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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/04/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2047/2024 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in Grado d'Appello promossa con ricorso depositato in data 08.12.2024 da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Parte_1 C.F._1
Giroldini (c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in C.F._2
Polesella (RO), via Giovanni Minzoni, n. 251, giusta procura in atti;
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Antonia Controparte_1 C.F._3
De Paoli (c.f. ), elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in C.F._4
Ferrara, contrada della Rosa, n. 48, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione;
e con
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA, a cui la Cancelleria ha trasmesso gli atti il 17.02.2025.
Oggetto: Appello avverso la Sentenza N° 457/2024, depositata il 07.06.2024, dal Tribunale di Rovigo, rimesso al Collegio in decisione all'udienza cartolare del 24.02.2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
per l'appellante:
1 “Voglia Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, rigettata ogni contraria e diversa istanza in accoglimento del presente appello, che venga parzialmente riformata la sentenza n. 457/2024 emessa dal Tribunale di
Rovigo in data 07.06.2024 R.G.344/2023.nella parte in cui, decidendo sulla richiesta di un assegno di mantenimento in favore di parte appellata così decide dichiara tenuto a corrispondere Parte_1
a a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 24 di ogni mese, la somma di 100,00 Controparte_1
euro, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat.
Tale punto andrà riformato in accoglimento delle conclusioni presentate dall'appellante del primo grado di giudizio, statuendo che nessun assegno di mantenimento debba essere riconosciuto in favore della signora Controparte_1 per l'effetto condannarsi a restituire le somme percepite a titolo di assegno di Controparte_1
mantenimento dalla data di proposizione della domanda di primo grado, ovvero, in via subordinata, dalla data di pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio od al più con parziale compensazione delle spese tra le parti, oltre IVA, CPA secondo le regole ordinarie sulla soccombenza”;
per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, respinta ogni contraria istanza,
1) Rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. 457/2024 emessa dal Parte_1
Tribunale di Rovigo e, per l'effetto, confermare integralmente la predetta;
2) Condannare il sig. alla rifusione delle spese di lite dell'appello in favore dell'appellata Pt_1 signora , come da nota che produce separatamente”. Controparte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10.02.2023, chiedeva al Tribunale di Rovigo di dichiarare Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 14.04.1996 con CP_1
di revocare l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento nei confronti del figlio
[...]
residente presso l'abitazione della madre, maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente;
di revocare l'obbligo di corrispondere il mantenimento nei confronti della in CP_1
quanto economicamente indipendente;
di revocare l'obbligo di pagare il 50% del finanziamento contratto nell'anno 2018 e con scadenza nell'anno 2028 in quanto relativo a somme utilizzate per apportare migliorie alla casa coniugale oggi di proprietà della e del fratello di lei. CP_1
2 Esponeva che dalla comparizione all'udienza Presidenziale del 22.04.2020 i coniugi erano vissuti sempre separati.
Precisava di aver stipulato un contratto di locazione per un canone mensile di € 350,00 (v. doc. n. 6) e di lavorare quale agente di polizia penitenziaria, percependo uno stipendio netto mensile di circa €
1.700,00, salvo svolgimento di lavoro straordinario.
Riferiva di avere problemi di salute per i quali ha dovuto ricorrere all'aiuto di terzi, con relativo esborso economico (v. doc. n. 10), nonché di avere fatto ricorso a cure odontoiatriche, le cui fatture (v. doc. n.
11) sono state saldate tramite un finanziamento ancora in corso (v. doc. n. 12).
Asseriva che ed il figlio risultavano essere occupati a tempo pieno e che la Controparte_1 Per_1
stessa era comproprietaria - unitamente al proprio fratello - di alcuni immobili, inclusa l'ex CP_1 casa coniugale (v. doc. n. 13), ricevuta in successione dai genitori scomparsi nell'anno 2021 (v. doc. n.
14).
Chiariva che il finanziamento concluso nel 2018 era servito a pagare l'auto in proprietà ed in uso a lui nonché per realizzare una tettoia presso la casa familiare, all'epoca di proprietà della madre della
CP_1
Spiegava che le somme già versate erano idonee a coprire ampiamente la cifra necessaria al pagamento dell'auto; diversamente, quelle residue da corrispondere dovevano essere imputate solo alla realizzazione della tettoia di proprietà della CP_1
2. Con memoria difensiva del 26.04.2023, si costituiva in giudizio , aderendo alla Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, domandando il rigetto delle altre richieste avversarie e concludendo per la conferma delle statuizioni contenute nel verbale di separazione consensuale e per la condanna di alla refusione delle spese di lite. Pt_1
3. A seguito di udienza di comparizione dei coniugi, il Presidente Delegato confermava le condizioni della separazione consensuale in ordine all'obbligo di contribuzione previsto a carico del marito.
