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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 18/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 989/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Lagonegro Sezione Civile, dott. Giuseppe Izzo, all'esito dell'udienza di discussione del 17.02.2025, la cui trattazione è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 989 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari con- tenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione ex artt. 22 ss., legge n. 689/1981
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, congiun- Parte_1 C.F._1
tamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti Francesco Chiappetta e
Gemma Guerrera, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco
Chiappetta, in Scalea (CS), al Viale Primo Maggio 32,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona dell'avv. Patrick Suglia, in qualità di Segreta-
[...]
rio Generale, domiciliato in ragione della carica in Potenza al Corso XVIII Agosto 34, legittimato alla rappresentanza e difesa in giudizio ai sensi dell'art. 26 comma 2 lettera m) dello Statuto Camerale approvato con deliberazione del Consiglio n. 8 del 17 di- cembre 2018 (C.F. ), C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.09.2023, ha spiegato opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 952/2023 - recante provvedimento di confisca della
1
merce oggetto del sequestro amministrativo del 02.08.2023, 5733/2023 – 1 - emessa a suo carico dalla Camera di Commercio della in data 21.08.2023, notificata CP_1 in pari data, per violazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 2 L. 122/92, recante disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione, per avere il trasgressore esercitato l'attività di autoriparazione sen- za previa iscrizione nell'apposito registro.
A fondamento dell'opposizione il ha premesso, in punto di fatto: Parte_1
- che in data 29.07.2023, militari appartenenti alla Guardia di Finanza di Maratea, per- correndo c.da Turchio, nel Comune di Trecchina, rilevavano la presenza di un capan- none, ubicato in prossimità di un'abitazione privata, rilevando altresì la presenza di un'autovettura Fiat 500 X targata FE684NC, nonché la presenza lungo la strada di co- pertoni usati;
- che gli stessi decidevano di procedere ad accertamento per verificare la presenza di attività commerciali;
- che i militari, giunti sul posto, ed ottenuta la presenza del signor , Controparte_2
chiedevano allo stesso di riferire notizie circa la proprietà, la tipologia e la disponibili- tà dei locali;
lo stesso comunicava che l'abitazione era stata donata al figlio Parte_1
;
[...]
- che nel verbale delle operazioni compiute il 29.07.2023 si evidenziava che il manu- fatto si presentava chiuso su quattro lati, due in muratura e due con struttura metalli- ca ancorata al suolo, con porta scorrevole..all'interno erano presenti due autovetture in manutenzione e varie attrezzature;
le autovetture non erano dotate di targa;
- che, in data 31.07.2023, i militari appartenenti alla GDF di Maratea, si recavano nuovamente presso la proprietà ed accertavano la presenza di un capannone Parte_1
di mq 70,92, dove risulta presente un'autofficina dotata di beni strumentali di attrezzi per l'esercizio dell'attività, il manufatto era stato realizzato in parte in blocchi con ve- trate in plexiglas, sul quale era poggiato un tetto di copertura con il perimetro di me- tri lineari 20,50; all'interno erano presenti due autovetture in riparazione Fiat 500 targata pz323166 di proprietà di , nonché l'autovettura Toyota Yaris, CP_3
targata bh116jl, di proprietà di ; Parte_2
- che sempre con verbale del 31.07.2023, i militari davano atto che presso l'ufficio
di Trecchina non risulta esistente alcuna comunicazione di attività relativa Pt_3 all'attività di autoriparazione;
- che i verbalizzanti ritenevano che il signor esercitasse l'attività di Parte_1
2
autoriparazione in assenza dei titoli abilitativi previsti dalla legge e procedevano a contestare la violazione degli articoli 6 e 7 della legge 122/1992, i locali summenzio- nati venivano cautelati mediante l'apposizione di fil di ferro, dunque sottoposti a se- questro amministrativo;
- che i militari provvedevano altresì a sottoporre a sequestro le attrezzature raffigurate nel fascicolo fotografico e provvedendo ad effettuare gli avvisi come per legge;
- che con ordinanza ingiunzione n. 2023/952, del 21.08.2023, notificata in pari data a mezzo PEC, la della , servizio regolamentazione del Controparte_1 CP_1
mercato, ufficio sanzioni, ordinava la confisca della merce oggetto del sequestro am- ministrativo del 02.08.2023, 5733/2023-1, contestando la violazione della legge
122/1992 art 10, co., 2.
