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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/10/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9633/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) C.F._1
e
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
, C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Anna Maria TEBANO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, via Altabella, n. 15
RICORRENTI
***** Oggetto del processo: << scioglimento del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 16 ottobre 2025. MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio con ricorso depositato il 7 luglio 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 16 ottobre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio il 22 dicembre 2001 a Greve in Chianti (FI). Dall'unione è nato , il [...], maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente. Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro dichiarato. Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la pagina 1 di 4 separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dal deposito delle note in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale del 10 aprile 2024 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con sentenza n. 44/2024 pubblicata il 16 aprile 2024. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono a un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Per_1
Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 18 luglio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti le spese legali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nato a [...] il Parte_1
9 novembre 1969 e , nata a [...] il 7 settembre Parte_2
1971, unitisi in matrimonio il 22 dicembre 2001 a Greve in Chianti (FI), atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 32 p. 1 anno 2001; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) prende atto che le parti hanno dichiarato che il figlio vivrà prevalentemente con la madre, alla quale, per l'effetto, assegna il diritto di abitazione della casa familiare sita a Bologna via dello Spalto 23;
2) dispone che, salvo diversi accordi presi in funzione delle esigenze del figlio, il padre possa vedere e tenere con sé : Per_1
- a fine settimana alternati, dal venerdì dalle 17:00 circa, riportandolo a casa della madre la domenica intorno alle 22:00;
- il mercoledì, andandolo a prendere alle 17.00 e riportandolo alle 8.00 del giovedì;
- nelle vacanze di Natale ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre fino al 7 gennaio compreso;
pagina 2 di 4 - nelle festività pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua oppure quello del Lunedì dell'Angelo;
- in estate tre settimane, di cui almeno due consecutive, da stabilirsi entro il mese di maggio di ogni anno. La madre potrà tenere con sé il figlio due settimane consecutive. In tali periodi verrà sospeso il diritto di visita al figlio da parte dell'altro genitore. Se
vorrà e compatibilmente con le esigenze del nucleo familiare del fratello del Per_1 marito, che ha la comproprietà dell'abitazione, la signora potrà soggiornare Pt_2 insieme al ragazzo nell'abitazione della famiglia a Viareggio e, pertanto, Pt_1 potrà fruire anche dell'ombrellone in uso alla predetta famiglia, senza alcun esborso da parte della madre;
3) a far data dal deposito del ricorso pone a carico del signor 'obbligo di Pt_1 versare alla signora a titolo di contributo al mantenimento ordinario di Pt_2
, la somma di 400,00 euro mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Per_1
ISTAT; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del ragazzo (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
4) prende atto che le parti hanno concordato che il padre continuerà a girare sul conto corrente del figlio la metà delle somme che l'INPS eroga quale assegno di invalidità dello stesso;
5) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che il marito verserà alla moglie la metà dell'importo corrisposto a titolo di assegno unico per e che tutte le risorse Per_1 versate a cagione del figlio saranno da entrambi i genitori utilizzate per la cura e l'accudimento di quest'ultimo;
6) dispone che il signor corrisponda alla signora a titolo di Pt_1 Pt_2 assegno divorzile la somma di 510,00 euro con rivalutazione ISTAT come per legge;
7) dal deposito del ricorso dispone che i genitori si facciano carico al 50% ciascuno delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di previamente concordate Per_1
e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) (OMISSIS); pagina 3 di 4 c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
Tutte le altre spese straordinarie sono da concordarsi preventivamente tra i genitori: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto anche sull'entità della spesa. Il consenso dell'altro genitore si presume passati trenta giorni senza che sia avvenuta manifestazione di dissenso motivata adeguatamente;
8) prende atto che le parti hanno concordato che tutte le partecipazioni del figlio ai vari corsi che intenderà frequentare, l'accompagnamento alle visite e/o terapie o altro sarà a carico del genitore che avrà il diritto di visita nel giorno in cui queste attività dovranno essere svolte;
nel caso in cui uno dei due, per motivi di lavoro, non riuscisse ad accompagnare , dovrà chiedere all'altro genitore e, in mancanza, alla cerchia Per_1 familiare;
qualora tutti siano impossibilitati i genitori si rivolgeranno a terzi e divideranno la spesa;
Nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 22 ottobre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) C.F._1
e
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
, C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Anna Maria TEBANO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, via Altabella, n. 15
RICORRENTI
***** Oggetto del processo: << scioglimento del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 16 ottobre 2025. MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio con ricorso depositato il 7 luglio 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 16 ottobre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio il 22 dicembre 2001 a Greve in Chianti (FI). Dall'unione è nato , il [...], maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente. Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro dichiarato. Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la pagina 1 di 4 separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dal deposito delle note in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale del 10 aprile 2024 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con sentenza n. 44/2024 pubblicata il 16 aprile 2024. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono a un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Per_1
Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 18 luglio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti le spese legali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nato a [...] il Parte_1
9 novembre 1969 e , nata a [...] il 7 settembre Parte_2
1971, unitisi in matrimonio il 22 dicembre 2001 a Greve in Chianti (FI), atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 32 p. 1 anno 2001; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) prende atto che le parti hanno dichiarato che il figlio vivrà prevalentemente con la madre, alla quale, per l'effetto, assegna il diritto di abitazione della casa familiare sita a Bologna via dello Spalto 23;
2) dispone che, salvo diversi accordi presi in funzione delle esigenze del figlio, il padre possa vedere e tenere con sé : Per_1
- a fine settimana alternati, dal venerdì dalle 17:00 circa, riportandolo a casa della madre la domenica intorno alle 22:00;
- il mercoledì, andandolo a prendere alle 17.00 e riportandolo alle 8.00 del giovedì;
- nelle vacanze di Natale ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre fino al 7 gennaio compreso;
pagina 2 di 4 - nelle festività pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua oppure quello del Lunedì dell'Angelo;
- in estate tre settimane, di cui almeno due consecutive, da stabilirsi entro il mese di maggio di ogni anno. La madre potrà tenere con sé il figlio due settimane consecutive. In tali periodi verrà sospeso il diritto di visita al figlio da parte dell'altro genitore. Se
vorrà e compatibilmente con le esigenze del nucleo familiare del fratello del Per_1 marito, che ha la comproprietà dell'abitazione, la signora potrà soggiornare Pt_2 insieme al ragazzo nell'abitazione della famiglia a Viareggio e, pertanto, Pt_1 potrà fruire anche dell'ombrellone in uso alla predetta famiglia, senza alcun esborso da parte della madre;
3) a far data dal deposito del ricorso pone a carico del signor 'obbligo di Pt_1 versare alla signora a titolo di contributo al mantenimento ordinario di Pt_2
, la somma di 400,00 euro mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Per_1
ISTAT; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del ragazzo (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
4) prende atto che le parti hanno concordato che il padre continuerà a girare sul conto corrente del figlio la metà delle somme che l'INPS eroga quale assegno di invalidità dello stesso;
5) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che il marito verserà alla moglie la metà dell'importo corrisposto a titolo di assegno unico per e che tutte le risorse Per_1 versate a cagione del figlio saranno da entrambi i genitori utilizzate per la cura e l'accudimento di quest'ultimo;
6) dispone che il signor corrisponda alla signora a titolo di Pt_1 Pt_2 assegno divorzile la somma di 510,00 euro con rivalutazione ISTAT come per legge;
7) dal deposito del ricorso dispone che i genitori si facciano carico al 50% ciascuno delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di previamente concordate Per_1
e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) (OMISSIS); pagina 3 di 4 c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
Tutte le altre spese straordinarie sono da concordarsi preventivamente tra i genitori: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto anche sull'entità della spesa. Il consenso dell'altro genitore si presume passati trenta giorni senza che sia avvenuta manifestazione di dissenso motivata adeguatamente;
8) prende atto che le parti hanno concordato che tutte le partecipazioni del figlio ai vari corsi che intenderà frequentare, l'accompagnamento alle visite e/o terapie o altro sarà a carico del genitore che avrà il diritto di visita nel giorno in cui queste attività dovranno essere svolte;
nel caso in cui uno dei due, per motivi di lavoro, non riuscisse ad accompagnare , dovrà chiedere all'altro genitore e, in mancanza, alla cerchia Per_1 familiare;
qualora tutti siano impossibilitati i genitori si rivolgeranno a terzi e divideranno la spesa;
Nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 22 ottobre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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