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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 18/08/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 78/2022
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 6.5.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Simona Bernieri e Giuseppe Carvelli, presso il cui studio sito in Pisa, alla Via Santa Marta n. 63, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Davide Nocco e Elisa Poli, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale sita in al Corso Matteotti n. 90 CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni per violazione degli obblighi ex artt. 2103 e/o 2087 c.c.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 6.5.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 25.1.2022, a chiesto al Giudice del Lavoro Parte_1 di questo Tribunale di riconoscere “accertato il totale svuotamento di mansioni e la forzata inattività cui è stato costretto l'Agente che tale condotta integra inadempimento da parte Persona_1 della Pubblica Amministrazione nei confronti del lavoratore e violazione degli obblighi ex artt. 2103
e/o 2087 c.c.; Voglia riconoscere e dichiarare che da tale inadempimento è derivato al lavoratore un danno in termini di danno all'integrità psico-fisica, danno morale e danno alla vita di relazione;
Voglia riconoscere e dichiarare la responsabilità dell'Amministrazione convenuta in ordine alla produzione di tutti i danni sopra indicati ai sensi degli artt. 2103, 2087 e 2043 c.c. e condannarla al risarcimento degli stessi, quantificati nella misura che segue: a) quanto al danno biologico, in misura pari al 10% (e quindi pari ad € 16.633,00 stante il D.M. 31/05/06), come da valutazione medico legale effettuata dal Dott. in data 24.09.2021,o altra somma maggiore o minore che Persona_2 risulterà a seguito di CTU medico legale di cui, in caso di contestazione, si chiede sin da ora
l'ammissione; b) quanto al danno morale, nella misura di ½ della somma dovuta a titolo di danno biologico, quindi € 8.316,50, o altra maggiore o minore che risulterà dovuta;
c) quanto al danno alla vita di relazione, invocando la costante giurisprudenza sul punto ed il parametro di riferimento nella stessa richiamato, nella misura di € 11.900, somma calcolata tenendo conto del fatto che la busta paga del ricorrente (doc. allegato 38) si aggira mediamente intorno ad € 1.700,00 e che il trattamento sopra riferito è perdurato per ben 14 mesi, o in altra misura maggiore o minore che codesto
Tribunale riterrà di giustizia;
d) quanto alle spese vive, nella misura di € 976,00, come da fattura relativa alla espletata perizia psichiatrica (doc. allegato 39). Oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi.”.
1.1. Più in particolare, per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) era stato assunto dal 16.06.2002 con contratto a tempo indeterminato presso il Comune di Cascina
(PI) con la qualifica di Istruttore di Vigilanza;
b) aveva prestato attività di onorato servizio ricoprendo ruoli di Agente motociclista / automontato addetto alla viabilità e pattugliamento, Agente addetto alla Polizia Annonaria e Commerciale, addetto ad accertamenti anagrafici/notifiche atti, addetto alla Centrale Operativa, sopralluoghi di accertamenti suoli pubblici e passi carrabili;
c) in data 11.10.2013, in regolare servizio esterno, a seguito di sinistro stradale, aveva subito un infortunio;
d) allo stesso modo, in data 22.06.2015, a seguito di ulteriore sinistro stradale con veicolo di servizio, aveva riportato danni alla colonna vertebrale;
e) nel settembre 2016, a seguito di visita del Medico del lavoro del Comune di era stato CP_1 dichiarato “Idoneo con limitazioni – non adibire a mansioni che richiedano l'utilizzo di moto” -
e continuò ad espletare attività di Viabilità esterna in Pattuglia automontata e come Addetto
Specifico al settore Polizia Annonaria e Commerciale;
f) tali prescrizioni erano state successivamente riconfermate nel Certificato di Idoneità al Servizio dell'anno 2017;
g) alla visita del 26.07.2018 era stato dichiarato, dopo avere richiesto egli stesso di essere sottoposto a visita medica, “Idoneo con prescrizione: non utilizzo di ciclomotore, adibire in prevalenza a mansioni sedentarie”;
h) in data 07.12.2018 era stato inviato a visita medica Collegiale presso il competente Dipartimento
Prevenzione AUSL 5 Medicina Legale di Pisa, al fine di valutare l'effettiva idoneità al servizio, alla luce dei criteri previsti anche da una nota integrativa al mansionario;
i) tale nota modificava arbitrariamente l'elenco delle mansioni rispetto alle quali sarebbe stato giudicato;
j) la Commissione Medica Legale, preso atto della citata nota integrativa, aveva giudicato il ricorrente “NON IDONEO a svolgere le mansioni indicate” (dal Comandante) nella suddetta nota integrativa riconoscendolo invece , “...per mansioni lavorative a carattere Per_3 sedentario anche afferenti il profilo di Vigile Urbano”;
k) in seguito, dal mese di dicembre 2018, era stato relegato in ufficio senza alcuna assegnazione specifica e privo un preciso incarico, pur recandosi al lavoro ogni giorno, lo stesso era privo di scrivania o di computer, e rimaneva per giornate intere senza fare letteralmente nulla. Di fatto, era lasciato privo di alcun ruolo e di qualsivoglia identità professionale;
l) veniva utilizzato, nella migliore delle ipotesi, in qualità di , non era chiaro neppure Parte_2
a quale Unità Operativa della Polizia Municipale questi appartenesse;
m) era stato vittima di una sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere;
n) nel mese di aprile 2019 il comandante della polizia municipale aveva chiesto alla Commissione
Medica Locale chiarimenti circa le attività cui il stesso avrebbe potuto essere assegnato Parte_1
e quest'ultima, rispondendo in data 15.04.2019, confermò quanto dichiarato nella visita del
07.12.2018 precisando che “lo stesso può essere addetto ai compiti di Notifica atti;
accertamenti anagrafici;
attività di servizio scuole;
Corsi di educazione stradale agli alunni delle scuole cittadine;
servizi di collegamento con autoveicolo per compiti logistici (acquisto vestiario di servizio, manutenzione automezzi di servizio ecc..) e pertanto anche ad attività di servizio esterno”;
o) per questo motivo aveva molto sofferto della situazione lavorativa e personale in cui si era venuto a trovare, sviluppando disturbi del sonno e disturbi dell'umore, sfociati in una reazione depressiva, con un danno biologico quantificato in 10 punti percentuali;
p) dal mese di dicembre 2019 lo stesso Comandante aveva deciso, all'improvviso, Parte_3 nell'ambito di una riorganizzazione della Polizia Municipale, di ricollocare il nelle Parte_1 stesse identiche mansioni dallo stesso svolte negli anni precedenti sino al 2018;
q) il nuovo comandante nelle more subentrato, nel gennaio 2020 lo aveva riassegnato in Per_4 compiti che lo vedevano impegnato esclusivamente all'interno dell'ufficio;
r) nel mese di giugno 2020 era stato nuovamente sottoposto a visita periodica ed
“incomprensibilmente” venne giudicato “idoneo con limitazioni / prescrizioni: non utilizzo di ciclomotore, adibire a mansioni prevalentemente sedentarie (servizio interno)”;
s) in seguito a ricorso avverso il giudizio medico sopra citato, il ricorrente medesimo con provvedimento del 13.10.2020 era stato dichiarato “idoneo allo svolgimento della mansione specifica di agente di Polizia Municipale Istruttore di vigilanza, con prescrizione di adibire il lavoratore al servizio interno e a servizi esterni a basso rischio (notifica atti, accertamenti anagrafici, attività esterne di servizio scuole, corsi di educazione stradale agli alunni delle scuole cittadine, servizi di collegamento con autoveicoli per compiti logistici come ad esempio l'acquisto vestiario di servizio, manutenzione automezzi di servizio)”.
2. Con memoria depositata il 18.11.2022 si è costituito il chiedendo il rigetto Controparte_1 del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, non sussistendo il demansionamento lamentato, né il danno a carico del ricorrente.
3. Ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
Anzitutto, deve provvedersi all'esatta qualificazione della domanda risarcitoria avanzata in giudizio.
Sebbene, sia nel ricorso introduttivo (pag. 6, 9 e 10) sia nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 6.5.2025 il ricorrente abbia censurato la condotta dell'Amministrazione resistente volta a
“demansionalo”, nelle conclusioni dello stesso introduttivo, nonché dal corpo motivazionale dello stesso atto di parte, è possibile desumere come la fattispecie risarcitoria dedotta in giudizio sia stata ricondotta al “totale svuotamento di mansioni” ed alla “forzata inattività” cui sarebbe stato sottoposto il ricorrente. E' pertanto tale danno da “svuotamento di mansioni” che deve ritenersi oggetto della domanda proposta nel presente giudizio.
Con riferimento al periodo temporale, tale condotta illecita sarebbe stata posta in essere fra il dicembre 2018 ed il marzo 2020.
3.1. Così precisato il thema decidendum, è opportuno richiamare l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui il comportamento del datore di lavoro che lascia in condizione di inattività il dipendente non solo viola l'art. 2103 cod. civ. (e così anche l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001), ma è al tempo stesso lesivo del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché dell'immagine e della professionalità del dipendente, ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza;
tale comportamento si traduce in una lesione di un bene immateriale per eccellenza, qual è la dignità professionale del lavoratore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo, e tale lesione produce automaticamente un danno
(non economico, ma comunque) rilevante sul piano patrimoniale (per la sua attinenza agli interessi personali del lavoratore), suscettibile di valutazione e risarcimento anche in via equitativa (da ultimo, così, Cass. civ., n. 3692/2023).
3.2. Nel caso in esame, tuttavia, non è emersa la prova che il ricorrente sia stato illegittimamente privato dei suoi compiti, né vi è prova che abbia subito condotte con intento vessatorio o che il suo ambiente lavorativo fosse stressogeno.
Già dalla stessa prospettazione dell'atto introduttivo, emerge come dagli “ultimi giorni” del mese di dicembre 2019 il comandante pro tempore della Polizia municipale aveva ricollocato il ricorrente
“nelle stesse identiche mansioni dallo stesso svolte negli anni precedenti e sino al 2018, assegnandolo nuovamente al servizio esterno Unità Operativa Commercio”. Inoltre, nel mese di gennaio 2020 il nuovo comandante lo aveva assegnato ad incarichi che “lo vedono esclusivamente Per_4 impegnato all'interno dell'ufficio”. Tanto è dirimente per escludere nel periodo in esame alcuna condotta datoriale di “svuotamento di mansioni”.
Più nello specifico, dall'istruttoria svolta in corso di causa è emerso come il ricorrente sia stato sottoposto ad una pluralità di valutazioni mediche per stabilirne l'idoneità al lavoro. Così, nel settembre 2016 venne ritenuto “Idoneo con limitazioni – non adibire a mansioni che richiedano
l'utilizzo di moto”, in data 26.07.2018 venne dichiarato “Idoneo con prescrizione: non utilizzo di ciclomotore, adibire in prevalenza a mansioni sedentarie”. Successivamente, in data 11.12.2018, venne giudicato “NON IDONEO a svolgere le mansioni indicate” dal Comandante nella nota integrativa del 7.12.2018, riconoscendolo invece , “...per mansioni lavorative a carattere Per_3 sedentario anche afferenti il profilo di Vigile Urbano”. In data 15.04.2019, la Commissione Medica
Locale confermò quanto dichiarato nella visita del 07.12.2018, precisando che il ricorrente “può essere addetto ai compiti di Notifica atti;
accertamenti anagrafici;
attività di servizio scuole;
Corsi di educazione stradale agli alunni delle scuole cittadine;
servizi di collegamento con autoveicolo per compiti logistici (acquisto vestiario di servizio, manutenzione automezzi di servizio ecc..)”. Nel mese di luglio 2020, lo stesso venne giudicato “idoneo con limitazioni / prescrizioni: non utilizzo di ciclomotore, adibire a mansioni prevalentemente sedentarie” e, infine, tale giudizio su ricorso del ricorrente, venne modificato in data 13.10.2020, nel senso che egli avrebbe dovuto essere considerato
“idoneo alla mansione specifica di Agente di Polizia Municipale Istruttore di Vigilanza con prescrizioni di adibire il lavoratore al servizio interno e a servizi esterni a basso rischio ( notifica atti, accertamenti anagrafici, attività esterne di servizio scuole, corsi di educazione stradale agli alunni delle scuole cittadine, servizi di collegamento con autoveicoli per compiti logistici come ad esempio acquisto vestiario di servizio, manutenzione automezzi di servizio)”.
Ebbene, tali molteplici valutazioni mediche di idoneità al lavoro, anche tra di loro discordanti, rendono evidente le difficoltà organizzative incontrate dal resistente nella ricerca nelle CP_1 mansioni più congrue da far espletare al ricorrente.
Quanto alla questione relativa alla liceità della nota integrativa al mansionario del 7.12.2018, a prescindere dalla questione relativa al fatto se essa rientrasse o meno nell'ambito delle prerogative datoriali di gestione del personale e dei servizi, deve essere evidenziato come non sia stata dimostrata l'idoneità della stessa nota ad incidere sulla valutazione medica del 11.12.2018 la quale, al contrario,
è del tutto compatibile sia con il giudizio medico precedente del 26.07.2018 che con quello successivo del mese di luglio 2020.
