istanze subordinate circa il quantum e/o la sua riduzione, rimettendosi alle decisioni equanimi di codesto Tribunale;
3. condannare la resistente al pagamento delle spese processuali.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede di ordinare alla resistente ex art. 210 c.p.c.:
1) di indicare l'eventuale rendita locatizia percepita dal patrimonio immobiliare di cui è titolare e da lei non abitato;
2) di ordinare al Centro di Psicologia e Analisi Transazionale, corrente a Milano, via Archimede 127, in persona del legale rappresentante pro tempore, di esibire e trasmettere all'Ufficio la documentazione relativa alla collaborazione della dott. unitamente alla programmazione di tutte le consulenze rese CP_1 nel corso degli ultimi tre anni e da rendere nel prossimo futuro;
3) atteso che le rendite mobiliari integrano forme di reddito assoggettate a imposte sostitutive e, come tali, sfuggono alla dichiarazione dei redditi, disporre, ex art. 213 c.p.c., l'acquisizione di informazioni su tutti i rapporti finanziari intestati alla Dott.ssa e instaurati con gli intermediari finanziari presso la CP_1 sezione dell'Anagrafe Tributaria, denominata “Archivio dei rapporti con operatori finanziari”;
Respingere le istanze istruttorie di parte resistente.
Per parte resistente: voglia l'Ill.mo Tribunale adito: in via preliminare
dichiarare inammissibile e, dunque, stralciare dal fascicolo di causa, la memoria ex art. 473-bis.17 3° comma cod. proc. civ. depositata da controparte essendo formulata in violazione della predetta norma in quanto contenente esclusivamente argomentazioni di merito e non “le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti”, nonchè la reiterazione delle istanze istruttorie già formulate;
nel merito, in via principale
rigettare, per le ragioni esposte in atti ed in udienza, le domande formulate dal sig. Parte_1 nel merito, in via subordinata pagina 2 di 14 qualora la domanda di controparte risultasse anche solo parzialmente fondata, ridurre l'ammontare dell'assegno di divorzio in misura non superiore al 10%, da calcolarsi sul valore attuale dell'assegno stesso pari ad € 5.332,44 (s.e.o.), in ogni caso da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
in via istruttoria
rigettare tutte le istanze istruttorie formulate da controparte;
accogliere tutte le istanze formulate dall'esponente: (i) nel paragrafo 2.3.2 della comparsa di risposta depositata;
(ii) all'udienza del 4 marzo 2025 e, dunque, disporre l'esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. sia degli estratti del conto corrente acceso dal sig. presso la inerenti al Pt_1 Controparte_2 contratto di mutuo in essere, sia della denuncia di successione della madre di esso sig.
Pt_1
Con il favore delle spese e competenze di giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. 140/2012, della CP_3
Prev. Avv. ex art. 11 L. 576/80 e successive modifiche e dell'IVA nella misura di legge.
pagina 3 di 14 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio nel Parte_1
1979 con che dalla unione non nascevano figli;
che la coppia si separava Controparte_1 nel 2002 e che nel 2007 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio su conclusioni congiunte;
che all'epoca egli era magistrato ed autore di opere editoriali, ed il suo reddito annuo lordo era di
€ 569.798; che la resistente era insegnante di ruolo di scuola media, nonché libero professionista (psicologa e psicoterapeuta); che nelle condizioni di divorzio veniva pattuito un assegno divorzile di euro 3.892; che l'importo dell'assegno da lui versato all'attualità ammontava ad euro 4.400 mensili;
che i propri redditi erano diminuiti del 56% dall'epoca del divorzio;
esponeva di essere stato collocato in pensione nel 2016; che i redditi da diritto di autore erano diminuiti del 82%; di aver fondato la casa editrice “Re Mida Editrice giuridica s.r.l.”, della quale egli deteneva il 90% delle quote;
che essa aveva subito dal 2016 al 31.12.2023 perdite per un totale di € 479.492, coperte da finanziamenti soci;
che il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare era invariato dal tempo del divorzio;
che l'acquisto di beni immobili aveva sostituito investimenti mobiliari;
che l'incidenza dell'assegno divorzile corrisposto sui propri redditi era passata dal
12% dell'epoca del divorzio al 34% attuale;
di avere in corso una convivenza già all'epoca del divorzio;
che la propria compagna aveva avuto problemi di salute ed aveva dovuto accedere anticipatamente alla pensione;
che il reddito della donna era dimezzato rispetto all'epoca del divorzio;
che la resistente aveva nel frattempo incassato il 50% del corrispettivo della vendita della casa coniugale (venduta per € 1.000.000); che ella nel 2020 aveva percepito € 101.000 quale quota del TFR del ricorrente;
che la resistente era proprietaria di almeno due unità immobiliari di notevole valore, di cui una acquistata nel 2008, dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che ella non poneva a reddito l'immobile non da lei abitato;
che ella era percettrice di pensione e di redditi da lavorio come libera professionista;
che ella aveva incassato altresì euro 894.000 a titolo di assegno divorzile;
che non sussistevano i presupposti assistenziali, né quelli perequativi dell'assegno divorzile;
che non sussistevano nemmeno quelli compensativi, in quanto la resistente non aveva mai sacrificato le proprie aspettative professionali nel corso del coniugio, ma anzi aveva conseguito la laurea in psicologia e l'abilitazione allo svolgimento della professione di psicoterapeuta con il supporto del marito;
che la coppia aveva sempre avuto la disponibilità di personale di servizio, anche per l'assistenza della anziana madre della resistente;
concludeva domandando l'esonero dall'obbligo di versare un assegno divorzile a favore della resistente e, in subordine, la sua riduzione.
Si costituiva la resistente, la quale esponeva di avere seri problemi di salute;
di non aver mai richiesto il versamento della rivalutazione, né gli arretrati dovuti;
che l'assegno rivalutato sarebbe stato in realtà apri ad euro 5.332,44; eccepiva inoltre che il ricorrente conviveva con ex magistrato che percepiva trattamento pensionistico era ed sua socia nella società editoriale, e che quindi suddivideva con lui le spese di vita;
esponeva che il ricorrente commercializzava programmi informatici sotto il marchio “Re Mida”; che tali pagina 4 di 14 programmi erano Re Mida Calcolo degli interessi e rivalutazione monetaria del 1990; Re Mida Danno alla persona del 2003; Re Mida Usura del 2007; che nel 2016 era stato creato il programma di maggior successo, ovverosia Re Mida Famiglia, finalizzato a determinare l'ammontare dell'assegno di mantenimento;
che sempre nel 2016 il ricorrente con la compagna fondava la Re Mida Editrice Giuridica s.r.l., per la commercializzazione di detto ed altri programmi;
che egli aveva investito nella società euro 500.000,00; che i proventi dei diritti di autore da erano rimasti invariati;
che egli aveva altresì acquistato nel 2016 e Per_1 nel 2020 due appartamenti di lusso, con relativi box, nel centro di MO, di cui uno di 250 mq;
nel 2008 un immobile a Bormio;
nel 2011 due immobili a RI;
che nel 2012 si era aperta la successione della di lui madre ed egli aveva acquistato in comproprietà con la sorella la metà di altri immobili in RI,
Napoli, in Provincia de L'Aquila; che il ricorrente non aveva prodotto gli estratti conto;
di aver CP_4 ricevuto a titolo di quota del TFR dell'ex marito la somma di € 96.868,86, mentre il ricorrente aveva incassato l' importo di € 424.000,00; che l'assegno divorzile era soggetto a tassazione con aliquota del 43%
e quindi l'importo netto da lei percepito ammontava ad euro 2.500; che esso costituiva onere deducibile per controparte;
eccepiva che i propri redditi erano invariati, in quanto ella nel 2007 percepiva già la pensione e svolgeva già la professione di psicoterapeuta;
che ella era già proprietaria dell'immobile ove viveva, sito a
Vedano al Lambro, acquistato nel 2005; di altro immobile, confinante con il predetto, ereditato a seguito dell'apertura della successione della madre avvenuta nell'anno 1999; di aver ricevuto l'importo di euro
495.000 a seguito della vendita della ex casa coniugale nel 2005 e dunque prima del divorzio;
esponeva inoltre che i propri redditi erano significativamente inferiori a quelli del ricorrente;
che ella, in relazione all'età ed alle condizioni di salute, non era in grado di aumentarli;
di vivere unicamente con collaboratrice domestica;
di sostenere euro 2.500 mensili di esborso per cure mediche;
che il matrimonio era durato 28 anni ed il divorzio era intervenuto quando le parti ne avevano già oltre 60; che la carriera del ricorrente si era sviluppata nel corso del coniugio;
concludeva per il rigetto della domanda, e in subordine per la riduzione dell'assegno nella misura non superiore al 10% dell'importo rivalutato.
