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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 5359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5359 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21558/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Lucia Minutella GIUDICE
Dott. Annalisa Falconi GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21558/2023 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. Massolo Ivana e dall'avv. Stefano Vietti Parte_1
Michelina, presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Come da foglio di p.c. del 24.3.25: “
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Rivoli, così come risulta dall'atto di matrimonio rilasciato dal medesimo Comune, atto n.63, parte II, serie, anno 1993, tra i signori e Parte_1 Controparte_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle annotazioni di legge e
[...] dare i provvedimenti consequenziali;
2. Disporre la revoca dell'assegnazione della casa coniugale al sig. e conseguentemente assegnare l'immobile alla sig.ra per tutti i motivi esposti in CP_1 Pt_1 fatto ed in diritto;
3. Disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia nella Per_1 pagina 1 di 6 misura di € 400,00 mensili, o somma veriore non inferiore ad € 250,00 mensili, da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese sul conto corrente della madre. Le spese mediche, scolastiche, sportive e ludiche, tutte previamente concordate e successivamente documentate saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo quanto previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Torino. Tale importo sarà automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
4. Disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di assegno divorzile la CP_1 Pt_1 somma di € 200,00 mensili, da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese. Tale importo sarà automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici Istat. Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge”.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori ontraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito concordatario in RIVOLI il 13/06/1993.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVOLI (atto n. 63, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 27.11.1996 ed il 9.8.2000. Per_2 Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 7.9.2015, omologata dal Tribunale di Torino in data 17.7.2015, in cui le parti concordavano l'affidamento condiviso dell'allora minorenne la collocazione dei figli presso l'abitazione materna, un Per_1 calendario di visita paterno, l'assegnazione della casa coniugale in comproprietà dei coniugi al padre, il quale si impegnava a corrispondere le relative rate del mutuo e le altre spese dell'immobile, un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre pari a 400,00 euro per figlio, oltre al riparto al 50% delle spese straordinarie, nonché un contributo al mantenimento a favore della sig.ra pari a Pt_1
200,00 euro mensili, oltre ad altre statuizioni economiche.
Con ricorso depositato il 13/12/2023, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. Allegando l'intervenuta autosufficienza economica del figlio , ed il mancato Per_2 rispetto del resistente agli impegni economici assunti in sede di separazione, la ricorrente richiedeva altresì disporsi la revoca dell'assegnazione della casa coniugale al marito con assegnazione a sé, la conferma del contributo al mantenimento della figlia studentessa con lei coabitante, in Per_1 misura pari a 400,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché disporsi a suo favore un assegno divorzile pari a 200,00 euro mensili.
All'udienza del 26.9.24, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, compariva personalmente e chiedeva di essere sentito;
il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente;
con ordinanza 28.10.24, ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., ha richiesto all'Agenzia delle pagina 2 di 6 Entrate territorialmente competente di trasmettere documentazione economica relativa al convenuto, e ha assegnato termini ex art. 473bis.28 c.p.c.. All'udienza del 24.11.25, innanzi a diverso Giudice Relatore nel frattempo mutato, il ricorrente richiedeva la rimessione della causa al Collegio ex art. 473 bis.28 c.p.c., dopo aver precisato le conclusioni e depositato gli scritti conclusivi nei termini assegnati. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulla domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare al resistente, con richiesta di assegnazione alla ricorrente
La ricorrente ha domandato disporsi la revoca dell'assegnazione della casa familiare in comproprietà ai coniugi, con riferimento alla quale, in sede di separazione consensuale, le parti - oltre a stabilire che i figli avrebbero continuato a vivere con la madre nella nuova abitazione di quest'ultima – si accordavano a che “La casa coniugale sita in Rivoli (TO) Via G.B. Viotti 31, in proprietà dei coniugi di ½ ciascuno rimarrà assegnata al sig. con espressa autorizzazione per la sig.ra di CP_1 Pt_1 asportarvi i propri effetti personali e quelli dei figli, nonché arredi, mobilio, suppellettili e quant'altro da trasferire nella nuova abitazione ivi compreso il cane”; con riferimento a tale abitazione, le parti avevano inoltre stabilito che: “il mutuo ipotecario sul suddetto immobile rimarrà a carico esclusivo del sig. così come le spese ordinarie di manutenzione della casa e quelle relative alle utenze CP_1 domestiche, le spese di straordinaria manutenzione rimarranno a carico dei sig.ri e in Pt_1 CP_1 ragione del 50% ciascuno previo accordo sulle medesime”.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha allegato che: a) il resistente non avrebbe mantenuto fede ai propri accordi, continuando a pagare soltanto la rata del mutuo (fino alla sua estinzione), ma non anche le ulteriori spese relative all'immobile in questione;
b) la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente vive insieme a lei, e, pertanto, giusto il disposto di cui Per_1 all'art. 337 sexies c.c., nell'interesse della figlia, deve disporsi l'assegnazione della casa a suo favore.
