CASS
Sentenza 7 novembre 2023
Sentenza 7 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2023, n. 44880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44880 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da sul ricorso proposto da LO SC, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 14/06/2022 della Corte di Cassazione, settima sezione penale. visti gli atti, il provvedimento impugnato ed ricorsfq. udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso;
RITENUTO IN FATTO 1. SC LO, con atto del 14 aprile 2023, ha proposto ricorso ex articolo 625-bis cod.proc.pen. avverso: 1) la ordinanza della Settima Sezione penale della Corte di Cassazione depositata in data 17/11/2022 (emessa in data 14 giugno 2022) che ha dichiarato l'inammissibilità della istanza di rimessione del processo iscritto al n. 3991/2020 Penale Sent. Sez. 6 Num. 44880 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 03/10/2023 Reg. Gen., definito dalla Corte di Appello di Milano con sentenza emessa in data 1 marzo 2022, e con motivazione depositata in data 25 maggio 2022; 2) la sentenza emessa dalla Settima Sezione della Corte di Cassazione in data 14 aprile 2023 che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto avverso la succitata sentenza della Corte di appello di Milano dell'i marzo 2022. Con il ricorso si invoca l'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 625- bis cod.proc.pen., adducendo che la sentenza con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di rimessione del processo è viziata per violazione della regola processuale che imponeva ai sensi dell'art. 610, comma 2, cod.proc.pen. la trasmissione degli atti alle Sezioni Unite per risolvere la questione di speciale importanza riguardante la delimitazione temporale della nozione di "conclusione del processo di merito" rilevante ai fini della proposizione della istanza di rimessione. In breve, si adduce che ( come stabilito in tema di impugnazione dei provvedimenti di sequestro conservativo, per i quali è previstO come necessario adempimento il deposito dei motivi ai fini dell'impugnazione, anche in tema di rimessione del processo la relativa istanza va ritenuta tempestiva anche se depositata dopo l'emissione del dispositivo della sentenza, purchè prima del deposito della motivazione. Deve, quindi, ritenersi errata la valutazione operata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza qui impugnata, per avere dichiarato inammissibile l'istanza di remissione perchè tardivamente depositata, ovvero dopo la emissione del dispositivo della sentenza di secondo grado, ma prima del deposito della motivazione. Con riguardo, poi, alla sentenza del 14 aprile 2023, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso l'anzidetta sentenza della Corte di appello di Milano, l'istante richiede che venga annullata in ragione della connessione con la istanza di rimessione che è stata illegittimamente decisa dalla Sezione Settima anziché dalle Sezioni Unite. Il ricorrente adduce, poi, anche profili di incompatibilità dei giudici che hanno partecipato al Collegio che ha adottato la decisione (per mancata astensione dal giudizio), che non sono evidentemente attinenti al ricorso straordinario, ma riguardano la parte dell'esposto diretto ad altri organi (C.S.M., Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Presidente della Repubblica, Presidente della Corte di Cassazione) per eventuali procedimenti disciplinari. crX 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi che investono la valutazione di una questione giuridica e non già per un errore materiale o di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. Per consolidata giurisprudenza di legittimità, considerata la natura di rimedio straordinario che caratterizza il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. perya nozione di errore di fatto che legittima l'accesso al rimedio del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. pen. riguarda un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U. n. 16103 del 27/3/2002, Rv. 221280). Pertanto, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, sicchè sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati. Oltre a detto profilo di inammissibilità, già di per sé tale da rendere del tutto inappropriato nel caso di specie il mezzo di impugnazione previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., si deve anche evidenziare che la decisione della Corte di Cassazione in materia di rimessione del processo per legittima suspicione non è suscettibile di dare luogo alla formazione del giudicato, trattandosi di una decisione allo stato degli atti e in materia processuale, e quindi non è impugnabile attraverso il ricorso straordinario che riguarda solo le decisioni suscettibili di dare luogo al giudicato di condanna. Quindi, non trovando alcuno spazio applicativo il ricorso straordinario, risulta del tutto irrilevante, in questa prospettiva, la dedotta questione della nozione di "merito del processo" che, in tesi, dovrebbe giustificare la remissione degli atti alle Sezioni Unite. Con riferimento alla ordinanza resa dalla Seconda Sezione penale il 14 aprile 2023, depositata solo il 26 giugno 2023, quindi in epoca successiva alla proposizione della richiesta, il ricorso appare privo della necessaria chiarezza espositiva, perché affastella questioni confuse senza delineare in termini concreti quali omissioni o errori rendano possibile la individuazione di un errore percettivo 3 della ordinanza, causato da una svista o da un equivoco, considerato che tale non può essere considerata - per quanto già sopra osservato - la valutazione circa l'inammissibilità della istanza di rimessione del processo, decisa con l'ordinanza della Settima Sezione penale della Corte di Cassazione emessa in data 14 giugno 2022, depositata in data 17/11/2022. 2. Oltre alla condanna alle spese processuali, tenuto conto della manifesta infondatezza dell'errore di fatto dedotto con il ricorso straordinario, va applicata la sanzione pecuniaria di tremila euro da versare in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
RITENUTO IN FATTO 1. SC LO, con atto del 14 aprile 2023, ha proposto ricorso ex articolo 625-bis cod.proc.pen. avverso: 1) la ordinanza della Settima Sezione penale della Corte di Cassazione depositata in data 17/11/2022 (emessa in data 14 giugno 2022) che ha dichiarato l'inammissibilità della istanza di rimessione del processo iscritto al n. 3991/2020 Penale Sent. Sez. 6 Num. 44880 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 03/10/2023 Reg. Gen., definito dalla Corte di Appello di Milano con sentenza emessa in data 1 marzo 2022, e con motivazione depositata in data 25 maggio 2022; 2) la sentenza emessa dalla Settima Sezione della Corte di Cassazione in data 14 aprile 2023 che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto avverso la succitata sentenza della Corte di appello di Milano dell'i marzo 2022. Con il ricorso si invoca l'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 625- bis cod.proc.pen., adducendo che la sentenza con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di rimessione del processo è viziata per violazione della regola processuale che imponeva ai sensi dell'art. 610, comma 2, cod.proc.pen. la trasmissione degli atti alle Sezioni Unite per risolvere la questione di speciale importanza riguardante la delimitazione temporale della nozione di "conclusione del processo di merito" rilevante ai fini della proposizione della istanza di rimessione. In breve, si adduce che ( come stabilito in tema di impugnazione dei provvedimenti di sequestro conservativo, per i quali è previstO come necessario adempimento il deposito dei motivi ai fini dell'impugnazione, anche in tema di rimessione del processo la relativa istanza va ritenuta tempestiva anche se depositata dopo l'emissione del dispositivo della sentenza, purchè prima del deposito della motivazione. Deve, quindi, ritenersi errata la valutazione operata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza qui impugnata, per avere dichiarato inammissibile l'istanza di remissione perchè tardivamente depositata, ovvero dopo la emissione del dispositivo della sentenza di secondo grado, ma prima del deposito della motivazione. Con riguardo, poi, alla sentenza del 14 aprile 2023, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso l'anzidetta sentenza della Corte di appello di Milano, l'istante richiede che venga annullata in ragione della connessione con la istanza di rimessione che è stata illegittimamente decisa dalla Sezione Settima anziché dalle Sezioni Unite. Il ricorrente adduce, poi, anche profili di incompatibilità dei giudici che hanno partecipato al Collegio che ha adottato la decisione (per mancata astensione dal giudizio), che non sono evidentemente attinenti al ricorso straordinario, ma riguardano la parte dell'esposto diretto ad altri organi (C.S.M., Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Presidente della Repubblica, Presidente della Corte di Cassazione) per eventuali procedimenti disciplinari. crX 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi che investono la valutazione di una questione giuridica e non già per un errore materiale o di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. Per consolidata giurisprudenza di legittimità, considerata la natura di rimedio straordinario che caratterizza il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. perya nozione di errore di fatto che legittima l'accesso al rimedio del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. pen. riguarda un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U. n. 16103 del 27/3/2002, Rv. 221280). Pertanto, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, sicchè sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati. Oltre a detto profilo di inammissibilità, già di per sé tale da rendere del tutto inappropriato nel caso di specie il mezzo di impugnazione previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., si deve anche evidenziare che la decisione della Corte di Cassazione in materia di rimessione del processo per legittima suspicione non è suscettibile di dare luogo alla formazione del giudicato, trattandosi di una decisione allo stato degli atti e in materia processuale, e quindi non è impugnabile attraverso il ricorso straordinario che riguarda solo le decisioni suscettibili di dare luogo al giudicato di condanna. Quindi, non trovando alcuno spazio applicativo il ricorso straordinario, risulta del tutto irrilevante, in questa prospettiva, la dedotta questione della nozione di "merito del processo" che, in tesi, dovrebbe giustificare la remissione degli atti alle Sezioni Unite. Con riferimento alla ordinanza resa dalla Seconda Sezione penale il 14 aprile 2023, depositata solo il 26 giugno 2023, quindi in epoca successiva alla proposizione della richiesta, il ricorso appare privo della necessaria chiarezza espositiva, perché affastella questioni confuse senza delineare in termini concreti quali omissioni o errori rendano possibile la individuazione di un errore percettivo 3 della ordinanza, causato da una svista o da un equivoco, considerato che tale non può essere considerata - per quanto già sopra osservato - la valutazione circa l'inammissibilità della istanza di rimessione del processo, decisa con l'ordinanza della Settima Sezione penale della Corte di Cassazione emessa in data 14 giugno 2022, depositata in data 17/11/2022. 2. Oltre alla condanna alle spese processuali, tenuto conto della manifesta infondatezza dell'errore di fatto dedotto con il ricorso straordinario, va applicata la sanzione pecuniaria di tremila euro da versare in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente