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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 09/10/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 346/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 346/2019 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Cesare Albanese, presso il cui studio, sito in MA (Pz), alla Via Spassiarella n. 2, è elettivamente domiciliato
-attore-
e
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), entrambe rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Tiziana C.F._3
Albanese, presso il cui studio, in Sapri (Sa) al Corso Umberto I n. 21, sono elettivamente domiciliate
-convenute-
Oggetto: istituti relativi alle successioni;
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Sig. citava in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, le germane Sigg.re e per ivi sentire Controparte_2 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: - “ dichiarare nullo il contratto per notar (rep. n. 189 - raccolta n. 144) Persona_1 intercorso in data 10.01.2017 tra la defunta e le figlie e Parte_2 CP_1
- registrato a Vallo della Lucania (Sa) l'11.01.2017 al n. 82/1T e trascritto Controparte_2
a Potenza il 12.01.2017 ai nn. 503/445 - per difetto di causa, e, dichiarata aperta la successione ab intestato della sig.ra , includere nella massa ereditaria anche i beni Pt_2 immobili trasferiti con il suddetto contratto nullo, non essendo mai usciti dal patrimonio della de cuius, nonché i frutti maturati dalla data del decesso, e procedere alla divisione ereditaria, riconoscendo all'attore la sua quota, pari ad 1/3 della massa da dividersi;
- in subordine, accertare e dichiarare che il predetto contratto dissimula una donazione lesiva della quota di legittima dell'attore e disporre la reintegrazione della quota riservata al legittimario mediante la riduzione della medesima donazione, con i frutti Parte_1 dall'apertura della successione, e procedere alla divisione ereditaria;
- accertare e dichiarare, altresì, che il saldo, alla data della morte della sig.ra , del Pt_2 libretto di deposito postale n. 48598212, pari ad € 17.876,56, è parte dell'asse ereditario da dividersi, condannando la convenuta a reintegrare la massa della Controparte_1 suddetta somma, nell'ipotesi in cui quest'ultima non fosse più disponibile sul predetto libretto di deposito;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse che i fondi giacenti sul predetto libretto siano stati donati, anche in parte, dalla sig.ra alla Parte_2 convenuta , accertare e dichiarare che la ritenuta donazione è lesiva della Controparte_1 quota di legittima dell'attore e, per l'effetto, disporre la reintegrazione della quota riservata al legittimario mediante la riduzione della ritenuta donazione, con i frutti Parte_1 dall'apertura della successione, e procedere alla divisione ereditaria, condannando le convenute a versare all'attore la somma necessaria alla suddetta reintegrazione;
- accertare e dichiarare, inoltre, che costituisce parte dell'asse ereditario da dividersi la quota appartenuta alla sig.ra del valore nominale dei buoni fruttiferi postali nn. Pt_2
11253410, 13521190, 13521195 e 14793870 e relativi interessi, condannando le convenute
e a reintegrare la massa della suddetta somma;
Controparte_1 Controparte_2
- accertare e dichiarare, infine, il diritto dell'attore alla sua quota quale cointestatario del valore nominale dei buoni fruttiferi postali nn. 11253410, 13521190, 13521195 e 14793870, pari ad € 2.500,00, nonché degli interessi, e condannare le convenute al pagamento in suo favore della predetta somma, oltre interessi maturati e maturandi;
- con vittoria delle spese di lite, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”. Il predetto attore, a sostegno delle proprie conclusioni, premesso di essere, unitamente alle germane ed erede legittimo della compianta madre, Sig.ra CP_2 CP_1 Parte_2 deceduta in MA in data 15.01.2018 senza lasciare testamento, rappresentava di aver appreso all'indomani della morte della madre che la stessa, un anno prima della morte, in data 10.01.2017, all'età di quasi 92 anni, aveva stipulato con le altre due figlie, ed un contratto CP_2 CP_1 di vitalizio con il quale aveva trasferito loro, riservandosene l'usufrutto vita natural durante, la nuda proprietà della sua abitazione (identificata in N.C.E.U. al fg. N. 33 del Comune di MA) e dell'annesso terreno (identificato in N.C.T. al medesimo fg. N. 33, part. n. 49), pattuendo come corrispettivo l'obbligazione delle stesse figlie a prestarle assistenza morale e materiale, per una spesa complessiva quantificata in euro 850,00 annui.
Rappresentava, inoltre, di aver appreso anche che le predette sorelle, all'indomani della morte della madre, avevano provveduto ad incassare 4 buoni fruttiferi postali - nn. 11253410, 13521190,
13521195 e 14793870 - del valore nominale di € 2.500,00 cadauno, cointestati alla madre ed a loro tre figli, senza il suo consenso e senza riconoscergli né la sua quota quale cointestatario, né la sua quota quale erede della madre, nonché che in data 06.12.2017, appena un mese prima della morte della madre, il saldo del libretto di deposito postale n. 46948950, da sempre cointestato alla madre e ai tre figli, avente un saldo di euro 20.790,00 era stato trasferito, a sua insaputa e senza il suo consenso, sul libretto di deposito n. 48598212, cointestato solo alla madre ed alla sorella CP_1
Pertanto, il Sig. , ritenendosi leso nei suoi diritti, provvedeva, per il tramite del proprio CP_1 procuratore, a diffidare le sorelle a versargli la sua quota quale cointestatario e quale coerede del valore nominale dei suddetti quattro buoni fruttiferi postali e degli interessi maturati, nonché la sua quota ereditaria dell'intero saldo, alla data della morte della sig.ra , del libretto di deposito Pt_2 postale n. 48598212, trattandosi di fondi di esclusiva proprietà della madre, perché su quel libretto confluiva esclusivamente il suo trattamento pensionistico, nonché rivendicava la sua quota ereditaria sull'abitazione della defunta madre ed annesso terreno, ritenendo nullo per difetto di causa il summenzionato contratto di vitalizio o, comunque, dissimulante una donazione, con conseguente lesione della sua quota di legittima, considerato che la Sig.ra non aveva lasciato ulteriori Pt_2 beni.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 11.06.2019, si costituivano in giudizio le convenute, Sigg.re e contestando le avverse pretese, poiché Controparte_1 Controparte_2 infondate in fatto ed in diritto, ed eccependo: 1) l'improcedibilità della domanda di simulazione, nonché di riduzione della ritenuta donazione dissimulata, per difetto di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario;
2) la nullità dell'atto di citazione, per indeterminatezza dell'oggetto e per la mancata indicazione della invocata lesione della quota di legittima;
3) e nel merito, l'infondatezza delle domande proposte, sia in fatto che in diritto.
