Sentenza 29 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/01/2001, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
A IC ее 63703 BL 1 4 / 6 2 . I ITALIANA .R G F L P E . I A L R I D R A R NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO L . T A E B D D A E Processo tributario A G T TE SUPREMA CAS ONE I N 3 012 N R 1 E E . T T A N SE ONE VILE - TRIBUTARIA A M composta dai Magi R.G. N. 6943/99 Presidente Dott. Michele CANTILLO Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Cron. 2547 Dott. Mario CICALA Consigliere Rep. Ud. 27.9.2000 Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso iscritto al n. 6943 R.G. 1999, proposto per diritti L1500 31-GEN-2 da IL CANCELLIERE MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro LIRE 1500 tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello CANCELLERIA Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
DI IO;
-intimato - per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in data 10 febbraio 1998, depositata col n. 37 il 16 marzo 1998. 0 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 Uditi, nella pubblica udienza del 27 settembre 2000: 5 CAMPIONE CIVILE 1 N. 63703 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
Al Sig. Avv. Gon. Stato 1 copia legale - l'avv. Caputi-lambrenghi per il ricorrente;
rilasciata per notifica e n. - il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carta bollata L. 40.000 Dir. Copia I 10.000 Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Totale L. 50000 Roma, 1 MAR. 2001 Svolgimento del processo YL CANCELLIERE L'impugnativa di EN RD avverso l'avviso di rettifica per il 1987, notificatogli dall'Ufficio I.V.A. di Macerata, fu accolto dalla Commissione Tributaria di primo grado di Milano, con decisione n. 21682 del 17 dicembre 1990, depositata il 30 giugno 1993. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza del 10 febbraio 1998, depositata col n. 37 i 16 marzo seguente, ha respinto il gravame dell'Ufficio, affermando la tardività della eccezione d'incompetenza per territorio e rilevando la mancanza di censure di merito. Per la cassazione ricorre, articolando due motivi, l'Amministrazione finanziaria, giusta atto notificato ai sensi - dell'art. 143 c.p.c. il 29 marzo 1999, mentre il contribuente non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Denunzia in ordine successivo l'Amministrazione ricorrente: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 17 del d.P.R. 636/1972 ed omessa motivazione corrispondente, censurando l'omissione di pronunzia del giudice 'a quo' in ordine alla questione, sottopostagli con l'atto d'appello, d'inammissibilità del ricorso introduttivo, per il mancato adempimento, necessario ai 2 fini della instaurazione del contraddittorio, della consegna o spedizione di copia del ricorso all'ufficio tributario legittimato a stare in giudizio;
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del d.P.R. 636/1972 e correlata omissione di motivazione, per risultare del pari obliterata l'altra censura, attinente alla mancata comunicazione, all'ufficio stesso, dell'udienza di discussione, nel giudizio di primo grado. Il ricorso è fondato. Dall'atto di appello depositato in data 11 novembre 1993, prot. n. 3910 che la natura dei vizi denunziati impone di verificare - risulta che effettivamente l'Ufficio I.V.A. di Macerata, oltre ad affermare la 'nullità' della decisione perché emessa da giudice territorialmente incompetente, così si espresse: "Si fa presente poi che allo scrivente non è mai pervenuto l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione di cui all'art. 19 del già citato d.P.R. n. 636/72, né la parte aveva mai provveduto alla presentazione della copia del ricorso presso questo Ufficio. Pertanto lo scrivente non ha potuto produrre le proprie deduzioni, pur se l'incompetenza territoriale è rilevabile d'ufficio ed in ogni grado”. Le modalità di formulazione del duplice rilievo non consentono di dubitare circa il carattere di vere e proprie censure, sotto il profilo della nullità della decisione, atteso il collegamento con la questione processuale ulteriore (circa l'asserita incompetenza). Il giudice 'a quo' è pertanto incorso nella duplice omissione - con carattere assorbente della di pronunzia ora denunziata 3 seconda che impone la cassazione della sentenza, con rinvio ad altra Sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale, dovendo i necessari riscontri sulla documentazione in atti essere effettuati dal giudice del merito. Questi provvederà, all'esito, anche in ordine alle spese della presente fase.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo, assorbito il primo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2000. Il Presidente II Cons. estensore - Enrico Paba - Michele Cantillo - من شره IL CANCELLIERE C1 NN TA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 GEN. 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 E CE TA N O I 6 Z 3 9 A 1 R / A 5 T I S R I N G A . E T .R B R U P , . L B D A L I D L A R E . T E D B T I A S N T N E A E 1 S I S 3 E 1 R I E A . T N A M 4