Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 29/12/2025, n. 8468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8468 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08468/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00003/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3 del 2024, proposto da
LE RU, TO SE, rappresentati e difesi dagli avvocati Alfonso Erra, TO Erra e MAssunta Zotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli alla Via Ferdinando del Carretto, n. 26;
contro
Comune di Foglianise, non costituito in giudizio;
nei confronti
IC SE, rappresentata e difesa dagli avvocati TO Macolino, Giancarlo Caporaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dei seguenti provvedimenti: a) il provvedimento prot. 6417 del 10.11.2023 con cui il Comune di Foglianise ha riscontrato l'istanza/diffida all'adozione dei poteri di cui all'art. 27 e ss. DPR 380/01 in relazione agli interventi realizzati presso l'immobile sito in Via S. Pedicini in Catasto Fabbricati al Foglio 4 Part. 298, sub. 21 e 22 (già sub. 10 e 12) formulata in data 5.9.2023 ed assunta al protocollo comunale n. 5165 del 6.9.2023; b) la nota interlocutoria prot. 5963 del 12.10.2023 con cui il Comune ha rappresentato di aver avviato un'istruttoria; c) ove e per quanto lesivi, il Permesso di Costruire n. 504/2016 con i relativi pareri ed atti presupposti, connessi e consequenziali; d) ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale anche non conosciuto con espressa riserva di formulare motivi aggiunti; nonché per la declaratoria dell'obbligo del Comune di Foglianise di riscontrare l'istanza del 5.9.2023 con un espresso provvedimento a mezzo del quale siano esercitate effettivamente e concretamente le attività di controllo e sanzionatorie di cui al D.P.R. n. 380/2001 (in particolare dell'art. 27 ovvero degli artt. 31 e ss).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di IC SE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2025 la dott.ssa AN EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - In data 6/9/23 gli odierni ricorrenti LE RU ed TO SE inoltravano al Comune di Foglianise istanza finalizzata all’esercizio dei poteri di controllo e vigilanza sul cespite sito alla Via S. Pedicini in catasto Foglio Particella n. 298 sub 10-12 (oggi 21 e 22), di proprietà di SE IC, germana del ricorrente. A sostegno della domanda, i ricorrenti, premesso di essere proprietari residenti nelle immediate vicinanze della predetta unità immobiliare sulla quale – giusta pdc n. 504/2016 - è stata assentita la realizzazione di un garage con sovrastante terrazza “per ospitare la clientela del bar situato in loco”, hanno dedotto che il manufatto sarebbe stato edificato dopo il 1967 in assenza di titolo edilizio e paesaggistico (ad onta della contraria dichiarazione resa in proposito dalla proprietaria nella documentazione allegata all’istanza di pdc), sollecitando le verifiche dell’Amministrazione in merito.
Il Comune di Foglianise ha riscontrato la diffida dei ricorrenti con la nota prot. n. 6417/2023, rappresentando di aver concluso gli accertamenti e di aver verificato “ che con atto di donazione, divisione e compravendita … del 1 luglio 2015 ..la stessa parte ricorrente, Sig. SE TO, ha dichiarato la conformità dell’unità immobiliare alla normativa edilizia vigente ”.
1.1 - Avverso tale nota, nonché il pdc n. 504/16 sono insorti i coniugi SE – RU, lamentando, in estrema sintesi:
- violazione degli artt. 2 l. 241/90 e 27 DPR 380/2001 - Sull’obbligo della PA di riscontrare l’istanza del privato con un provvedimento che chiarisca l’abusività o meno del cespite – Difetto di istruttoria – Difetto di motivazione;
- assenza di un titolo edilizio per il garage con terrazza insistente sulla particella 298 sub. 21 e 22 – Sulla violazione degli artt. 31 l. 1150/1942 e 10 l. 765/1967 – Sul difetto di istruttoria – Sul difetto di motivazione;
- violazione dell’art. 75 DPR 445/2000 e dell’art. 21 nonies l. 241/1990 – Sull’illegittimità del Permesso di Costruire n. 504/2016 - Sull’obbligo del Comune di annullare in autotutela il permesso a costruire n. 504/2016 e la presupposta autorizzazione paesaggistica.
2 - Il Comune intimato non si è costituito in giudizio, rappresentando di non avere al suo interno un ufficio legale e di non poter gravare il bilancio dell’ente delle spese occorrenti per la nomina di un legale esterno.
3 - Si è costituita in resistenza SE IC, chiedendo respingersi il ricorso, non senza eccepire in via preliminare la carenza di legittimazione e interesse dei ricorrenti nonché la parziale inammissibilità/irricevibilità dell’azione.
4 - Alla pubblica udienza del 30/10/2025 il ricorso è transitato in decisione.
5 – Le eccezioni preliminari incentrate sulla consistenza della posizione soggettiva dei ricorrenti vanno disattese.