Alla udienza del 16.1.2025 le parti rispettivamente dichiaravano: nell'acquisto della casa dove abito ho un mutuo la cui rata trimestrale è di 7900 euro e Parte_1 durerà ancora una decina di anni, con mio papà è deceduto nel 2003 e mia mamma nel 2012, Controparte_2 siamo due fratelli, mia sorella ed io. Il TFR che ho avuto è stato di 424.000 euro – 101.000 euro circa che ho riconosciuto a
al lordo delle tasse che sono state 15.000 euro circa. La mia società non ha mai distribuito utili. La ex casa coniugale CP_1
è stata acquistata nel 1988, anche grazie alla vendita di un appartamento di mia proprietà, ha messo il quinto dello CP_1 stipendio, credo per 30.000 euro. La casa coniugale era stata comprata con i miei fondi.
: la casa in cui vivo non è gravata da mutuo;
io sono andata in pensione E_1 Controparte_1
a scuola nel 2005 e mi è stato subito liquidato il TFR di circa 48.000 euro;
mio padre è deceduto nel 1953 e mia mamma nel 1999, ho un fratello, Ci tengo a precisare di aver sempre studiato e lavorato e di aver contribuito all'acquisito della Per_2 pagina 5 di 14 ex casa coniugale anche con la cessione del quinto del mio stipendio. La casa coniugale è stata comprata anche con prestiti da altre persone, e non con la vendita di questa casa a Napoli.
Il Giudice delegato ammetteva parzialmente le istanze istruttorie articolate dalle parti;
all'esito fissava udienza per la discussione, concedendo i termini di cui all'articolo 473bis.28 c.p.c.
*******
Ritenuto che il ricorso possa trovare accoglimento nei limiti e per i motivi di cui in appresso.
Il procedimento di revisione delle condizioni di divorzio può essere utilmente incardinato quando siano insorte nuove circostanze rispetto a quelle precedentemente considerate, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà e da imporre una loro modifica per adattarle al mutamento della situazione concreta (ex multis Cass. sent. n. 1967/1994, Cass. sent. n. 12125/1993).
Ciò che è dirimente nell'ambito del procedimento di revisione non è la prova della situazione di fatto attuale, ma il suo raffronto con quella esistente al momento della pronuncia, al fine di verificare se e in che misura le statuizioni precedentemente assunte debbano essere adattate alla mutata situazione fattuale.
La prova della sopravvenienza postula dunque la dimostrazione delle modifiche intervenute tra la precedente pronuncia e l'introduzione del procedimento di modifica;
l'onere della prova è a carico del deducente, in base ai principi generali in tema di onere probatorio.
Nel caso di specie, le parti hanno contratto matrimonio in data 3.3.1979 (documento 1 ricorrente); si sono separati nel luglio 2002 (ibidem) e nel gennaio 2007 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta (ibidem); in tale sede, le parti hanno pattuito la corresponsione di un assegno divorzile da parte dell'odierno ricorrente a favore della ex moglie nella misura mensile di euro
3.892,00 (ibidem).
L'importo dell'assegno rivalutato ad oggi è di circa 5.400 euro.
Il ricorrente nell'anno di imposta antecedente al divorzio (2006) ha percepito un reddito complessivo di euro 469.396 pari – dedotti gli oneri tributari (Irpef, addizionale regionale e comunale IRPEF)– ad euro
24.020 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità (documento 2 ricorrente).
All'epoca, egli era titolare di piccole quote di terreni;
del 33% di immobile in Napoli;
di quote di immobili in RI (33%, 25%, 4,170% e ancora 33%), tutti non messi a reddito (tutto da documento 2 ricorrente); egli conviveva già con l'attuale compagna (documento 27 ricorrente).
Dalla dichiarazione dei redditi anno di imposta 2023 risulta un reddito complessivo (comprensivo di redditi da locazione sottoposto a c.d. cedolare secca, euro 9.000) di euro 229.917 pari – dedotti i redditi per l'abitazione principale e gli oneri tributari anche per cedolare secca (euro 1890) - ad euro 14.302 mensili netti se si suddivide l'importo su 12 mensilità (documento 30 ricorrente).
Rimborsa mutuo di euro 2630 mensili circa (cfr. verbale udienza 16.1.2025 ed estratti conto corrente) ed allega euro 100 mensili di spese condominiali;
considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed pagina 6 di 14 utenze (euro 500 mensili), la sua disponibilità residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro
11.072.
E' oggi proprietario di quote di un maggior numero di terreni, di 7 immobili in RI (uno al 37,5%, due al 12,5%, quattro al 50%) al 50% di immobile in Napoli (locato), al 100% di immobile in Bormio ed al
50% di sua pertinenza, ed al 100% di due immobili in MO (di cui uno locato) (tutto da documento 30 ricorrente).
Nel gennaio 2024 ha acquistato la quota del 33% di un immobile a RA (cfr. pagina 4 comparsa conclusionale e documento 11 resistente).
Nel 2012 si è aperta la successione della madre del ricorrente, valore dichiarato euro 356.925 da dividere al
50% con la sorella, e dunque euro 178.462 ciascuno (documento 31 ricorrente); egli ha poi percepito euro
424.000 di TFR.
L'incremento patrimoniale per tali cause, successive alla pronuncia di divorzio, sarebbe di almeno 602.462 euro.
Ha costituito nel 2018 in società con la compagna (che detiene il 10% delle quote) la Re Mida Editrice
Giuridica, nella quale afferma di aver investito euro 500.000 (documento 4 resistente), senza percezione di utili.
È titolare di conto corrente BNL il cui saldo è passato da 11.000 euro nel 2020 ad euro 7000 nel 2023
(documenti 9 e 10 ricorrente), 3 conti (uno cointestato con la compagna con saldo nel 2020 di CP_4 euro 11.191,78 e a settembre 2024 di euro 29.000; uno cointestato con la sorella con saldo nel 2020 di euro
1.456,21 ed a settembre 2024 di euro 1800; uno personale con saldo nel 2020 di euro 30.697,64 e a settembre 2024 di 29.053 euro) e di un dossier titoli che nel 2020 presentava un controvalore di euro
421.689,07 e nel settembre 2024 di 182.906 (documenti 6 e 28 ricorrente).
Il suo patrimonio mobiliare è passato da 469.586 ad euro 234.359, ma egli vanta anche un credito nei confronti della società per finanziamento soci, corrispondente ai versamenti effettuati (documento 19 ricorrente).
Egli nel corrente anno compirà 77 anni.
E dunque, i redditi del ricorrente sono diminuiti, ma la sua situazione patrimoniale è migliorata, come dimostrato dal fatto che – nonostante i versamenti nella Re Mida Edizioni Giuridiche – il suo patrimonio mobiliare non ha subito contrazioni allarmanti e quello immobiliare è notevolmente incrementato: all'epoca del divorzio egli era titolare di quote di 5 immobili (uno a Napoli e 4 a RI); oggi egli è pieno proprietario di due immobili a MO e uno a Bormio, di quota di immobile in RA, oltre che di quote maggiori di immobili a Napoli e RI (nell'isola, di 7 immobili in luogo di 4 e per quote maggiori).
Trattasi peraltro – per lo più – di immobili in località di sicuro pregio dal punto di vista immobiliare. pagina 7 di 14 La sua compagna nell'anno di imposta 2006, anteriore al divorzio, ha percepito un reddito da lavoro dipendente di euro 76.788 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 4.203 netti mensili, se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Era proprietaria al 100% di immobile e relativa pertinenza a Bologna, non produttivo di reddito (tutto da documento 32 ricorrente).
Nell'anno di imposta 2023 ella ha dichiarato un reddito complessivo di euro 74.053 pari (dedotti gli oneri tributari anche per cedolare secca – euro 540) ad euro 4.166 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
E' proprietaria al 100% di immobile e relativa pertinenza a Bologna, non produttivo di reddito;
al 50% di immobile in Bologna con relativa pertinenza, locati, e al 100% di immobile in MO con relativa pertinenza, locati (tutto da documento 33 ricorrente).
Il suo reddito è invariato;
il patrimonio immobiliare si è incrementato.
Ella ha compiuto 62 anni (documento 33 ricorrente).
La resistente nell'anno di imposta 2006 ha dichiarato un reddito complessivo di euro 82.957 cui dedurre il valore della abitazione principale (euro 1217), l'assegno del coniuge (euro 44.256) e i contributi previdenziali ed assistenziali (euro 1.364); risultano circa euro 36.120 tra attività di libero professionista e reddito da lavoro dipendente o assimilati;
applicando le aliquote IRPEF allora vigenti per i singoli scaglioni di reddito, detratti e l'addizionale regionale e comunale all'IRPEF e l'IVA, il reddito medio mensile netto su
12 mensilità era pari ad euro 1983 circa.