3.3. Il ricorrente, a sostegno della domanda, ha allegato di essere stato relegato in un ufficio senza computer e scrivania a non di aver svolto alcuna mansione, ma tali allegazioni non hanno trovato riscontro probatorio.
Nel dettaglio, sulla questione della postazione di lavoro, il teste ha riferito “da Testimone_1 dicembre 2018 a marzo 2020 condivideva una postazione di lavoro con altri colleghi” e inoltre “gli agenti appartenenti alla UOC Presidio del Territorio, viste le mansioni e attività svolte per la maggior parte del tempo in servizio esterno, non hanno una postazione singolarmente assegnata ma utilizzano a rotazione n. 4 postazioni operative con pc in base alla necessità nella stanza loro assegnata nel Comando”. Questa circostanza è stata confermata anche dal teste Testimone_2
Comandante dal 13 gennaio 2020 fino al luglio 2021 e da attuale Comandante dal Testimone_3 mese di agosto 2022.
Con riferimento all'assegnazione del ricorrente all'UOC n. 3 Presidio del Territorio deve rilevarsi che essa possa desumersi dalla determina del resistente n. 259 del 30/03/2017. CP_1
3.4. Con riguardo poi allo “svuotamento di mansioni”, il teste ha affermato che “a Testimone_4 seguito del certificato che mi si mostra il ricorrente venne aggregato per alcune mansioni alla unità operativa “Affari Generali “Affari Generali — Polizia Amministrativa e Centrale Operativa” con a capo l'lsp. seguendo personalmente la gestione della logistica (acquisto beni e Testimone_1 attrezzature destinate al Comando di Polizia Municipale, automezzi, divise, attrezzature operative,
DPI, etc.) e l'organizzazione di corsi di educazione stradale nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria, come da documenti che le si mostrano... Posso riferire che in origine il ricorrente era assegnato all'unità operativa pronto intervento guidato da Posso riferire che a Testimone_3 seguito del certificato e delle lamentele del che voleva essere spostato in quanto si sentiva Parte_1 sotto utilizzato nel reparto di pronto intervento lo stesso venne aggregato alla mansioni di cui sopra”.
sul periodo successivo, ha riferito che “Posso confermare che a seguito del nuovo Testimone_2 provvedimento di organizzazione, dal gennaio 2020 l'Ass. Sc. svolgeva quanto a lui Parte_1 assegnato dall'Isp. con atto del 13.01.2020 che le si mostra, o eseguendo ulteriori CP_2 incarichi (ad es. il 23 gennaio 2020 il dipendente consegnò al Comandante l'elaborato del progetto di educazione stradale nelle scuole) e aggiungendo poi “Nel periodo in cui c'ero io il dipendente ha regolarmente svolto mansioni che rispettassero le limitazioni/prescrizioni dei suoi certificati medici
e ricevendo sempre valutazioni ottime con il massimo dei voti”.
Il teste ha precisato di aver lavorato alla Polizia Municipale di dal 2004 al Testimone_5 CP_1
2017 e dal 2017 al 2019 presso la “PM di come amministrativo” e con riferimento a tale CP_1 periodo ha rappresentato che “fino a quando sono stata presso la PM di il ricorrente non CP_1 aveva una mansione precisa e condivideva con me e altro collega la postazione lavorativa. A seconda delle esigenze del comando veniva allo stesso assegnata la mansione”.
Alla luce delle dichiarazioni richiamate emerge come non possa ritenersi dimostrato alcun
“svuotamento di mansioni” in pregiudizio del ricorrente.
Confermano tale ricostruzione i quadri servizio (all. sub doc. 21 al ricorso) dai quali possono evincersi i servizi che sono stati ricoperti in determinati periodi, come ad esempio quello di “centrale operativa” del 3 aprile 2019 o di “educazione stradale” del 4 febbraio 2020. Ed inoltre, risulta che lo stesso ricorrente abbia sempre sottoscritto, per gli anni oggetto di causa, le schede di valutazione, riportando sempre il massimo del punteggio (così, all. sub 7) alla memoria di costituzione).
Per le ragioni esposte, la domanda deve essere rigettata.
