Ordinanza cautelare 20 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 24 ottobre 2025
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 11/03/2026, n. 4540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4540 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04540/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09501/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9501 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Barresi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
- della Delibera/verbale di commissione promanante dal Ministero dell'Interno - Commissione Centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione, recante data dell'11 maggio 2022 e notificata al ricorrente in data 21 giugno 2022, tramite la quale è stata disposta la revoca del programma speciale di protezione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 la dott.ssa Monica GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso all’esame del Collegio la parte ricorrente impugna il verbale in epigrafe, recante revoca delle misure speciali di protezione alla stessa accordate, chiedendone l’annullamento.
La gravata revoca è fondata sulle seguenti argomentazioni:
-il tutelato, in data 15 dicembre 2021, è stato coinvolto in un incidente stradale in orario non consentito rispetto ai permessi di cui beneficia;
-il tutelato, in pari data, recatosi, a seguito del sinistro, presso il nosocomio locale, ha disvelato le informazioni relative al suo domicilio protetto;
-il tutelato, ricevuta, a valle degli episodi di cui sopra, la disposizione di trasferimento presso altro domicilio, al fine di ripristinare i necessari livelli di sicurezza e segretezza, la ha rifiutata;
-la Procura proponente con nota del 20 aprile 2022 ha chiesto la revoca delle speciali misure di protezione sia per le violazioni di cui sopra che per la rilevata circostanza che il ricorrente “ risulta essere in contatto con persone dedite al crimine e con la criminalità organizzata”.
2.Il gravame è affidato ai seguenti motivi di censura:
“ 1° motivo di ricorso. Violazione dell’art. 13 L. n. 82/1991 nonché degli artt. 2 e 29 Cost. Carenza di istruttoria e di motivazione”. Secondo la prospettazione del ricorrente i fatti contestatigli non rientrerebbero nella tassativa casistica della revoca obbligatoria, come disciplinata dall’articolo 13 della L.n. 82/1991. I ridetti fatti, inoltre, non potrebbero giustificare una revoca facoltativa, e tanto sia perché non ricorrerebbero gli elementi “valutabili” ai fini di una simile revoca, sia perché la “istruttoria” e la valutazione operata dalla P.A. sarebbe connotata da un palese travisamento dei fatti, da falsa applicazione dei criteri normativi, nonché da deduzioni non ragionevoli e, comunque, affette da eccesso di potere, non avendo la Commissione avuto adeguata considerazione del “ tempo trascorso dall'inizio della collaborazione oltre che della fase e del grado in cui si trovano i procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese, nonché delle situazioni di pericolo di cui al VI cpv., art. 9, l. cit.”.
Il provvedimento gravato, di poi, nulla osserverebbe in merito al tempo trascorso dall’inizio della collaborazione, recando una motivazione del tutto insufficiente nonostante la, in tesi, modestia e sporadicità degli addebiti, la natura del tutto recente della collaborazione intrapresa (che esporrebbe il collaboratore ed i suoi familiari al rischio massimo attesa la fase iniziale dei processi oggetto di collaborazione), nonché la natura particolarmente grave dei reati oggetto delle dichiarazioni del collaborante (attinenti all’associazione Cosa Nostra, ad estorsioni, ad omicidi nonché al traffico di stupefacenti) e le connesse esigenze di protezione, imponessero una motivazione rafforzata.
“2° motivo di ricorso. Violazione degli artt. 13 e 13- quater L. n. 82/1991 e dell’art. 11 D.M. 161/2004. Comunque travisamento dei fatti ed eccesso di potere ”.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente controdeduce ai primi tre profili di violazione contestati nel provvedimento gravato.
