TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/12/2025, n. 2115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2115 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 864/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Dott. Enrico Legnini, in esito all'udienza del 7 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi al n. 864/2024 R.G. promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Trinitapoli alla Via Parte_1 C.F._1
Martiri di Via Fani n. 27, presso lo studio dell'avv. Giacomo Lattanzio (C.F. ), dal C.F._2 quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato ad litem allegato all'atto introduttivo nell'ambito del procedimento n. 91/22 R.G.,
- appellante -
CONTRO
(C.F. , in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui Uffici, in Bari, alla Via Melo n. 97, è domicilia
-appellata-
NONCHÉ CONTRO
; Controparte_2
- appellata contumace –
Conclusioni delle parti
Nell'interesse della parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento del presente atto
d'appello ed in riforma della sentenza impugnata, così disporre: 1) ACCOGLIERE, la presente impugnazione e per l'effetto, in riforma della sentenza di I° grado, accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e dichiarare la nullità, l'infondatezza, l'illegittimità e l'inefficacia della
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 04320200004489027001 notificata in data 04.03.2022 con il quale si chiedeva, da parte della di il pagamento della complessiva Controparte_3 somma di €. 2.328,53, di cui €. 2.255,00 per crediti derivanti da contravvenzioni al Codice della Strada,
1 €. 67,65 per oneri di riscossione ed €. 5,88 per diritti di notifica. 2) Dichiarare la nullità, l'infondatezza,
l'illegittimità e l'inefficacia del VERBALE N° CC113283937 del 18/05/2019 emesso dal Comando
Stazione Carabinieri di Trinitapoli. 3) Dichiarare l'estinzione dell'obbligazione di pagamento nei confronti dell'Ente impositore e dell'Ente esattore. 4) Per l'effetto, annullare la predetta CARTELLA
DI PAGAMENTO N° 04320200004489027001 nonché il VERBALE N° CC113283937 del 18/05/2019.
5) Condannare in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3
tempore, e in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_4 pagamento delle spese di lite di entrambi i giudizi, con distrazione in favore dell'avv. Giacomo
Lattanzio, procuratore antistatario. IN VIA GRADATA, in caso di mancato accoglimento della presente impugnazione, compensare le spese del presente giudizio. Con vittoria di spese e competenze legali del presente grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Nell'interesse della parte convenuta : “Voglia l'Ecc.mo Controparte_1
Tribunale adito:
1. In via principale: Rigettare l'avverso appello, siccome inammissibile e/o infondato;
2. In caso di accoglimento dell'avversa opposizione per vizi concernenti la fase successiva alla formazione del ruolo esattoriale: Disporre la compensazione delle spese di lite nei confronti della
”. Controparte_1
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 22 ss. l. 689/81, ha impugnato dinanzi al Giudice di Pace di Parte_1
Trinitapoli la cartella di pagamento n. 04320200004489027001, notificatale in data 04.03.2022, emessa da per la complessiva somma di €. 2.328,53, Controparte_3 di cui €. 2.255,00 per crediti derivanti da contravvenzioni al Codice della Strada, €. 67,65 per oneri di riscossione ed €. 5,88 per diritti di notifica (in relazione al verbale n. CC113283937 del
18/05/2019 emesso dal Comando Stazione Carabinieri di Trinitapoli, presuntivamente notificato il 04.06.2019).
2. A sostegno dell'opposizione, ha dedotto a. la nullità/inesistenza della cartella per l'omessa notifica dell'atto prodromico costituito dal verbale di accertamento n. CC113283937;
b. il difetto di motivazione dell'atto;
c. la quantificazione degli interessi senza indicazione delle relative modalità di calcolo;
d. la mancata sottoscrizione della cartella da parte di un rappresentante del concessionario;
e. la tardività dell'iscrizione a ruolo, avvenuta oltre i termini di cui all'art. 25 d.p.r. 603/73.