In proposito, deve in primo luogo precisarsi come la condizione prevista tra gli accordi omologati in sede di separazione non debba intendersi come statuizione di “assegnazione della casa familiare” ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., posto che tale istituto trova applicazione soltanto e nella misura in cui il pagina 3 di 6 diritto di godimento della casa familiare venga attribuito “nell'interesse dei figli” al genitore che continua a coabitare con i medesimi, al fine di garantire la continuità dell'habitat familiare ai medesimi, mentre nel caso di specie la madre si è trasferita insieme ai figli in altra e diversa abitazione;
la condizione in questione, pertanto, costituisce legittimo e libero accordo civilistico tra le parti (di cui il Tribunale ha preso atto) a che la casa in comproprietà ai coniugi restasse nella disponibilità del padre, a fronte del quale il Tribunale, nell'ambito di un procedimento di divorzio celebrato con il rito ex art. 473bis ss. c.p.c., non può disporre la “revoca” invocata, non essendo d'altra parte prevista dalle parti tale conseguenza in caso di inadempimento del marito alle obbligazioni economiche in quella sede assunte.
Né il Tribunale può, ad oggi, disporre l'assegnazione della casa coniugale alla madre in virtù del disposto di cui all'art. 337 sexies c.c., in ragione dell'attuale coabitazione della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente. Si osserva infatti che la ratio di tale istituto sia consentire al minore di salvaguardare il proprio habitat domestico al momento della disgregazione dell'unità familiare, disgregazione che il medesimo “subisce” per scelta dei genitori. Come sottolineato dalla S.C. (cfr. Cass. 6706/2000), infatti, “l'assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario risponde, ai sensi dell'art. 155, quarto comma, c.c., all'esigenza di tutela degli interessi dei figli con particolare riferimento alla conservazione del loro habitat domestico, inteso come “centro di vita e di affetti”; ne conseguente che l'assegnazione in questione non ha più ragion d'essere solo qualora, per vicende sopravvenute, detta casa non svolga più la sua essenziale funzione di consentire il consuetudinario modus vivendi agli stessi figli”. Orbene, nel caso di specie, risulta che la figlia non viva più Per_1 nella casa coniugale a far data dalla separazione (luglio 2015), in ragione della scelta, condivisa dalle parti, a che la madre e i figli si trasferissero altrove: pertanto, ad oggi, risulta essere venuta meno quella funzione che costituisce la ratio dell'assegnazione della casa coniugale, con la conseguenza che l'assegnazione della casa coniugale non abbia più ragion d'essere a tutela degli interessi della figlia maggiorenne non autosufficiente.
La domanda della ricorrente non può pertanto trovare accoglimento.
Sul contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente
Il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente nata nel 2000, Per_1 studentessa universitaria (cfr. doc. 20 parte ricorrente), va determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 337 ter c.c., con conferma dell'importo - pari a 400,00 euro mensili (come richiesto dalla ricorrente) - concordato dalle parti in sede di separazione, non essendo emersa agli atti la prova di una rilevante e sostanziale modifica delle condizioni economiche delle parti (l'eventuale inadempimento economico degli obblighi economici assunti da parte del resistente non rilevano ai fini della rivalutazione del complessivo equilibro economico tra le parti, avendo la ricorrente titolo esecutivo per ottenere quanto a sé dovuto). In particolare, la circostanza dichiarata dal sig. - comparso personalmente ma non CP_1 costituito - all'udienza del 26.9.25, in merito al suo attuale stato di disoccupazione iniziato da circa 3 anni, non risulta confermata dal quadro probatorio in atti, laddove è emerso la titolarità in capo al medesimo di plurimi rapporti bancari da cui emergerebbe la capacità di produrre reddito ed avere delle entrate (in ogni caso, in udienza egli ha dichiarato - con affermazione a sé sfavorevole – di aver avuto un'entrata dal ricavato delle vendita di un appartamento ricevuto in eredità).
