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Sentenza 23 ottobre 2024
Sentenza 23 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 23/10/2024, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 1693/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ssa Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore est.
Dott. Marco Bonci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1693/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
NA RM (AT), Via Garibaldi n. 12, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Filippi del Foro di
Asti, presso il cui studio in Asti, Corso Alfieri n. 284, ha eletto domicilio;
e
(C.F. ), nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in NA RM (AT), Regione Madonna n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia
Garoglio del Foro di Asti, presso il cui studio in Asti (AT), Via Morelli n. 22, ha eletto domicilio;
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria; visto il ricorso congiunto depositato in data 23 luglio 2024 dai coniugi in epigrafe indicati, al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili nel matrimonio concordatario contratto in MO (AT) Per_ in data 25 agosto 2002 alle seguenti condizioni: “1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e manterrà residenza anagrafica presso il padre nell'abitazione già residenza coniugale. 2) Le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione e pagina 1 di 6 alla salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui ha con sé la prole, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente. 3) La madre incontrerà liberamente il figlio previo accordo con il sig.
e nel rispetto degli impegni e dei desideri del ragazzo. In ogni caso, la sig.ra potrà Pt_2 Pt_1
intrattenersi con il figlio nei modi e tempi già pattuiti in sede di separazione e cioè: - a fine settimana alternati: dal venerdì pomeriggio o sabato mattina sino alla domenica alle ore 21, con eventuale pernottamento. - Durante le settimane in cui il week end è di spettanza del padre la sig.ra Pt_1
potrà intrattenersi con il figlio anche due pomeriggi (indicativamente il martedì ed il giovedì) dall'uscita scuola sino alle ore 21,00 ovvero, ove il figlio ne manifesti il desiderio, sino al mattino successivo con accompagno a scuola o presso l'abitazione paterna. - Durante le settimane in cui il week end è di pertinenza della madre ella potrà intrattenersi con il figlio anche il pomeriggio del martedì dall'uscita scuola sino alle ore 21 quando lo riaccompagnerà presso la casa del padre.
4) Durante le vacanze ciascun genitore potrà trascorrere con il minore un periodo di 15 giorni, anche consecutivi. Le parti forniranno reciproca comunicazione dei rispettivi periodi di vacanza entro il 31 maggio di ogni anno. In ogni caso, ove non fosse possibile, raggiungere un accordo sul punto, negli anni dispari prevarranno le scelte della madre ed in quelli pari quelle del padre. I genitori dovranno altresì comunicarsi – con congruo anticipo – i luoghi di villeggiatura ove si recheranno con la prole, indicando i relativi recapiti per eventuali urgenze/emergenze. 5) Le vacanze natalizie verranno suddivise in due periodi di pari durata (dalle ore 10:30 del 25/12 sino alle ore 12:30 del 31/12 e dalle ore 12:30 del 31/12 alle ore 18:30 del 6 Gennaio), da assegnarsi all'uno o all'altro con alternanza di anno in anno, del periodo comprensivo del giorno di Natale. Il genitore cui non spetterà il periodo comprensivo del 25/12 trascorrerà con i figli la vigilia per lo scambio dei doni. Per l'anno in corso il periodo di Natale sarà di competenza della madre. Vacanze pasquali ed altre festività infra annuali suddivise sempre secondo il criterio dell'alternanza. 6) Ciascuna parte, in caso di proprio impedimento ad accudire il figlio, si impegna a rivolgersi preventivamente all'altro genitore, prima di lasciare la prole a terze persone. In ogni caso, sin d'ora si stabilisce che modifiche alle modalità di visita e frequentazione, statuite ai punti che precedono, potranno essere apportate di comune accordo tra i coniugi in relazione ad esigenze di lavoro delle parti stesse ovvero a manifestate necessità contingenti e/o desideri, nonché ad impegni scolastici o ricreativi del figlio. 7) Stante la disparità economica esistente tra le parti, il padre continuerà a farsi interamente carico del mantenimento ordinario del pagina 2 di 6 Per_ figlio , provvedendo la sig.ra alle esigenze del figlio esclusivamente quando l'avrà con sé. Pt_1
Le spese straordinarie necessitanti per la prole saranno suddivise tra i genitori in misura del 50% ciascuno, in conformità al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Alessandria. 8) Nessun assegno divorzile viene liquidato a carico dell'uno e/o in favore dell'altro coniuge essendo ciascuna parte titolare di proprio reddito. 9) Le parti danno atto di aver già definito ogni altro rapporto economico-patrimoniale costituito durante il matrimonio. 10) Spese del presente giudizio compensate tra le parti”. rilevato che i ricorrenti, con le note scritte in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
vista la documentazione prodotta;
rilevato in particolare:
a) che i ricorrenti si sposarono con rito concordatario in MO (AT), in data 25 agosto
2002;
b) che il Tribunale di Alessandria, con decreto del 17 maggio 2022 (R.G. 3667/2021), ha omologato la separazione tra i coniugi e alle condizioni dai medesimi Pt_2 Pt_1
congiuntamente formulate e confermate in udienza e che, dal momento della separazione i medesimi – ininterrottamente - hanno vissuto separati;
c) che, pertanto, è trascorso il periodo di sei mesi previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n.