3. La (c.f. ) si è costituita in giudizio eccependo in primo luogo Controparte_1 P.IVA_1
l'inammissibilità dell'opposizione in quanto rivolta nei confronti di una cartella relativa a pretese portate da ordinanza-ingiunzione notificata all'opponente il 24/6/2019 e non impugnata nei
2 termini di legge. Ha inoltre contestato la fondatezza dell'opposizione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
4. Con sentenza n. 152/2023 pubblicata il 30/1/2024, il Giudice di Pace di Trinitapoli ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione ritenendo che la cartella fosse stata preceduta dalla valida notificazione in data 4/6/2019 della “ordinanza-ingiunzione Prot. n. 0012477 del 24.5.2019”. Il
Giudice di prime cure ha inoltre affermato l'inammissibilità degli ulteriori motivi di opposizione ritenendo che “andavano proposti ai sensi dell'art. 617/1 c.p.c.”. Le spese del primo grado di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
5. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la Parte_1 predetta sentenza ribadendo i motivi di doglianza già veicolati con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio e censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che fosse stata effettivamente notificata ordinanza-ingiunzione Prot. n. 0012477 del 24.5.2019. In base alla prospettazione dell'appellante, in particolare, la notifica non si sarebbe mai perfezionata come desumibile dalla “nota di trasmissione del
03.7.2019” dei Carabinieri di Trinitapoli in cui si darebbe atto dell'avvenuta consegna dell'atto al sig. , “anche per la copia diretta alla sig.ra ”. La notifica Persona_1 Parte_1
sarebbe stata eseguita presso la locale stazione dei Carabinieri. Si tratterebbe dunque di notifica non conforme alla disciplina di cui all'art. 139 c.p.c. sia quanto al luogo in cui fu eseguita, sia quanto al consegnatario dell'atto, familiare non convivente della destinataria.
6. La parte appellata, , costituendosi in giudizio, ha eccepito la Controparte_1
“inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello”; ha riproposto le originarie tesi difensive, lamentando il proprio difetto di legittimazione passiva.
7. L' non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della Controparte_5
notifica, di talché ne è stata dichiarata la contumacia con provvedimento del 04.11.2024.
8. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7/11/2025.
9. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'appello sia fondato e che la sentenza impugnata debba essere riformata, nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
10. Va in primo luogo disattesa l'eccezione preliminare della che ha eccepito il Controparte_1
proprio difetto di legittimazione passiva.
11. Va richiamato al riguardo il principio di diritto in base al quale <
cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario,
3 all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale>>
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 11661 del 30/04/2024 (Rv. 670796 - 01)).
12. Facendo applicazione del principio richiamato al caso di specie, deve ritenersi che la parte appellante abbia correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti tanto dell'ente impositore quanto dell'agente della riscossione.
13. Passando al merito, dev'essere ricordato quanto segue:
a. ai sensi dell'art. 204 Cod. strada l'ingiunzione di pagamento della sanzione per violazione del codice va notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento;
b. l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201;
c. ai sensi dell'art. 201 del Codice della strada, alla notificazione si provvede con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
14. Ciò chiarito, nel caso di specie non risulta che la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione sia stata eseguita nel rispetto della disciplina dettata dal codice di procedura civile né secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
15. La notificazione, infatti, non risulta essere avvenuta in alcuno dei luoghi di cui all'art. 139 c.p.c.; va osservato sul punto (1) che la relata è del tutto illeggibile e non consente di comprendere il luogo di esecuzione della notifica;
(2) che la parte appellante ha riferito che la notifica è stata eseguita presso la stazione dei carabinieri di Trinitapoli e la parte convenuta non ha in alcun modo contestato tale prospettazione;
(3) che emerge dagli atti (v. relata di notifica dell'ordinanza- ingiunzione;
nota della Stazione dei Carabinieri di Trinitapoli del 3/7/2019; v. inoltre il contratto di locazione depositato dalla parte appellante) che l'odierna attrice aveva residenza effettiva, all'epoca della notificazione, in Inghilterra (Gran Bretagna); dev'essere escluso, in base alla documentazione in atti ed al contegno processuale della (che non ha negato l'avvenuta CP_1
esecuzione della notifica in Trinitapoli) che la notificazione sia stata effettivamente ivi eseguita.
Non v'è traccia, infatti, tra i documenti depositati dalla , di alcuna attività di CP_1
notificazione in Gran Bretagna (postale, consolare, o mediante ricorso ad autorità locali).
16. In mancanza di una attività di notificazione eseguita nel luogo di residenza della parte obbligata
(pure noto all'autorità notificante per come risulta dagli atti già menzionati), non è in alcun modo rilevante che l'atto sia stato consegnato al fratello dell'odierna appellante, non essendo
4 sufficiente, all'evidenza, ai fini di una valida notificazione, la consegna dell'atto ad un parente del destinatario.
17. Ne consegue che non è stata fornita dalla parte convenuta la dimostrazione dell'effettivo perfezionamento di un valido procedimento di notifica dell'ordinanza-ingiunzione nel termine previsto dall'art. 201 del Codice della strada a pena di estinzione dell'obbligazione.
