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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SANTE ATTILIO, Presidente
AI ER, Relatore
BONANNI GIUSEPPE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di correzione relativa al R.G.A. n. 24/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo - Largo Madonna Delle Grazie 64100 Teramo TE
elettivamente domiciliato presso dp.teramo@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_4 - CF_Resistente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_5 - CF_Resistente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_6 - CF_Resistente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_7 - CF_Resistente_7
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_8 - CF_Resistente_8
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Condominio Resistente_4 - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 433/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO sez. 1
e pubblicata il 13/11/2024
Atti impositivi:
- ANNULLAMENTO n. 24033011175226915-000001 SANZIONI 2024
- ANNULLAMENTO n. 24040418004438177-000001 SANZIONI 2024
- ANNULLAMENTO n. 24040418274947179 IRPEF 2024
- ANNULLAMENTO n. 24040418280437276 IRPEF 2024
- ANNULLAMENTO n. 24040418295257757-000001 IRPEF 2024
- ANNULLAMENTO n. 24040418292767657-000001 IRPEF 2024
- ANNULLAMENTO n. 24040412022951306-000001 IRPEF 2024
- ANNULLAMENTO n. 24040412050832325-000001 IRPEF 2024
- ANNULLAMENTO n. 24040418064440330-000001 IRPEF 2024
- ANNULLAMENTO n. 24040418062430231-000001 IRPEF 2024
- ANNULLAMENTO n. 24040418052669876-000001 IRPEF 2024
- ANNULLAMENTO n. 24040418060520126-000001 IRPEF 2024
- ANNULLAMENTO n. 24040418054550005-000001 IRPEF 2024
- ANNULLAMENTO n. 24040416285856263-000001 IRPEF 2024
- ANNULLAMENTO n. 24040416505353856-000001 IRPEF 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale istanza, le parti, già appellate nel giudizio rubricato al RGAN 24/2025, instavano perché questo giudice avesse voluto correggere l'errore materiale in cui lo stesso era incorso nella redazione della sua sentenza n. 508/2025, laddove aveva disposto "La Corte respinge l'appello confermando l'impugnata sentenza: Condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese del presente giudizio che liquida unitariamente in € 6.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.", senza al contempo disporre la distrazione delle liquidate spese in favore dei procuratori di esse parti appellate, dichiaratisi in corso di causa e reiteratamente antistatari.
L'istanza veniva notificata a parte appellante, così come alla stessa veniva notificato il decreto di fissazione d'udienza.
All'udienza del 28.01.26, presenti le parti, mentre veniva dalle stesse confermato che la sentenza, di cui si chiedeva la correzione, non era stata ricorsa per cassazione, nessuna osservazione veniva rivolta alla predetta istanza e la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La giurisprudenza di legittimità, richiamata da parte istante (Cass. Civ. n. 24697/24) afferma che il procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt 287 e 288 c.p.c. è esperibile anche laddove debba provvedersi sulla relativa istanza per omessa pronuncia in ordine alla domanda di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte, atteso che detta domanda non può qualificarsi come domanda autonoma, ed in considerazione del fatto che detto rimedio processuale consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, in una ad una più rapida soddisfazione dell'interesse del difesore distrattario.
Risulta altresì in atti che la emendanda sentenza, ad oggi, non è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione, sicché non v'è ostacolo a provvedere di conseguenza, integrando il dispositivo della richiamata sentenza n. 508/2025 di questo giudice con le seguenti parole. "..., da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.".
Non v'ha luogo di pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte,
in accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale, ordina che il dispositivo della sua sentenza n.
508/2025, pronunciata all'esito del giudizio di appello rubricato al RGAN 24/2025, sia integrato, dopo le parole "se dovuti" ed in luogo del ".", dal segno "," e dalle parole "da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.".
L'Aquila, li 28 Gennaio 2025
IL RELATORE IL
PRESIDENTE
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SANTE ATTILIO, Presidente
AI ER, Relatore
BONANNI GIUSEPPE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di correzione relativa al R.G.A. n. 24/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo - Largo Madonna Delle Grazie 64100 Teramo TE
elettivamente domiciliato presso dp.teramo@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_4 - CF_Resistente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_5 - CF_Resistente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_6 - CF_Resistente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_7 - CF_Resistente_7
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_8 - CF_Resistente_8
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Condominio Resistente_4 - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 433/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO sez. 1
e pubblicata il 13/11/2024
Atti impositivi:
- ANNULLAMENTO n. 24033011175226915-000001 SANZIONI 2024
- ANNULLAMENTO n. 24040418004438177-000001 SANZIONI 2024
- ANNULLAMENTO n. 24040418274947179 IRPEF 2024
- ANNULLAMENTO n. 24040418280437276 IRPEF 2024
- ANNULLAMENTO n. 24040418295257757-000001 IRPEF 2024
- ANNULLAMENTO n. 24040418292767657-000001 IRPEF 2024
- ANNULLAMENTO n. 24040412022951306-000001 IRPEF 2024
- ANNULLAMENTO n. 24040412050832325-000001 IRPEF 2024
- ANNULLAMENTO n. 24040418064440330-000001 IRPEF 2024
- ANNULLAMENTO n. 24040418062430231-000001 IRPEF 2024
- ANNULLAMENTO n. 24040418052669876-000001 IRPEF 2024
- ANNULLAMENTO n. 24040418060520126-000001 IRPEF 2024
- ANNULLAMENTO n. 24040418054550005-000001 IRPEF 2024
- ANNULLAMENTO n. 24040416285856263-000001 IRPEF 2024
- ANNULLAMENTO n. 24040416505353856-000001 IRPEF 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale istanza, le parti, già appellate nel giudizio rubricato al RGAN 24/2025, instavano perché questo giudice avesse voluto correggere l'errore materiale in cui lo stesso era incorso nella redazione della sua sentenza n. 508/2025, laddove aveva disposto "La Corte respinge l'appello confermando l'impugnata sentenza: Condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese del presente giudizio che liquida unitariamente in € 6.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.", senza al contempo disporre la distrazione delle liquidate spese in favore dei procuratori di esse parti appellate, dichiaratisi in corso di causa e reiteratamente antistatari.
L'istanza veniva notificata a parte appellante, così come alla stessa veniva notificato il decreto di fissazione d'udienza.
All'udienza del 28.01.26, presenti le parti, mentre veniva dalle stesse confermato che la sentenza, di cui si chiedeva la correzione, non era stata ricorsa per cassazione, nessuna osservazione veniva rivolta alla predetta istanza e la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La giurisprudenza di legittimità, richiamata da parte istante (Cass. Civ. n. 24697/24) afferma che il procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt 287 e 288 c.p.c. è esperibile anche laddove debba provvedersi sulla relativa istanza per omessa pronuncia in ordine alla domanda di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte, atteso che detta domanda non può qualificarsi come domanda autonoma, ed in considerazione del fatto che detto rimedio processuale consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, in una ad una più rapida soddisfazione dell'interesse del difesore distrattario.
Risulta altresì in atti che la emendanda sentenza, ad oggi, non è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione, sicché non v'è ostacolo a provvedere di conseguenza, integrando il dispositivo della richiamata sentenza n. 508/2025 di questo giudice con le seguenti parole. "..., da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.".
Non v'ha luogo di pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte,
in accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale, ordina che il dispositivo della sua sentenza n.
508/2025, pronunciata all'esito del giudizio di appello rubricato al RGAN 24/2025, sia integrato, dopo le parole "se dovuti" ed in luogo del ".", dal segno "," e dalle parole "da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.".
L'Aquila, li 28 Gennaio 2025
IL RELATORE IL
PRESIDENTE