898/1970;
d) che, nel caso di specie, non è dato ravviare possibilità alcuna di riconciliazione;
e) che le condizioni proposte non sono in contrasto con norme imperative e con l'interesse prevalente del figlio minore (nato ad [...], il [...]) in ordine al Persona_2
quale viene previsto il mantenimento diretto durante il periodo che tascorrerà presso ciascun genitore;
le spese straordinarie vengono poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
ritenuta conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 3 n. 2 lett. b) e 473-bis.51 c.p.c.; viste le conclusioni del P.M.;
pagina 3 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], residente in [...]
Garibaldi n. 12, e (C.F. ), nato ad [...] il 18 Parte_2 C.F._2
novembre 1972, residente in [...], Regione Madonna n. 1, che avevano contratto in MO (AT), in data 25 agosto 2002; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MO (AT) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 3, Parte II, Serie A, anno
2002); omologa le seguenti condizioni concordate tra le parti: Per_ 1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e manterrà residenza anagrafica presso il padre nell'abitazione già residenza coniugale.
2) Le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui ha con sé la prole, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente.
3) La madre incontrerà liberamente il figlio previo accordo con il sig. e nel rispetto degli Pt_2
impegni e dei desideri del ragazzo. In ogni caso, la sig.ra potrà intrattenersi con il figlio nei Pt_1
modi e tempi già pattuiti in sede di separazione e cioè:
- a fine settimana alternati: dal venerdì pomeriggio o sabato mattina sino alla domenica alle ore 21, con eventuale pernottamento.
- Durante le settimane in cui il week end è di spettanza del padre la sig.ra potrà intrattenersi Pt_1
con il figlio anche due pomeriggi (indicativamente il martedì ed il giovedì) dall'uscita scuola sino alle ore 21,00 ovvero, ove il figlio ne manifesti il desiderio, sino al mattino successivo con accompagno a scuola o presso l'abitazione paterna.
pagina 4 di 6 - Durante le settimane in cui il week end è di pertinenza della madre ella potrà intrattenersi con il figlio anche il pomeriggio del martedì dall'uscita scuola sino alle ore 21 quando lo riaccompagnerà presso la casa del padre.
4) Durante le vacanze ciascun genitore potrà trascorrere con il minore un periodo di 15 giorni, anche consecutivi. Le parti forniranno reciproca comunicazione dei rispettivi periodi di vacanza entro il 31 maggio di ogni anno. In ogni caso, ove non fosse possibile, raggiungere un accordo sul punto, negli anni dispari prevarranno le scelte della madre ed in quelli pari quelle del padre. I genitori dovranno altresì comunicarsi – con congruo anticipo – i luoghi di villeggiatura ove si recheranno con la prole, indicando i relativi recapiti per eventuali urgenze/emergenze.