18. Neppure risulta notificato all'odierna parte appellante il verbale di contestazione dell'infrazione.
19. Va dunque ricordato (a) che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato;
(b) che la nullità della notifica dell'atto prodromico a quello oggetto di successiva impugnazione da parte del contribuente non è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c., ove il vizio dedotto sia unicamente la mancata notifica dell'atto presupposto
(Cass. 5/10/2018, n. 24433).
20. Ne consegue che dev'essere accertata l'insussistenza del diritto dell' di Controparte_6
procedere esecutivamente.
21. La convenuta va condannata alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio, che si CP_1
liquidano in dispositivo in conformità ai parametri minimi previsti dal DM 55/2014 in ragione della ridotta complessità delle questioni fattuali e giuridiche affrontate.
22. Le spese vanno invece compensate nel rapporto processuale con l' che Controparte_6 non ha dato causa al profilo d'invalidità lamentato con l'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando e respinta ogni diversa istanza, domanda, od eccezione:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 152/2023, emessa in data
26.10.2023 dal Giudice di Pace di Trinitapoli e pubblicata in data 30.01.2024, nel procedimento n. 91/2022 R.G. Aff. Civ. promosso da (c.f. (C.F. Parte_1
) contro (c.f. , e C.F._1 Controparte_7 P.IVA_1 [...]
: Controparte_5
o dichiara l'estinzione dell'obbligo dell'odierna appellante di Parte_1 pagare la somma dovuta per la violazione di cui al VERBALE N° CC113283937 del
18/05/2019 emesso dal Comando Stazione Carabinieri di Trinitapoli;
o dichiara l'insussistenza del diritto dell di procedere Controparte_6 esecutivamente nei confronti dell'odierna appellante in forza Parte_1
5 della CARTELLA DI PAGAMENTO N. 04320200004489027001 notificata in data
04.03.2022;
condanna la alla rifusione in favore dell'odierna appellante Controparte_7
, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi Parte_1 antistatario, delle spese di lite dei due gradi di giudizio che si liquidano:
o in Euro 457 per il giudizio di primo grado;
o in Euro 852 per il giudizio di appello;
o il tutto oltre al 15 % per spese generali, iva e cpa come per legge;
spese irripetibili con riferimento al rapporto processuale instaurato con l
[...]
. Controparte_5
Foggia, 12/12/2025 Il GU
Dott. Enrico Legnini
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Dott. Enrico Legnini, in esito all'udienza del 7 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi al n. 864/2024 R.G. promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Trinitapoli alla Via Parte_1 C.F._1
Martiri di Via Fani n. 27, presso lo studio dell'avv. Giacomo Lattanzio (C.F. ), dal C.F._2 quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato ad litem allegato all'atto introduttivo nell'ambito del procedimento n. 91/22 R.G.,
- appellante -
CONTRO
(C.F. , in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui Uffici, in Bari, alla Via Melo n. 97, è domicilia
-appellata-
NONCHÉ CONTRO
; Controparte_2
- appellata contumace –
Conclusioni delle parti
Nell'interesse della parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento del presente atto
d'appello ed in riforma della sentenza impugnata, così disporre: 1) ACCOGLIERE, la presente impugnazione e per l'effetto, in riforma della sentenza di I° grado, accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e dichiarare la nullità, l'infondatezza, l'illegittimità e l'inefficacia della
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 04320200004489027001 notificata in data 04.03.2022 con il quale si chiedeva, da parte della di il pagamento della complessiva Controparte_3 somma di €. 2.328,53, di cui €. 2.255,00 per crediti derivanti da contravvenzioni al Codice della Strada,
1 €. 67,65 per oneri di riscossione ed €. 5,88 per diritti di notifica. 2) Dichiarare la nullità, l'infondatezza,
l'illegittimità e l'inefficacia del VERBALE N° CC113283937 del 18/05/2019 emesso dal Comando
Stazione Carabinieri di Trinitapoli. 3) Dichiarare l'estinzione dell'obbligazione di pagamento nei confronti dell'Ente impositore e dell'Ente esattore. 4) Per l'effetto, annullare la predetta CARTELLA
DI PAGAMENTO N° 04320200004489027001 nonché il VERBALE N° CC113283937 del 18/05/2019.