Ella era proprietaria di due immobili in Vedano Al Lambro e relative pertinenze, uno al 90% ed uno al
100% (documento 17 resistente).
Nell'anno di imposta 2023 la resistente ha dichiarato un reddito di euro 101.820 cui dedurre il valore della abitazione principale (euro 1756), l'assegno del coniuge (euro 53.280) e i contributi previdenziali ed assistenziali (euro 1.204); risultano euro 45.580 tra attività di libero professionista (euro 16.000) e reddito da pensione;
applicando le aliquote vigenti per i singoli scaglioni, detratti e l'addizionale regionale e comunale all'IRPEF e l'IVA, il reddito medio mensile netto su 12 mensilità è pari ad euro 2.530 circa (documento prodotto in data 27.2.2025 resistente).
Ella è proprietaria dei medesimi immobili in Vedano Al Lambro, non messi a reddito.
Allega spese condominiali per euro 470 mensili;
considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze, la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 1560 circa.
Nel corrente anno compirà 81 anni.
Il suo reddito mensile medio si è dunque lievemente incrementato;
ella ha poi percepito euro 95.000 quale quota parte del TFR del ricorrente nel 2021.
È intestataria: pagina 8 di 14 a) di conto corrente con il fratello in BNL, il cui saldo si è incrementato da 44.000 euro nel marzo 2021 a
65.951 euro nel 2024 (documento 23 resistente);
b)di conto deposito titoli con il fratello preso Intesa San Paolo n. 4142 passato da un saldo di euro 2.200 nel 2021 ad 1600 euro nel marzo 2024 (ibidem),
c)di conto corrente cointestato con il fratello presso Intesa San Paolo n. 50212 e poi 3751, il cui saldo è passato da 12.345 euro nel 2020 a 11.000 euro nel 2024, nonostante il versamento dell'importo del TFR del ricorrente in data 3.6.2021 (ibidem).
La successione di entrambi i genitori (1953 e 1999), il proprio TFR (2005) e la percezione della quota della vendita della ex casa coniugale (2005) sono tutti accadimenti anteriori gli accordi di divorzio e dunque non costituiscono sopravvenienze utili alle determinazioni da assumere in questa sede.
Il suo patrimonio non ha dunque conosciuto variazioni significative.
Tutto ciò premesso, deve accertarsi la sussistenza di sopravvenienze nella complessiva condizione economico patrimoniale delle parti, come sopra evidenziate;
esse legittimano la domanda di revisione.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, che integralmente si condivide, In tema di revisione dell'assegno divorzile, il giudice, a fronte della prova di circostanze sopravvenute sugli equilibri economici della coppia, non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni
Unite nella sentenza n. 18287 del 2018 deve verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio (Cass. Ord. n.
7666/2022).
In particolare, Cass. S. U. sent. n. 20495/ 2022 ha chiarito che A sua volta, l'art. 9 I. n. 898 del 1970 prevede che, qualora sopravvengano «giustificati motivi», dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, con procedimento in camera di consiglio, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni sulla misura e sulle modalità dell'assegno. La domanda di revoca o riduzione dell'assegno divorzile, già disposto in favore dell'altro coniuge, può dunque sopravvenire anche al giudicato, che viene appunto annoverato nella categoria del giudicato rebus sic stantibus, in quanto per definizione soggetto al perdurante adeguamento alle situazioni sopravvenute.
Infatti, il titolo esecutivo in materia di famiglia è sì assistito da definitività equiparabile al giudicato, ma si tratta di un giudicato del tutto peculiare (fra le altre, Cass. 2 luglio 2019, n. 17689; Cass. 30 luglio 2015, n. 16173), riguardo al quale
i fatti sopravvenuti possono rilevare attraverso un procedimento ad hoc, quale nella specie dettato dell'art. 9 I. n. 898 del
1970 per il divorzio. Ciò si lega alla stretta interrelazione con una determinata situazione pregressa suscettibile naturaliter di un'evoluzione imponderabile, perché legata alle vicende personali degli ex coniugi, tanto da fondare l'esigenza di un previo formale intervento, devoluto al giudice, sul titolo preesistente nel superiore e pubblicistico interesse della migliore composizione possibile delle esigenze dei componenti della famiglia disciolta. La speciale procedura di revisione dei provvedimenti sul contributo al mantenimento dell'ex coniuge, di cui all'art. 9 I. n. 898 del 1970, è volta a rivedere, modificare o neutralizzare pagina 9 di 14 l'efficacia propria di titolo esecutivo giudiziale. Al riguardo, il giudice dovrà compiere la necessaria, complessiva, approfondita e comparativa valutazione tra le situazioni rilevanti di entrambi i coniugi, riferita a molteplici fattori. La revisione dell'assegno divorzile, di cui alla norma richiamata, postula invero l'accertamento di un sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche degli ex coniugi, idoneo a modificare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle loro condizioni, quale presupposto fattuale - integrante i
«giustificati motivi» di cui è parola nell'art.
9 - necessario per procedere al giudizio di revisione dell'assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali (cfr. Cass. 5 giugno 2020, n. 10647; Cass. 20 gennaio 2020, n. 1119;
Cass. 5 marzo 2019, n. 6386; Cass. 3 febbraio 2017, n. 2953; Cass. 13 gennaio 2017, n. 787; Cass. 29 dicembre 2011,
n. 30033; Cass. 2 maggio 2007, n. 10133; Cass. 25 agosto 2005, n. 17320). Si deve, dunque, verificare se siano sopravvenuti elementi fattuali, idonei a destabilizzare l'assetto patrimoniale in essere, nel qual caso il giudice di merito dovrà fare applicazione dei nuovi principi, quali emergenti dalle recenti pronunce di questa Corte a Sezioni unite (Cass., sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287), per modificarlo e adeguarlo all'attualità.
Si vedano anche Cass. Ord. n. 14160/2022 In tema di assegno divorzile, costituisce presupposto necessario per procedere alla revisione ex art. 9 l. 898 del 1970 l'accertamento in ordine alla sussistenza di un mutamento sopravvenuto delle condizioni economiche delle parti, cui segue la valutazione della fondatezza della domanda, da compiersi tenendo conto della funzione in concreto svolta dall'assegno alla luce dei principi enunciati dalla sentenza n. 18287 del 2018 delle Sezioni - ove la valutazione delle condizioni economiche delle parti è collegata causalmente agli altri indicatori presenti nell'art. 5, comma 6, l.
898 del 1970, al fine di accertare se l'eventuale disparità esistente all'atto dello scioglimento del matrimonio sia stata determinata da scelte condivise di conduzione della vita familiare, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di uno dei coniugi, tenuto conto della durata del matrimonio e delle rispettive ed effettive potenzialità professionali e reddituali - in modo tale poter valutare l'incidenza o meno delle sopravvenienze sulla spettanza o sulla misura dell'assegno.
Cass. Ord. n. 1645/2023 In tema di revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9 l. n. 898 del 1970, una volta accertata, in fatto, la sopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee, con riferimento alla fattispecie concreta, ad alterare
l'assetto economico stabilito tra gli ex coniugi al momento della pronuncia sulle condizioni del divorzio, quale presupposto necessario per l'instaurazione del giudizio di revisione dell'assegno, il giudice deve procedere alla valutazione, in diritto, dei
"giustificati motivi" che ne consentono la revisione sulla base del "diritto vivente", tenendo conto della interpretazione giurisprudenziale delle norme applicabili corrente al momento della decisione.
Ciò doverosamente premesso, la disciplina dell'assegno divorzile è stata modificata dalla l. 74/1987, a seguito della quale l'articolo 5 l. 898/1970, per quanto di interesse, recita: Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. pagina 10 di 14 Dopo la novella legislativa, la giurisprudenza si è da subito orientata ad una distinzione tra criteri attributivi del contributo ('insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive”) e criteri determinativi (assistenziali "le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi", compensativi "il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune” e risarcitorio "le ragioni della decisione"), questi ultimi tutti valutati in rapporto alla durata del matrimonio.
Tale orientamento è stato recepito e specificato nella sentenza Cass. S.U. 11490/ 1990, secondo la quale i criteri indicati nella prima parte della norma hanno funzione esclusivamente determinativa dell'assegno, da attribuirsi, tuttavia, sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi, inteso come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservare all'istante un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.
All'accertamento del diritto non è necessario il riscontro di uno stato di bisogno, essendo sufficiente l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate.
Ove sussista tale presupposto (l'an del contributo), la liquidazione in concreto deve essere effettuata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio.