4. La particolare complessità del caso in esame giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa spese di lite;
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 78/2022
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 6.5.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Simona Bernieri e Giuseppe Carvelli, presso il cui studio sito in Pisa, alla Via Santa Marta n. 63, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Davide Nocco e Elisa Poli, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale sita in al Corso Matteotti n. 90 CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni per violazione degli obblighi ex artt. 2103 e/o 2087 c.c.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 6.5.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 25.1.2022, a chiesto al Giudice del Lavoro Parte_1 di questo Tribunale di riconoscere “accertato il totale svuotamento di mansioni e la forzata inattività cui è stato costretto l'Agente che tale condotta integra inadempimento da parte Persona_1 della Pubblica Amministrazione nei confronti del lavoratore e violazione degli obblighi ex artt. 2103
e/o 2087 c.c.; Voglia riconoscere e dichiarare che da tale inadempimento è derivato al lavoratore un danno in termini di danno all'integrità psico-fisica, danno morale e danno alla vita di relazione;
Voglia riconoscere e dichiarare la responsabilità dell'Amministrazione convenuta in ordine alla produzione di tutti i danni sopra indicati ai sensi degli artt. 2103, 2087 e 2043 c.c. e condannarla al risarcimento degli stessi, quantificati nella misura che segue: a) quanto al danno biologico, in misura pari al 10% (e quindi pari ad € 16.633,00 stante il D.M. 31/05/06), come da valutazione medico legale effettuata dal Dott. in data 24.09.2021,o altra somma maggiore o minore che Persona_2 risulterà a seguito di CTU medico legale di cui, in caso di contestazione, si chiede sin da ora
l'ammissione; b) quanto al danno morale, nella misura di ½ della somma dovuta a titolo di danno biologico, quindi € 8.316,50, o altra maggiore o minore che risulterà dovuta;
c) quanto al danno alla vita di relazione, invocando la costante giurisprudenza sul punto ed il parametro di riferimento nella stessa richiamato, nella misura di € 11.900, somma calcolata tenendo conto del fatto che la busta paga del ricorrente (doc. allegato 38) si aggira mediamente intorno ad € 1.700,00 e che il trattamento sopra riferito è perdurato per ben 14 mesi, o in altra misura maggiore o minore che codesto
Tribunale riterrà di giustizia;
d) quanto alle spese vive, nella misura di € 976,00, come da fattura relativa alla espletata perizia psichiatrica (doc. allegato 39). Oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi.”.
1.1. Più in particolare, per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) era stato assunto dal 16.06.2002 con contratto a tempo indeterminato presso il Comune di Cascina
(PI) con la qualifica di Istruttore di Vigilanza;
b) aveva prestato attività di onorato servizio ricoprendo ruoli di Agente motociclista / automontato addetto alla viabilità e pattugliamento, Agente addetto alla Polizia Annonaria e Commerciale, addetto ad accertamenti anagrafici/notifiche atti, addetto alla Centrale Operativa, sopralluoghi di accertamenti suoli pubblici e passi carrabili;
c) in data 11.10.2013, in regolare servizio esterno, a seguito di sinistro stradale, aveva subito un infortunio;
d) allo stesso modo, in data 22.06.2015, a seguito di ulteriore sinistro stradale con veicolo di servizio, aveva riportato danni alla colonna vertebrale;
e) nel settembre 2016, a seguito di visita del Medico del lavoro del Comune di era stato CP_1 dichiarato “Idoneo con limitazioni – non adibire a mansioni che richiedano l'utilizzo di moto” -
e continuò ad espletare attività di Viabilità esterna in Pattuglia automontata e come Addetto
Specifico al settore Polizia Annonaria e Commerciale;
f) tali prescrizioni erano state successivamente riconfermate nel Certificato di Idoneità al Servizio dell'anno 2017;
g) alla visita del 26.07.2018 era stato dichiarato, dopo avere richiesto egli stesso di essere sottoposto a visita medica, “Idoneo con prescrizione: non utilizzo di ciclomotore, adibire in prevalenza a mansioni sedentarie”;
h) in data 07.12.2018 era stato inviato a visita medica Collegiale presso il competente Dipartimento
Prevenzione AUSL 5 Medicina Legale di Pisa, al fine di valutare l'effettiva idoneità al servizio, alla luce dei criteri previsti anche da una nota integrativa al mansionario;