5) Condannare in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3
tempore, e in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_4 pagamento delle spese di lite di entrambi i giudizi, con distrazione in favore dell'avv. Giacomo
Lattanzio, procuratore antistatario. IN VIA GRADATA, in caso di mancato accoglimento della presente impugnazione, compensare le spese del presente giudizio. Con vittoria di spese e competenze legali del presente grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Nell'interesse della parte convenuta : “Voglia l'Ecc.mo Controparte_1
Tribunale adito:
1. In via principale: Rigettare l'avverso appello, siccome inammissibile e/o infondato;
2. In caso di accoglimento dell'avversa opposizione per vizi concernenti la fase successiva alla formazione del ruolo esattoriale: Disporre la compensazione delle spese di lite nei confronti della
”. Controparte_1
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 22 ss. l. 689/81, ha impugnato dinanzi al Giudice di Pace di Parte_1
Trinitapoli la cartella di pagamento n. 04320200004489027001, notificatale in data 04.03.2022, emessa da per la complessiva somma di €. 2.328,53, Controparte_3 di cui €. 2.255,00 per crediti derivanti da contravvenzioni al Codice della Strada, €. 67,65 per oneri di riscossione ed €. 5,88 per diritti di notifica (in relazione al verbale n. CC113283937 del
18/05/2019 emesso dal Comando Stazione Carabinieri di Trinitapoli, presuntivamente notificato il 04.06.2019).
2. A sostegno dell'opposizione, ha dedotto a. la nullità/inesistenza della cartella per l'omessa notifica dell'atto prodromico costituito dal verbale di accertamento n. CC113283937;
b. il difetto di motivazione dell'atto;
c. la quantificazione degli interessi senza indicazione delle relative modalità di calcolo;
d. la mancata sottoscrizione della cartella da parte di un rappresentante del concessionario;
e. la tardività dell'iscrizione a ruolo, avvenuta oltre i termini di cui all'art. 25 d.p.r. 603/73.
3. La (c.f. ) si è costituita in giudizio eccependo in primo luogo Controparte_1 P.IVA_1
l'inammissibilità dell'opposizione in quanto rivolta nei confronti di una cartella relativa a pretese portate da ordinanza-ingiunzione notificata all'opponente il 24/6/2019 e non impugnata nei
2 termini di legge. Ha inoltre contestato la fondatezza dell'opposizione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
4. Con sentenza n. 152/2023 pubblicata il 30/1/2024, il Giudice di Pace di Trinitapoli ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione ritenendo che la cartella fosse stata preceduta dalla valida notificazione in data 4/6/2019 della “ordinanza-ingiunzione Prot. n. 0012477 del 24.5.2019”. Il
Giudice di prime cure ha inoltre affermato l'inammissibilità degli ulteriori motivi di opposizione ritenendo che “andavano proposti ai sensi dell'art. 617/1 c.p.c.”. Le spese del primo grado di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
5. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la Parte_1 predetta sentenza ribadendo i motivi di doglianza già veicolati con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio e censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che fosse stata effettivamente notificata ordinanza-ingiunzione Prot. n. 0012477 del 24.5.2019. In base alla prospettazione dell'appellante, in particolare, la notifica non si sarebbe mai perfezionata come desumibile dalla “nota di trasmissione del
03.7.2019” dei Carabinieri di Trinitapoli in cui si darebbe atto dell'avvenuta consegna dell'atto al sig. , “anche per la copia diretta alla sig.ra ”. La notifica Persona_1 Parte_1
sarebbe stata eseguita presso la locale stazione dei Carabinieri. Si tratterebbe dunque di notifica non conforme alla disciplina di cui all'art. 139 c.p.c. sia quanto al luogo in cui fu eseguita, sia quanto al consegnatario dell'atto, familiare non convivente della destinataria.
6. La parte appellata, , costituendosi in giudizio, ha eccepito la Controparte_1
“inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello”; ha riproposto le originarie tesi difensive, lamentando il proprio difetto di legittimazione passiva.
7. L' non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della Controparte_5
notifica, di talché ne è stata dichiarata la contumacia con provvedimento del 04.11.2024.
8. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7/11/2025.
9. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'appello sia fondato e che la sentenza impugnata debba essere riformata, nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
10. Va in primo luogo disattesa l'eccezione preliminare della che ha eccepito il Controparte_1
proprio difetto di legittimazione passiva.
11. Va richiamato al riguardo il principio di diritto in base al quale <
cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario,
3 all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale>>
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 11661 del 30/04/2024 (Rv. 670796 - 01)).
12. Facendo applicazione del principio richiamato al caso di specie, deve ritenersi che la parte appellante abbia correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti tanto dell'ente impositore quanto dell'agente della riscossione.