pagina 4 di 6 Deve pertanto disporsi un contributo al mantenimento della figlia a carico del padre nella Per_1 misura richiesta dalla ricorrente, fermo il riparto delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Sull'assegno divorzile
Parte ricorrente, sulla base del presupposto del divario economico tra le parti e in ragione dell'assenza di informazioni in merito ad eventuali cambiamenti delle condizioni economiche del resistente, ha domandato la conferma delle statuizioni economiche a proprio favore, con conferma dell'assegno pari a 200,00 euro mensili (riconosciuti in sede di separazione a titolo di contributo al mantenimento), a titolo di assegno divorzile. In sede di memoria ex art. 473bis.17 c.p.c. n. 1 del 6.9.24, ha allegato che la medesima, “pur disponendo di una regolare occupazione, ha da sempre gestito in totale autonomia le esigenze dei figli, fornendo un importante contributo personale alla conduzione della famiglia”.
Ciò detto, premette che il Collegio che l'assegno divorzile, del tutto autonomo rispetto a quello di mantenimento concesso al coniuge separato, a seguito della riforma introdotta nel 1987, e dell'intervento chiarificatore da ultimo espresso dalle Sezioni Unite della S.C. nella sentenza n. 18287/2018 (il cui indirizzo è stato seguito dalla successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. n. 1882 del 2019; Cass. n. 21234 del 2019; Cass. n. 5603 del 2020; Cass. n. 4215 del 2021; Cass. n. 23977 del 2022; Cass., SU, n. 32914 del 2022; Cass. n. 1996 del 2023; Cass. n. 2669 del 2023; Cass. n. 5395 del 2023; Cass. n. 8764 del 2023; Cass. n. 9104 del 2023; Cass. n. 9021 del 2023; Cass, n. 11832 del 2023; Cass. n. 12708 del 2023; Cass. n. 13224 del 2023), ha natura composita, in pari misura, assistenziale (qualora la situazione economico-patrimoniale di uno dei coniugi non gli assicuri l'autosufficienza economica) e riequilibratrice o, meglio, perequativo compensativa (quale riconoscimento dovuto, laddove le situazioni economico-patrimoniali dei due coniugi, pur versando entrambi in condizione di autosufficienza, siano squilibrate, per il contributo dato alla realizzazione della vita familiare, con rinunce ad occasioni reddituali attuali o potenziali e conseguente sacrificio economico), nel senso che i criteri previsti dall'art. 5 l. div. (tra i quali la durata del matrimonio, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune e le ragioni della decisione) rilevano nel loro insieme sia al fine di decidere l'an della concessione sia al fine di determinare il quantum dell'assegno. Si è quindi evidenziato (Cass. SS.UU. n. 18287/2018) che “la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile - al pari dell'assegno di mantenimento in sede di separazione -, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”. In sostanza, in presenza di uno squilibrio economico tra le parti, patrimoniale e reddituale, occorrerà verificare se esso, in termini di correlazione causale, sia, o meno, il frutto delle scelte comuni di conduzione della vita familiare che abbiano comportato il sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi”.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente sia infondata, non avendo ella provato la sussistenza dei relativi presupposti, e debba pertanto essere rigettata. La ricorrente, infatti, si è limitata ad allegare di aver fornito un contributo importante alla gestione della famiglia, ma non ha formulato istanze istruttorie al fine di provare tale circostanza, e in ogni caso al fine di provare che il divario economico tra le parti (elemento pagina 5 di 6 di per sé non sufficiente) sia derivato delle scelte comuni di conduzione della vita familiare che abbiano comportato il sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
Spese di lite
Nulla in punto spese, atteso il parziale rigetto delle domande di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto dai signori e trascrizione i cui Parte_1 Controparte_1 estremi sono precisati in narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rivoli di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE che corrisponda a a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento della figlia entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 400,00, da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino;
RIGETTA nel resto;
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Annalisa Falconi Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Lucia Minutella GIUDICE
Dott. Annalisa Falconi GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21558/2023 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. Massolo Ivana e dall'avv. Stefano Vietti Parte_1
Michelina, presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Come da foglio di p.c. del 24.3.25: “
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Rivoli, così come risulta dall'atto di matrimonio rilasciato dal medesimo Comune, atto n.63, parte II, serie, anno 1993, tra i signori e Parte_1 Controparte_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle annotazioni di legge e
[...] dare i provvedimenti consequenziali;