4. La causa veniva istruita documentalmente e tramite assunzione di prova orale (v. testimonianza ed interrogatorio formale della . Tes_1 CP_1
5. In data 10.06.2024, veniva depositata la Sentenza N° 457/2024, con cui il Tribunale di Rovigo:
- dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
- dichiarava cessato l'obbligo di di contribuire al mantenimento del figlio a far Parte_1 Per_1
data dalla domanda giudiziale;
- dichiarava tenuto a corrispondere a a titolo di assegno divorzile, Parte_1 Controparte_1 entro il giorno 24 di ogni mese, la somma di € 100,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
Istat;
3 - disponeva la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore di;
Controparte_1
- dichiarava inammissibili le altre domande proposte dalle parti;
- dichiarava interamente compensate le spese di lite.
5. Con ricorso depositato il 08.12.2024, ha proposto Appello avverso tale decisione, Parte_1
sulla base del seguente motivo:
Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della L. 898/1970.
RIDUZIONE DI ORARIO DI LAVORO DELLA ONERE DELLA PROVA). CP_1
Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure ha dato per scontato che l'ex moglie abbia fattivamente contribuito alla conduzione della vita familiare solo perché - a suo tempo - ha ridotto il suo orario lavorativo;
tuttavia, detto cambiamento non è coinciso con la nascita del figlio da accudire perché in tenera età e neppure con altre esigenze della famiglia che siano state specificamente allegate e dimostrate;
inoltre, non vi è prova che ci sia stato l'accordo preventivo con il marito oppure il suo assenso.
Piuttosto, deve essere valorizzato il particolare momento storico ed economico dell'epoca, caratterizzato da una profonda crisi immobiliare;
per cui, la riduzione di orario intervenuta a maggio
2011 potrebbe essere legata ad una necessità del datore di lavoro della che operava nel settore immobiliare e non dalla CP_1
RICERCA DI UN NUOVO LAVORO AD OPERA DELLA GALOZZI (ONERE DELLA PROVA).
La non si è mai preoccupata di reperire un altro lavoro o di incrementare l'orario di lavoro, pur CP_1
non avendo alcuna emergenza familiare ad impedirglielo.
Per l'appellante, non può spettare l'assegno alla moglie solo perché ha svolto/svolge un'attività lavorativa part-time, laddove sia nella condizione di aumentare l'orario e la retribuzione.
Il Tribunale non ha valorizzato la dichiarazione testimoniale di che ha confermato il Testimone_2
rifiuto di un altro lavoro da parte della CP_1
In sostanza, quest'ultima avrebbe avuto la possibilità di lavorare a tempo pieno, ma non lo ha fatto per scelta personale;
di qui l'assenza di presupposti per l'assegno.
CONDIZIONI ECONOMICHE DI GALOZZI (ONERE DELLA PROVA). CP_1
L'appellata, oltre ad essere comproprietaria col fratello della casa dove vive, è contitolare di altro immobile attiguo;
non deve pagare alcun canone di locazione e percepisce uno stipendio netto di €.
1.015,74 per dodici mensilità.
Quindi, è certo che la stessa abbia mezzi economici adeguati a provvedere ai propri bisogni.
Nel momento in cui l'interessata domanda l'assegno divorzile, deve dare conto di non avere effettivamente risorse per mantenersi e di non riuscire a procurarsele per ragioni oggettive.
4 Nel caso di specie, è vero l'esatto contrario;
la gode di autonomia e non ha inteso migliorare la CP_1
sua condizione solo per ragioni personali.
Inoltre, il Tribunale di Rovigo non ha riscontrato alcuno squilibrio economico fra le parti;
sebbene abbia accertato, senza tenere in considerazione alcuna le giustificazioni date da , un reddito Pt_1 maggiore di quest'ultimo, non ha fondato la decisione sulla differenza di entrate;
anche ammettendo una disparità fra coniugi, questa non sarebbe comunque sufficiente per l'emolumento divorzile, essendo necessario accertare che tale situazione sia una conseguenza diretta delle scelte comuni nella vita matrimoniale.
L'odierno appellante ha una busta paga di circa € 2.000,00 al mese, da cui emerge la quantità di lavoro straordinario che lo stesso svolge al fine di poter far fronte agli oneri economici che lo riguardano.
