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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/07/2025, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.10650.2022 R.A.C.L., promossa da:
Marco De Marco
Con il proc. avv. Sticchi Damiani
Contro
in favore dei dottori commercialisti Controparte_1
Avv. Pessi Giammaria
Parte ricorrente, in data 6.10.22, ha adito questo tribunale chiedendo dichiararsi la insussistenza della incompatibilità tra l'esercizio della professione di commercialista e quella di socio ed amministratore di e e quindi il proprio diritto ad CP_2 CP_3 Parte_1 essere iscritto alla Cassa convenuta per il periodo 2004\21 e quindi utili a fini pensionistici ed assistenziali le connesse contribuzioni già versate con condanna di parte avversa agli adempimenti conseguenti.
Il tutto con vittoria di spese di lite.
All'uopo espone come parte avversa, a fronte di una contribuzione regolarmente versata, solo con atto notificato in data 5.3.2020 (e quindi in violazione di un principio di tutela di legittimo affidamento) abbia ritenuto l'incompatibilità con l'esercizio dell'attività di commercialista della rivestite posizioni di socio ed amministratore di e CP_2 CP_3 Parte_1
e negato conseguentemente la rilevanza a fini previdenziali ed assistenziali delle
[...] contribuzioni versate dal 2004 al 2019 e poi, con nota 20.4.22, anche le annualità 2020 e 2021; come peraltro l'esercizio dell'azione disciplinare per eventuali situazioni di incompatibilità si prescrive nel limite di 5 anni;
come comunque non sussista alcuna incompatibilità ex art.4 dlgs 139.2005 in quanto:
(periodo 2004\16) è stata costituita solo al fine di amministrare le auto necessarie Controparte_3 alla propria partecipazione (opportunamente documentata) a varie competizioni essendo appassionato di auto sportive e da collezione e volendo evitare il peso fiscale della diretta intestazione di tante autovetture;
di avere sempre acquistato detti veicoli con risorse proprie e mai conseguito né utili né compensi dalla società; come le somme derivanti dalla vendita\permuta di automobili erano necessarie per dotarsi di auto idonee alla partecipazione ai rally e come dopo questo periodo agonistico si sia invece dedicato al collezionismo;
(da gennaio 2014 in poi) sia società cui ha ceduto in comodato d'uso CP_2 CP_3 un appartamento uso studio (dove ha allocato il proprio studio professionale), un Pt_1 garage e le automobili;
come detta società abbia gestito per comodato d'uso anche un immobile per uso estivo intestato al ricorrente;
come detta società si limiti a gestire il patrimonio familiare (tant'è ne è socio il figlio) senza avvalersi di dipendenti;
di non avere mai conseguito né utili né compensi dalla società de qua;
(2017 in poi) sia una società costituita per la gestione dello studio Pt_1 Parte_1 professionale nel rispetto del capoverso dell'art.4 dlgs 139.2005 con assunzione di personale per la collaborazione nella elaborazione della contabilità, nell'attività di consulenza e per gli studi di fattibilità e nell'attività di segreteria;
come detta società abbia residualmente svolto attività di elaborazione dei dati senza spendita di attività intellettuale;
come mai abbia conseguito né utili né compensi dalla società in questione;
come il patrimonio di e di sia aumentato annualmente quale effetto CP_3 CP_2 contabile della cessione dei medesimi beni dall'una all'altra società; come abbia CP_3 acquisito un garage verso pagamento di un prezzo unitamente al trasferimento di due auto da collezione e che poi detta società ha ceduto a come le targhe delle auto per l'80% CP_2 sono state sempre le stesse in quanto solo per il 20% dette società hanno proceduto alla permuta di alcune vetture per acquistare auto di maggior pregio.
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita parte avversa chiedendo il rigetto del ricorso.
La l. 29/01/1986, n. 21 [Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti] recita: “
Art.20 Controllo delle comunicazioni. La ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della CP_1 domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla medesima e le dichiarazioni annuali dei CP_1 redditi e del volume d'affari.
…
22. Iscrizione alla Cassa.
1. Sono obbligatoriamente iscritti alla i dottori commercialisti iscritti all'albo CP_1 professionale che esercitano la libera professione con carattere di continuità. L'iscrizione è facoltativa per i dottori commercialisti iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale. L'iscrizione alla si intende compiuta a tutti gli effetti, CP_1 contributivi e previdenziali, con decorrenza dal lo gennaio dell'anno in cui avviene.
2. Coloro che sono tenuti all'iscrizione alla devono presentare domanda alla stessa CP_1 CP_1 entro sei mesi dalla data di inizio dell'esercizio della professione. In caso di omessa domanda, l'iscrizione avviene d'ufficio, con comunicazione all'interessato, e l'iscritto è tenuto a versare, oltre ai contributi dovuti, rivalutati in base alle tabelle di cui al comma 2 dell'articolo 15, una penalità pari al quarto dell'importo non rivalutato dei contributi dovuti per l'intero periodo di ritardo.
3. L'accertamento della sussistenza del requisito dell'esercizio della professione avviene sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati ed è effettuato dalla periodicamente e CP_1 comunque prima dell'erogazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali.
…”.
La Cassa di previdenza dei dottori commercialisti (CNPADC) può annullare i periodi contributivi in cui vi sia stato esercizio illegittimo della professione. Pur in assenza di disposizioni normative esplicite, si deve riconoscere alla stessa un autonomo potere di verifica del legittimo esercizio della professione e, quindi, dell'inesistenza di cause di incompatibilità, operante esclusivamente sul piano previdenziale, senza alcuna interferenza con quello professionale, rimesso alla valutazione del Consiglio dell'Ordine [Cass. civ. Sez. lavoro, 12/11/2014, n. 24140]
Ci si misura quindi con un potere immanente della di verifica della sussistenza delle CP_1 condizioni necessarie al conseguimento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Non a caso, nei repertori di legittimità, è costante l'affermazione secondo cui è riconosciuto alla a favore dei dottori commercialisti il potere di Parte_2 accertare, sia all'atto dell'iscrizione ad essa, sia periodicamente, e comunque prima dell'erogazione di qualsiasi trattamento previdenziale, e a tale limitato fine, che l'esercizio della corrispondente professione non sia stato svolto nelle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 3 del D.P.R. n 1067 del 1953 (ora art. 4 del D.Lgs. n 139 del 2005), ancorché quest'ultima non sia stata accertata dal Consiglio dell'ordine competente. In particolare, tale autonomo potere d'accertamento sussiste nel momento della verifica dei presupposti per l'erogazione del trattamento previdenziale, al quale si associa naturalmente la cessazione dell'iscrizione all'ordine. Né a tale potere d'accertamento si frappone alcun ostacolo per la carenza di una procedura specifica per il suo esercizio: le garanzie procedimentali, difatti, possono essere in ogni caso assicurate dall'osservanza delle norme generali dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. [Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 12/09/2023, n. 26346; Cass. civ. Sez. lavoro, 08/07/2020, n. 14377; Cass. civ. Sez. Unite, 01/02/2017, n. 2612].
Né a dirsi che vi sia spazio per una tutela di un affidamento incolpevole.
Siccome ribadito in giurisprudenza, in tema di legittimo affidamento costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata: a) da un'apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'Amministrazione …, in senso favorevole al soggetto privato;
b) dalla buona fede del privato, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo;
c) dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono Pa
[Cassazione civile , sez. trib. , 02/04/2020 , n. 7656] mentre la mera inerzia della nel ripristinare la legalità non vale di per sé a supportare un affidamento legittimo [Consiglio di Stato sez. VI, 10/01/2020, n.254], essendo necessarie rassicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili [Corte giustizia UE sez. X, 04/06/2020, n.812].
Il che non è nella fattispecie, a fronte di una regola normativa in punto di attività incompatibili con l'esercizio della professione.