5) Le vacanze natalizie verranno suddivise in due periodi di pari durata (dalle ore 10:30 del 25/12 sino alle ore 12:30 del 31/12 e dalle ore 12:30 del 31/12 alle ore 18:30 del 6 Gennaio), da assegnarsi all'uno o all'altro con alternanza di anno in anno, del periodo comprensivo del giorno di Natale. Il genitore cui non spetterà il periodo comprensivo del 25/12 trascorrerà con i figli la vigilia per lo scambio dei doni.
Per l'anno in corso il periodo di Natale sarà di competenza della madre. Vacanze pasquali ed altre festività infra annuali suddivise sempre secondo il criterio dell'alternanza.
6) Ciascuna parte, in caso di proprio impedimento ad accudire il figlio, si impegna a rivolgersi preventivamente all'altro genitore, prima di lasciare la prole a terze persone. In ogni caso, sin d'ora si stabilisce che modifiche alle modalità di visita e frequentazione, statuite ai punti che precedono, potranno essere apportate di comune accordo tra i coniugi in relazione ad esigenze di lavoro delle parti stesse ovvero a manifestate necessità contingenti e/o desideri, nonché ad impegni scolastici o ricreativi del figlio.
7) Stante la disparità economica esistente tra le parti, il padre continuerà a farsi interamente carico Per_ del mantenimento ordinario del figlio , provvedendo la sig.ra alle esigenze del figlio Pt_1
esclusivamente quando l'avrà con sé. Le spese straordinarie necessitanti per la prole saranno suddivise tra i genitori in misura del 50% ciascuno, in conformità al Protocollo d'Intesa del Tribunale di
Alessandria; prende atto delle seguenti ulteriori pattuizioni raggiunte tra le parti:
8) Nessun assegno divorzile viene liquidato a carico dell'uno e/o in favore dell'altro coniuge essendo ciascuna parte titolare di proprio reddito.
pagina 5 di 6 9) Le parti danno atto di aver già definito ogni altro rapporto economico-patrimoniale costituito durante il matrimonio.
Spese compensate.
Alessandria camera di consiglio del 16 ottobre 2024
Il Giudice Estensore dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente
Dott. ssa Antonella Dragotto
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ssa Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore est.
Dott. Marco Bonci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1693/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
NA RM (AT), Via Garibaldi n. 12, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Filippi del Foro di
Asti, presso il cui studio in Asti, Corso Alfieri n. 284, ha eletto domicilio;
e
(C.F. ), nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in NA RM (AT), Regione Madonna n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia
Garoglio del Foro di Asti, presso il cui studio in Asti (AT), Via Morelli n. 22, ha eletto domicilio;
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria; visto il ricorso congiunto depositato in data 23 luglio 2024 dai coniugi in epigrafe indicati, al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili nel matrimonio concordatario contratto in MO (AT) Per_ in data 25 agosto 2002 alle seguenti condizioni: “1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e manterrà residenza anagrafica presso il padre nell'abitazione già residenza coniugale. 2) Le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione e pagina 1 di 6 alla salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui ha con sé la prole, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente. 3) La madre incontrerà liberamente il figlio previo accordo con il sig.
e nel rispetto degli impegni e dei desideri del ragazzo. In ogni caso, la sig.ra potrà Pt_2 Pt_1
intrattenersi con il figlio nei modi e tempi già pattuiti in sede di separazione e cioè: - a fine settimana alternati: dal venerdì pomeriggio o sabato mattina sino alla domenica alle ore 21, con eventuale pernottamento. - Durante le settimane in cui il week end è di spettanza del padre la sig.ra Pt_1
potrà intrattenersi con il figlio anche due pomeriggi (indicativamente il martedì ed il giovedì) dall'uscita scuola sino alle ore 21,00 ovvero, ove il figlio ne manifesti il desiderio, sino al mattino successivo con accompagno a scuola o presso l'abitazione paterna. - Durante le settimane in cui il week end è di pertinenza della madre ella potrà intrattenersi con il figlio anche il pomeriggio del martedì dall'uscita scuola sino alle ore 21 quando lo riaccompagnerà presso la casa del padre.
