Articolo 19 della Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 18Articolo 21
Versione
1 giugno 1983
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Versione
7 febbraio 2014
Art. 19.

Durante lo stato di adottabilita' e' sospeso l'esercizio della ((responsabilita' genitoriale))
Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove gia' non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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