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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
27/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
RI PI, OR
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 223/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 47/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2 e pubblicata il 05/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820220006671576000 IVA-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 630/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha impugnato la cartella di pagamento notificatagli il 7.4.2023, indicante quale “destinatario la Società_1 S.r.l., cessata il 2.12.2021, e per essa il legale rappresentante Resistente_1”, di importo pari ad Euro 240.851,12, rilevando ed eccependo:
- L'ambiguità dell'intestazione della cartella, la non conoscenza dell'atto di recupero da cui traeva origine la cartella, la sua estraneità a qualsiasi debito tributario della Società, dichiarata fallita con sentenza del
Tribunale di Genova del 7.7.2016.
Il ricorso veniva proposto sia nei confronti dell'Agenzia delle Entrate che dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione.
Soltanto la prima si costituiva chiedendo il rigetto della domanda del ricorrente precisando che la cartella era stata notificata al Resistente_1 in qualità di ultimo rappresentante legale della Società, ex art. 28, co.
4. D. Lgs. n. 175/2014 e che le pretese tributarie erano rivolte anche al Resistente_1 in qualità di ex socio.
Con sentenza n. 47 del 19.12.2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova accoglieva il ricorso e annullava l'atto impugnato per la parte relativa alle pretese tributarie avanzate nei confronti Resistente_1 personalmente.
Condannava in solido tra loro l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
Proponeva appello la sola Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova chiedendo l'integrale riforma della sentenza e così concludendo: “Voglia l'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria:
- in accoglimento dell'appello dell'Ufficio, riformare la sentenza impugnata con conseguente conferma della legittimità della cartella di pagamento n. 04820220006671576;
- In ogni caso, con vittoria delle spese di primo e secondo grado”.
Si costituiva il contribuente eccependo l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto dall'Agenzia delle
Entrate in relazione ad un aspetto (l'intestazione e la notificazione della cartella) attenente alla competenza dell'Agente della Riscossione il quale aveva prestato acquiescenza alla sentenza.
Sviluppati gli argomenti in replica ai motivi d'appello, così concludeva: “Il Sig. Resistente_1, ut supra rappresentato, difeso ed assistito, chiede a codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Liguria di confermare la sentenza meglio indicata in epigrafe e, per l'effetto, confermare l'integrale annullamento della cartella impugnata e/o accertare e dichiararne la non opponibilità nei confronti del Sig. Resistente_1, adottando ogni conseguente statuizione.”
L'appellante Agenzia depositava memoria di replica alle controdeduzioni del contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Intanto va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello e non solo per il Protocollo d'Intesa richiamato nella memoria di replica ma piuttosto in quanto l'appello tratta gli argomenti e le questioni già esaminate, discusse e decise in primo grado.
Quanto ai motivi dell'appello proposto dall'Ufficio, va rilevato:
- Il Sig. Resistente_1, secondo la prospettazione dell'Ufficio, dovrebbe rispondere con il proprio patrimonio personale delle obbligazioni tributarie della Società_1 Srl in quanto ne ha rivestito la carica di amministratore unico e ciò secondo la regola stabilita dall'art. 2740, comma 1, cod. civ.
Il Resistente_1 ha replicato a tale argomentazione definendola inammissibile in quanto rappresenterebbe un'” integrazione postuma” della motivazione dell'atto impugnato operata per la prima volta in appello mentre avrebbe dovuto essere oggetto di un apposito atto impositivo emesso nei confronti dell'asserito responsabile.
Cita in proposito Cass. Sez. Un., Sent. n. 32790/2023 relativa all'autonomia dell'obbligazione del liquidatore rispetto a quella della Società, liquidatore cui dev'essere consentito di esercitare il proprio diritto alla difesa circa la sussistenza o meno della propria responsabilità. In proposito va rilevato che se da un lato va confermato che l'amministratore o i soci di una società a ristretta partecipazione rispondono delle obbligazioni tributarie della società cessata, dall'altro non può non rilevarsi che le ragioni di tale responsabilità debbono essere autonomamente contestate ai medesimi non essendo ammissibile che le stesse discendano automaticamente dagli accertamenti divenuti definitivi nei confronti della società.
Nel caso in esame si rinviene un atto di recupero dei crediti d'imposta notificato nel 2021, vale a dire oltre cinque anni dalla sentenza dichiarativa di fallimento della Società e che riguarda quest'ultima. Corretta la notifica della cartella in oggetto eseguita nei confronti del Resistente_1, quale legale rappresentante della Società al momento della sentenza dichiarativa del fallimento, ma la cartella non indica quale debitore il Resistente_1. Tale pretesa viene precisata solo in sede di giudizio mentre avrebbe dovuto essere avanzata con un atto autonomo nei confronti del Resistente_1, considerato anche che lo stesso non risulta essere mai stato socio e neppure liquidatore della Società_1 Srl.