E dunque, secondo la giurisprudenza formatasi immediatamente dopo la novella legislativa, i criteri indicati nella prima parte della norma hanno funzione meramente determinativa dell'assegno, da attribuirsi sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi.
Dopo quasi un trentennio, tale consolidato orientamento è stato posto in discussione da Cass. Sent. n.
11507/2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla distinzione tra criterio attributivo e determinativo, ha individuato come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante la non autosufficienza economica dello stesso, individualmente inteso, ed ha stabilito che solo all'esito del positivo accertamento di tale presupposto possono essere esaminati in funzione ampliativa del quantum i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma.
Le ragioni del revirement sono motivate dalla Cassazione con la ritenuta inattualità del precedente orientamento e la sua incapacità di valorizzare le scelte personali e le loro conseguenze sotto il profilo dell'autoresponsabilità.
Chiamata a comporre il contrasto giurisprudenziale, la Cassazione, con la pronuncia a Sez. Unite n.
18287/2018, ha analizzato la natura del contributo al mantenimento, ed ha infine sancito il superamento della dicotomia tra an dell'attribuzione ed il quantum del contributo;
secondo le Sezioni Unite tale pagina 11 di 14 dicotomia non è pienamente rispettosa del dato normativo e dei precetti costituzionali, in quanto è idonea a privare di rilevanza i criteri assistenziali, compensativi, risarcitori e la durata del vincolo, ove non venga riscontrata inadeguatezza dei mezzi del richiedente l'assegno o impossibilità a procurarseli per ragioni oggettive, a prescindere dal parametro utilizzato per ravvisare tale inadeguatezza.
Le Sezioni Unite evidenziano comunque come tale criticità interpretativa è stata acuita dalla sentenza Cass. n.
11507/2017, che ha appunto parametrato l'adeguatezza dei mezzi alla mera autosufficienza economica dell'istante, al fine di valorizzare i principi di autodeterminazione e autoresponsabilità.
L'esito di tale orientamento, secondo le Sezioni Unite, è che i criteri di cui alla prima parte della norma (le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi, valutati tutti anche in rapporto alla durata del matrimonio) vengono di fatto completamente pretermessi dalla valutazione sulla spettanza del contributo, ove il soggetto risulti economicamente autosufficiente secondo un parametro oggettivamente valutabile, con sostanziale disapplicazione del dato normativo.
Le Sezioni Unite evidenziano peraltro come i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità debbano essere necessariamente declinati nell'ambito della realtà sociale in cui si svolge la vita dell'individuo, ex articoli 2, 3 e 29 Costituzione (con riferimento alla famiglia): se la scelta di porre fine al vincolo coniugale può essere autonomamente assunta da un solo coniuge, la condizione economica delle parti all'esito della storia di coppia può essere strettamente connessa alle scelte operate dai coniugi durante la sussistenza del vincolo, anche ex articolo 143 c.c..
E dunque, secondo le Sezioni Unite, la valutazione dell'adeguatezza dei mezzi non può essere condotta né avendo come parametro la mera autosufficienza economica, oggettivamente intesa, né l'insufficienza degli stessi a conservare all'istante un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio: ciò al fine di valorizzare appunto l'autoresponsabilità e le determinazioni assunte nell'ambito del progetto di vita coniugale, ed evitare locupletazioni da parte di chi si trovi in una situazione di oggettivo squilibrio economico – patrimoniale con il partner, non determinato dall'effettuazione consapevole di comuni scelte di vita nell'ambito di un vincolo di apprezzabile durata temporale: Il c.d. assegno divorzile ha una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa;
il suo riconoscimento postula dunque l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante non già al conseguimento di un' astratta autosufficienza economica, bensì al raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. Il giudizio sulla debenza e sulla quantificazione del contributo deve dunque essere effettuato all'esito di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cass. Sez. Unite n. 18287/2018). pagina 12 di 14 E dunque, superata la dicotomia tra parametri attributivi e determinativi, gli indicatori assistenziali, perequativi, compensativi, e la durata temporale del vincolo permeano il giudizio sulla adeguatezza dei mezzi, nell'ambito di una valutazione necessariamente specifica della storia della coppia.
Nel caso di specie, le parti hanno contratto matrimonio nel 1979, dall'unione non sono nati figli;
il divorzio
è intervenuto nel 2007.
La determinazione consensuale dell'assegno in sede di divorzio non palesa le ragioni della stessa;
l'esame della condizione economico patrimoniale delle parti nel 2006/2007 induce a ritenere che esse abbiano all'epoca voluto valorizzare la componente perequativa (cfr. anche pagina 6 comparsa conclusionale ricorrente), ma non può escludersi anche quella assistenziale, stante l'esiguità dei redditi della resistente, che all'epoca del divorzio aveva già 63 anni e dunque non era verosimilmente in grado di incrementarli in futuro.
Ritiene il Tribunale che tali componenti non siano venute meno nell'attualità.
Come evidenziato, il reddito del ricorrente è sensibilmente diminuito, ma la sua condizione patrimoniale è oggi ancora più solida che in passato.
Egli convive con la compagna, di 15 anni più giovane: ciò comporta una suddivisione dei costi di vita, ed un supporto materiale, anche in prospettiva futura.
La resistente ha oggi 81 anni, vive sola, non ha figli, percepisce redditi da pensione e ricavi dell'attività libero professionale, questi ultimi destinati a venire meno in un breve lasso di tempo, in ragione dell'età.
Anche ipotizzando che la messa a reddito dell'immobile in Vedano al Lambro attualmente non locato possa sostituire i redditi da attività libero professionale, le sue entrate mensili non sarebbero da sole sufficienti a garantirle un'assistenza domiciliare 24ore/24 (considerati anche gli oneri per vitto, abbigliamento ed abitativi che permarrebbero), né a coprire i costi di ricovero in una struttura residenziale
(che possono essere superiori ad euro 3.000 mensili, per una struttura di buon livello, secondo i prezzi di mercato).
Peraltro, l'entità dei suoi risparmi non è tale da consentirle di vivere con i proventi degli investimenti, considerata anche l'incertezza che permea oggi il mercato azionario.
Anche la componente perequativa non è venuta del tutto meno, atteso che la divisione del ricavato della vendita della casa coniugale risale ad epoca anteriore al divorzio, ed è dunque già stata in quella sede considerata, e che la percezione di quota del TFR consegue a previsione normativa, indipendente dalla volontà delle parti.
L'entità della quota di TFR percepita dalla resistente non è in ogni caso tale da assolvere ad una piena funzione perequativa, sol considerando l'entità del patrimonio, mobiliare ed immobiliare, del ricorrente.
Alla luce di quanto precede ed atteso che:
a) permane una rilevante disparità reddituale e patrimoniale tra le parti;
pagina 13 di 14 b) la resistente, per età e condizione personale, non potrà godere in futuro di ulteriori fonti di reddito, e dovrà provvedere da sola alla propria assistenza, mentre il ricorrente ha una stabile e consolidata convivenza;
c) valutati infine tutti i predetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio (28 anni sino al divorzio), deve essere accertata l'inadeguatezza dei mezzi di complessivamente intesi e deve CP_1 essere conseguentemente determinato come in dispositivo quanto il ricorrente le verserà per le causali ivi indicate.
Circa il suo ammontare, occorre anche considerare che esso, in base all'attuale normativa, è fiscalmente deducibile dai redditi del ricorrente e che pertanto graverà sull'obbligato con una riduzione percentuale pari alla sua aliquota marginale, mentre sarà soggetto a tassazione a carico dell'altro coniuge.
La modifica avrà effetto dalla domanda, invero, In materia di revisione dell'assegno di mantenimento, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. Sent. n. 28/2008).
Quanto sopra è assorbente rispetto alle ulteriori domande, eccezioni, istanze anche istruttorie delle parti.