13. Passando al merito, dev'essere ricordato quanto segue:
a. ai sensi dell'art. 204 Cod. strada l'ingiunzione di pagamento della sanzione per violazione del codice va notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento;
b. l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201;
c. ai sensi dell'art. 201 del Codice della strada, alla notificazione si provvede con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
14. Ciò chiarito, nel caso di specie non risulta che la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione sia stata eseguita nel rispetto della disciplina dettata dal codice di procedura civile né secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
15. La notificazione, infatti, non risulta essere avvenuta in alcuno dei luoghi di cui all'art. 139 c.p.c.; va osservato sul punto (1) che la relata è del tutto illeggibile e non consente di comprendere il luogo di esecuzione della notifica;
(2) che la parte appellante ha riferito che la notifica è stata eseguita presso la stazione dei carabinieri di Trinitapoli e la parte convenuta non ha in alcun modo contestato tale prospettazione;
(3) che emerge dagli atti (v. relata di notifica dell'ordinanza- ingiunzione;
nota della Stazione dei Carabinieri di Trinitapoli del 3/7/2019; v. inoltre il contratto di locazione depositato dalla parte appellante) che l'odierna attrice aveva residenza effettiva, all'epoca della notificazione, in Inghilterra (Gran Bretagna); dev'essere escluso, in base alla documentazione in atti ed al contegno processuale della (che non ha negato l'avvenuta CP_1
esecuzione della notifica in Trinitapoli) che la notificazione sia stata effettivamente ivi eseguita.
Non v'è traccia, infatti, tra i documenti depositati dalla , di alcuna attività di CP_1
notificazione in Gran Bretagna (postale, consolare, o mediante ricorso ad autorità locali).
16. In mancanza di una attività di notificazione eseguita nel luogo di residenza della parte obbligata
(pure noto all'autorità notificante per come risulta dagli atti già menzionati), non è in alcun modo rilevante che l'atto sia stato consegnato al fratello dell'odierna appellante, non essendo
4 sufficiente, all'evidenza, ai fini di una valida notificazione, la consegna dell'atto ad un parente del destinatario.
17. Ne consegue che non è stata fornita dalla parte convenuta la dimostrazione dell'effettivo perfezionamento di un valido procedimento di notifica dell'ordinanza-ingiunzione nel termine previsto dall'art. 201 del Codice della strada a pena di estinzione dell'obbligazione.
18. Neppure risulta notificato all'odierna parte appellante il verbale di contestazione dell'infrazione.
19. Va dunque ricordato (a) che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato;
(b) che la nullità della notifica dell'atto prodromico a quello oggetto di successiva impugnazione da parte del contribuente non è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c., ove il vizio dedotto sia unicamente la mancata notifica dell'atto presupposto
(Cass. 5/10/2018, n. 24433).
20. Ne consegue che dev'essere accertata l'insussistenza del diritto dell' di Controparte_6
procedere esecutivamente.
21. La convenuta va condannata alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio, che si CP_1
liquidano in dispositivo in conformità ai parametri minimi previsti dal DM 55/2014 in ragione della ridotta complessità delle questioni fattuali e giuridiche affrontate.
22. Le spese vanno invece compensate nel rapporto processuale con l' che Controparte_6 non ha dato causa al profilo d'invalidità lamentato con l'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando e respinta ogni diversa istanza, domanda, od eccezione:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 152/2023, emessa in data
26.10.2023 dal Giudice di Pace di Trinitapoli e pubblicata in data 30.01.2024, nel procedimento n. 91/2022 R.G. Aff. Civ. promosso da (c.f. (C.F. Parte_1
) contro (c.f. , e C.F._1 Controparte_7 P.IVA_1 [...]
: Controparte_5
o dichiara l'estinzione dell'obbligo dell'odierna appellante di Parte_1 pagare la somma dovuta per la violazione di cui al VERBALE N° CC113283937 del
18/05/2019 emesso dal Comando Stazione Carabinieri di Trinitapoli;
o dichiara l'insussistenza del diritto dell di procedere Controparte_6 esecutivamente nei confronti dell'odierna appellante in forza Parte_1
5 della CARTELLA DI PAGAMENTO N. 04320200004489027001 notificata in data
04.03.2022;
condanna la alla rifusione in favore dell'odierna appellante Controparte_7
, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi Parte_1 antistatario, delle spese di lite dei due gradi di giudizio che si liquidano:
o in Euro 457 per il giudizio di primo grado;
o in Euro 852 per il giudizio di appello;
o il tutto oltre al 15 % per spese generali, iva e cpa come per legge;
spese irripetibili con riferimento al rapporto processuale instaurato con l
[...]
. Controparte_5
Foggia, 12/12/2025 Il GU
Dott. Enrico Legnini
6