4) Durante le vacanze ciascun genitore potrà trascorrere con il minore un periodo di 15 giorni, anche consecutivi. Le parti forniranno reciproca comunicazione dei rispettivi periodi di vacanza entro il 31 maggio di ogni anno. In ogni caso, ove non fosse possibile, raggiungere un accordo sul punto, negli anni dispari prevarranno le scelte della madre ed in quelli pari quelle del padre. I genitori dovranno altresì comunicarsi – con congruo anticipo – i luoghi di villeggiatura ove si recheranno con la prole, indicando i relativi recapiti per eventuali urgenze/emergenze. 5) Le vacanze natalizie verranno suddivise in due periodi di pari durata (dalle ore 10:30 del 25/12 sino alle ore 12:30 del 31/12 e dalle ore 12:30 del 31/12 alle ore 18:30 del 6 Gennaio), da assegnarsi all'uno o all'altro con alternanza di anno in anno, del periodo comprensivo del giorno di Natale. Il genitore cui non spetterà il periodo comprensivo del 25/12 trascorrerà con i figli la vigilia per lo scambio dei doni. Per l'anno in corso il periodo di Natale sarà di competenza della madre. Vacanze pasquali ed altre festività infra annuali suddivise sempre secondo il criterio dell'alternanza. 6) Ciascuna parte, in caso di proprio impedimento ad accudire il figlio, si impegna a rivolgersi preventivamente all'altro genitore, prima di lasciare la prole a terze persone. In ogni caso, sin d'ora si stabilisce che modifiche alle modalità di visita e frequentazione, statuite ai punti che precedono, potranno essere apportate di comune accordo tra i coniugi in relazione ad esigenze di lavoro delle parti stesse ovvero a manifestate necessità contingenti e/o desideri, nonché ad impegni scolastici o ricreativi del figlio. 7) Stante la disparità economica esistente tra le parti, il padre continuerà a farsi interamente carico del mantenimento ordinario del pagina 2 di 6 Per_ figlio , provvedendo la sig.ra alle esigenze del figlio esclusivamente quando l'avrà con sé. Pt_1
Le spese straordinarie necessitanti per la prole saranno suddivise tra i genitori in misura del 50% ciascuno, in conformità al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Alessandria. 8) Nessun assegno divorzile viene liquidato a carico dell'uno e/o in favore dell'altro coniuge essendo ciascuna parte titolare di proprio reddito. 9) Le parti danno atto di aver già definito ogni altro rapporto economico-patrimoniale costituito durante il matrimonio. 10) Spese del presente giudizio compensate tra le parti”. rilevato che i ricorrenti, con le note scritte in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
vista la documentazione prodotta;
rilevato in particolare:
a) che i ricorrenti si sposarono con rito concordatario in MO (AT), in data 25 agosto
2002;
b) che il Tribunale di Alessandria, con decreto del 17 maggio 2022 (R.G. 3667/2021), ha omologato la separazione tra i coniugi e alle condizioni dai medesimi Pt_2 Pt_1
congiuntamente formulate e confermate in udienza e che, dal momento della separazione i medesimi – ininterrottamente - hanno vissuto separati;
c) che, pertanto, è trascorso il periodo di sei mesi previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n.
898/1970;
d) che, nel caso di specie, non è dato ravviare possibilità alcuna di riconciliazione;
e) che le condizioni proposte non sono in contrasto con norme imperative e con l'interesse prevalente del figlio minore (nato ad [...], il [...]) in ordine al Persona_2
quale viene previsto il mantenimento diretto durante il periodo che tascorrerà presso ciascun genitore;
le spese straordinarie vengono poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
ritenuta conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 3 n. 2 lett. b) e 473-bis.51 c.p.c.; viste le conclusioni del P.M.;
pagina 3 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], residente in [...]
Garibaldi n. 12, e (C.F. ), nato ad [...] il 18 Parte_2 C.F._2
novembre 1972, residente in [...], Regione Madonna n. 1, che avevano contratto in MO (AT), in data 25 agosto 2002; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MO (AT) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 3, Parte II, Serie A, anno
2002); omologa le seguenti condizioni concordate tra le parti: Per_ 1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e manterrà residenza anagrafica presso il padre nell'abitazione già residenza coniugale.