La natura e l'esito del giudizio, nonché i rapporti tra le parti integrano i presupposti normativi per la compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di MO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 5020 /2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.con decorrenza luglio 2024 determina in euro 2.200,00 mensili l'importo dell'assegno divorzile dovuto dal ricorrente alla resistente (somma soggetta a rivalutazione ISTAT, prima rivalutazione luglio 2025);
2.Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in MO, nella Camera di Consiglio del 29.5.2025
Il Presidente
Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5020 /2024 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...] , con Parte_1 C.F._1
l'avv. Valentina Eramo e l'avv. Sonia Cecchi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in
Piazza San Pietro Martire n. 1, MO;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
24/11/1944 , con l'avvocato Maria Carla Barbarito e l'avv. Giovanna Basileo ed elettivamente domiciliata presso LCA Studio Legale, Via della Moscova n. 18, Milano;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
NEL MERITO
1. atteso che non sussiste, nel caso di specie, la componente assistenziale dell'assegno divorzile, revocare il medesimo ed escluderne l'ulteriore debenza a favore della beneficiaria, economicamente autosufficiente, con decorrenza dalla data di presentazione del ricorso;
per l'effetto:
2. atteso che non sussistono le condizioni che giustificano l'an dell'assegno divorzile, non si formulano specifiche istanze subordinate circa il quantum e/o la sua riduzione, rimettendosi alle decisioni equanimi di codesto Tribunale;
3. condannare la resistente al pagamento delle spese processuali.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede di ordinare alla resistente ex art. 210 c.p.c.:
1) di indicare l'eventuale rendita locatizia percepita dal patrimonio immobiliare di cui è titolare e da lei non abitato;
2) di ordinare al Centro di Psicologia e Analisi Transazionale, corrente a Milano, via Archimede 127, in persona del legale rappresentante pro tempore, di esibire e trasmettere all'Ufficio la documentazione relativa alla collaborazione della dott. unitamente alla programmazione di tutte le consulenze rese CP_1 nel corso degli ultimi tre anni e da rendere nel prossimo futuro;
3) atteso che le rendite mobiliari integrano forme di reddito assoggettate a imposte sostitutive e, come tali, sfuggono alla dichiarazione dei redditi, disporre, ex art. 213 c.p.c., l'acquisizione di informazioni su tutti i rapporti finanziari intestati alla Dott.ssa e instaurati con gli intermediari finanziari presso la CP_1 sezione dell'Anagrafe Tributaria, denominata “Archivio dei rapporti con operatori finanziari”;
Respingere le istanze istruttorie di parte resistente.
Per parte resistente: voglia l'Ill.mo Tribunale adito: in via preliminare
dichiarare inammissibile e, dunque, stralciare dal fascicolo di causa, la memoria ex art. 473-bis.17 3° comma cod. proc. civ. depositata da controparte essendo formulata in violazione della predetta norma in quanto contenente esclusivamente argomentazioni di merito e non “le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti”, nonchè la reiterazione delle istanze istruttorie già formulate;
nel merito, in via principale
rigettare, per le ragioni esposte in atti ed in udienza, le domande formulate dal sig. Parte_1 nel merito, in via subordinata pagina 2 di 14 qualora la domanda di controparte risultasse anche solo parzialmente fondata, ridurre l'ammontare dell'assegno di divorzio in misura non superiore al 10%, da calcolarsi sul valore attuale dell'assegno stesso pari ad € 5.332,44 (s.e.o.), in ogni caso da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
in via istruttoria
rigettare tutte le istanze istruttorie formulate da controparte;
accogliere tutte le istanze formulate dall'esponente: (i) nel paragrafo 2.3.2 della comparsa di risposta depositata;
(ii) all'udienza del 4 marzo 2025 e, dunque, disporre l'esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. sia degli estratti del conto corrente acceso dal sig. presso la inerenti al Pt_1 Controparte_2 contratto di mutuo in essere, sia della denuncia di successione della madre di esso sig.
Pt_1
Con il favore delle spese e competenze di giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. 140/2012, della CP_3
Prev. Avv. ex art. 11 L. 576/80 e successive modifiche e dell'IVA nella misura di legge.
pagina 3 di 14 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio nel Parte_1
1979 con che dalla unione non nascevano figli;
che la coppia si separava Controparte_1 nel 2002 e che nel 2007 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio su conclusioni congiunte;
che all'epoca egli era magistrato ed autore di opere editoriali, ed il suo reddito annuo lordo era di
€ 569.798; che la resistente era insegnante di ruolo di scuola media, nonché libero professionista (psicologa e psicoterapeuta); che nelle condizioni di divorzio veniva pattuito un assegno divorzile di euro 3.892; che l'importo dell'assegno da lui versato all'attualità ammontava ad euro 4.400 mensili;
che i propri redditi erano diminuiti del 56% dall'epoca del divorzio;
esponeva di essere stato collocato in pensione nel 2016; che i redditi da diritto di autore erano diminuiti del 82%; di aver fondato la casa editrice “Re Mida Editrice giuridica s.r.l.”, della quale egli deteneva il 90% delle quote;
che essa aveva subito dal 2016 al 31.12.2023 perdite per un totale di € 479.492, coperte da finanziamenti soci;
che il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare era invariato dal tempo del divorzio;
che l'acquisto di beni immobili aveva sostituito investimenti mobiliari;
che l'incidenza dell'assegno divorzile corrisposto sui propri redditi era passata dal
12% dell'epoca del divorzio al 34% attuale;
di avere in corso una convivenza già all'epoca del divorzio;
che la propria compagna aveva avuto problemi di salute ed aveva dovuto accedere anticipatamente alla pensione;
che il reddito della donna era dimezzato rispetto all'epoca del divorzio;
che la resistente aveva nel frattempo incassato il 50% del corrispettivo della vendita della casa coniugale (venduta per € 1.000.000); che ella nel 2020 aveva percepito € 101.000 quale quota del TFR del ricorrente;
che la resistente era proprietaria di almeno due unità immobiliari di notevole valore, di cui una acquistata nel 2008, dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che ella non poneva a reddito l'immobile non da lei abitato;
che ella era percettrice di pensione e di redditi da lavorio come libera professionista;
che ella aveva incassato altresì euro 894.000 a titolo di assegno divorzile;
che non sussistevano i presupposti assistenziali, né quelli perequativi dell'assegno divorzile;
che non sussistevano nemmeno quelli compensativi, in quanto la resistente non aveva mai sacrificato le proprie aspettative professionali nel corso del coniugio, ma anzi aveva conseguito la laurea in psicologia e l'abilitazione allo svolgimento della professione di psicoterapeuta con il supporto del marito;
che la coppia aveva sempre avuto la disponibilità di personale di servizio, anche per l'assistenza della anziana madre della resistente;
concludeva domandando l'esonero dall'obbligo di versare un assegno divorzile a favore della resistente e, in subordine, la sua riduzione.
Si costituiva la resistente, la quale esponeva di avere seri problemi di salute;
di non aver mai richiesto il versamento della rivalutazione, né gli arretrati dovuti;
che l'assegno rivalutato sarebbe stato in realtà apri ad euro 5.332,44; eccepiva inoltre che il ricorrente conviveva con ex magistrato che percepiva trattamento pensionistico era ed sua socia nella società editoriale, e che quindi suddivideva con lui le spese di vita;
esponeva che il ricorrente commercializzava programmi informatici sotto il marchio “Re Mida”; che tali pagina 4 di 14 programmi erano Re Mida Calcolo degli interessi e rivalutazione monetaria del 1990; Re Mida Danno alla persona del 2003; Re Mida Usura del 2007; che nel 2016 era stato creato il programma di maggior successo, ovverosia Re Mida Famiglia, finalizzato a determinare l'ammontare dell'assegno di mantenimento;
che sempre nel 2016 il ricorrente con la compagna fondava la Re Mida Editrice Giuridica s.r.l., per la commercializzazione di detto ed altri programmi;
che egli aveva investito nella società euro 500.000,00; che i proventi dei diritti di autore da erano rimasti invariati;
che egli aveva altresì acquistato nel 2016 e Per_1 nel 2020 due appartamenti di lusso, con relativi box, nel centro di MO, di cui uno di 250 mq;
nel 2008 un immobile a Bormio;
nel 2011 due immobili a RI;
che nel 2012 si era aperta la successione della di lui madre ed egli aveva acquistato in comproprietà con la sorella la metà di altri immobili in RI,
Napoli, in Provincia de L'Aquila; che il ricorrente non aveva prodotto gli estratti conto;
di aver CP_4 ricevuto a titolo di quota del TFR dell'ex marito la somma di € 96.868,86, mentre il ricorrente aveva incassato l' importo di € 424.000,00; che l'assegno divorzile era soggetto a tassazione con aliquota del 43%
e quindi l'importo netto da lei percepito ammontava ad euro 2.500; che esso costituiva onere deducibile per controparte;
eccepiva che i propri redditi erano invariati, in quanto ella nel 2007 percepiva già la pensione e svolgeva già la professione di psicoterapeuta;
che ella era già proprietaria dell'immobile ove viveva, sito a
Vedano al Lambro, acquistato nel 2005; di altro immobile, confinante con il predetto, ereditato a seguito dell'apertura della successione della madre avvenuta nell'anno 1999; di aver ricevuto l'importo di euro
495.000 a seguito della vendita della ex casa coniugale nel 2005 e dunque prima del divorzio;
esponeva inoltre che i propri redditi erano significativamente inferiori a quelli del ricorrente;
che ella, in relazione all'età ed alle condizioni di salute, non era in grado di aumentarli;
di vivere unicamente con collaboratrice domestica;
di sostenere euro 2.500 mensili di esborso per cure mediche;
che il matrimonio era durato 28 anni ed il divorzio era intervenuto quando le parti ne avevano già oltre 60; che la carriera del ricorrente si era sviluppata nel corso del coniugio;
concludeva per il rigetto della domanda, e in subordine per la riduzione dell'assegno nella misura non superiore al 10% dell'importo rivalutato.