i) tale nota modificava arbitrariamente l'elenco delle mansioni rispetto alle quali sarebbe stato giudicato;
j) la Commissione Medica Legale, preso atto della citata nota integrativa, aveva giudicato il ricorrente “NON IDONEO a svolgere le mansioni indicate” (dal Comandante) nella suddetta nota integrativa riconoscendolo invece , “...per mansioni lavorative a carattere Per_3 sedentario anche afferenti il profilo di Vigile Urbano”;
k) in seguito, dal mese di dicembre 2018, era stato relegato in ufficio senza alcuna assegnazione specifica e privo un preciso incarico, pur recandosi al lavoro ogni giorno, lo stesso era privo di scrivania o di computer, e rimaneva per giornate intere senza fare letteralmente nulla. Di fatto, era lasciato privo di alcun ruolo e di qualsivoglia identità professionale;
l) veniva utilizzato, nella migliore delle ipotesi, in qualità di , non era chiaro neppure Parte_2
a quale Unità Operativa della Polizia Municipale questi appartenesse;
m) era stato vittima di una sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere;
n) nel mese di aprile 2019 il comandante della polizia municipale aveva chiesto alla Commissione
Medica Locale chiarimenti circa le attività cui il stesso avrebbe potuto essere assegnato Parte_1
e quest'ultima, rispondendo in data 15.04.2019, confermò quanto dichiarato nella visita del
07.12.2018 precisando che “lo stesso può essere addetto ai compiti di Notifica atti;
accertamenti anagrafici;
attività di servizio scuole;
Corsi di educazione stradale agli alunni delle scuole cittadine;
servizi di collegamento con autoveicolo per compiti logistici (acquisto vestiario di servizio, manutenzione automezzi di servizio ecc..) e pertanto anche ad attività di servizio esterno”;
o) per questo motivo aveva molto sofferto della situazione lavorativa e personale in cui si era venuto a trovare, sviluppando disturbi del sonno e disturbi dell'umore, sfociati in una reazione depressiva, con un danno biologico quantificato in 10 punti percentuali;
p) dal mese di dicembre 2019 lo stesso Comandante aveva deciso, all'improvviso, Parte_3 nell'ambito di una riorganizzazione della Polizia Municipale, di ricollocare il nelle Parte_1 stesse identiche mansioni dallo stesso svolte negli anni precedenti sino al 2018;
q) il nuovo comandante nelle more subentrato, nel gennaio 2020 lo aveva riassegnato in Per_4 compiti che lo vedevano impegnato esclusivamente all'interno dell'ufficio;
r) nel mese di giugno 2020 era stato nuovamente sottoposto a visita periodica ed
“incomprensibilmente” venne giudicato “idoneo con limitazioni / prescrizioni: non utilizzo di ciclomotore, adibire a mansioni prevalentemente sedentarie (servizio interno)”;
s) in seguito a ricorso avverso il giudizio medico sopra citato, il ricorrente medesimo con provvedimento del 13.10.2020 era stato dichiarato “idoneo allo svolgimento della mansione specifica di agente di Polizia Municipale Istruttore di vigilanza, con prescrizione di adibire il lavoratore al servizio interno e a servizi esterni a basso rischio (notifica atti, accertamenti anagrafici, attività esterne di servizio scuole, corsi di educazione stradale agli alunni delle scuole cittadine, servizi di collegamento con autoveicoli per compiti logistici come ad esempio l'acquisto vestiario di servizio, manutenzione automezzi di servizio)”.
2. Con memoria depositata il 18.11.2022 si è costituito il chiedendo il rigetto Controparte_1 del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, non sussistendo il demansionamento lamentato, né il danno a carico del ricorrente.
3. Ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
Anzitutto, deve provvedersi all'esatta qualificazione della domanda risarcitoria avanzata in giudizio.
Sebbene, sia nel ricorso introduttivo (pag. 6, 9 e 10) sia nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 6.5.2025 il ricorrente abbia censurato la condotta dell'Amministrazione resistente volta a
“demansionalo”, nelle conclusioni dello stesso introduttivo, nonché dal corpo motivazionale dello stesso atto di parte, è possibile desumere come la fattispecie risarcitoria dedotta in giudizio sia stata ricondotta al “totale svuotamento di mansioni” ed alla “forzata inattività” cui sarebbe stato sottoposto il ricorrente. E' pertanto tale danno da “svuotamento di mansioni” che deve ritenersi oggetto della domanda proposta nel presente giudizio.
Con riferimento al periodo temporale, tale condotta illecita sarebbe stata posta in essere fra il dicembre 2018 ed il marzo 2020.
3.1. Così precisato il thema decidendum, è opportuno richiamare l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui il comportamento del datore di lavoro che lascia in condizione di inattività il dipendente non solo viola l'art. 2103 cod. civ. (e così anche l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001), ma è al tempo stesso lesivo del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché dell'immagine e della professionalità del dipendente, ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza;
tale comportamento si traduce in una lesione di un bene immateriale per eccellenza, qual è la dignità professionale del lavoratore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo, e tale lesione produce automaticamente un danno
(non economico, ma comunque) rilevante sul piano patrimoniale (per la sua attinenza agli interessi personali del lavoratore), suscettibile di valutazione e risarcimento anche in via equitativa (da ultimo, così, Cass. civ., n. 3692/2023).
3.2. Nel caso in esame, tuttavia, non è emersa la prova che il ricorrente sia stato illegittimamente privato dei suoi compiti, né vi è prova che abbia subito condotte con intento vessatorio o che il suo ambiente lavorativo fosse stressogeno.
Già dalla stessa prospettazione dell'atto introduttivo, emerge come dagli “ultimi giorni” del mese di dicembre 2019 il comandante pro tempore della Polizia municipale aveva ricollocato il ricorrente
“nelle stesse identiche mansioni dallo stesso svolte negli anni precedenti e sino al 2018, assegnandolo nuovamente al servizio esterno Unità Operativa Commercio”. Inoltre, nel mese di gennaio 2020 il nuovo comandante lo aveva assegnato ad incarichi che “lo vedono esclusivamente Per_4 impegnato all'interno dell'ufficio”. Tanto è dirimente per escludere nel periodo in esame alcuna condotta datoriale di “svuotamento di mansioni”.
Più nello specifico, dall'istruttoria svolta in corso di causa è emerso come il ricorrente sia stato sottoposto ad una pluralità di valutazioni mediche per stabilirne l'idoneità al lavoro. Così, nel settembre 2016 venne ritenuto “Idoneo con limitazioni – non adibire a mansioni che richiedano
l'utilizzo di moto”, in data 26.07.2018 venne dichiarato “Idoneo con prescrizione: non utilizzo di ciclomotore, adibire in prevalenza a mansioni sedentarie”. Successivamente, in data 11.12.2018, venne giudicato “NON IDONEO a svolgere le mansioni indicate” dal Comandante nella nota integrativa del 7.12.2018, riconoscendolo invece , “...per mansioni lavorative a carattere Per_3 sedentario anche afferenti il profilo di Vigile Urbano”. In data 15.04.2019, la Commissione Medica
Locale confermò quanto dichiarato nella visita del 07.12.2018, precisando che il ricorrente “può essere addetto ai compiti di Notifica atti;
accertamenti anagrafici;
attività di servizio scuole;
Corsi di educazione stradale agli alunni delle scuole cittadine;
servizi di collegamento con autoveicolo per compiti logistici (acquisto vestiario di servizio, manutenzione automezzi di servizio ecc..)”. Nel mese di luglio 2020, lo stesso venne giudicato “idoneo con limitazioni / prescrizioni: non utilizzo di ciclomotore, adibire a mansioni prevalentemente sedentarie” e, infine, tale giudizio su ricorso del ricorrente, venne modificato in data 13.10.2020, nel senso che egli avrebbe dovuto essere considerato
“idoneo alla mansione specifica di Agente di Polizia Municipale Istruttore di Vigilanza con prescrizioni di adibire il lavoratore al servizio interno e a servizi esterni a basso rischio ( notifica atti, accertamenti anagrafici, attività esterne di servizio scuole, corsi di educazione stradale agli alunni delle scuole cittadine, servizi di collegamento con autoveicoli per compiti logistici come ad esempio acquisto vestiario di servizio, manutenzione automezzi di servizio)”.
Ebbene, tali molteplici valutazioni mediche di idoneità al lavoro, anche tra di loro discordanti, rendono evidente le difficoltà organizzative incontrate dal resistente nella ricerca nelle CP_1 mansioni più congrue da far espletare al ricorrente.
Quanto alla questione relativa alla liceità della nota integrativa al mansionario del 7.12.2018, a prescindere dalla questione relativa al fatto se essa rientrasse o meno nell'ambito delle prerogative datoriali di gestione del personale e dei servizi, deve essere evidenziato come non sia stata dimostrata l'idoneità della stessa nota ad incidere sulla valutazione medica del 11.12.2018 la quale, al contrario,
è del tutto compatibile sia con il giudizio medico precedente del 26.07.2018 che con quello successivo del mese di luglio 2020.