2. Disporre la revoca dell'assegnazione della casa coniugale al sig. e conseguentemente assegnare l'immobile alla sig.ra per tutti i motivi esposti in CP_1 Pt_1 fatto ed in diritto;
3. Disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia nella Per_1 pagina 1 di 6 misura di € 400,00 mensili, o somma veriore non inferiore ad € 250,00 mensili, da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese sul conto corrente della madre. Le spese mediche, scolastiche, sportive e ludiche, tutte previamente concordate e successivamente documentate saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo quanto previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Torino. Tale importo sarà automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
4. Disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di assegno divorzile la CP_1 Pt_1 somma di € 200,00 mensili, da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese. Tale importo sarà automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici Istat. Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge”.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori ontraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito concordatario in RIVOLI il 13/06/1993.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVOLI (atto n. 63, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 27.11.1996 ed il 9.8.2000. Per_2 Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 7.9.2015, omologata dal Tribunale di Torino in data 17.7.2015, in cui le parti concordavano l'affidamento condiviso dell'allora minorenne la collocazione dei figli presso l'abitazione materna, un Per_1 calendario di visita paterno, l'assegnazione della casa coniugale in comproprietà dei coniugi al padre, il quale si impegnava a corrispondere le relative rate del mutuo e le altre spese dell'immobile, un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre pari a 400,00 euro per figlio, oltre al riparto al 50% delle spese straordinarie, nonché un contributo al mantenimento a favore della sig.ra pari a Pt_1
200,00 euro mensili, oltre ad altre statuizioni economiche.
Con ricorso depositato il 13/12/2023, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. Allegando l'intervenuta autosufficienza economica del figlio , ed il mancato Per_2 rispetto del resistente agli impegni economici assunti in sede di separazione, la ricorrente richiedeva altresì disporsi la revoca dell'assegnazione della casa coniugale al marito con assegnazione a sé, la conferma del contributo al mantenimento della figlia studentessa con lei coabitante, in Per_1 misura pari a 400,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché disporsi a suo favore un assegno divorzile pari a 200,00 euro mensili.
All'udienza del 26.9.24, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, compariva personalmente e chiedeva di essere sentito;
il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente;
con ordinanza 28.10.24, ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., ha richiesto all'Agenzia delle pagina 2 di 6 Entrate territorialmente competente di trasmettere documentazione economica relativa al convenuto, e ha assegnato termini ex art. 473bis.28 c.p.c.. All'udienza del 24.11.25, innanzi a diverso Giudice Relatore nel frattempo mutato, il ricorrente richiedeva la rimessione della causa al Collegio ex art. 473 bis.28 c.p.c., dopo aver precisato le conclusioni e depositato gli scritti conclusivi nei termini assegnati. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulla domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare al resistente, con richiesta di assegnazione alla ricorrente
La ricorrente ha domandato disporsi la revoca dell'assegnazione della casa familiare in comproprietà ai coniugi, con riferimento alla quale, in sede di separazione consensuale, le parti - oltre a stabilire che i figli avrebbero continuato a vivere con la madre nella nuova abitazione di quest'ultima – si accordavano a che “La casa coniugale sita in Rivoli (TO) Via G.B. Viotti 31, in proprietà dei coniugi di ½ ciascuno rimarrà assegnata al sig. con espressa autorizzazione per la sig.ra di CP_1 Pt_1 asportarvi i propri effetti personali e quelli dei figli, nonché arredi, mobilio, suppellettili e quant'altro da trasferire nella nuova abitazione ivi compreso il cane”; con riferimento a tale abitazione, le parti avevano inoltre stabilito che: “il mutuo ipotecario sul suddetto immobile rimarrà a carico esclusivo del sig. così come le spese ordinarie di manutenzione della casa e quelle relative alle utenze CP_1 domestiche, le spese di straordinaria manutenzione rimarranno a carico dei sig.ri e in Pt_1 CP_1 ragione del 50% ciascuno previo accordo sulle medesime”.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha allegato che: a) il resistente non avrebbe mantenuto fede ai propri accordi, continuando a pagare soltanto la rata del mutuo (fino alla sua estinzione), ma non anche le ulteriori spese relative all'immobile in questione;
b) la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente vive insieme a lei, e, pertanto, giusto il disposto di cui Per_1 all'art. 337 sexies c.c., nell'interesse della figlia, deve disporsi l'assegnazione della casa a suo favore.