Alla udienza del 16.1.2025 le parti rispettivamente dichiaravano: nell'acquisto della casa dove abito ho un mutuo la cui rata trimestrale è di 7900 euro e Parte_1 durerà ancora una decina di anni, con mio papà è deceduto nel 2003 e mia mamma nel 2012, Controparte_2 siamo due fratelli, mia sorella ed io. Il TFR che ho avuto è stato di 424.000 euro – 101.000 euro circa che ho riconosciuto a
al lordo delle tasse che sono state 15.000 euro circa. La mia società non ha mai distribuito utili. La ex casa coniugale CP_1
è stata acquistata nel 1988, anche grazie alla vendita di un appartamento di mia proprietà, ha messo il quinto dello CP_1 stipendio, credo per 30.000 euro. La casa coniugale era stata comprata con i miei fondi.
: la casa in cui vivo non è gravata da mutuo;
io sono andata in pensione E_1 Controparte_1
a scuola nel 2005 e mi è stato subito liquidato il TFR di circa 48.000 euro;
mio padre è deceduto nel 1953 e mia mamma nel 1999, ho un fratello, Ci tengo a precisare di aver sempre studiato e lavorato e di aver contribuito all'acquisito della Per_2 pagina 5 di 14 ex casa coniugale anche con la cessione del quinto del mio stipendio. La casa coniugale è stata comprata anche con prestiti da altre persone, e non con la vendita di questa casa a Napoli.
Il Giudice delegato ammetteva parzialmente le istanze istruttorie articolate dalle parti;
all'esito fissava udienza per la discussione, concedendo i termini di cui all'articolo 473bis.28 c.p.c.
*******
Ritenuto che il ricorso possa trovare accoglimento nei limiti e per i motivi di cui in appresso.
Il procedimento di revisione delle condizioni di divorzio può essere utilmente incardinato quando siano insorte nuove circostanze rispetto a quelle precedentemente considerate, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà e da imporre una loro modifica per adattarle al mutamento della situazione concreta (ex multis Cass. sent. n. 1967/1994, Cass. sent. n. 12125/1993).
Ciò che è dirimente nell'ambito del procedimento di revisione non è la prova della situazione di fatto attuale, ma il suo raffronto con quella esistente al momento della pronuncia, al fine di verificare se e in che misura le statuizioni precedentemente assunte debbano essere adattate alla mutata situazione fattuale.
La prova della sopravvenienza postula dunque la dimostrazione delle modifiche intervenute tra la precedente pronuncia e l'introduzione del procedimento di modifica;
l'onere della prova è a carico del deducente, in base ai principi generali in tema di onere probatorio.
Nel caso di specie, le parti hanno contratto matrimonio in data 3.3.1979 (documento 1 ricorrente); si sono separati nel luglio 2002 (ibidem) e nel gennaio 2007 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta (ibidem); in tale sede, le parti hanno pattuito la corresponsione di un assegno divorzile da parte dell'odierno ricorrente a favore della ex moglie nella misura mensile di euro
3.892,00 (ibidem).
L'importo dell'assegno rivalutato ad oggi è di circa 5.400 euro.
Il ricorrente nell'anno di imposta antecedente al divorzio (2006) ha percepito un reddito complessivo di euro 469.396 pari – dedotti gli oneri tributari (Irpef, addizionale regionale e comunale IRPEF)– ad euro
24.020 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità (documento 2 ricorrente).
All'epoca, egli era titolare di piccole quote di terreni;
del 33% di immobile in Napoli;
di quote di immobili in RI (33%, 25%, 4,170% e ancora 33%), tutti non messi a reddito (tutto da documento 2 ricorrente); egli conviveva già con l'attuale compagna (documento 27 ricorrente).
Dalla dichiarazione dei redditi anno di imposta 2023 risulta un reddito complessivo (comprensivo di redditi da locazione sottoposto a c.d. cedolare secca, euro 9.000) di euro 229.917 pari – dedotti i redditi per l'abitazione principale e gli oneri tributari anche per cedolare secca (euro 1890) - ad euro 14.302 mensili netti se si suddivide l'importo su 12 mensilità (documento 30 ricorrente).
Rimborsa mutuo di euro 2630 mensili circa (cfr. verbale udienza 16.1.2025 ed estratti conto corrente) ed allega euro 100 mensili di spese condominiali;
considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed pagina 6 di 14 utenze (euro 500 mensili), la sua disponibilità residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro
11.072.
E' oggi proprietario di quote di un maggior numero di terreni, di 7 immobili in RI (uno al 37,5%, due al 12,5%, quattro al 50%) al 50% di immobile in Napoli (locato), al 100% di immobile in Bormio ed al
50% di sua pertinenza, ed al 100% di due immobili in MO (di cui uno locato) (tutto da documento 30 ricorrente).
Nel gennaio 2024 ha acquistato la quota del 33% di un immobile a RA (cfr. pagina 4 comparsa conclusionale e documento 11 resistente).
Nel 2012 si è aperta la successione della madre del ricorrente, valore dichiarato euro 356.925 da dividere al
50% con la sorella, e dunque euro 178.462 ciascuno (documento 31 ricorrente); egli ha poi percepito euro
424.000 di TFR.
L'incremento patrimoniale per tali cause, successive alla pronuncia di divorzio, sarebbe di almeno 602.462 euro.
Ha costituito nel 2018 in società con la compagna (che detiene il 10% delle quote) la Re Mida Editrice
Giuridica, nella quale afferma di aver investito euro 500.000 (documento 4 resistente), senza percezione di utili.
È titolare di conto corrente BNL il cui saldo è passato da 11.000 euro nel 2020 ad euro 7000 nel 2023
(documenti 9 e 10 ricorrente), 3 conti (uno cointestato con la compagna con saldo nel 2020 di CP_4 euro 11.191,78 e a settembre 2024 di euro 29.000; uno cointestato con la sorella con saldo nel 2020 di euro
1.456,21 ed a settembre 2024 di euro 1800; uno personale con saldo nel 2020 di euro 30.697,64 e a settembre 2024 di 29.053 euro) e di un dossier titoli che nel 2020 presentava un controvalore di euro
421.689,07 e nel settembre 2024 di 182.906 (documenti 6 e 28 ricorrente).
Il suo patrimonio mobiliare è passato da 469.586 ad euro 234.359, ma egli vanta anche un credito nei confronti della società per finanziamento soci, corrispondente ai versamenti effettuati (documento 19 ricorrente).
Egli nel corrente anno compirà 77 anni.
E dunque, i redditi del ricorrente sono diminuiti, ma la sua situazione patrimoniale è migliorata, come dimostrato dal fatto che – nonostante i versamenti nella Re Mida Edizioni Giuridiche – il suo patrimonio mobiliare non ha subito contrazioni allarmanti e quello immobiliare è notevolmente incrementato: all'epoca del divorzio egli era titolare di quote di 5 immobili (uno a Napoli e 4 a RI); oggi egli è pieno proprietario di due immobili a MO e uno a Bormio, di quota di immobile in RA, oltre che di quote maggiori di immobili a Napoli e RI (nell'isola, di 7 immobili in luogo di 4 e per quote maggiori).
Trattasi peraltro – per lo più – di immobili in località di sicuro pregio dal punto di vista immobiliare. pagina 7 di 14 La sua compagna nell'anno di imposta 2006, anteriore al divorzio, ha percepito un reddito da lavoro dipendente di euro 76.788 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 4.203 netti mensili, se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Era proprietaria al 100% di immobile e relativa pertinenza a Bologna, non produttivo di reddito (tutto da documento 32 ricorrente).
Nell'anno di imposta 2023 ella ha dichiarato un reddito complessivo di euro 74.053 pari (dedotti gli oneri tributari anche per cedolare secca – euro 540) ad euro 4.166 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
E' proprietaria al 100% di immobile e relativa pertinenza a Bologna, non produttivo di reddito;
al 50% di immobile in Bologna con relativa pertinenza, locati, e al 100% di immobile in MO con relativa pertinenza, locati (tutto da documento 33 ricorrente).
Il suo reddito è invariato;
il patrimonio immobiliare si è incrementato.
Ella ha compiuto 62 anni (documento 33 ricorrente).