2) Le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui ha con sé la prole, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente.
3) La madre incontrerà liberamente il figlio previo accordo con il sig. e nel rispetto degli Pt_2
impegni e dei desideri del ragazzo. In ogni caso, la sig.ra potrà intrattenersi con il figlio nei Pt_1
modi e tempi già pattuiti in sede di separazione e cioè:
- a fine settimana alternati: dal venerdì pomeriggio o sabato mattina sino alla domenica alle ore 21, con eventuale pernottamento.
- Durante le settimane in cui il week end è di spettanza del padre la sig.ra potrà intrattenersi Pt_1
con il figlio anche due pomeriggi (indicativamente il martedì ed il giovedì) dall'uscita scuola sino alle ore 21,00 ovvero, ove il figlio ne manifesti il desiderio, sino al mattino successivo con accompagno a scuola o presso l'abitazione paterna.
pagina 4 di 6 - Durante le settimane in cui il week end è di pertinenza della madre ella potrà intrattenersi con il figlio anche il pomeriggio del martedì dall'uscita scuola sino alle ore 21 quando lo riaccompagnerà presso la casa del padre.
4) Durante le vacanze ciascun genitore potrà trascorrere con il minore un periodo di 15 giorni, anche consecutivi. Le parti forniranno reciproca comunicazione dei rispettivi periodi di vacanza entro il 31 maggio di ogni anno. In ogni caso, ove non fosse possibile, raggiungere un accordo sul punto, negli anni dispari prevarranno le scelte della madre ed in quelli pari quelle del padre. I genitori dovranno altresì comunicarsi – con congruo anticipo – i luoghi di villeggiatura ove si recheranno con la prole, indicando i relativi recapiti per eventuali urgenze/emergenze.
5) Le vacanze natalizie verranno suddivise in due periodi di pari durata (dalle ore 10:30 del 25/12 sino alle ore 12:30 del 31/12 e dalle ore 12:30 del 31/12 alle ore 18:30 del 6 Gennaio), da assegnarsi all'uno o all'altro con alternanza di anno in anno, del periodo comprensivo del giorno di Natale. Il genitore cui non spetterà il periodo comprensivo del 25/12 trascorrerà con i figli la vigilia per lo scambio dei doni.
Per l'anno in corso il periodo di Natale sarà di competenza della madre. Vacanze pasquali ed altre festività infra annuali suddivise sempre secondo il criterio dell'alternanza.
6) Ciascuna parte, in caso di proprio impedimento ad accudire il figlio, si impegna a rivolgersi preventivamente all'altro genitore, prima di lasciare la prole a terze persone. In ogni caso, sin d'ora si stabilisce che modifiche alle modalità di visita e frequentazione, statuite ai punti che precedono, potranno essere apportate di comune accordo tra i coniugi in relazione ad esigenze di lavoro delle parti stesse ovvero a manifestate necessità contingenti e/o desideri, nonché ad impegni scolastici o ricreativi del figlio.
7) Stante la disparità economica esistente tra le parti, il padre continuerà a farsi interamente carico Per_ del mantenimento ordinario del figlio , provvedendo la sig.ra alle esigenze del figlio Pt_1
esclusivamente quando l'avrà con sé. Le spese straordinarie necessitanti per la prole saranno suddivise tra i genitori in misura del 50% ciascuno, in conformità al Protocollo d'Intesa del Tribunale di
Alessandria; prende atto delle seguenti ulteriori pattuizioni raggiunte tra le parti:
8) Nessun assegno divorzile viene liquidato a carico dell'uno e/o in favore dell'altro coniuge essendo ciascuna parte titolare di proprio reddito.
pagina 5 di 6 9) Le parti danno atto di aver già definito ogni altro rapporto economico-patrimoniale costituito durante il matrimonio.
Spese compensate.
Alessandria camera di consiglio del 16 ottobre 2024
Il Giudice Estensore dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente
Dott. ssa Antonella Dragotto
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