In proposito, deve in primo luogo precisarsi come la condizione prevista tra gli accordi omologati in sede di separazione non debba intendersi come statuizione di “assegnazione della casa familiare” ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., posto che tale istituto trova applicazione soltanto e nella misura in cui il pagina 3 di 6 diritto di godimento della casa familiare venga attribuito “nell'interesse dei figli” al genitore che continua a coabitare con i medesimi, al fine di garantire la continuità dell'habitat familiare ai medesimi, mentre nel caso di specie la madre si è trasferita insieme ai figli in altra e diversa abitazione;
la condizione in questione, pertanto, costituisce legittimo e libero accordo civilistico tra le parti (di cui il Tribunale ha preso atto) a che la casa in comproprietà ai coniugi restasse nella disponibilità del padre, a fronte del quale il Tribunale, nell'ambito di un procedimento di divorzio celebrato con il rito ex art. 473bis ss. c.p.c., non può disporre la “revoca” invocata, non essendo d'altra parte prevista dalle parti tale conseguenza in caso di inadempimento del marito alle obbligazioni economiche in quella sede assunte.
Né il Tribunale può, ad oggi, disporre l'assegnazione della casa coniugale alla madre in virtù del disposto di cui all'art. 337 sexies c.c., in ragione dell'attuale coabitazione della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente. Si osserva infatti che la ratio di tale istituto sia consentire al minore di salvaguardare il proprio habitat domestico al momento della disgregazione dell'unità familiare, disgregazione che il medesimo “subisce” per scelta dei genitori. Come sottolineato dalla S.C. (cfr. Cass. 6706/2000), infatti, “l'assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario risponde, ai sensi dell'art. 155, quarto comma, c.c., all'esigenza di tutela degli interessi dei figli con particolare riferimento alla conservazione del loro habitat domestico, inteso come “centro di vita e di affetti”; ne conseguente che l'assegnazione in questione non ha più ragion d'essere solo qualora, per vicende sopravvenute, detta casa non svolga più la sua essenziale funzione di consentire il consuetudinario modus vivendi agli stessi figli”. Orbene, nel caso di specie, risulta che la figlia non viva più Per_1 nella casa coniugale a far data dalla separazione (luglio 2015), in ragione della scelta, condivisa dalle parti, a che la madre e i figli si trasferissero altrove: pertanto, ad oggi, risulta essere venuta meno quella funzione che costituisce la ratio dell'assegnazione della casa coniugale, con la conseguenza che l'assegnazione della casa coniugale non abbia più ragion d'essere a tutela degli interessi della figlia maggiorenne non autosufficiente.
La domanda della ricorrente non può pertanto trovare accoglimento.
Sul contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente
Il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente nata nel 2000, Per_1 studentessa universitaria (cfr. doc. 20 parte ricorrente), va determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 337 ter c.c., con conferma dell'importo - pari a 400,00 euro mensili (come richiesto dalla ricorrente) - concordato dalle parti in sede di separazione, non essendo emersa agli atti la prova di una rilevante e sostanziale modifica delle condizioni economiche delle parti (l'eventuale inadempimento economico degli obblighi economici assunti da parte del resistente non rilevano ai fini della rivalutazione del complessivo equilibro economico tra le parti, avendo la ricorrente titolo esecutivo per ottenere quanto a sé dovuto). In particolare, la circostanza dichiarata dal sig. - comparso personalmente ma non CP_1 costituito - all'udienza del 26.9.25, in merito al suo attuale stato di disoccupazione iniziato da circa 3 anni, non risulta confermata dal quadro probatorio in atti, laddove è emerso la titolarità in capo al medesimo di plurimi rapporti bancari da cui emergerebbe la capacità di produrre reddito ed avere delle entrate (in ogni caso, in udienza egli ha dichiarato - con affermazione a sé sfavorevole – di aver avuto un'entrata dal ricavato delle vendita di un appartamento ricevuto in eredità).