In particolare, quanto al merito, in ordine alla eccezione di nullità dell'atto per Notar Persona_1 del 10.01.2017, Rp. N. 189, racc. 144, registrato a Vallo della Lucania l'11.01.2017 al n. 82/1T e trascritto a Potenza il 12.01.2017 ai nn.. 503/445, con il quale la Sig.ra cedeva la nuda Pt_2 proprietà della propria casa nonché l'annesso terreno adiacente alle figlie e Controparte_1 riservandosi l'usufrutto vita natural durante e impegnando le vitalizianti all'obbligo Controparte_2 di provvedere al suo mantenimento e di prestarle assistenza morale e materiale, le convenute rappresentavano che lo stesso fosse pienamente valido ed efficace, poiché l'età avanzata della vitaliziata non lasciava comunque presagire una morte imminente, date le ottimali condizioni di salute, ed inoltre non poteva ravvisarsi alcuna sproporzione tra il valore dei cespiti ceduti e le prestazioni dovute dalle vitalizianti, posto che il valore effettivo dei beni ceduti doveva stimarsi intorno alla somma di euro 44.821,35, mentre il controvalore delle prestazioni assistenziali e di mantenimento pari ad euro 127.550,00. Parimenti infondata, secondo la prospettazione delle convenute, doveva ritenersi anche la subordinata eccezione di simulazione del predetto contratto di vitalizio del 10.01.2017, poiché difettava l'animus donandi.
Quanto poi alla domanda di divisione del saldo del libretto di deposito postale n. 48598212 (sul quale erano confluite somme derivanti dal libretto postale n. 46948950 cointestato alla Sig.ra Pt_2 unitamente ai tre figli), le argomentazioni di parte attrice, secondo le convenute, erano prive di alcun pregio poiché la titolarità dello stesso era sempre stata delle sole Sig.ra e Pt_2 Controparte_1 per cui l'unica pretesa che il Sig. poteva vantare era solo sul 50% del saldo spettante alla CP_1 compianta madre, non potendo tale atto rappresentare una donazione indiretta della madre alla figlia.
Peraltro, le convenute rappresentavano che lo stesso Sig. , circa un mese prima del decesso CP_1 della madre, aveva prelevato dal libretto postale n. 46948950, nelle date 05.12.2017 e 06.12.2017, la somma complessiva di euro 1.200,00 all'insaputa della madre e delle due sorelle, per cui, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di riduzione suddetta, le convenute chiedevano di procedere alla riduzione anche di tale donazione effettuata nei confronti del fratello.
Infine, quanto alla domanda di divisione del denaro dei 4 buoni fruttiferi postali, le convenute rappresentavano di non aver mai negato al fratello, odierno attore, la quota di sua spettanza, seppur ridotta della quota lui spettante per le spese funerarie sostenute per la madre, dichiarandosi disponibili a versarli la somma complessiva di euro 1.453,86.
Pertanto, concludevano rassegnando le seguenti conclusioni: “IN RITO:
1. Dichiarare
l'improcedibilità della domanda, per difetto di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario;
2. Dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto e per la mancata indicazione della lesione della quota di legittima invocata. NEL MERITO:
1. Rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto.
2. Condannare parte attrice al pagamento in favore delle convenute delle spese e competenze di giudizio.”.
All'esito dell'udienza del 17.09.2019, il Giudice, rilevata la regolare instaurazione del contraddittorio, rigettava l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e si riservava sull'ulteriore eccezione di improcedibilità.
Con ordinanza, resa a scioglimento della suddetta riserva, il Giudice, ribadita l'infondatezza della eccezione di nullità dell'atto di citazione, rigettava anche l'eccezione di improcedibilità della domanda, poiché l'art. 546 c.c. inibisce la proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati disposti dal de cuius al legittimario che non ha accettato l'eredità con beneficio di inventario
“salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorchè abbiano rinunziato all'eredità”, circostanza ricorrente nel caso di specie.
Concessi ed espletati i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., la causa veniva istruita in via documentale ed a mezzo consulenza tecnica a firma dell'ing. (che depositava il Persona_2 proprio elaborato peritale in data 22.04.2022).
All'esito dell'udienza cartolare del 03.05.2022, il Giudice, viste le note depositate dalle parti ed esaminate le rispettive richieste, rilevata la completezza ed esaustività della Ctu, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 20.12.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Mutata la persona fisica del giudicante, dopo alcuni rinvii allo stato per esigenze di ruolo, all'esito dell'udienza cartolare del 09.07.2024, il Giudice, ritenuta l'opportunità di rinviare il procedimento per la comparizione delle parti in presenza, considerate le deduzioni e le eccezioni delle parti contenute nelle note di trattazione depositate entro il termine assegnato, rinviava per la comparizione delle parti all'udienza del 22.10.2024, all'esito della quale la causa veniva rinviata – con ordinanza dell'11.11.2024 resa a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza - per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 05.05.2025.
