Articolo 77 della Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 70Articolo 72 bis
Versione
1 giugno 1983
Art. 77.
Gli articoli da 404 a 413 del codice civile sono abrogati. Per le affiliazioni gia' pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui all' articolo 87 del codice civile .
Entrata in vigore il 1 giugno 1983
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