In particolare, in ordine alla contestata violazione degli obblighi di permanenza presso il domicilio protetto, deduce che il ritardato rientro presso lo stesso sarebbe stato dovuto al traffico veicolare presente sulla strada del ritorno ed al sinistro occorso a causa di un tamponamento subito dalla propria autovettura e, dunque, incolpevolmente. All’origine della contestata violazione vi sarebbe, dunque, un caso fortuito o di forza maggiore, come tale scusabile e giustificabile. Quanto alla contestata violazione degli obblighi di segretezza, secondo la prospettazione ricorsuale, non si sarebbe consumata “ alcuna propalazione pubblica, e dunque quella “rivelazione o divulgazione” cui espressamente si riferisce l’art. 13 L. n. 82/1991, bensì la sola indicazione riservata del dato all’ambulanza che doveva raccogliere il ricorrente e la moglie, e che in ogni caso non veniva annotato in alcun modo per quanto ad oggi noto ”.
Infine in relazione al contestato rifiuto del ricorrente di subire una “disposta movimentazione per motivi di sicurezza”, deduce che il trasferimento gli sarebbe solo stato “proposto” e che rispetto a tale proposta egli non avrebbe opposto alcun rifiuto (non rientrando il rifiuto ex lege nelle sue facoltà), ma solo specifici argomenti di non condivisione, legati alla stabilità emotiva dei propri famigliari.
“3° motivo di ricorso. Violazione degli artt. 13 e 13- quater L. n. 82/1991 e dell’art. 11 D.M. 161/2004. Comunque carenza di motivazione, travisamento dei fatti ed eccesso di potere”.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente contesta l’ultimo argomento posto alla base del provvedimento impugnato. ovverossia quello relativo alla dedotta vicinanza dello stesso con persone dedite al crimine. L’argomento, secondo le censure del ricorrente, non sarebbe fondato su specifici dati istruttori e, comunque, sarebbe genericamente contestato e non risponderebbe al vero, avendo egli “rispettato le regole imposte dal Programma di Protezione ”, mantenuto un comportamento leale e serio con l’A.G. ogniqualvolta veniva chiamato per essere escusso quale imputato di reato connesso ex art. 210 c.p.p. nei processi contro i soggetti che durante le indagini aveva accusato ed essendosi sempre presentato innanzi i Sostituti Procuratori della Repubblica per rendere gli interrogatori richiesti. La dissociazione del ricorrente dall’ambiente criminale di precedente appartenenza sarebbe resa evidente dalla denuncia - querela sporta in data 14 giugno 2022 nei confronti di responsabili di frasi offensive riservate allo stesso, siccome destinatario di post su facebook recanti foto di scritte murali e di striscioni con su scritto “ -OMISSIS- cornuto e pentito ”.
“ 4° motivo di ricorso. Illegittimità ed eccesso di potere per manifesta illogicità, contraddittorietà e difetto di istruttoria ”.
Il provvedimento impugnato sarebbe poi contraddittorio nella parte in cui, pur revocando la protezione speciale, nel contempo segnala la posizione del ricorrente e del suo nucleo familiare alla competente Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza per l’adozione delle misure ordinarie di protezione, ritenute adeguate al livello di rischio. A fronte della situazione di rischio alla quale sarebbe esposto il ricorrente con i suoi familiari, le misure ordinarie non sarebbero idonee a garantire nè le esigenze di sicurezza dei destinatari della misura, nè le stesse esigenze pubbliche affinché il collaborante possa liberamente reiterare le proprie dichiarazioni contro i correi nei processi in corso ed in quelli ancora da iniziare.
3. Si è costituito il Ministero dell’Interno opponendosi al ricorso e chiedendone la reiezione.
4. In vista della Camera di consiglio del 18 ottobre 2022 il Ministero resistente ha prodotto gli atti acquisiti al procedimento istruttorio avviato dalla Commissione competente, a seguito della Segnalazione del Servizio Centrale di Protezione, dell’8 febbraio 2022, relativamente ai fatti occorsi in data 15 dicembre 2021 ed in particolare:
- la relazione della DDA del 20 aprile 2022, recante richiesta di revoca delle speciali misure di protezione a cagione delle ricontrate violazioni degli obblighi del programma segnalate dal Servizio Centrale di Protezione, ma anche della circostanza secondo la quale il -OMISSIS- risulterebbe in contatto con persone dedite al crimine;
- il parere della DNAA del 26 aprile 2022, secondo cui, alla luce dei rilievi del Servizio Centrale e della DDA, “ la condotta posta in essere dal -OMISSIS-sia incompatibile con lo status di soggetto sottoposto ad un programma speciale di protezione, rendendo del tutto vani i tentativi di garantire la riservatezza e la sicurezza dello stesso ”.