pagina 4 di 6 Deve pertanto disporsi un contributo al mantenimento della figlia a carico del padre nella Per_1 misura richiesta dalla ricorrente, fermo il riparto delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Sull'assegno divorzile
Parte ricorrente, sulla base del presupposto del divario economico tra le parti e in ragione dell'assenza di informazioni in merito ad eventuali cambiamenti delle condizioni economiche del resistente, ha domandato la conferma delle statuizioni economiche a proprio favore, con conferma dell'assegno pari a 200,00 euro mensili (riconosciuti in sede di separazione a titolo di contributo al mantenimento), a titolo di assegno divorzile. In sede di memoria ex art. 473bis.17 c.p.c. n. 1 del 6.9.24, ha allegato che la medesima, “pur disponendo di una regolare occupazione, ha da sempre gestito in totale autonomia le esigenze dei figli, fornendo un importante contributo personale alla conduzione della famiglia”.
Ciò detto, premette che il Collegio che l'assegno divorzile, del tutto autonomo rispetto a quello di mantenimento concesso al coniuge separato, a seguito della riforma introdotta nel 1987, e dell'intervento chiarificatore da ultimo espresso dalle Sezioni Unite della S.C. nella sentenza n. 18287/2018 (il cui indirizzo è stato seguito dalla successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. n. 1882 del 2019; Cass. n. 21234 del 2019; Cass. n. 5603 del 2020; Cass. n. 4215 del 2021; Cass. n. 23977 del 2022; Cass., SU, n. 32914 del 2022; Cass. n. 1996 del 2023; Cass. n. 2669 del 2023; Cass. n. 5395 del 2023; Cass. n. 8764 del 2023; Cass. n. 9104 del 2023; Cass. n. 9021 del 2023; Cass, n. 11832 del 2023; Cass. n. 12708 del 2023; Cass. n. 13224 del 2023), ha natura composita, in pari misura, assistenziale (qualora la situazione economico-patrimoniale di uno dei coniugi non gli assicuri l'autosufficienza economica) e riequilibratrice o, meglio, perequativo compensativa (quale riconoscimento dovuto, laddove le situazioni economico-patrimoniali dei due coniugi, pur versando entrambi in condizione di autosufficienza, siano squilibrate, per il contributo dato alla realizzazione della vita familiare, con rinunce ad occasioni reddituali attuali o potenziali e conseguente sacrificio economico), nel senso che i criteri previsti dall'art. 5 l. div. (tra i quali la durata del matrimonio, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune e le ragioni della decisione) rilevano nel loro insieme sia al fine di decidere l'an della concessione sia al fine di determinare il quantum dell'assegno. Si è quindi evidenziato (Cass. SS.UU. n. 18287/2018) che “la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile - al pari dell'assegno di mantenimento in sede di separazione -, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”. In sostanza, in presenza di uno squilibrio economico tra le parti, patrimoniale e reddituale, occorrerà verificare se esso, in termini di correlazione causale, sia, o meno, il frutto delle scelte comuni di conduzione della vita familiare che abbiano comportato il sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi”.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente sia infondata, non avendo ella provato la sussistenza dei relativi presupposti, e debba pertanto essere rigettata. La ricorrente, infatti, si è limitata ad allegare di aver fornito un contributo importante alla gestione della famiglia, ma non ha formulato istanze istruttorie al fine di provare tale circostanza, e in ogni caso al fine di provare che il divario economico tra le parti (elemento pagina 5 di 6 di per sé non sufficiente) sia derivato delle scelte comuni di conduzione della vita familiare che abbiano comportato il sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
Spese di lite
Nulla in punto spese, atteso il parziale rigetto delle domande di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto dai signori e trascrizione i cui Parte_1 Controparte_1 estremi sono precisati in narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rivoli di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE che corrisponda a a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento della figlia entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 400,00, da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino;
RIGETTA nel resto;
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Annalisa Falconi Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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