Precisate le conclusioni all'udienza del 05.05.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, letti gli artt. 189 e 190 c.p.c., riservava la causa in decisione al Collegio, assegnando alle parti – con decorrenza dalla comunicazione – giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Tutto ciò premesso in fatto, prima di entrare nel merito della res controversa, appare opportuno ribadire, in via preliminare, che non meritano accoglimento le eccezioni di improcedibilità della domanda di simulazione dell'atto per Notar del 10.01.2017 della conseguente Persona_1 azione di riduzione della ritenuta donazione dissimulata proposte da controparte, per difetto di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, né l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione della invocata lesione della quota di legittima.
Invero, con riguardo alla prima eccezione di improcedibilità, la stessa risulta destituita di ogni fondamento, poiché l'art. 546 c.c. inibisce la proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati disposti dal de cuius al legittimario che non abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario “salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorchè abbiano rinunziato all'eredità”, circostanza che, appunto, ricorre pienamente nel caso di specie.
Parimenti infondata risulta anche l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per mancata quantificazione del valore della lesione di legittima, poiché, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, deve escludersi che al fine del soddisfacimento del requisito di cui all'art. 163 n. 4 c.p.c. sia necessario che chi agisce in riduzione quantifichi numericamente la lesione. Sul punto si richiama la pronuncia n. 18199 del 02.09.2020 Corte di Cassazione, secondo la quale “Nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario, ancorché abbia l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva.”. In senso analogo anche Cass. n. 17926 del 27/08/2020: “La sussistenza di oneri di deduzione a carico del legittimario che agisce in riduzione non implica la necessità di precisare nella domanda l'entità monetaria della lesione, occorrendo, piuttosto, che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima.”
Orbene, nella fattispecie concreta in esame, l'attore ha indicato, sebbene genericamente, un ipotetico relictum costituito dai buoni fruttiferi postali, dal libretto di deposito postale e dai beni oggetto del contratto di vitalizio da restituire in caso di dichiarazione di nullità del contratto ed ha indicato, altresì, un ipotetico donatum costituito dai medesimi beni oggetto del contratto di vitalizio ove fosse invece riconosciuta la natura simulata dello stesso. Pertanto, si ritiene che tali allegazioni, seppur non precise dal punto di vista quantitativo, siano sufficienti ai fini della valida instaurazione della lite, come si desume dalla completezza delle difese delle convenute. Passando al merito della controversia, ritiene il Collegio che la domanda di nullità del contratto di vitalizio, di cui all'atto per Notar del 10.01.2017, Rep. N. 189, Racc. n. 144, Persona_1 registrato a Vallo della Lucania il 11.01.2017 al n. 82/1T e trascritto a Potenza il 12.01.2017 ai nn.
503/445, è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
Va premesso che, secondo consolidata giurisprudenza, il vitalizio alimentare, con il quale una parte si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della attribuzione di altri beni od utilità,
a fornire all'altra parte vitto, alloggio ed assistenza, per tutta la durata della vita ed in correlazione ai suoi bisogni, è un contratto atipico, autonomo e distinto da quello, nominato, di rendita vitalizia di cui all'art. 1872 c.c.: i due negozi, omogenei quanto al profilo della aleatorietà, si differenziano perché, nella rendita alimentare, le obbligazioni dedotte nel rapporto hanno ad oggetto prestazioni assistenziali di dare prevalentemente fungibili (e, quindi, assoggettabili, quanto alla relativa regolamentazione, alla disciplina degli obblighi alimentari dettata dall'art. 433 cod. civ.), mentre nel vitalizio alimentare le obbligazioni contrattuali hanno come contenuto prestazioni (di dare e di fare) in parte di carattere accentuatamente spirituale e, in ragione di ciò, eseguibili unicamente da un vitaliziante specificamente individuato alla luce delle sue proprie qualità personali (Sez. U, Sentenza
n. 8432 del 18/08/1990, Sez. 2, Sentenza n. 8854 dell'8/09/1998).
Nel contratto atipico di vitalizio alimentare o assistenziale, l'aleatorietà, che ne costituisce elemento essenziale, va accertata con riguardo al momento della conclusione del contratto stesso, il quale è caratterizzato dalla incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza in relazione al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante (dipendenti non soltanto dalla sopravvivenza del beneficiario, ma anche dalle sue condizioni di salute, il cui peggioramento implica un aggravio delle cure) e il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio ( Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14796 del 24/06/2009).
È stato ulteriormente evidenziato che, nel contratto atipico di vitalizio alimentare o assistenziale, l'alea
è più accentuata rispetto al contratto di rendita vitalizia configurato dall'art. 1872 c.c., in quanto le prestazioni non sono predeterminate nel loro ammontare, ma variano, giorno per giorno, secondo i bisogni (anche in ragione dell'età e della salute) del beneficiario (Cass. sez. 1, 9- 10-1996 n. 8825).
Con riferimento all'età e allo stato di salute, l'alea è esclusa soltanto se, al momento della conclusione, il beneficiario era affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, e che ne abbia in effetti provocato la morte dopo breve tempo, ovvero se il beneficiario abbia un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile.
Pertanto, è necessario indagare la possibilità, al momento della stipula, di un giudizio prognostico circostanziato intorno alla probabile durata della sopravvivenza del vitaliziato, tale da compromettere il sinallagma contrattuale alla luce del tenore delle prestazioni a carico di ciascuna parte (Cass. n.
25264/2017).
Rapportando le suesposte coordinate di diritto nel caso di specie, si rileva che il requisito della aleatorietà, quale elemento essenziale del contratto, apprezzabile al momento della sua conclusione, non sussiste, proprio in considerazione dell'avanzata età della vitaliziata. Infatti, dalla documentazione versata in atti, risulta che la Sig. al momento della stipula Parte_2
(10.01.2017) aveva l'età di quasi 92 anni e decedeva l'anno successivo (15.01.2018).