5. In esito alla Camera di consiglio del 18 ottobre 2022, con ordinanza n. 6514 del 20 ottobre 2022, confermata in appello, l’istanza cautelare è stata rigettata.
6.In vista della udienza straordinaria di smaltimento del 17 ottobre 2025 il ricorrente ha depositato in atti la relazione della DDA della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo prot. 8478 del 29 agosto 2024, secondo la quale il contributo offerto dal ricorrente ai processi in cui sta prestando la sua collaborazione esprimerebbe il suo ravvedimento e renderebbe non “ probabile ” che lo stesso “possa coltivare qualificati rapporti con la criminalità organizzata di stampo mafioso”.
7. In esito alla udienza straordinaria di smaltimento del 17 ottobre 2025, con ordinanza n. 8617 del 24 ottobre 2025, alla luce del deposito della relazione di cui al punto precedente, questa Sezione, “ritenuto necessario che l’Amministrazione chiarisca, anche attraverso un’adeguata produzione documentale, quali siano stati gli elementi di fatto che hanno determinato la revoca della misura speciale di protezione ”, ha disposto il ridetto incombente istruttorio, adempiuto dall’Amministrazione resistente con deposito del 5 febbraio 2026, e rinviato la trattazione della causa ad altra udienza di merito.
8. In vista della udienza straordinaria di smaltimento del 27 febbraio 2026 la parte ricorrente ha depositato memoria e documentazione ulteriore.
9. Alla suindicata udienza la causa è stata trattata e, quindi, trattenuta in decisione.
10. Il ricorso è infondato e va rigettato.
11. Non colgono nel segno i motivi di ricorso sub 1,2 e 3 con i quali il ricorrente contesta la motivazione della decisione gravata e, nel merito, la fondatezza dei quattro argomenti posti alla base della decisione impugnata come in incipit richiamati.
Preliminarmente va detto che il provvedimento di che trattasi è un provvedimento plurimotivato rispetto al quale vale l’insegnamento giurisprudenziale alla cui stregua: “ per sorreggere l’atto plurimotivato in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento, sicché il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall’ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze ” (Consiglio di Stato, sez. III, 16 giugno 2023 n. 5964).
Tanto premesso, ai sensi dell’articolo 11 della Legge n. 82/199, di conversione del D.L. n. 8/1991, “ L'ammissione alle speciali misure di protezione, oltre che i contenuti e la durata di esse, sono di volta in volta deliberati dalla commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, su proposta formulata dal procuratore della Repubblica il cui ufficio procede o ha proceduto sui fatti indicati nelle dichiarazioni rese dalla persona che si assume sottoposta a grave e attuale pericolo”.
Ai sensi del successivo articolo 13 quater “ Le speciali misure di protezione sono a termine e, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma 1, possono essere revocate o modificate in relazione all'attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge” (…) “La commissione centrale è comunque tenuta alle verifiche indicate nel comma 3 - ovverossia quelle sulla modifica e la revoca delle misure - ogni volta che ne faccia motivata richiesta l'autorità che ha formulato la proposta”.
Orbene con nota del 20 aprile 2022 la Procura proponente ha chiesto la revoca delle speciali misure di protezione accordate al ricorrente, rappresentando che oltre alle violazioni segnalate dal Servizio centrale di protezione, relative all’obbligo di rientro al domicilio e di non divulgazione di quest’ultimo, questi risultava essere in contatto con persone dedite al crimine. Inoltre con parere reso nell’ambito del procedimento istruttorio, siccome avviato dalla Commissione a valle della segnalazione delle violazioni da parte del Servizio Centrale di protezione, la DNAA ha espresso parere negativo al mantenimento delle misure di protezione accordate al ricorrente in ragione della riscontrata violazione degli obblighi di cui all’articolo 12 della Legge n. 82/1991.
In effetti l’articolo 12 della legge n. 82/1991, elenca, fra gli obblighi di chi venga sottoposto alle speciali misure di protezione di cui alla stessa legge, quelli di:
-“ c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dalle obbligazioni contratte;
“d) non rilasciare a soggetti diversi dalla autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione ed a non incontrare né a contattare, con qualunque mezzo o tramite, alcuna persona dedita al crimine, né, salvo autorizzazione dell'autorità giudiziaria quando ricorrano gravi esigenze inerenti alla vita familiare, alcuna delle persone che collaborano con la giustizia” .
Se ne deduce che la Commissione centrale per l’applicazione delle speciali misure di protezione, nel decidere per la revoca delle misure accordate al ricorrente, si è espressa in maniera conforme ai pareri favorevoli alla revoca espressi dalla DDA competente e dalla DNAA, null’altro potendo decidere anche alla luce del segnalato reinserimento del ricorrente nel circuito criminale dedotto da elementi nella disponibilità della sola Procura che pertanto, con riguardo alla parte motiva del provvedimento, giustifica già da sé solo la misura.
La revoca del programma è stata dunque disposta dalla Commissione Centrale sulla base di concordi pareri delle Autorità giudiziarie competenti; pareri che, per giurisprudenza consolidata, integrano proprio quella specifica e qualificata valutazione ponderata dei vari interessi (della cui mancanza si duole il ricorrente) e, in particolare, quello della giustizia alla prosecuzione del programma con il diritto alla tutela della incolumità del collaboratore e dei suoi familiari (cfr. Tar del Lazio, sez. I ter, sentenza n.12134/2019 ed, in termini, n. 3450 del 24 febbraio 2026). Peraltro, sull’aspetto della motivazione dei provvedimenti in esame, allorché adottati soprattutto in base a comportamenti che danno luogo a revoca facoltativa, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che sotto il profilo valutativo è assai rilevante, ai fini della giustificazione dell’atto, il richiamo ai pareri espressi a favore della revoca dai competenti uffici giudiziari, quali la Procura della Repubblica e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, integrando, come detto, tali pareri proprio quella specifica e qualificata valutazione ponderata dei vari interessi in gioco.
Nel caso di specie, la competente DDA e la DNAA hanno espresso concordi pareri di revoca delle misure di protezione ed il richiamo ad essi ed alle violazioni commesse dal ricorrente rendono, sul punto, autosufficiente la motivazione del verbale gravato.
Né assume rilievo quanto concluso dalla Procura proponente nella relazione del 2024, atteso che trattasi di documento sopravvenuto alla decisione della Commissione, la quale, nella sua legittimità, va valutata avendo riguardo agli atti istruttori ad essa presupposti.
11.In relazione al quarto motivo di censura va rimarcato che con la delibera gravata la Commissione Centrale ha, effettivamente, incaricato il Servizio Centrale di Protezione di segnalare la posizione del ricorrente alla competente Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, ai fini dell’adozione delle ordinarie misure di protezione, ritenute adeguate al livello di rischio, con ciò assicurando comunque allo stesso ed alla sua famiglia un regime di tutela anche ad esito della revoca del programma. Non sussiste la contraddittorietà denunciata dal ricorrente rispetto alla misura della revoca, essendo espressamente previsto dall’articolo 9, comma 2, del D.L. n. 8/1991 che “Le speciali misure di protezione sono applicate quando risulta la inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza”. Sicchè le ragioni poste alla base della revoca delle misure speciali di protezione giustificano e rendono necessaria l’applicazione delle ordinarie misure di tutela.
In relazione a tali misure ordinarie, le deduzioni del ricorrente, circa la loro inadeguatezza, appaiono del tutto generiche ed aspecifiche, prive di supporto probatorio ed allegazioni, con la conseguente inaccoglibilità anche della specifica doglianza mossa al riguardo.
12. In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato.
13. In ragione della manifesta infondatezza del ricorso non può essere confermata l’ammissione al gratuito patrocinio, deliberata in data 21 ottobre 2022, che va pertanto revocata.
14. Le spese possono essere compensate attesa la peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Revoca il gratuito patrocinio concesso a parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL AN, Presidente
Emiliano Raganella, Consigliere
Monica GA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica GA | EL AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.