Le buste paga relative all'anno 2023 attestano che egli ha ricevuto per lavoro straordinario € 715,00 a febbraio, € 442,20 a marzo, € 344,59 ad aprile;
€ 734,87 a maggio ed € 420,96 a giugno. Detraendo le competenze maturate per lavoro straordinario, la busta paga di si ridimensiona e si Parte_1 attesta su un compenso medio mensile di circa € 1.500,00/1.600,00.
Egli non ha abitazione di proprietà e conduce un appartamento in locazione per € 350,00 al mese, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT (v. doc. n. 6); il contratto è di gennaio 2020 ed il canone attuale è pari ad € 392,52 mensili;
per cui, lo stipendio si riduce a circa € 1.200,00 mensili.
Si aggiungono - poi - gli esborsi per gli animali domestici ed i problemi di salute che impongono spese documentate (v. docc. nn. 10, 11, 29 e 30), oltre al finanziamento ancora in corso (v. doc. n. 12).
La - invece - è proprietaria della casa dove vive col figlio e non ha oneri economici particolari, CP_1
tranne il vitto e le utenze domestiche a cui può contribuire che ha raggiunto ormai Per_1
l'indipendenza.
ANTICIPI DEL TFR DELLA GALOZZI (ONERE DELLA PROVA).
Quanto agli anticipi del TFR chiesti da controparte, la stessa ha affermato di avere fatto eseguire lavori nell'abitazione coniugale che è stata dei genitori ed oggi è sua e del fratello;
sarebbero stati rifatti i pavimenti ed il bagno, ma non è stata fornita prova documentale degli oneri affrontati;
l'unica spesa è quella che risulta dalla denuncia dei redditi del 2014 per complessive € 2.261,00, recuperate per il 50%
a titolo di rimborso IRPEF.
L'appellante ha rimarcato che nell'ex casa familiare - rimasta alla - è stata realizzata una CP_1
tettoria per la quale è stato contratto un finanziamento che egli ha pagato e sta pagando ancora oggi per la quota del 50%, a totale beneficio dell'ex moglie.
6. Si è costituita in II , per resistere al gravame eccependone - nel merito - Controparte_2
l'infondatezza.
5 7. La causa è stata trattenuta in decisione, senza ulteriore istruttoria, all'udienza del 24.02.2025
(tenutasi con modalità di trattazione scritta).
8. L'appello è complessivamente infondato e deve essere respinto.
A. L'art. 5 c. 6 della L. n. 898/1970 riconosce all'ex coniuge il diritto all'assegno divorzile quando non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni obiettive.
Il parametro dell'adeguatezza, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. civ.
S.U. n. 18287/2018), ha carattere “relativo” ed impone al Giudice una valutazione comparativa fondata sugli indicatori contenuti nell'incipit della norma (v. condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune).
La situazione economico-patrimoniale del richiedente rappresenta la “base” della valutazione di congruità che - tuttavia - non va assunta come premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta;
in particolare, è necessario accertare se tali cause siano riconducibili alle caratteristiche della unione coniugale, così come descritti nella prima parte dell'art. 5
c. 6, i quali assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio.
Solo mediante una puntuale ricostruzione del profilo soggettivo del richiedente, che non trascuri l'incidenza della relazione coniugale sulla posizione attuale, l'apprezzamento può ritenersi effettivamente ancorato al principio di solidarietà, il quale si lega - a sua volta - a quello costituzionale della pari dignità dei coniugi (v. artt. 2, 3, 29 Cost.).
L'impegno profuso all'interno della famiglia - infatti - può condurre ad escludere o limitare la costruzione di un percorso professionale-reddituale; ne consegue che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone anche di un elemento perequativo-compensativo che giustifica il riconoscimento di un contributo che - partendo dal raffronto delle posizioni dei due coniugi - deve tenere conto non solo del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da permettere l'indipendenza, ma - in concreto - anche di un livello reddituale proporzionato all'apporto nella vita familiare, alla luce delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
L'esame di tutti gli indicatori dell'art. 5 c. 6, dando rilievo all'analisi - in concreto - della disponibilità patrimoniale delle parti, assicura tutela in chiave perequativa nel caso di sensibile disparità, seppure non vi sia una radicale mancanza di autosufficienza economica, bensì una “distanza” significativa conseguente alle comuni decisioni assunte durante la vita coniugale.
6 B. Il Tribunale di Rovigo, conformemente a quanto statuito dal legislatore, ha accertato - preliminarmente - l'esistenza e l'entità del divario collegato al divorzio in relazione ai documenti fiscali prodotti dalle odierne parti.