3.3. Il ricorrente, a sostegno della domanda, ha allegato di essere stato relegato in un ufficio senza computer e scrivania a non di aver svolto alcuna mansione, ma tali allegazioni non hanno trovato riscontro probatorio.
Nel dettaglio, sulla questione della postazione di lavoro, il teste ha riferito “da Testimone_1 dicembre 2018 a marzo 2020 condivideva una postazione di lavoro con altri colleghi” e inoltre “gli agenti appartenenti alla UOC Presidio del Territorio, viste le mansioni e attività svolte per la maggior parte del tempo in servizio esterno, non hanno una postazione singolarmente assegnata ma utilizzano a rotazione n. 4 postazioni operative con pc in base alla necessità nella stanza loro assegnata nel Comando”. Questa circostanza è stata confermata anche dal teste Testimone_2
Comandante dal 13 gennaio 2020 fino al luglio 2021 e da attuale Comandante dal Testimone_3 mese di agosto 2022.
Con riferimento all'assegnazione del ricorrente all'UOC n. 3 Presidio del Territorio deve rilevarsi che essa possa desumersi dalla determina del resistente n. 259 del 30/03/2017. CP_1
3.4. Con riguardo poi allo “svuotamento di mansioni”, il teste ha affermato che “a Testimone_4 seguito del certificato che mi si mostra il ricorrente venne aggregato per alcune mansioni alla unità operativa “Affari Generali “Affari Generali — Polizia Amministrativa e Centrale Operativa” con a capo l'lsp. seguendo personalmente la gestione della logistica (acquisto beni e Testimone_1 attrezzature destinate al Comando di Polizia Municipale, automezzi, divise, attrezzature operative,
DPI, etc.) e l'organizzazione di corsi di educazione stradale nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria, come da documenti che le si mostrano... Posso riferire che in origine il ricorrente era assegnato all'unità operativa pronto intervento guidato da Posso riferire che a Testimone_3 seguito del certificato e delle lamentele del che voleva essere spostato in quanto si sentiva Parte_1 sotto utilizzato nel reparto di pronto intervento lo stesso venne aggregato alla mansioni di cui sopra”.
sul periodo successivo, ha riferito che “Posso confermare che a seguito del nuovo Testimone_2 provvedimento di organizzazione, dal gennaio 2020 l'Ass. Sc. svolgeva quanto a lui Parte_1 assegnato dall'Isp. con atto del 13.01.2020 che le si mostra, o eseguendo ulteriori CP_2 incarichi (ad es. il 23 gennaio 2020 il dipendente consegnò al Comandante l'elaborato del progetto di educazione stradale nelle scuole) e aggiungendo poi “Nel periodo in cui c'ero io il dipendente ha regolarmente svolto mansioni che rispettassero le limitazioni/prescrizioni dei suoi certificati medici
e ricevendo sempre valutazioni ottime con il massimo dei voti”.
Il teste ha precisato di aver lavorato alla Polizia Municipale di dal 2004 al Testimone_5 CP_1
2017 e dal 2017 al 2019 presso la “PM di come amministrativo” e con riferimento a tale CP_1 periodo ha rappresentato che “fino a quando sono stata presso la PM di il ricorrente non CP_1 aveva una mansione precisa e condivideva con me e altro collega la postazione lavorativa. A seconda delle esigenze del comando veniva allo stesso assegnata la mansione”.
Alla luce delle dichiarazioni richiamate emerge come non possa ritenersi dimostrato alcun
“svuotamento di mansioni” in pregiudizio del ricorrente.
Confermano tale ricostruzione i quadri servizio (all. sub doc. 21 al ricorso) dai quali possono evincersi i servizi che sono stati ricoperti in determinati periodi, come ad esempio quello di “centrale operativa” del 3 aprile 2019 o di “educazione stradale” del 4 febbraio 2020. Ed inoltre, risulta che lo stesso ricorrente abbia sempre sottoscritto, per gli anni oggetto di causa, le schede di valutazione, riportando sempre il massimo del punteggio (così, all. sub 7) alla memoria di costituzione).
Per le ragioni esposte, la domanda deve essere rigettata.
4. La particolare complessità del caso in esame giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa spese di lite;
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli