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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pordenone, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pordenone |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PORDENONE Sezione 2, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 08:50 in composizione monocratica:
GAVA PAOLO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 127/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pordenone
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TIK-22000602 SUPERBOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha proposto ricorso avverso avviso di accertamento ed irrogazione di sanzione che recuperava a tassazione quanto dovuto in seguito ad insufficiente versamento dell'imposta addizionale della tassa automobilistica (c.d. Superbollo) relativo all'anno di prima immatricolazione del veicolo avvenuta nell'aprile del 2022.
Secondo il ricorrente l'Ufficio avrebbe applicato l'addizionale in questione in violazione di legge (art. 23, comma 21, D.L. 98/2011) ritenendo dovuta tale imposta per l'intera annualità a differenza della tassa automobilistica dovuta solo in relazione alle mensilità residue dell'anno di prima immatricolazione;
ciò avverrebbe in virtù del D.M. 07/10/2011 che avrebbe determinato l'obbligo di pagamento dell'addizionale su base annua in deroga ad altro Decreto Ministeriale n. 462/98, art. 2, che disciplina, invece, le modalità di pagamento della tassa automobilistica, andando però oltre la delega del legislatore che avrebbe affidato all'amministrazione tributaria la sola disciplina delle modalità e dei termini di pagamento ma non del quantum dell'addizionale. La norma sarebbe, pertanto, illegittima perché in violazione del precetto costituzionale sia per quanto attiene all'ordine delle fonti normative sia per irragionevolezza, andando a prevedere il pagamento di una imposta addizionale per un periodo temporale superiore a quello per cui, nella stessa situazione, è dovuta la tassa automobilistica cui l'addizionale dovrebbe aggiungersi. Chiede pertanto, l'annullamento dell'accertamento impugnato in disapplicazione della norma secondaria illegittima o sollevando pregiudizialmente questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; in subordine, la non debenza della sanzione irrogata.
L'Ufficio si è costituito resistendo al gravame e chiedendo l'integrale conferma dell'atto impositivo impugnato osservando che l'addizionale in questione, a differenza della tassa automobilistica cui si aggiunge, viene riscossa per anni solari e non per mensilità di possesso dell'autoveicolo e la distinzione avrebbe la sua ragion d'essere nel fatto che presupposto dell'addizionale sarebbe la potenza del veicolo e non la durata del suo possesso, caratterizzandosi quale imposta su beni di lusso e più inquinanti degli altri, pertanto, non vi sarebbe violazione di legge da parte del D.M.
07/10/2011.
Il ricorrente ha dimesso memoria illustrativa con la quale evidenzia come l'Ufficio abbia omesso di prendere in esame l'eccezioni in diritto sollevate dal contribuente, limitandosi ad un'esegesi della norma regolamentare che non affronterebbe i nodi fondamentali dell'eccesso di delega in cui l'amministrazione tributaria sarebbe incorsa;
rileva, inoltre, che il medesimo Ufficio avrebbe già contestato negli ultimi tre anni numerosi atti di accertamento in materia di tassa automobilistica e sovrattassa erariale dei veicoli appartenenti al ricorrente, accertamenti, peraltro, annullati in autotutela su istanza del contribuente;
insiste per l'accoglimento delle proprie richieste.
La Corte disponeva che la parte più diligente provvedesse alla produzione in giudizio degli accertamenti, delle istanze di annullamento e dei provvedimenti assunti dall'amministrazione finanziaria negli ultimi tre anni, relativamente ad autoveicoli appartenenti al ricorrente, assegnando per l'incombente termine sino al 5 dicembre
2025 e rinviando la trattazione del giudizio alla pubblica udienza del 17 dicembre 2025 ore 08:50.
Parte ricorrente in data 04/12/2025 provvedeva al deposito dei documenti richiesti, unitamente a nota accompagantoria,
L'AdE dimetteva nei termini memoria nella quale osserva, come del resto fa anche il ricorrente, che gli accertamenti in materia di bollo e superbollo e relative richieste di annullamento con conseguenti provvedimenti dell'Ufficio ora dimessi si riferiscono ad altro veicolo appartenuto in precedenza al contribuente e riguardavano questioni differenti da quelle ora in esame ovvero relative alla scadenza del termine annuale di versamento delle imposte di bollo e superbollo ma non con riferimento al periodo di prima immatricolazione;
richiama, inoltre, giurisprudenza che si è espressa in materia senza, però, affrontare espressamente il thema decidendum qui in discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso è infondato.
Invero, la questione da risolvere che il ricorrente ha posto a questo giudice, è se il regolamento di cui al D.M. 07/10/2011 abbia, in violazione dei principi generali anche costituzionali, ecceduto nella delega assegnata dal legislatore, andando a modificare il quantum dell'imposta addizionale per cui vige la riserva di legge anziché limitarsi a stabilire le regole del quando e del quomodo ovvero i termini e le modalità di pagamento della medesima.
In realtà, il quesito suindicato non avrebbe ragione di essere posto in quanto l'art. 1, comma 4, del
D.M. 07/10/2011 non modifica la misura (quantum) dell'addizionale, limitandosi a stabilire i termini e le modalità con cui che la stessa va versata ovvero per l'intero anno anche quando il veicolo viene immatricolato per la prima volta in un mese successivo a quello di gennaio e ciò in deroga ai termini ed alle modalità con cui, invece, va pagata la tassa automobilistica.
Infatti, va ritenuto che la suddetta disposizione regolamentare, la quale stabilisce che, anche nel caso di prima immatricolazione del veicolo, l'imposta addizionale si versa per l'intero anno anziché con riferimento al mese di prima immatricolazione, altro non fa se non regolare le modalità ed i termini di pagamento del tributo il quale, dal 2012, viene sempre quantificato in € 20,00 per ogni kw di potenza superiore a 185 kw.
Questi termini e modalità di pagamento dell'addizionale potranno, al più, essere criticabili in quanto troppo “rigidi” ed eccessivamente penalizzanti per il contribuente nel caso la prima iscrizione del veicolo avvenga durante l'anno solare, in epoca lontana dal mese di gennaio, ma questo non si traduce in una violazione della riserva di legge prevista per i tributi e, conseguentemente, non appare illegittima sotto il profilo costituzionale.
Non merita accoglimento neppure la richiesta subordinata di non applicazione della sanzione irrogata, non sussitendo obettive ragioni di incertezza circa la portata e l'ambito di applicazione delle norme che regolano il tributo in questione.
Sussistono, invece, le ragioni di cui all'art. 15 D.lgs. 546/92 per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio, trattandosi di questione nuova che non è stata oggetto di precedenti specifiche pronunce giudiziali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese interamente compensate.
Pordenone, 14/01/2026
Il Giudice monocratico
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PORDENONE Sezione 2, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 08:50 in composizione monocratica:
GAVA PAOLO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 127/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pordenone
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TIK-22000602 SUPERBOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha proposto ricorso avverso avviso di accertamento ed irrogazione di sanzione che recuperava a tassazione quanto dovuto in seguito ad insufficiente versamento dell'imposta addizionale della tassa automobilistica (c.d. Superbollo) relativo all'anno di prima immatricolazione del veicolo avvenuta nell'aprile del 2022.
Secondo il ricorrente l'Ufficio avrebbe applicato l'addizionale in questione in violazione di legge (art. 23, comma 21, D.L. 98/2011) ritenendo dovuta tale imposta per l'intera annualità a differenza della tassa automobilistica dovuta solo in relazione alle mensilità residue dell'anno di prima immatricolazione;
ciò avverrebbe in virtù del D.M. 07/10/2011 che avrebbe determinato l'obbligo di pagamento dell'addizionale su base annua in deroga ad altro Decreto Ministeriale n. 462/98, art. 2, che disciplina, invece, le modalità di pagamento della tassa automobilistica, andando però oltre la delega del legislatore che avrebbe affidato all'amministrazione tributaria la sola disciplina delle modalità e dei termini di pagamento ma non del quantum dell'addizionale. La norma sarebbe, pertanto, illegittima perché in violazione del precetto costituzionale sia per quanto attiene all'ordine delle fonti normative sia per irragionevolezza, andando a prevedere il pagamento di una imposta addizionale per un periodo temporale superiore a quello per cui, nella stessa situazione, è dovuta la tassa automobilistica cui l'addizionale dovrebbe aggiungersi. Chiede pertanto, l'annullamento dell'accertamento impugnato in disapplicazione della norma secondaria illegittima o sollevando pregiudizialmente questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; in subordine, la non debenza della sanzione irrogata.
L'Ufficio si è costituito resistendo al gravame e chiedendo l'integrale conferma dell'atto impositivo impugnato osservando che l'addizionale in questione, a differenza della tassa automobilistica cui si aggiunge, viene riscossa per anni solari e non per mensilità di possesso dell'autoveicolo e la distinzione avrebbe la sua ragion d'essere nel fatto che presupposto dell'addizionale sarebbe la potenza del veicolo e non la durata del suo possesso, caratterizzandosi quale imposta su beni di lusso e più inquinanti degli altri, pertanto, non vi sarebbe violazione di legge da parte del D.M.
07/10/2011.
Il ricorrente ha dimesso memoria illustrativa con la quale evidenzia come l'Ufficio abbia omesso di prendere in esame l'eccezioni in diritto sollevate dal contribuente, limitandosi ad un'esegesi della norma regolamentare che non affronterebbe i nodi fondamentali dell'eccesso di delega in cui l'amministrazione tributaria sarebbe incorsa;
rileva, inoltre, che il medesimo Ufficio avrebbe già contestato negli ultimi tre anni numerosi atti di accertamento in materia di tassa automobilistica e sovrattassa erariale dei veicoli appartenenti al ricorrente, accertamenti, peraltro, annullati in autotutela su istanza del contribuente;
insiste per l'accoglimento delle proprie richieste.
La Corte disponeva che la parte più diligente provvedesse alla produzione in giudizio degli accertamenti, delle istanze di annullamento e dei provvedimenti assunti dall'amministrazione finanziaria negli ultimi tre anni, relativamente ad autoveicoli appartenenti al ricorrente, assegnando per l'incombente termine sino al 5 dicembre
2025 e rinviando la trattazione del giudizio alla pubblica udienza del 17 dicembre 2025 ore 08:50.
Parte ricorrente in data 04/12/2025 provvedeva al deposito dei documenti richiesti, unitamente a nota accompagantoria,
L'AdE dimetteva nei termini memoria nella quale osserva, come del resto fa anche il ricorrente, che gli accertamenti in materia di bollo e superbollo e relative richieste di annullamento con conseguenti provvedimenti dell'Ufficio ora dimessi si riferiscono ad altro veicolo appartenuto in precedenza al contribuente e riguardavano questioni differenti da quelle ora in esame ovvero relative alla scadenza del termine annuale di versamento delle imposte di bollo e superbollo ma non con riferimento al periodo di prima immatricolazione;
richiama, inoltre, giurisprudenza che si è espressa in materia senza, però, affrontare espressamente il thema decidendum qui in discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso è infondato.
Invero, la questione da risolvere che il ricorrente ha posto a questo giudice, è se il regolamento di cui al D.M. 07/10/2011 abbia, in violazione dei principi generali anche costituzionali, ecceduto nella delega assegnata dal legislatore, andando a modificare il quantum dell'imposta addizionale per cui vige la riserva di legge anziché limitarsi a stabilire le regole del quando e del quomodo ovvero i termini e le modalità di pagamento della medesima.
In realtà, il quesito suindicato non avrebbe ragione di essere posto in quanto l'art. 1, comma 4, del
D.M. 07/10/2011 non modifica la misura (quantum) dell'addizionale, limitandosi a stabilire i termini e le modalità con cui che la stessa va versata ovvero per l'intero anno anche quando il veicolo viene immatricolato per la prima volta in un mese successivo a quello di gennaio e ciò in deroga ai termini ed alle modalità con cui, invece, va pagata la tassa automobilistica.
Infatti, va ritenuto che la suddetta disposizione regolamentare, la quale stabilisce che, anche nel caso di prima immatricolazione del veicolo, l'imposta addizionale si versa per l'intero anno anziché con riferimento al mese di prima immatricolazione, altro non fa se non regolare le modalità ed i termini di pagamento del tributo il quale, dal 2012, viene sempre quantificato in € 20,00 per ogni kw di potenza superiore a 185 kw.
Questi termini e modalità di pagamento dell'addizionale potranno, al più, essere criticabili in quanto troppo “rigidi” ed eccessivamente penalizzanti per il contribuente nel caso la prima iscrizione del veicolo avvenga durante l'anno solare, in epoca lontana dal mese di gennaio, ma questo non si traduce in una violazione della riserva di legge prevista per i tributi e, conseguentemente, non appare illegittima sotto il profilo costituzionale.
Non merita accoglimento neppure la richiesta subordinata di non applicazione della sanzione irrogata, non sussitendo obettive ragioni di incertezza circa la portata e l'ambito di applicazione delle norme che regolano il tributo in questione.
Sussistono, invece, le ragioni di cui all'art. 15 D.lgs. 546/92 per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio, trattandosi di questione nuova che non è stata oggetto di precedenti specifiche pronunce giudiziali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese interamente compensate.
Pordenone, 14/01/2026
Il Giudice monocratico