La resistente nell'anno di imposta 2006 ha dichiarato un reddito complessivo di euro 82.957 cui dedurre il valore della abitazione principale (euro 1217), l'assegno del coniuge (euro 44.256) e i contributi previdenziali ed assistenziali (euro 1.364); risultano circa euro 36.120 tra attività di libero professionista e reddito da lavoro dipendente o assimilati;
applicando le aliquote IRPEF allora vigenti per i singoli scaglioni di reddito, detratti e l'addizionale regionale e comunale all'IRPEF e l'IVA, il reddito medio mensile netto su
12 mensilità era pari ad euro 1983 circa.
Ella era proprietaria di due immobili in Vedano Al Lambro e relative pertinenze, uno al 90% ed uno al
100% (documento 17 resistente).
Nell'anno di imposta 2023 la resistente ha dichiarato un reddito di euro 101.820 cui dedurre il valore della abitazione principale (euro 1756), l'assegno del coniuge (euro 53.280) e i contributi previdenziali ed assistenziali (euro 1.204); risultano euro 45.580 tra attività di libero professionista (euro 16.000) e reddito da pensione;
applicando le aliquote vigenti per i singoli scaglioni, detratti e l'addizionale regionale e comunale all'IRPEF e l'IVA, il reddito medio mensile netto su 12 mensilità è pari ad euro 2.530 circa (documento prodotto in data 27.2.2025 resistente).
Ella è proprietaria dei medesimi immobili in Vedano Al Lambro, non messi a reddito.
Allega spese condominiali per euro 470 mensili;
considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze, la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 1560 circa.
Nel corrente anno compirà 81 anni.
Il suo reddito mensile medio si è dunque lievemente incrementato;
ella ha poi percepito euro 95.000 quale quota parte del TFR del ricorrente nel 2021.
È intestataria: pagina 8 di 14 a) di conto corrente con il fratello in BNL, il cui saldo si è incrementato da 44.000 euro nel marzo 2021 a
65.951 euro nel 2024 (documento 23 resistente);
b)di conto deposito titoli con il fratello preso Intesa San Paolo n. 4142 passato da un saldo di euro 2.200 nel 2021 ad 1600 euro nel marzo 2024 (ibidem),
c)di conto corrente cointestato con il fratello presso Intesa San Paolo n. 50212 e poi 3751, il cui saldo è passato da 12.345 euro nel 2020 a 11.000 euro nel 2024, nonostante il versamento dell'importo del TFR del ricorrente in data 3.6.2021 (ibidem).
La successione di entrambi i genitori (1953 e 1999), il proprio TFR (2005) e la percezione della quota della vendita della ex casa coniugale (2005) sono tutti accadimenti anteriori gli accordi di divorzio e dunque non costituiscono sopravvenienze utili alle determinazioni da assumere in questa sede.
Il suo patrimonio non ha dunque conosciuto variazioni significative.
Tutto ciò premesso, deve accertarsi la sussistenza di sopravvenienze nella complessiva condizione economico patrimoniale delle parti, come sopra evidenziate;
esse legittimano la domanda di revisione.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, che integralmente si condivide, In tema di revisione dell'assegno divorzile, il giudice, a fronte della prova di circostanze sopravvenute sugli equilibri economici della coppia, non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni
Unite nella sentenza n. 18287 del 2018 deve verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio (Cass. Ord. n.
7666/2022).
In particolare, Cass. S. U. sent. n. 20495/ 2022 ha chiarito che A sua volta, l'art. 9 I. n. 898 del 1970 prevede che, qualora sopravvengano «giustificati motivi», dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, con procedimento in camera di consiglio, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni sulla misura e sulle modalità dell'assegno. La domanda di revoca o riduzione dell'assegno divorzile, già disposto in favore dell'altro coniuge, può dunque sopravvenire anche al giudicato, che viene appunto annoverato nella categoria del giudicato rebus sic stantibus, in quanto per definizione soggetto al perdurante adeguamento alle situazioni sopravvenute.
Infatti, il titolo esecutivo in materia di famiglia è sì assistito da definitività equiparabile al giudicato, ma si tratta di un giudicato del tutto peculiare (fra le altre, Cass. 2 luglio 2019, n. 17689; Cass. 30 luglio 2015, n. 16173), riguardo al quale
i fatti sopravvenuti possono rilevare attraverso un procedimento ad hoc, quale nella specie dettato dell'art. 9 I. n. 898 del
1970 per il divorzio. Ciò si lega alla stretta interrelazione con una determinata situazione pregressa suscettibile naturaliter di un'evoluzione imponderabile, perché legata alle vicende personali degli ex coniugi, tanto da fondare l'esigenza di un previo formale intervento, devoluto al giudice, sul titolo preesistente nel superiore e pubblicistico interesse della migliore composizione possibile delle esigenze dei componenti della famiglia disciolta. La speciale procedura di revisione dei provvedimenti sul contributo al mantenimento dell'ex coniuge, di cui all'art. 9 I. n. 898 del 1970, è volta a rivedere, modificare o neutralizzare pagina 9 di 14 l'efficacia propria di titolo esecutivo giudiziale. Al riguardo, il giudice dovrà compiere la necessaria, complessiva, approfondita e comparativa valutazione tra le situazioni rilevanti di entrambi i coniugi, riferita a molteplici fattori. La revisione dell'assegno divorzile, di cui alla norma richiamata, postula invero l'accertamento di un sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche degli ex coniugi, idoneo a modificare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle loro condizioni, quale presupposto fattuale - integrante i
«giustificati motivi» di cui è parola nell'art.
9 - necessario per procedere al giudizio di revisione dell'assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali (cfr. Cass. 5 giugno 2020, n. 10647; Cass. 20 gennaio 2020, n. 1119;
Cass. 5 marzo 2019, n. 6386; Cass. 3 febbraio 2017, n. 2953; Cass. 13 gennaio 2017, n. 787; Cass. 29 dicembre 2011,
n. 30033; Cass. 2 maggio 2007, n. 10133; Cass. 25 agosto 2005, n. 17320). Si deve, dunque, verificare se siano sopravvenuti elementi fattuali, idonei a destabilizzare l'assetto patrimoniale in essere, nel qual caso il giudice di merito dovrà fare applicazione dei nuovi principi, quali emergenti dalle recenti pronunce di questa Corte a Sezioni unite (Cass., sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287), per modificarlo e adeguarlo all'attualità.
Si vedano anche Cass. Ord. n. 14160/2022 In tema di assegno divorzile, costituisce presupposto necessario per procedere alla revisione ex art. 9 l. 898 del 1970 l'accertamento in ordine alla sussistenza di un mutamento sopravvenuto delle condizioni economiche delle parti, cui segue la valutazione della fondatezza della domanda, da compiersi tenendo conto della funzione in concreto svolta dall'assegno alla luce dei principi enunciati dalla sentenza n. 18287 del 2018 delle Sezioni - ove la valutazione delle condizioni economiche delle parti è collegata causalmente agli altri indicatori presenti nell'art. 5, comma 6, l.
898 del 1970, al fine di accertare se l'eventuale disparità esistente all'atto dello scioglimento del matrimonio sia stata determinata da scelte condivise di conduzione della vita familiare, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di uno dei coniugi, tenuto conto della durata del matrimonio e delle rispettive ed effettive potenzialità professionali e reddituali - in modo tale poter valutare l'incidenza o meno delle sopravvenienze sulla spettanza o sulla misura dell'assegno.
Cass. Ord. n. 1645/2023 In tema di revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9 l. n. 898 del 1970, una volta accertata, in fatto, la sopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee, con riferimento alla fattispecie concreta, ad alterare
l'assetto economico stabilito tra gli ex coniugi al momento della pronuncia sulle condizioni del divorzio, quale presupposto necessario per l'instaurazione del giudizio di revisione dell'assegno, il giudice deve procedere alla valutazione, in diritto, dei
"giustificati motivi" che ne consentono la revisione sulla base del "diritto vivente", tenendo conto della interpretazione giurisprudenziale delle norme applicabili corrente al momento della decisione.
Ciò doverosamente premesso, la disciplina dell'assegno divorzile è stata modificata dalla l. 74/1987, a seguito della quale l'articolo 5 l. 898/1970, per quanto di interesse, recita: Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. pagina 10 di 14 Dopo la novella legislativa, la giurisprudenza si è da subito orientata ad una distinzione tra criteri attributivi del contributo ('insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive”) e criteri determinativi (assistenziali "le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi", compensativi "il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune” e risarcitorio "le ragioni della decisione"), questi ultimi tutti valutati in rapporto alla durata del matrimonio.