Tale elemento, rapportato al sinallagma contrattuale, rende evidente come l'attribuzione previsa in favore delle vitalizianti convenute rappresenti una prestazione sproporzionata dal punto di vista economico rispetto al valore economico della controprestazione di assistenza, tenuto conto delle ridotte aspettative di vita della Sig. , in ragione dall'età avanzata dalla quale si poteva ben Pt_2 presumere al momento della stipula che la morte della stessa sarebbe stata imminente o comunque non troppo lontana nel tempo, considerato che aveva già superato di gran lunga l'aspettativa di vita media della popolazione nazionale.
Infatti, la cessione della nuda proprietà del cespite immobiliare, il cui valore veniva quantificato dalle stesse parti contraenti nell'atto di trasferimento in complessivi euro 44.821,35 (compresivi di abitazione ed adiacente terreno), e che all'esito della espletata consulenza tecnica risulta invece essere di circa euro 200.000,00 per l'abitazione e di circa euro 6.500,00 per il terreno, risulta sproporzionata rispetto al prevedibile valore della controprestazione assistenziale stimata in via esemplificativa in complessivi euro 850,00 annui.
In proposito deve perciò anche tenersi conto, oltre alle ridotte aspettative di vita della Sig. Pt_2 determinate dall'età avanzata, che la stessa godeva di un trattamento pensionistico mensile di circa euro 1.150,00 e viveva in una abitazione di sua proprietà – di cui dopo il contratto avrebbe comunque mantenuto l'usufrutto fino alla morte - e che, pertanto, poteva tranquillamente far fronte alle proprie necessità. Tale circostanza, peraltro, non contestata dalle convenute andava a ridurre ulteriormente l'apporto che le stesse avrebbero mai potuto rendere, anche in considerazione del fatto che una delle vitalizianti, in particolare la Sig.ra conviveva da anni con la madre (vitaliziata) Controparte_1 unitamente alla propria famiglia.
Ne deriva, pertanto, che nel caso di specie, era ben possibile valutare guadagni e perdite – queste ultime di gran lunga superiori per la vitaliziata - al momento di tale operazione, e, quindi, è indubbio che emerga una palese ed enorme sproporzione tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dalle vitalizianti, il cui rischio assunto al momento della stipulazione era sicuramente ridotto se parametrato all'aspettativa di vita della vitaliziata ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio. Detto macroscopico squilibrio tra le rispettive prestazioni esclude, dunque, l'esistenza di un rischio reciproco ed equivalente fra i contraenti all'atto della stipulazione, per cui deve ritenersi fondata la domanda, formulata dall'attore, di nullità del contratto per mancanza di alea.
L'assenza di causa, quindi, determina ex lege la nullità negoziale ex art. 1418, co. 2, c.c., con accoglimento della domanda principale attorea, assorbito quindi l'esame della domanda subordinata di simulazione contrattuale.
Resterebbe, in astratto, da valutare la convertibilità del negozio nullo ai sensi dell'art. 1424 c.c. in donazione modale – quale presupposto logico al fine di stabilire la possibilità di addivenire ad una pronuncia di riduzione per lesione della legittima prima della divisione ereditaria - poiché a mente della predetta disposizione codicistica “Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità”.
Sul punto va tenuto conto che, nonostante il tenore letterale della disposizione lascerebbe intendere che la conversione debba essere rilevata d'ufficio in quanto il giudizio di nullità non potrebbe perciò prescindere dall'accertamento di un effetto legale che preclude la pronuncia di nullità del contratto convertito, l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità – cui questo Tribunale intende aderire e far proprio – ritiene, invece, che il giudice non sia tenuto d'ufficio a esaminare la questione della possibile conversione del negozio accertato come nullo (sul punto Cass. n. 10498/2001), seppur risulti sufficiente che una parte solleciti il relativo esame (cfr. Cass. n. 6633/2012, Cass. n.
17905/2018) e che tale sollecito possa ravvisarsi anche nel contenuto complessivo di tutti gli atti processuali di parte.
In questa prospettiva, alcun sollecito sul punto, neppure generico, si può rinvenire nelle difese delle convenute, dal cui contegno può, peraltro, evincersi la contraria volontà di qualificare il contratto quale donazione modale, restando pertanto preclusa qualsiasi indagine sulla conversione dello stesso.
Considerato ciò, è evidente che, non avendo mai prodotto effetti il contratto di vitalizio assistenziale sopra dichiarato nullo, i beni di cui all'atto per Notar del 10.01.2017, Rep. N. 189, Persona_1
Racc. n. 144, registrato a Vallo della Lucania il 11.01.2017 al n. 82/1T e trascritto a Potenza il
12.01.2017 ai nn. 503/445 e precisamente la nuda proprietà della sua abitazione (identificata in
N.C.E.U. al fg. N. 33 del Comune di MA) e dell'annesso terreno (identificato in N.C.T. al medesimo fg. N. 33, part. n. 49) non sono mai fuoriusciti dal patrimonio della de cuius e rientrano, pertanto, nella massa ereditaria di cui alla domanda di divisione.
È evidente, pertanto, che la causa deve proseguire rispetto alle ulteriori domande, per cui, come da separata ordinanza, si dispone il prosieguo del giudizio. Il regolamento delle spese di lite, nonché della consulenza tecnica, va riservato all'esito della decisione definitiva della controversia.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro in composizione collegiale non definitivamente pronunciando:
• dichiara nullo l'atto di vitalizio per Notar del 10.01.2017, Rep. N. 189, Persona_1
Racc. n. 144;
• dichiara aperta la successione legittima di nata a [...] il Parte_2
16.03.1925 ed ivi deceduta in data 15.01.2018;
• rimette la causa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio ai fini della decisione sulle altre domande;
• spese al definitivo.
