Art. 59. (Controlli tecnici effettuati nei Paesi membri della Comunita' economica europea) 1. Ai fini della importazione e commercializzazione di prodotti industriali che ai sensi delle leggi vigenti sono sottoposti per motivi di sicurezza a verifica di conformita' a norme e specifiche tecniche, puo' essere riconosciuta la equipollenza di controlli, analisi e prove effettuati in altri Stati membri, idonei a certificare un livello di sicurezza equivalente. 2. Su richiesta dell'importatore e sulla base della documentazione certificatoria del medesimo esibita, il riconoscimento e' disposto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, nel caso di norme specifiche tecniche ricadenti nella competenza propria di altra amministrazione, del Ministro preposto alla amministrazione medesima.
Articolo 58Articolo 60
Articolo 59 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428
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27 gennaio 1991
27 gennaio 1991
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