Recita l'art.4 del D.Lgs. 28/06/2005, n. 139 [Costituzione dell' Controparte_4
a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34] “
[...]
Incompatibilità.
1. L'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale:
a) della professione di notaio;
b) della professione di giornalista professionista;
c) dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;
d) dell'attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;
e) dell'attività di promotore finanziario.
2. L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.
3. L'iscrizione nell'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione.
4. Le ipotesi di incompatibilità sono valutate con riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo anche per le situazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.”
Dalle visure camerali in atti emerge come:
costituita in data 23.11.85 ed iscritta in data 19.2.86 sino alla cancellazione del Controparte_3
2.12.16, abbia iniziato l'attività in data 25.5.93; come contasse due soci (il ricorrente al 95% e al 5%) ed avesse ad oggetto tra l'altro: l'esercizio di servizi Parte_4 automobilistici sia privati che per enti pubblici;
l'acquisto, il noleggio e vendita di autoveicoli, motoveicoli ed imbarcazioni con o senza autista anche per il trasporto di cose ed anche per conto terzi;
l'acquisto ed il noleggio di autocarri ed autotreni;
lo svolgimento di attività di promozione pubblicitaria;
l'acquisto di beni immobili di qualsiasi natura;
l'assunzione di rappresentanze e concessionarie di società ed imprese, tanto italiane che straniere, operanti nel sia settore automobilistico che in altri;
l'attività di elaborazione e rilevazioni statistiche per conto terzi;
la prestazione di servizi, anche reali, ad imprese, società ed enti pubblici o privati;
come detta società sia stata oggetto di scissione con trasferimento del patrimonio in CP_2 in data 21.10.13. Di detta società il ricorrente risulta essere stato amministratore unico dal 9.2.91 al 9.6.16;
costituita in data 23.12.13 con iscrizione in data 3.1.14 ed inizio di attività dal CP_2
23.11.15, conti due soci (il ricorrente al 95% e al 5%); abbia ad oggetto Parte_4 sociale la compravendita di beni mobili ed immobili e quale attività solo prevalente dal 30.9.21 servizi di consulenza imprenditoriale, amministrativo-gestionale e di pianificazione aziendale e quali attività secondarie anche il noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto;
il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri;
il commercio all'ingrosso di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
di detta società il ricorrente è amministratore dall'1.12.15;
sia stata costituita in data 23.1.17, iscritta in data 26.1.17 con inizio di Parte_1 attività in data 20.7.17 e cancellata in data 9.2.24; contasse due soci di cui il ricorrente all'1% ed al 99%; abbia avuto ad oggetto, tra l'altro, la compravendita di beni mobili Persona_1 ed immobili, autovetture, anche storiche, moto ed imbarcazioni;
la gestione diretta o per conto di immobili, propri o di terzi, ad uso di abitazione, ad uso industriale e di complessi alberghieri e di villaggi turistici, di auto anche storiche, moto ed imbarcazioni;
come il ricorrente ne sia stato amministratore dal 23.1.17 al 15.12.22.
Ebbene, il divieto di esercizio di attività di impresa, quand'anche variamente articolato nelle normative che si sono succedute nel tempo, individua la propria giustificazione nella esigenza di “preservare la imparzialità dell'esercizio della professionale e di scongiurare il rischio di improprie commistioni”, non rilevando neppure che l'attività sia abituale o prevalente [Cass. sez lav. 12.9.23 n.26346], sì da rendere inutile enfatizzare la necessità di una valutazione in concreto dell'attività svolta, essendo sufficiente anche una occasionale e comunque la sussistenza di un rischio di pregiudizio della perseguita imparzialità del ruolo professionale.
Rischio nella specie ravvisabile in considerazione degli oggetti sociali scelti per CP_3
e (società costituite dal ricorrente e di cui il ricorrente, rispettivamente, è stato ed è CP_2 socio al 95%).
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a tenere indenne parte avversa per le spese di lite che liquida in euro 4638,00 per competenze, oltre accessori ex lege.