Lagonegro, 8 ottobre 2025
Il Presidente/Relatore
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 346/2019 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Cesare Albanese, presso il cui studio, sito in MA (Pz), alla Via Spassiarella n. 2, è elettivamente domiciliato
-attore-
e
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), entrambe rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Tiziana C.F._3
Albanese, presso il cui studio, in Sapri (Sa) al Corso Umberto I n. 21, sono elettivamente domiciliate
-convenute-
Oggetto: istituti relativi alle successioni;
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Sig. citava in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, le germane Sigg.re e per ivi sentire Controparte_2 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: - “ dichiarare nullo il contratto per notar (rep. n. 189 - raccolta n. 144) Persona_1 intercorso in data 10.01.2017 tra la defunta e le figlie e Parte_2 CP_1
- registrato a Vallo della Lucania (Sa) l'11.01.2017 al n. 82/1T e trascritto Controparte_2
a Potenza il 12.01.2017 ai nn. 503/445 - per difetto di causa, e, dichiarata aperta la successione ab intestato della sig.ra , includere nella massa ereditaria anche i beni Pt_2 immobili trasferiti con il suddetto contratto nullo, non essendo mai usciti dal patrimonio della de cuius, nonché i frutti maturati dalla data del decesso, e procedere alla divisione ereditaria, riconoscendo all'attore la sua quota, pari ad 1/3 della massa da dividersi;
- in subordine, accertare e dichiarare che il predetto contratto dissimula una donazione lesiva della quota di legittima dell'attore e disporre la reintegrazione della quota riservata al legittimario mediante la riduzione della medesima donazione, con i frutti Parte_1 dall'apertura della successione, e procedere alla divisione ereditaria;
- accertare e dichiarare, altresì, che il saldo, alla data della morte della sig.ra , del Pt_2 libretto di deposito postale n. 48598212, pari ad € 17.876,56, è parte dell'asse ereditario da dividersi, condannando la convenuta a reintegrare la massa della Controparte_1 suddetta somma, nell'ipotesi in cui quest'ultima non fosse più disponibile sul predetto libretto di deposito;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse che i fondi giacenti sul predetto libretto siano stati donati, anche in parte, dalla sig.ra alla Parte_2 convenuta , accertare e dichiarare che la ritenuta donazione è lesiva della Controparte_1 quota di legittima dell'attore e, per l'effetto, disporre la reintegrazione della quota riservata al legittimario mediante la riduzione della ritenuta donazione, con i frutti Parte_1 dall'apertura della successione, e procedere alla divisione ereditaria, condannando le convenute a versare all'attore la somma necessaria alla suddetta reintegrazione;
- accertare e dichiarare, inoltre, che costituisce parte dell'asse ereditario da dividersi la quota appartenuta alla sig.ra del valore nominale dei buoni fruttiferi postali nn. Pt_2
11253410, 13521190, 13521195 e 14793870 e relativi interessi, condannando le convenute
e a reintegrare la massa della suddetta somma;
Controparte_1 Controparte_2
- accertare e dichiarare, infine, il diritto dell'attore alla sua quota quale cointestatario del valore nominale dei buoni fruttiferi postali nn. 11253410, 13521190, 13521195 e 14793870, pari ad € 2.500,00, nonché degli interessi, e condannare le convenute al pagamento in suo favore della predetta somma, oltre interessi maturati e maturandi;
- con vittoria delle spese di lite, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”. Il predetto attore, a sostegno delle proprie conclusioni, premesso di essere, unitamente alle germane ed erede legittimo della compianta madre, Sig.ra CP_2 CP_1 Parte_2 deceduta in MA in data 15.01.2018 senza lasciare testamento, rappresentava di aver appreso all'indomani della morte della madre che la stessa, un anno prima della morte, in data 10.01.2017, all'età di quasi 92 anni, aveva stipulato con le altre due figlie, ed un contratto CP_2 CP_1 di vitalizio con il quale aveva trasferito loro, riservandosene l'usufrutto vita natural durante, la nuda proprietà della sua abitazione (identificata in N.C.E.U. al fg. N. 33 del Comune di MA) e dell'annesso terreno (identificato in N.C.T. al medesimo fg. N. 33, part. n. 49), pattuendo come corrispettivo l'obbligazione delle stesse figlie a prestarle assistenza morale e materiale, per una spesa complessiva quantificata in euro 850,00 annui.
Rappresentava, inoltre, di aver appreso anche che le predette sorelle, all'indomani della morte della madre, avevano provveduto ad incassare 4 buoni fruttiferi postali - nn. 11253410, 13521190,
13521195 e 14793870 - del valore nominale di € 2.500,00 cadauno, cointestati alla madre ed a loro tre figli, senza il suo consenso e senza riconoscergli né la sua quota quale cointestatario, né la sua quota quale erede della madre, nonché che in data 06.12.2017, appena un mese prima della morte della madre, il saldo del libretto di deposito postale n. 46948950, da sempre cointestato alla madre e ai tre figli, avente un saldo di euro 20.790,00 era stato trasferito, a sua insaputa e senza il suo consenso, sul libretto di deposito n. 48598212, cointestato solo alla madre ed alla sorella CP_1
Pertanto, il Sig. , ritenendosi leso nei suoi diritti, provvedeva, per il tramite del proprio CP_1 procuratore, a diffidare le sorelle a versargli la sua quota quale cointestatario e quale coerede del valore nominale dei suddetti quattro buoni fruttiferi postali e degli interessi maturati, nonché la sua quota ereditaria dell'intero saldo, alla data della morte della sig.ra , del libretto di deposito Pt_2 postale n. 48598212, trattandosi di fondi di esclusiva proprietà della madre, perché su quel libretto confluiva esclusivamente il suo trattamento pensionistico, nonché rivendicava la sua quota ereditaria sull'abitazione della defunta madre ed annesso terreno, ritenendo nullo per difetto di causa il summenzionato contratto di vitalizio o, comunque, dissimulante una donazione, con conseguente lesione della sua quota di legittima, considerato che la Sig.ra non aveva lasciato ulteriori Pt_2 beni.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 11.06.2019, si costituivano in giudizio le convenute, Sigg.re e contestando le avverse pretese, poiché Controparte_1 Controparte_2 infondate in fatto ed in diritto, ed eccependo: 1) l'improcedibilità della domanda di simulazione, nonché di riduzione della ritenuta donazione dissimulata, per difetto di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario;
2) la nullità dell'atto di citazione, per indeterminatezza dell'oggetto e per la mancata indicazione della invocata lesione della quota di legittima;
3) e nel merito, l'infondatezza delle domande proposte, sia in fatto che in diritto.