Ricorre nella fattispecie la cd. vicinitas , cioè lo stabile insediamento dei ricorrenti nell’area interessata dall’edificazione asseritamente abusiva (requisito peraltro solo genericamente contestato dalla parte controinteressata): se ne ricava conferma dalla foto allegata alla memoria dei ricorrenti, a supporto delle puntuali allegazioni contenute già nel ricorso introduttivo.
Oltre a tale elemento che vale a radicare la legittimazione al ricorso, il Tribunale è dell’avviso che ricorra altresì l’interesse personale e concreto all’azione, tenuto conto dell’indubbio pregiudizio che deriva dalla presenza di un garage e di una superficie esterna fruibile dai clienti del vicino esercizio commerciale sito a pochissima distanza dall’abitazione dei ricorrenti.
6 - Il ricorso avverso la nota prot. n. 6417/2023 va accolto.
A fronte della circostanziata diffida inoltrata dai ricorrenti, secondo cui il manufatto da ultimo oggetto dell’intervento di ristrutturazione giusta pdc 504/2016 sarebbe mancante ab origine dei titoli necessari, l’Amministrazione comunale era tenuta ad attivarsi adottando un provvedimento che spiegasse funditus le ragioni della determinazione negativa, dando conto degli accertamenti e delle valutazioni effettuate in merito alla sussistenza o meno dell’abuso denunciato.
Di una simile istruttoria non è traccia nella gravata nota: emerge, per contro, che il Comune ha fondato il suo convincimento sulla sola dichiarazione (“ che la costruzione dei fabbricati e porzioni di fabbriccato oggetto della presente divisione è stata iniziata in data antecedente al 1 settembre 1967 ”) resa (anche) dal ricorrente all’atto della stipula del contratto di divisione con i germani, compresa l’odierna controinteressata (all. 3, dep. controinteressata del 16/2/24).
L’illegittimità di tale modus procedendi è palese, ove si consideri che il Comune non risulta aver ricercato né acquisito dagli atti in suo possesso o da quelli in possesso della SE elementi idonei a comprovare l’anteriorità del manufatto rispetto a 1967.
In argomento, si rammenta che la giurisprudenza è univoca nell’imporre al proprietario, ovvero al responsabile, dell'abuso l’onere rigoroso di dimostrare il carattere risalente del manufatto, collocandone la realizzazione in epoca anteriore alla c.d. legge ponte n. 761 del 1967 che con l'art. 10, novellando l'art. 31, l. n. 1150 del 1942, ha esteso l'obbligo di previa licenza edilizia alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano. Ciò nella misura in cui “solo il privato può fornire, in quanto ordinariamente ne dispone, inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del manufatto, mentre l'amministrazione non può, di solito, materialmente accertare quale fosse la situazione all'interno dell'intero suo territorio” (così Consiglio di Stato sez. II, 26/01/2024, n. 858; cfr. anche sez. II, 22/06/2022, n. 5132).
La prova in merito deve, quindi, essere rigorosa e fondarsi su documentazione certa e univoca e, comunque, su elementi oggettivi concernenti la collocazione dei manufatti tanto nello spazio, quanto nel tempo, quali l’esistenza di ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie, mappe catastali, laddove la prova per testimoni è del tutto residuale, in quanto non suscettibile di essere verificata (cfr. cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 15/06/2023, n. 509; Cons. Stato, sez. VI, 3 gennaio 2022, n. 4; Cons. Stato, Sez. VI, 20 aprile 2020, n. 2524).
La nota comunale di riscontro alla diffida dei ricorrenti va, pertanto annullata, con salvezza dell’ulteriore azione comunale volta al doveroso puntuale accertamento della regolarità urbanistica dell’immobile della controinteressata.
7 - Il ricorso avverso la nota prot. n. 5963/23 va invece dichiarato inammissibile, essendo rivolto avverso un atto meramente interlocutorio, non lesivo.
8 - Il ricorso avverso il pdc n. 504/2016 (che parte ricorrente ha precisato avere finalità meramente tutioriostica) è evidentemente irricevibile per tardività, salve le conseguenze che si produrranno su tale titolo in caso di accertata abusività dell’edifico cui il permesso si riferisce.
9 - Le spese seguono la soccombenza del Comune di Foglianise e si liquidano in dispositivo.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra i ricorrenti e la controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto:
annulla la nota comunale prot. n. 6417/23.
Dichiara inammissibile l’impugnativa della nota comunale n. 5963/23.
Dichiara irricevibile il ricorso avverso il pdc n. 504/2016.
Condanna il Comune di Foglianise alla rifusione delle spese di lite nei confronti dei procuratori antistatari dei ricorrenti che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori come per legge. C.U. rifuso
Spese compensate tra i ricorrenti e la controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA RA AL, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
AN EN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN EN | MA RA AL |
IL SEGRETARIO