TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 11/03/2026, n. 4540
TAR
Ordinanza cautelare 20 ottobre 2022
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Ordinanza collegiale 24 ottobre 2025
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Sentenza 11 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 13 L. n. 82/1991 nonché degli artt. 2 e 29 Cost. Carenza di istruttoria e di motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento di revoca fosse plurimotivato e che fosse sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse. Ha inoltre affermato che la revoca è stata disposta sulla base di concordi pareri delle autorità giudiziarie competenti (DDA e DNAA), che integrano una valutazione qualificata e ponderata degli interessi in gioco, rendendo autosufficiente la motivazione del provvedimento gravato. La relazione della Procura del 2024 è stata ritenuta irrilevante in quanto sopravvenuta alla decisione della Commissione.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 13 e 13-quater L. n. 82/1991 e dell’art. 11 D.M. 161/2004. Comunque travisamento dei fatti ed eccesso di potere

    Il Tribunale ha ritenuto che i motivi di ricorso relativi a queste contestazioni non colgono nel segno, in quanto il provvedimento è plurimotivato e una delle motivazioni (il contatto con persone dedite al crimine) è sufficiente a sorreggere l'atto. Si fa riferimento alla giurisprudenza consolidata che considera i pareri delle autorità giudiziarie competenti come integranti una valutazione qualificata.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 13 e 13-quater L. n. 82/1991 e dell’art. 11 D.M. 161/2004. Comunque carenza di motivazione, travisamento dei fatti ed eccesso di potere

    Il Tribunale ha ritenuto che l'argomento del contatto con persone dedite al crimine, supportato dalla Procura e dalla DNAA, sia sufficiente a giustificare la revoca delle misure di protezione.

  • Rigettato
    Illegittimità ed eccesso di potere per manifesta illogicità, contraddittorietà e difetto di istruttoria

    Il Tribunale ha rigettato la doglianza, affermando che la revoca delle misure speciali e l'adozione di misure ordinarie non sono contraddittorie, ma previste dall'art. 9, comma 2, del D.L. n. 8/1991. Le deduzioni sull'inadeguatezza delle misure ordinarie sono state ritenute generiche e prive di supporto probatorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 11/03/2026, n. 4540
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4540
    Data del deposito : 11 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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