In particolare, quanto al merito, in ordine alla eccezione di nullità dell'atto per Notar Persona_1 del 10.01.2017, Rp. N. 189, racc. 144, registrato a Vallo della Lucania l'11.01.2017 al n. 82/1T e trascritto a Potenza il 12.01.2017 ai nn.. 503/445, con il quale la Sig.ra cedeva la nuda Pt_2 proprietà della propria casa nonché l'annesso terreno adiacente alle figlie e Controparte_1 riservandosi l'usufrutto vita natural durante e impegnando le vitalizianti all'obbligo Controparte_2 di provvedere al suo mantenimento e di prestarle assistenza morale e materiale, le convenute rappresentavano che lo stesso fosse pienamente valido ed efficace, poiché l'età avanzata della vitaliziata non lasciava comunque presagire una morte imminente, date le ottimali condizioni di salute, ed inoltre non poteva ravvisarsi alcuna sproporzione tra il valore dei cespiti ceduti e le prestazioni dovute dalle vitalizianti, posto che il valore effettivo dei beni ceduti doveva stimarsi intorno alla somma di euro 44.821,35, mentre il controvalore delle prestazioni assistenziali e di mantenimento pari ad euro 127.550,00. Parimenti infondata, secondo la prospettazione delle convenute, doveva ritenersi anche la subordinata eccezione di simulazione del predetto contratto di vitalizio del 10.01.2017, poiché difettava l'animus donandi.
Quanto poi alla domanda di divisione del saldo del libretto di deposito postale n. 48598212 (sul quale erano confluite somme derivanti dal libretto postale n. 46948950 cointestato alla Sig.ra Pt_2 unitamente ai tre figli), le argomentazioni di parte attrice, secondo le convenute, erano prive di alcun pregio poiché la titolarità dello stesso era sempre stata delle sole Sig.ra e Pt_2 Controparte_1 per cui l'unica pretesa che il Sig. poteva vantare era solo sul 50% del saldo spettante alla CP_1 compianta madre, non potendo tale atto rappresentare una donazione indiretta della madre alla figlia.
Peraltro, le convenute rappresentavano che lo stesso Sig. , circa un mese prima del decesso CP_1 della madre, aveva prelevato dal libretto postale n. 46948950, nelle date 05.12.2017 e 06.12.2017, la somma complessiva di euro 1.200,00 all'insaputa della madre e delle due sorelle, per cui, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di riduzione suddetta, le convenute chiedevano di procedere alla riduzione anche di tale donazione effettuata nei confronti del fratello.
Infine, quanto alla domanda di divisione del denaro dei 4 buoni fruttiferi postali, le convenute rappresentavano di non aver mai negato al fratello, odierno attore, la quota di sua spettanza, seppur ridotta della quota lui spettante per le spese funerarie sostenute per la madre, dichiarandosi disponibili a versarli la somma complessiva di euro 1.453,86.
Pertanto, concludevano rassegnando le seguenti conclusioni: “IN RITO:
1. Dichiarare
l'improcedibilità della domanda, per difetto di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario;
2. Dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto e per la mancata indicazione della lesione della quota di legittima invocata. NEL MERITO:
1. Rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto.
2. Condannare parte attrice al pagamento in favore delle convenute delle spese e competenze di giudizio.”.
All'esito dell'udienza del 17.09.2019, il Giudice, rilevata la regolare instaurazione del contraddittorio, rigettava l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e si riservava sull'ulteriore eccezione di improcedibilità.
Con ordinanza, resa a scioglimento della suddetta riserva, il Giudice, ribadita l'infondatezza della eccezione di nullità dell'atto di citazione, rigettava anche l'eccezione di improcedibilità della domanda, poiché l'art. 546 c.c. inibisce la proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati disposti dal de cuius al legittimario che non ha accettato l'eredità con beneficio di inventario
“salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorchè abbiano rinunziato all'eredità”, circostanza ricorrente nel caso di specie.
Concessi ed espletati i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., la causa veniva istruita in via documentale ed a mezzo consulenza tecnica a firma dell'ing. (che depositava il Persona_2 proprio elaborato peritale in data 22.04.2022).
All'esito dell'udienza cartolare del 03.05.2022, il Giudice, viste le note depositate dalle parti ed esaminate le rispettive richieste, rilevata la completezza ed esaustività della Ctu, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 20.12.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Mutata la persona fisica del giudicante, dopo alcuni rinvii allo stato per esigenze di ruolo, all'esito dell'udienza cartolare del 09.07.2024, il Giudice, ritenuta l'opportunità di rinviare il procedimento per la comparizione delle parti in presenza, considerate le deduzioni e le eccezioni delle parti contenute nelle note di trattazione depositate entro il termine assegnato, rinviava per la comparizione delle parti all'udienza del 22.10.2024, all'esito della quale la causa veniva rinviata – con ordinanza dell'11.11.2024 resa a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza - per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 05.05.2025.