Tale orientamento è stato recepito e specificato nella sentenza Cass. S.U. 11490/ 1990, secondo la quale i criteri indicati nella prima parte della norma hanno funzione esclusivamente determinativa dell'assegno, da attribuirsi, tuttavia, sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi, inteso come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservare all'istante un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.
All'accertamento del diritto non è necessario il riscontro di uno stato di bisogno, essendo sufficiente l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate.
Ove sussista tale presupposto (l'an del contributo), la liquidazione in concreto deve essere effettuata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio.
E dunque, secondo la giurisprudenza formatasi immediatamente dopo la novella legislativa, i criteri indicati nella prima parte della norma hanno funzione meramente determinativa dell'assegno, da attribuirsi sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi.
Dopo quasi un trentennio, tale consolidato orientamento è stato posto in discussione da Cass. Sent. n.
11507/2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla distinzione tra criterio attributivo e determinativo, ha individuato come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante la non autosufficienza economica dello stesso, individualmente inteso, ed ha stabilito che solo all'esito del positivo accertamento di tale presupposto possono essere esaminati in funzione ampliativa del quantum i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma.
Le ragioni del revirement sono motivate dalla Cassazione con la ritenuta inattualità del precedente orientamento e la sua incapacità di valorizzare le scelte personali e le loro conseguenze sotto il profilo dell'autoresponsabilità.
Chiamata a comporre il contrasto giurisprudenziale, la Cassazione, con la pronuncia a Sez. Unite n.
18287/2018, ha analizzato la natura del contributo al mantenimento, ed ha infine sancito il superamento della dicotomia tra an dell'attribuzione ed il quantum del contributo;
secondo le Sezioni Unite tale pagina 11 di 14 dicotomia non è pienamente rispettosa del dato normativo e dei precetti costituzionali, in quanto è idonea a privare di rilevanza i criteri assistenziali, compensativi, risarcitori e la durata del vincolo, ove non venga riscontrata inadeguatezza dei mezzi del richiedente l'assegno o impossibilità a procurarseli per ragioni oggettive, a prescindere dal parametro utilizzato per ravvisare tale inadeguatezza.
Le Sezioni Unite evidenziano comunque come tale criticità interpretativa è stata acuita dalla sentenza Cass. n.
11507/2017, che ha appunto parametrato l'adeguatezza dei mezzi alla mera autosufficienza economica dell'istante, al fine di valorizzare i principi di autodeterminazione e autoresponsabilità.
L'esito di tale orientamento, secondo le Sezioni Unite, è che i criteri di cui alla prima parte della norma (le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi, valutati tutti anche in rapporto alla durata del matrimonio) vengono di fatto completamente pretermessi dalla valutazione sulla spettanza del contributo, ove il soggetto risulti economicamente autosufficiente secondo un parametro oggettivamente valutabile, con sostanziale disapplicazione del dato normativo.
Le Sezioni Unite evidenziano peraltro come i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità debbano essere necessariamente declinati nell'ambito della realtà sociale in cui si svolge la vita dell'individuo, ex articoli 2, 3 e 29 Costituzione (con riferimento alla famiglia): se la scelta di porre fine al vincolo coniugale può essere autonomamente assunta da un solo coniuge, la condizione economica delle parti all'esito della storia di coppia può essere strettamente connessa alle scelte operate dai coniugi durante la sussistenza del vincolo, anche ex articolo 143 c.c..
E dunque, secondo le Sezioni Unite, la valutazione dell'adeguatezza dei mezzi non può essere condotta né avendo come parametro la mera autosufficienza economica, oggettivamente intesa, né l'insufficienza degli stessi a conservare all'istante un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio: ciò al fine di valorizzare appunto l'autoresponsabilità e le determinazioni assunte nell'ambito del progetto di vita coniugale, ed evitare locupletazioni da parte di chi si trovi in una situazione di oggettivo squilibrio economico – patrimoniale con il partner, non determinato dall'effettuazione consapevole di comuni scelte di vita nell'ambito di un vincolo di apprezzabile durata temporale: Il c.d. assegno divorzile ha una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa;
il suo riconoscimento postula dunque l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante non già al conseguimento di un' astratta autosufficienza economica, bensì al raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. Il giudizio sulla debenza e sulla quantificazione del contributo deve dunque essere effettuato all'esito di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cass. Sez. Unite n. 18287/2018). pagina 12 di 14 E dunque, superata la dicotomia tra parametri attributivi e determinativi, gli indicatori assistenziali, perequativi, compensativi, e la durata temporale del vincolo permeano il giudizio sulla adeguatezza dei mezzi, nell'ambito di una valutazione necessariamente specifica della storia della coppia.
Nel caso di specie, le parti hanno contratto matrimonio nel 1979, dall'unione non sono nati figli;
il divorzio
è intervenuto nel 2007.
La determinazione consensuale dell'assegno in sede di divorzio non palesa le ragioni della stessa;
l'esame della condizione economico patrimoniale delle parti nel 2006/2007 induce a ritenere che esse abbiano all'epoca voluto valorizzare la componente perequativa (cfr. anche pagina 6 comparsa conclusionale ricorrente), ma non può escludersi anche quella assistenziale, stante l'esiguità dei redditi della resistente, che all'epoca del divorzio aveva già 63 anni e dunque non era verosimilmente in grado di incrementarli in futuro.
Ritiene il Tribunale che tali componenti non siano venute meno nell'attualità.
Come evidenziato, il reddito del ricorrente è sensibilmente diminuito, ma la sua condizione patrimoniale è oggi ancora più solida che in passato.
Egli convive con la compagna, di 15 anni più giovane: ciò comporta una suddivisione dei costi di vita, ed un supporto materiale, anche in prospettiva futura.
La resistente ha oggi 81 anni, vive sola, non ha figli, percepisce redditi da pensione e ricavi dell'attività libero professionale, questi ultimi destinati a venire meno in un breve lasso di tempo, in ragione dell'età.
Anche ipotizzando che la messa a reddito dell'immobile in Vedano al Lambro attualmente non locato possa sostituire i redditi da attività libero professionale, le sue entrate mensili non sarebbero da sole sufficienti a garantirle un'assistenza domiciliare 24ore/24 (considerati anche gli oneri per vitto, abbigliamento ed abitativi che permarrebbero), né a coprire i costi di ricovero in una struttura residenziale
(che possono essere superiori ad euro 3.000 mensili, per una struttura di buon livello, secondo i prezzi di mercato).
Peraltro, l'entità dei suoi risparmi non è tale da consentirle di vivere con i proventi degli investimenti, considerata anche l'incertezza che permea oggi il mercato azionario.
Anche la componente perequativa non è venuta del tutto meno, atteso che la divisione del ricavato della vendita della casa coniugale risale ad epoca anteriore al divorzio, ed è dunque già stata in quella sede considerata, e che la percezione di quota del TFR consegue a previsione normativa, indipendente dalla volontà delle parti.
L'entità della quota di TFR percepita dalla resistente non è in ogni caso tale da assolvere ad una piena funzione perequativa, sol considerando l'entità del patrimonio, mobiliare ed immobiliare, del ricorrente.
Alla luce di quanto precede ed atteso che:
a) permane una rilevante disparità reddituale e patrimoniale tra le parti;
pagina 13 di 14 b) la resistente, per età e condizione personale, non potrà godere in futuro di ulteriori fonti di reddito, e dovrà provvedere da sola alla propria assistenza, mentre il ricorrente ha una stabile e consolidata convivenza;
c) valutati infine tutti i predetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio (28 anni sino al divorzio), deve essere accertata l'inadeguatezza dei mezzi di complessivamente intesi e deve CP_1 essere conseguentemente determinato come in dispositivo quanto il ricorrente le verserà per le causali ivi indicate.
Circa il suo ammontare, occorre anche considerare che esso, in base all'attuale normativa, è fiscalmente deducibile dai redditi del ricorrente e che pertanto graverà sull'obbligato con una riduzione percentuale pari alla sua aliquota marginale, mentre sarà soggetto a tassazione a carico dell'altro coniuge.
La modifica avrà effetto dalla domanda, invero, In materia di revisione dell'assegno di mantenimento, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. Sent. n. 28/2008).
Quanto sopra è assorbente rispetto alle ulteriori domande, eccezioni, istanze anche istruttorie delle parti.
La natura e l'esito del giudizio, nonché i rapporti tra le parti integrano i presupposti normativi per la compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di MO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 5020 /2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.con decorrenza luglio 2024 determina in euro 2.200,00 mensili l'importo dell'assegno divorzile dovuto dal ricorrente alla resistente (somma soggetta a rivalutazione ISTAT, prima rivalutazione luglio 2025);
2.Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in MO, nella Camera di Consiglio del 29.5.2025
Il Presidente
Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
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