Al riguardo, è stata riscontrata una sperequazione di lieve entità che questa Corte ritiene di condividere.
C. , in possesso della qualifica professionale di contabile d'azienda, nell'anno Controparte_1
d'imposta 2023 ha percepito una retribuzione mensile netta pari ad € 12.188,89 (v. € 1.015,74 per 12 mensilità; v. doc. n. 32); inoltre, per effetto dell'eredità dei genitori, ha conseguito un discreto incremento patrimoniale, poiché l'attivo ereditario relitto dal padre (spettante Persona_2 all'odierna appellata in ragione della metà) è stato di € 83.328,00 e quello della madre Persona_3
(spettante all'odierna appellata in ragione della metà) è stato di € 111.754,00 (v. denunce di successione prodotte da come doc. n. 14). Pt_1
Gli immobili ricevuti mortis causa permettono all'appellata di non essere gravata da spese di locazione, ma non le garantiscono entrate ulteriori. ha certamente eroso il suo TFR, come documentato fin dal I Grado ed è tenuta a pagare metà CP_3 della rata del finanziamento contratto con l'ex coniuge nel 2018.
- dal canto suo - svolge l'attività di agente della polizia penitenziaria e nell'anno Controparte_4
d'imposta 2023 ha percepito uno stipendio mensile netto pari ad € 2.476,61 per 12 mensilità (v.
CU2024 prodotto il 28.03.2023).
Egli ha conseguito nel 2021 un incremento patrimoniale derivatogli dalla successione ereditaria paterna, essendo uno dei tre eredi del genitore che ha lasciato un attivo ereditario di € 54.808,00.
La difesa dell'appellante ha sottolineato che la retribuzione è correlata allo svolgimento del lavoro straordinario;
tuttavia, non può negarsi che - negli ultimi anni - è riuscito a godere di Pt_1
emolumenti maggiori con una certa continuità, senza che le sue condizioni di salute abbiano creato impedimenti di sorta. non ha eroso il suo TFR e, una volta venuto meno il contributo per il figlio , ha spese CP_5 Per_1 mensili piuttosto contenute;
in dettaglio, è tenuto a versare un canone locativo di € 350,00 (doc. n. 6 del ricorrente) e metà della rata mensile del mutuo contratto con l'ex moglie nel 2018 (v. € 131,00); si aggiunge il rimborso del finanziamento di € 7.200,00 chiesto per cure odontoiatriche (v. docc. Nn. 11 e
12) implicante un'uscita di circa € 100,00 al mese.
Orbene, pare che abbia sofferto e soffra tuttora di problemi di salute che impongono, in diversi Pt_1 momenti, il ricorso all'aiuto di terzi, con annesso esborso economico. La relazione medica, di cui al doc. n. 10, dimessa in primo grado, dà conto dello storico clinico dell'appellante. Il documento è aggiornato al 2022; tuttavia, ci si limiterà a riportare alcuni estratti del documento relativi agli anni
7 2014-2019 (in data 22.04.2020 i coniugi sono comparsi davanti al Tribunale di Rovigo per la separazione personale).
“Sottoposto a discectomia L4-L5 (2011): dolore a sx. Lamenta algia a carico dell'arto inferiore sx, algia lombare (da circa 60gg). La evidenzia una discopatia L4-L5, recidiva di ernia a sx, esiti Pt_2 cicatriziali. Effettuata terapia steroidea: scarso beneficio (…) È corretto porre indicazione ad una microdiscectomia, artrodesi mini invasiva interspinosa/interlaminare. Il paziente, edotto, accetta. Si colloca in lista (…) Occhiobello (RO), 30.07.2014. Controllo. Iniziale miglioramento clinico, anche se la sd algica a carico dell'arto inferiore non è regredita del tutto. Algia inguinale sx. La radiografia conferma il corretto posizionamento dell'impianto. Può essere smesso il corsetto. Ripresa graduale delle normali attività quotidiane. Per il lavoro, riposo per altri 20gg, poi ripresa graduale: i primi 30 gg, utilizzerei il corsetto L/S ed eviterei sollevamento carichi >5 kg, prolungato e/o forzato ortostatismo, flessioni e/o estensioni forzate, trazioni e/o torsioni forzate (…) Occhiobello (RO),
9.9.2014. Si conferma la pregressa sofferenza “L5” sx (…) necrosi asettica bilaterale, “attiva” a sx
(…) utile inquadramento ortopedico. O), 25.07.2019. Portatore di protesi d'anca Controparte_6 bilaterale (…) algia lombare irradiata agli arti inferiori. La evidenzia una voluminosa ernia Pt_2
discale L3-L4 mediana (…) confermandosi la clinica ribelle a tutti i trattamenti, è corretto porre indicazione microdiscectomia ed eventuale artrodesi miniivasiva. Il paziente, edotto, accetta. Si colloca in lista (…) S.M. (RO), 25.9.2019. (…) ripresa delle normali attività quotidiane. CP_7
Per il lavoro, considerate le mansioni, al termine della malattia consiglio altre due settimane di riposo.
I primi 30 giorni di lavoro, utilizzerà il corsetto ed eviterà sollevamento e/o movimentazione carichi >
10kg”.
E. Dalla documentazione dimessa, si evince che i problemi di salute di sono iniziati nel 2011 Pt_1
(ripresentandosi nel 2014 e nel 2019) quando ha subito una discectomia lombare; nello stesso anno è intervenuta la riduzione dell'orario di lavoro della quindi, è plausibile che sia stata la moglie CP_1
ad assistere il marito nel periodo postoperatorio ed anche in seguito durante le cure protrattesi nel tempo;
inoltre, all'epoca aveva solo 13 anni ed aveva ancora bisogno di essere accudito (più Per_1
dalla madre che dal padre, date le sue precarie condizioni).
Non risulta che abbia mostrato disappunto rispetto al part-time della moglie, la quale - in effetti Pt_1
- si è attivata per cercare un'entrata alternativa solo dopo la separazione, a fronte di esigenze economiche sopravvenute (v. verbale d'udienza 12.03.2024, interrogatorio formale della CP_1
“Parlai alla della mia esigenza di trovare un lavoro”; testimonianza sig.ra Tes_1 Tes_1
“Interrogata sui capitoli da 8 a 11, risponde: 8) Ci trovammo a parlare la sig.ra ed io e lei mi CP_1
8 disse che aveva problemi economici 9) E' vero. Le proposi il lavoro indicato nel capitolo, ma non specificai se in nero o in regola”).
Come ammesso dalla difesa di , era la a gestire interamente il menage familiare (v. p. 3 Pt_1 CP_1
memoria autorizzata ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.).
D'altro canto, la medesima ha alimentato il patrimonio comune grazie al proprio stipendio CP_1
(visto che nel corso di circa 15 anni di matrimonio ha esercitato un'attività lavorativa a tempo pieno coerente con la sua qualifica professionale e solo nel 2011 è intervenuta la riduzione dell'orario di lavoro) nonché tramite gli anticipi del TFR (v. docc. nn. 25-29).
I coniugi, durante tutto il matrimonio, hanno vissuto presso l'abitazione dei genitori della moglie, con notevole risparmio di risorse.
La coppia è stata in comunione dei beni ed ha avuto un solo conto corrente cointestato Controparte_8
sul quale confluivano tutte le entrate e le uscite della famiglia;
sono stati sostenuti anche esborsi per l'arredo e la ristrutturazione dell'abitazione (v. p. 3 memoria autorizzata ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c., parte ricorrente ). Pt_3
F. In difetto di prova contraria, si deve presumere che tutti gli oneri del nucleo familiare siano stati sopportati da entrambi i coniugi, anche grazie a quanto chiesto e ricevuto dalla moglie a titolo di TFR, confluito sempre sul conto cointestato.
A corroborare la tesi che la abbia contribuito attivamente al finanziamento delle spese utili CP_1 all'intero nucleo familiare, vi sono il documento prodotto in ordine alla spesa di € 2.261,00 nel 2014 per ristrutturare l'abitazione nonché il finanziamento che ambedue i coniugi hanno contratto nel 2018 per pagare l'auto di e per la tettoia nella casa coniugale. Pt_1
Nel considerare il contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, è stata attribuita cruciale importanza alla durata del vincolo (24 anni).
Alla luce di quanto complessivamente esposto, questa Corte ritiene dovuto l'assegno nei confronti di , il che conduce a confermare il provvedimento di I Grado nella sua interezza. Controparte_1
9. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza di parte appellante e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al DM n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n.
147 del 13/08/2022.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
9 1. RIGETTA l'Appello e CONFERMA la Sentenza impugnata.
2. CONDANNA l'appellante a rifondere a controparte le spese del gravame, liquidate in €
5.200,00, oltre iva-cpa-spese generali come per legge.
3. DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Venezia, 17.03.2025
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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