Precisate le conclusioni all'udienza del 05.05.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, letti gli artt. 189 e 190 c.p.c., riservava la causa in decisione al Collegio, assegnando alle parti – con decorrenza dalla comunicazione – giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Tutto ciò premesso in fatto, prima di entrare nel merito della res controversa, appare opportuno ribadire, in via preliminare, che non meritano accoglimento le eccezioni di improcedibilità della domanda di simulazione dell'atto per Notar del 10.01.2017 della conseguente Persona_1 azione di riduzione della ritenuta donazione dissimulata proposte da controparte, per difetto di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, né l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione della invocata lesione della quota di legittima.
Invero, con riguardo alla prima eccezione di improcedibilità, la stessa risulta destituita di ogni fondamento, poiché l'art. 546 c.c. inibisce la proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati disposti dal de cuius al legittimario che non abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario “salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorchè abbiano rinunziato all'eredità”, circostanza che, appunto, ricorre pienamente nel caso di specie.
Parimenti infondata risulta anche l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per mancata quantificazione del valore della lesione di legittima, poiché, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, deve escludersi che al fine del soddisfacimento del requisito di cui all'art. 163 n. 4 c.p.c. sia necessario che chi agisce in riduzione quantifichi numericamente la lesione. Sul punto si richiama la pronuncia n. 18199 del 02.09.2020 Corte di Cassazione, secondo la quale “Nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario, ancorché abbia l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva.”. In senso analogo anche Cass. n. 17926 del 27/08/2020: “La sussistenza di oneri di deduzione a carico del legittimario che agisce in riduzione non implica la necessità di precisare nella domanda l'entità monetaria della lesione, occorrendo, piuttosto, che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima.”
Orbene, nella fattispecie concreta in esame, l'attore ha indicato, sebbene genericamente, un ipotetico relictum costituito dai buoni fruttiferi postali, dal libretto di deposito postale e dai beni oggetto del contratto di vitalizio da restituire in caso di dichiarazione di nullità del contratto ed ha indicato, altresì, un ipotetico donatum costituito dai medesimi beni oggetto del contratto di vitalizio ove fosse invece riconosciuta la natura simulata dello stesso. Pertanto, si ritiene che tali allegazioni, seppur non precise dal punto di vista quantitativo, siano sufficienti ai fini della valida instaurazione della lite, come si desume dalla completezza delle difese delle convenute. Passando al merito della controversia, ritiene il Collegio che la domanda di nullità del contratto di vitalizio, di cui all'atto per Notar del 10.01.2017, Rep. N. 189, Racc. n. 144, Persona_1 registrato a Vallo della Lucania il 11.01.2017 al n. 82/1T e trascritto a Potenza il 12.01.2017 ai nn.
503/445, è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
Va premesso che, secondo consolidata giurisprudenza, il vitalizio alimentare, con il quale una parte si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della attribuzione di altri beni od utilità,
a fornire all'altra parte vitto, alloggio ed assistenza, per tutta la durata della vita ed in correlazione ai suoi bisogni, è un contratto atipico, autonomo e distinto da quello, nominato, di rendita vitalizia di cui all'art. 1872 c.c.: i due negozi, omogenei quanto al profilo della aleatorietà, si differenziano perché, nella rendita alimentare, le obbligazioni dedotte nel rapporto hanno ad oggetto prestazioni assistenziali di dare prevalentemente fungibili (e, quindi, assoggettabili, quanto alla relativa regolamentazione, alla disciplina degli obblighi alimentari dettata dall'art. 433 cod. civ.), mentre nel vitalizio alimentare le obbligazioni contrattuali hanno come contenuto prestazioni (di dare e di fare) in parte di carattere accentuatamente spirituale e, in ragione di ciò, eseguibili unicamente da un vitaliziante specificamente individuato alla luce delle sue proprie qualità personali (Sez. U, Sentenza
n. 8432 del 18/08/1990, Sez. 2, Sentenza n. 8854 dell'8/09/1998).
Nel contratto atipico di vitalizio alimentare o assistenziale, l'aleatorietà, che ne costituisce elemento essenziale, va accertata con riguardo al momento della conclusione del contratto stesso, il quale è caratterizzato dalla incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza in relazione al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante (dipendenti non soltanto dalla sopravvivenza del beneficiario, ma anche dalle sue condizioni di salute, il cui peggioramento implica un aggravio delle cure) e il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio ( Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14796 del 24/06/2009).
È stato ulteriormente evidenziato che, nel contratto atipico di vitalizio alimentare o assistenziale, l'alea
è più accentuata rispetto al contratto di rendita vitalizia configurato dall'art. 1872 c.c., in quanto le prestazioni non sono predeterminate nel loro ammontare, ma variano, giorno per giorno, secondo i bisogni (anche in ragione dell'età e della salute) del beneficiario (Cass. sez. 1, 9- 10-1996 n. 8825).
Con riferimento all'età e allo stato di salute, l'alea è esclusa soltanto se, al momento della conclusione, il beneficiario era affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, e che ne abbia in effetti provocato la morte dopo breve tempo, ovvero se il beneficiario abbia un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile.
Pertanto, è necessario indagare la possibilità, al momento della stipula, di un giudizio prognostico circostanziato intorno alla probabile durata della sopravvivenza del vitaliziato, tale da compromettere il sinallagma contrattuale alla luce del tenore delle prestazioni a carico di ciascuna parte (Cass. n.
25264/2017).
Rapportando le suesposte coordinate di diritto nel caso di specie, si rileva che il requisito della aleatorietà, quale elemento essenziale del contratto, apprezzabile al momento della sua conclusione, non sussiste, proprio in considerazione dell'avanzata età della vitaliziata. Infatti, dalla documentazione versata in atti, risulta che la Sig. al momento della stipula Parte_2
(10.01.2017) aveva l'età di quasi 92 anni e decedeva l'anno successivo (15.01.2018).
