Sentenza 30 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/05/2002, n. 7898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7898 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO IT IAN.078.98/ 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONI Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA - Presidente R.G.N. 11268/99 Cron. 21817 LOSAVIO Consigliere Dott. Giovanni 1606 PROTO Consigliere Rep. Dott. Vincenzo Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Ud.18/01/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. Sole per diritti 077 SENT ENZA 3.0 MAG. 2002 IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: LC CO M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 157, presso l'avvocato DE CRESCENZO CANCELLERIA E., rappresentato e difeso da se medesimo;
- ricorrente
contro
COM MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEMISTOCLE SOLERA 7/10, presso l'avvocato FRANCESCO PIROCCHI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA RITA SURANO e ELENA SAVASTA, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente 2002 - avverso la sentenza n. 13649/98 del Tribunale di 143 -1- MILANO, depositata il 21/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2002 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 14-1-1994, CU NI, avvocato, conveniva, innanzi al Pretore di Milano, il Comune di Milano per sentirlo condannare, oltre che al rimborso delle spese sostenute, a £ 1.888.000 a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito di due ingiunzioni del Prefetto di Milano, per violazioni al codice della strada (sosta vietata), in precedenza dichiarate nulle dallo stesso Pretore, con sentenza in data 7-5-1993, in sede di giudizio di opposizione ex art. 23 1. n. 689/81. Precisava l'istante che detti danni gli erano derivati dalla “perdita di tempo” conseguenti all'espletamento di “attività difensive" in ordine alle ingiunzioni in questione. Il Pretore di Milano, con sentenza in data 17-1-1995, rigettava la domanda. A seguito dell'impugnazione promossa dallo CU, il Tribunale di Milano, costituitosi il Comune, con la pronuncia in esame, rigettava l'appello, ritenendo che “i danni richiesti, che si sostanziano negli esborsi per la presentazione di ricorsi al Prefetto e nel tempo impiegato per la stesura e l'inoltro degli stessi, in realtà costituiscono spese di carattere eminentemente processuale” e che "le stesse dovevano essere chieste ed eventualmente liquidate in sede di procedimento dinanzi al Preto- re, ai sensi dell'art. 22 della 1. 689/81, all'esito del quale è stata dichiarata l'illegittimità degli atti amministrativi impugnati". Ricorre per cassazione, con un unico, articolato motivo, lo CU;
resiste con controricorso il Co- mune di Milano. Il ricorrente ha, altresì, depositato memoria. х Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 142 1. n. 393/59, 22 1. n. 689/81, 23, 28, 97, 113 Cost., 2043, 2909 c.c., 91 c.p.c., e relativi “travisamento dei fatti” e “omessa ed erronea motivazione circa più punti decidivi". Afferma, in proposito, il ricorrente l'erroneità dell'impugnata decisione in ordine all'omesso accertamento dei danni in questione ed all'erronea valutazione degli stessi quali spese processuali. Il ricorso è fondato. Deve, infatti, rilevarsi nella vicenda in esame che, a fronte della domanda dello CU, avente ad oggetto danni, ex art. 2043 c.c., derivanti dal comportamento della P. A. (vigili accertatori di viola- zioni al codice della strada) censurato come "illegittimo ed omissivo", il Tribunale di Milano, con l'impugnata sentenza, anziché valutare l'eventuale sussistenza nel caso concreto dei requisiti confi- guranti illecito, ai sensi del soprarichiamato art. 2043 c.c., quale clausola generale di responsabilità extracontrattuale nel nostro ordinamento, erroneamente statuisce che thema decidendum è il paga- mento di “spese processuali”, afferenti il giudizio di opposizione innanzi al Pretore ai sensi della l. n. 689/81. Censurabile è, quindi, la sentenza in oggetto laddove non qualifica in modo corretto l'istanza atto- rea, affermando con sommarietà, contrariamente a quanto esplicitamente indicato nella domanda introduttiva del giudizio, che i danni in questione sono spese che "per definizione nascono e trovano la loro ragion d'essere nel procedimento cui ineriscono”. Avrebbero dovuto i giudici del Tribunale milanese verificare, dapprima, se, in sede di accertamento delle violazioni al codice della strada a carico dello CU, era raffigurabile un comportamento da parte dei vigili tale da determinare un "fatto illecito", con connessa responsabilità della P. A. ex art. 2043 c.c. ed, in seguito, se, quanto richiesto dall'istante a titolo risarcitorio costituiva, in base all'elemento del nesso di casualità, conseguenza di detto comportamento contra legem.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche per le spese della presente fase di legittimità, alla IA DELLE MA 2 Corte d'Appello di Milano. ato in data Serie .4 109T122м. 30.543 versate €... 139,44 CENTOTRENTANOVE/44. 456т 10,33 In Roma, il 18-1-2002 p. Il Dirigente Area Servizi TOT. 189,4h (Dott.ssa Maria Grazi KIPPO) Il Responsabile Servizo Giudiziari (Dr. M. RACCHINI) Il Preside 2 A M I L'estensore Il Presidente O R D . G R 2 U 0 B L Wor. 0 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile E IL CANCELLIERE L L Depositato in Cancelleria E D Luisa Passinetti. 30 MAG. 2002 IL CANCELLIERE