Lecce, 02/07/2025
Lorenzo Bellanova
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.10650.2022 R.A.C.L., promossa da:
Marco De Marco
Con il proc. avv. Sticchi Damiani
Contro
in favore dei dottori commercialisti Controparte_1
Avv. Pessi Giammaria
Parte ricorrente, in data 6.10.22, ha adito questo tribunale chiedendo dichiararsi la insussistenza della incompatibilità tra l'esercizio della professione di commercialista e quella di socio ed amministratore di e e quindi il proprio diritto ad CP_2 CP_3 Parte_1 essere iscritto alla Cassa convenuta per il periodo 2004\21 e quindi utili a fini pensionistici ed assistenziali le connesse contribuzioni già versate con condanna di parte avversa agli adempimenti conseguenti.
Il tutto con vittoria di spese di lite.
All'uopo espone come parte avversa, a fronte di una contribuzione regolarmente versata, solo con atto notificato in data 5.3.2020 (e quindi in violazione di un principio di tutela di legittimo affidamento) abbia ritenuto l'incompatibilità con l'esercizio dell'attività di commercialista della rivestite posizioni di socio ed amministratore di e CP_2 CP_3 Parte_1
e negato conseguentemente la rilevanza a fini previdenziali ed assistenziali delle
[...] contribuzioni versate dal 2004 al 2019 e poi, con nota 20.4.22, anche le annualità 2020 e 2021; come peraltro l'esercizio dell'azione disciplinare per eventuali situazioni di incompatibilità si prescrive nel limite di 5 anni;
come comunque non sussista alcuna incompatibilità ex art.4 dlgs 139.2005 in quanto:
(periodo 2004\16) è stata costituita solo al fine di amministrare le auto necessarie Controparte_3 alla propria partecipazione (opportunamente documentata) a varie competizioni essendo appassionato di auto sportive e da collezione e volendo evitare il peso fiscale della diretta intestazione di tante autovetture;
di avere sempre acquistato detti veicoli con risorse proprie e mai conseguito né utili né compensi dalla società; come le somme derivanti dalla vendita\permuta di automobili erano necessarie per dotarsi di auto idonee alla partecipazione ai rally e come dopo questo periodo agonistico si sia invece dedicato al collezionismo;
(da gennaio 2014 in poi) sia società cui ha ceduto in comodato d'uso CP_2 CP_3 un appartamento uso studio (dove ha allocato il proprio studio professionale), un Pt_1 garage e le automobili;
come detta società abbia gestito per comodato d'uso anche un immobile per uso estivo intestato al ricorrente;
come detta società si limiti a gestire il patrimonio familiare (tant'è ne è socio il figlio) senza avvalersi di dipendenti;
di non avere mai conseguito né utili né compensi dalla società de qua;
(2017 in poi) sia una società costituita per la gestione dello studio Pt_1 Parte_1 professionale nel rispetto del capoverso dell'art.4 dlgs 139.2005 con assunzione di personale per la collaborazione nella elaborazione della contabilità, nell'attività di consulenza e per gli studi di fattibilità e nell'attività di segreteria;
come detta società abbia residualmente svolto attività di elaborazione dei dati senza spendita di attività intellettuale;
come mai abbia conseguito né utili né compensi dalla società in questione;
come il patrimonio di e di sia aumentato annualmente quale effetto CP_3 CP_2 contabile della cessione dei medesimi beni dall'una all'altra società; come abbia CP_3 acquisito un garage verso pagamento di un prezzo unitamente al trasferimento di due auto da collezione e che poi detta società ha ceduto a come le targhe delle auto per l'80% CP_2 sono state sempre le stesse in quanto solo per il 20% dette società hanno proceduto alla permuta di alcune vetture per acquistare auto di maggior pregio.
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita parte avversa chiedendo il rigetto del ricorso.
La l. 29/01/1986, n. 21 [Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti] recita: “
Art.20 Controllo delle comunicazioni. La ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della CP_1 domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla medesima e le dichiarazioni annuali dei CP_1 redditi e del volume d'affari.