Va dunque confermato che la cartella impugnata non ha efficacia nei confronti del Resistente_1.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese del grado che liquida in €uro
2.000,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
27/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
RI PI, OR
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 223/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 47/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2 e pubblicata il 05/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820220006671576000 IVA-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 630/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha impugnato la cartella di pagamento notificatagli il 7.4.2023, indicante quale “destinatario la Società_1 S.r.l., cessata il 2.12.2021, e per essa il legale rappresentante Resistente_1”, di importo pari ad Euro 240.851,12, rilevando ed eccependo:
- L'ambiguità dell'intestazione della cartella, la non conoscenza dell'atto di recupero da cui traeva origine la cartella, la sua estraneità a qualsiasi debito tributario della Società, dichiarata fallita con sentenza del
Tribunale di Genova del 7.7.2016.
Il ricorso veniva proposto sia nei confronti dell'Agenzia delle Entrate che dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione.
Soltanto la prima si costituiva chiedendo il rigetto della domanda del ricorrente precisando che la cartella era stata notificata al Resistente_1 in qualità di ultimo rappresentante legale della Società, ex art. 28, co.
4. D. Lgs. n. 175/2014 e che le pretese tributarie erano rivolte anche al Resistente_1 in qualità di ex socio.
Con sentenza n. 47 del 19.12.2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova accoglieva il ricorso e annullava l'atto impugnato per la parte relativa alle pretese tributarie avanzate nei confronti Resistente_1 personalmente.
Condannava in solido tra loro l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
Proponeva appello la sola Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova chiedendo l'integrale riforma della sentenza e così concludendo: “Voglia l'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria:
- in accoglimento dell'appello dell'Ufficio, riformare la sentenza impugnata con conseguente conferma della legittimità della cartella di pagamento n. 04820220006671576;
- In ogni caso, con vittoria delle spese di primo e secondo grado”.
Si costituiva il contribuente eccependo l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto dall'Agenzia delle
Entrate in relazione ad un aspetto (l'intestazione e la notificazione della cartella) attenente alla competenza dell'Agente della Riscossione il quale aveva prestato acquiescenza alla sentenza.
Sviluppati gli argomenti in replica ai motivi d'appello, così concludeva: “Il Sig. Resistente_1, ut supra rappresentato, difeso ed assistito, chiede a codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Liguria di confermare la sentenza meglio indicata in epigrafe e, per l'effetto, confermare l'integrale annullamento della cartella impugnata e/o accertare e dichiararne la non opponibilità nei confronti del Sig. Resistente_1, adottando ogni conseguente statuizione.”
L'appellante Agenzia depositava memoria di replica alle controdeduzioni del contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Intanto va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello e non solo per il Protocollo d'Intesa richiamato nella memoria di replica ma piuttosto in quanto l'appello tratta gli argomenti e le questioni già esaminate, discusse e decise in primo grado.
Quanto ai motivi dell'appello proposto dall'Ufficio, va rilevato:
- Il Sig. Resistente_1, secondo la prospettazione dell'Ufficio, dovrebbe rispondere con il proprio patrimonio personale delle obbligazioni tributarie della Società_1 Srl in quanto ne ha rivestito la carica di amministratore unico e ciò secondo la regola stabilita dall'art. 2740, comma 1, cod. civ.
Il Resistente_1 ha replicato a tale argomentazione definendola inammissibile in quanto rappresenterebbe un'” integrazione postuma” della motivazione dell'atto impugnato operata per la prima volta in appello mentre avrebbe dovuto essere oggetto di un apposito atto impositivo emesso nei confronti dell'asserito responsabile.
Cita in proposito Cass. Sez. Un., Sent. n. 32790/2023 relativa all'autonomia dell'obbligazione del liquidatore rispetto a quella della Società, liquidatore cui dev'essere consentito di esercitare il proprio diritto alla difesa circa la sussistenza o meno della propria responsabilità. In proposito va rilevato che se da un lato va confermato che l'amministratore o i soci di una società a ristretta partecipazione rispondono delle obbligazioni tributarie della società cessata, dall'altro non può non rilevarsi che le ragioni di tale responsabilità debbono essere autonomamente contestate ai medesimi non essendo ammissibile che le stesse discendano automaticamente dagli accertamenti divenuti definitivi nei confronti della società.
Nel caso in esame si rinviene un atto di recupero dei crediti d'imposta notificato nel 2021, vale a dire oltre cinque anni dalla sentenza dichiarativa di fallimento della Società e che riguarda quest'ultima. Corretta la notifica della cartella in oggetto eseguita nei confronti del Resistente_1, quale legale rappresentante della Società al momento della sentenza dichiarativa del fallimento, ma la cartella non indica quale debitore il Resistente_1. Tale pretesa viene precisata solo in sede di giudizio mentre avrebbe dovuto essere avanzata con un atto autonomo nei confronti del Resistente_1, considerato anche che lo stesso non risulta essere mai stato socio e neppure liquidatore della Società_1 Srl.
Va dunque confermato che la cartella impugnata non ha efficacia nei confronti del Resistente_1.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese del grado che liquida in €uro
2.000,00 oltre accessori di legge.