Tale elemento, rapportato al sinallagma contrattuale, rende evidente come l'attribuzione previsa in favore delle vitalizianti convenute rappresenti una prestazione sproporzionata dal punto di vista economico rispetto al valore economico della controprestazione di assistenza, tenuto conto delle ridotte aspettative di vita della Sig. , in ragione dall'età avanzata dalla quale si poteva ben Pt_2 presumere al momento della stipula che la morte della stessa sarebbe stata imminente o comunque non troppo lontana nel tempo, considerato che aveva già superato di gran lunga l'aspettativa di vita media della popolazione nazionale.
Infatti, la cessione della nuda proprietà del cespite immobiliare, il cui valore veniva quantificato dalle stesse parti contraenti nell'atto di trasferimento in complessivi euro 44.821,35 (compresivi di abitazione ed adiacente terreno), e che all'esito della espletata consulenza tecnica risulta invece essere di circa euro 200.000,00 per l'abitazione e di circa euro 6.500,00 per il terreno, risulta sproporzionata rispetto al prevedibile valore della controprestazione assistenziale stimata in via esemplificativa in complessivi euro 850,00 annui.
In proposito deve perciò anche tenersi conto, oltre alle ridotte aspettative di vita della Sig. Pt_2 determinate dall'età avanzata, che la stessa godeva di un trattamento pensionistico mensile di circa euro 1.150,00 e viveva in una abitazione di sua proprietà – di cui dopo il contratto avrebbe comunque mantenuto l'usufrutto fino alla morte - e che, pertanto, poteva tranquillamente far fronte alle proprie necessità. Tale circostanza, peraltro, non contestata dalle convenute andava a ridurre ulteriormente l'apporto che le stesse avrebbero mai potuto rendere, anche in considerazione del fatto che una delle vitalizianti, in particolare la Sig.ra conviveva da anni con la madre (vitaliziata) Controparte_1 unitamente alla propria famiglia.
Ne deriva, pertanto, che nel caso di specie, era ben possibile valutare guadagni e perdite – queste ultime di gran lunga superiori per la vitaliziata - al momento di tale operazione, e, quindi, è indubbio che emerga una palese ed enorme sproporzione tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dalle vitalizianti, il cui rischio assunto al momento della stipulazione era sicuramente ridotto se parametrato all'aspettativa di vita della vitaliziata ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio. Detto macroscopico squilibrio tra le rispettive prestazioni esclude, dunque, l'esistenza di un rischio reciproco ed equivalente fra i contraenti all'atto della stipulazione, per cui deve ritenersi fondata la domanda, formulata dall'attore, di nullità del contratto per mancanza di alea.
L'assenza di causa, quindi, determina ex lege la nullità negoziale ex art. 1418, co. 2, c.c., con accoglimento della domanda principale attorea, assorbito quindi l'esame della domanda subordinata di simulazione contrattuale.
Resterebbe, in astratto, da valutare la convertibilità del negozio nullo ai sensi dell'art. 1424 c.c. in donazione modale – quale presupposto logico al fine di stabilire la possibilità di addivenire ad una pronuncia di riduzione per lesione della legittima prima della divisione ereditaria - poiché a mente della predetta disposizione codicistica “Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità”.
Sul punto va tenuto conto che, nonostante il tenore letterale della disposizione lascerebbe intendere che la conversione debba essere rilevata d'ufficio in quanto il giudizio di nullità non potrebbe perciò prescindere dall'accertamento di un effetto legale che preclude la pronuncia di nullità del contratto convertito, l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità – cui questo Tribunale intende aderire e far proprio – ritiene, invece, che il giudice non sia tenuto d'ufficio a esaminare la questione della possibile conversione del negozio accertato come nullo (sul punto Cass. n. 10498/2001), seppur risulti sufficiente che una parte solleciti il relativo esame (cfr. Cass. n. 6633/2012, Cass. n.
17905/2018) e che tale sollecito possa ravvisarsi anche nel contenuto complessivo di tutti gli atti processuali di parte.
In questa prospettiva, alcun sollecito sul punto, neppure generico, si può rinvenire nelle difese delle convenute, dal cui contegno può, peraltro, evincersi la contraria volontà di qualificare il contratto quale donazione modale, restando pertanto preclusa qualsiasi indagine sulla conversione dello stesso.
Considerato ciò, è evidente che, non avendo mai prodotto effetti il contratto di vitalizio assistenziale sopra dichiarato nullo, i beni di cui all'atto per Notar del 10.01.2017, Rep. N. 189, Persona_1
Racc. n. 144, registrato a Vallo della Lucania il 11.01.2017 al n. 82/1T e trascritto a Potenza il
12.01.2017 ai nn. 503/445 e precisamente la nuda proprietà della sua abitazione (identificata in
N.C.E.U. al fg. N. 33 del Comune di MA) e dell'annesso terreno (identificato in N.C.T. al medesimo fg. N. 33, part. n. 49) non sono mai fuoriusciti dal patrimonio della de cuius e rientrano, pertanto, nella massa ereditaria di cui alla domanda di divisione.
È evidente, pertanto, che la causa deve proseguire rispetto alle ulteriori domande, per cui, come da separata ordinanza, si dispone il prosieguo del giudizio. Il regolamento delle spese di lite, nonché della consulenza tecnica, va riservato all'esito della decisione definitiva della controversia.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro in composizione collegiale non definitivamente pronunciando:
• dichiara nullo l'atto di vitalizio per Notar del 10.01.2017, Rep. N. 189, Persona_1
Racc. n. 144;
• dichiara aperta la successione legittima di nata a [...] il Parte_2
16.03.1925 ed ivi deceduta in data 15.01.2018;
• rimette la causa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio ai fini della decisione sulle altre domande;
• spese al definitivo.
Lagonegro, 8 ottobre 2025
Il Presidente/Relatore
Dott.ssa Antonella Tedesco