…
22. Iscrizione alla Cassa.
1. Sono obbligatoriamente iscritti alla i dottori commercialisti iscritti all'albo CP_1 professionale che esercitano la libera professione con carattere di continuità. L'iscrizione è facoltativa per i dottori commercialisti iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale. L'iscrizione alla si intende compiuta a tutti gli effetti, CP_1 contributivi e previdenziali, con decorrenza dal lo gennaio dell'anno in cui avviene.
2. Coloro che sono tenuti all'iscrizione alla devono presentare domanda alla stessa CP_1 CP_1 entro sei mesi dalla data di inizio dell'esercizio della professione. In caso di omessa domanda, l'iscrizione avviene d'ufficio, con comunicazione all'interessato, e l'iscritto è tenuto a versare, oltre ai contributi dovuti, rivalutati in base alle tabelle di cui al comma 2 dell'articolo 15, una penalità pari al quarto dell'importo non rivalutato dei contributi dovuti per l'intero periodo di ritardo.
3. L'accertamento della sussistenza del requisito dell'esercizio della professione avviene sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati ed è effettuato dalla periodicamente e CP_1 comunque prima dell'erogazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali.
…”.
La Cassa di previdenza dei dottori commercialisti (CNPADC) può annullare i periodi contributivi in cui vi sia stato esercizio illegittimo della professione. Pur in assenza di disposizioni normative esplicite, si deve riconoscere alla stessa un autonomo potere di verifica del legittimo esercizio della professione e, quindi, dell'inesistenza di cause di incompatibilità, operante esclusivamente sul piano previdenziale, senza alcuna interferenza con quello professionale, rimesso alla valutazione del Consiglio dell'Ordine [Cass. civ. Sez. lavoro, 12/11/2014, n. 24140]
Ci si misura quindi con un potere immanente della di verifica della sussistenza delle CP_1 condizioni necessarie al conseguimento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Non a caso, nei repertori di legittimità, è costante l'affermazione secondo cui è riconosciuto alla a favore dei dottori commercialisti il potere di Parte_2 accertare, sia all'atto dell'iscrizione ad essa, sia periodicamente, e comunque prima dell'erogazione di qualsiasi trattamento previdenziale, e a tale limitato fine, che l'esercizio della corrispondente professione non sia stato svolto nelle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 3 del D.P.R. n 1067 del 1953 (ora art. 4 del D.Lgs. n 139 del 2005), ancorché quest'ultima non sia stata accertata dal Consiglio dell'ordine competente. In particolare, tale autonomo potere d'accertamento sussiste nel momento della verifica dei presupposti per l'erogazione del trattamento previdenziale, al quale si associa naturalmente la cessazione dell'iscrizione all'ordine. Né a tale potere d'accertamento si frappone alcun ostacolo per la carenza di una procedura specifica per il suo esercizio: le garanzie procedimentali, difatti, possono essere in ogni caso assicurate dall'osservanza delle norme generali dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. [Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 12/09/2023, n. 26346; Cass. civ. Sez. lavoro, 08/07/2020, n. 14377; Cass. civ. Sez. Unite, 01/02/2017, n. 2612].
Né a dirsi che vi sia spazio per una tutela di un affidamento incolpevole.
Siccome ribadito in giurisprudenza, in tema di legittimo affidamento costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata: a) da un'apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'Amministrazione …, in senso favorevole al soggetto privato;
b) dalla buona fede del privato, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo;
c) dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono Pa
[Cassazione civile , sez. trib. , 02/04/2020 , n. 7656] mentre la mera inerzia della nel ripristinare la legalità non vale di per sé a supportare un affidamento legittimo [Consiglio di Stato sez. VI, 10/01/2020, n.254], essendo necessarie rassicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili [Corte giustizia UE sez. X, 04/06/2020, n.812].
Il che non è nella fattispecie, a fronte di una regola normativa in punto di attività incompatibili con l'esercizio della professione.
Recita l'art.4 del D.Lgs. 28/06/2005, n. 139 [Costituzione dell' Controparte_4
a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34] “
[...]
Incompatibilità.
1. L'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale:
a) della professione di notaio;
b) della professione di giornalista professionista;
c) dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;
d) dell'attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;
e) dell'attività di promotore finanziario.
2. L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.
3. L'iscrizione nell'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione.
4. Le ipotesi di incompatibilità sono valutate con riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo anche per le situazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.”
Dalle visure camerali in atti emerge come:
costituita in data 23.11.85 ed iscritta in data 19.2.86 sino alla cancellazione del Controparte_3
2.12.16, abbia iniziato l'attività in data 25.5.93; come contasse due soci (il ricorrente al 95% e al 5%) ed avesse ad oggetto tra l'altro: l'esercizio di servizi Parte_4 automobilistici sia privati che per enti pubblici;
l'acquisto, il noleggio e vendita di autoveicoli, motoveicoli ed imbarcazioni con o senza autista anche per il trasporto di cose ed anche per conto terzi;
l'acquisto ed il noleggio di autocarri ed autotreni;
lo svolgimento di attività di promozione pubblicitaria;
l'acquisto di beni immobili di qualsiasi natura;
l'assunzione di rappresentanze e concessionarie di società ed imprese, tanto italiane che straniere, operanti nel sia settore automobilistico che in altri;
l'attività di elaborazione e rilevazioni statistiche per conto terzi;
la prestazione di servizi, anche reali, ad imprese, società ed enti pubblici o privati;
come detta società sia stata oggetto di scissione con trasferimento del patrimonio in CP_2 in data 21.10.13. Di detta società il ricorrente risulta essere stato amministratore unico dal 9.2.91 al 9.6.16;
costituita in data 23.12.13 con iscrizione in data 3.1.14 ed inizio di attività dal CP_2
23.11.15, conti due soci (il ricorrente al 95% e al 5%); abbia ad oggetto Parte_4 sociale la compravendita di beni mobili ed immobili e quale attività solo prevalente dal 30.9.21 servizi di consulenza imprenditoriale, amministrativo-gestionale e di pianificazione aziendale e quali attività secondarie anche il noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto;
il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri;
il commercio all'ingrosso di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
di detta società il ricorrente è amministratore dall'1.12.15;
sia stata costituita in data 23.1.17, iscritta in data 26.1.17 con inizio di Parte_1 attività in data 20.7.17 e cancellata in data 9.2.24; contasse due soci di cui il ricorrente all'1% ed al 99%; abbia avuto ad oggetto, tra l'altro, la compravendita di beni mobili Persona_1 ed immobili, autovetture, anche storiche, moto ed imbarcazioni;
la gestione diretta o per conto di immobili, propri o di terzi, ad uso di abitazione, ad uso industriale e di complessi alberghieri e di villaggi turistici, di auto anche storiche, moto ed imbarcazioni;
come il ricorrente ne sia stato amministratore dal 23.1.17 al 15.12.22.
Ebbene, il divieto di esercizio di attività di impresa, quand'anche variamente articolato nelle normative che si sono succedute nel tempo, individua la propria giustificazione nella esigenza di “preservare la imparzialità dell'esercizio della professionale e di scongiurare il rischio di improprie commistioni”, non rilevando neppure che l'attività sia abituale o prevalente [Cass. sez lav. 12.9.23 n.26346], sì da rendere inutile enfatizzare la necessità di una valutazione in concreto dell'attività svolta, essendo sufficiente anche una occasionale e comunque la sussistenza di un rischio di pregiudizio della perseguita imparzialità del ruolo professionale.
Rischio nella specie ravvisabile in considerazione degli oggetti sociali scelti per CP_3
e (società costituite dal ricorrente e di cui il ricorrente, rispettivamente, è stato ed è CP_2 socio al 95%).
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a tenere indenne parte avversa per le spese di lite che liquida in euro 4638,00 per competenze, oltre accessori ex lege.
Lecce, 02/07/2025
Lorenzo Bellanova