Tutto ciò premesso, il ha spiegato i seguenti motivi di opposizione: 1) ille- Parte_1 gittimità dell'ordinanza impugnata per insussistenza dell'illecito contestato e difetto di prova circa la sua commissione;
2) illegittimità dell'ordinanza impugnata per carenza di motivazione.
Si è costituita la Controparte_4
, la quale, nel contestare integralmente i motivi di opposizione, ritenendoli del
[...]
tutto infondati, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese di lite.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. emesso in data 28.03.2024, disattesa la ri- chiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, nonché di riunione del presente procedimento al giudizio n. 230/2024 R.G., la causa, ritenuta matura per la decisione, stante la genericità e la irrilevanza ai fini del decidere della prova testimoniale articolata da parte ricorrente, veniva rinviata per discussione all'udienza del 17.02.2025, con termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
All'esito della discussione a mezzo scambio di note di trattazione scritte ex art. 127-ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17.02.2025, la causa viene, dunque, decisa nei seguenti termini.
L'opposizione è infondata per quanto infra si dirà.
Al riguardo si osserva preliminarmente che la L. n. 122/1992 disciplina, all'art. 1, l'atti- vità di autoriparazione prescrivendo quanto segue: “
1. Al fine di raggiungere un più ele- vato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente legge disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori,
3
macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di co- se, di seguito denominata <>.
2. Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che de- vono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l'attività di commer- cio di veicoli.
3. Ai fini della presente legge l'attività di autoriparazione si distingue nel- le attività di: a) meccanica e motoristica;
b) carrozzeria;
c) elettrauto;
d) gommista”.
Invece, il successivo art. 2 (Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione) della citata legge recita: “
1.Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente leg- ge, un registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione. Il registro è articola- to in quattro sezioni, ciascuna relativa ad una delle attività di cui al comma 3 dell'arti- colo 1, e in un elenco speciale delle imprese di cui all'articolo 4. 2. L'esercizio dell'atti- vità di autoriparazione è consentito esclusivamente alle imprese iscritte nel registro di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni vigenti comunque riferibili all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, ivi comprese quelle in tema di autorizza- zioni amministrative, di tutela dagli inquinamenti e di prevenzione degli infortuni. 3.
Ciascuna impresa può essere iscritta in una o più sezioni del registro di cui al comma l, in relazione all'attività effettivamente esercitata. Non è consentito esercitare attività di autoriparazione che non siano di pertinenza della o delle sezioni del registro di cui al comma 1 in cui l'impresa è iscritta, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali
o accessorie rispetto all'attività principale”.
Di conseguenza, l'art. 10 della L.n. 122/1992 (Vigilanza e sanzioni) prevede che: “2.
L'esercizio dell'attività di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta nel regi- stro di cui all'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimilioni a lire trentamilioni e con la confisca delle attrezzature e del- le strumentazioni utilizzate per l'attività illecita.
3. L'esercizio, da parte di una impresa, di attività di autoriparazione di pertinenza di sezioni del registro di cui all'articolo 2 diverse da quella in cui l'impresa è iscritta è punito, salvo il caso di operazioni stretta-
4
mente strumentali o accessorie rispetto all'attività principale, con la sanzione ammini- strativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita. Se la violazione sia ripetuta, si fa luogo alla cancellazione dell'impresa dal registro di cui all'articolo 2”.
Orbene, con il primo motivo di opposizione, l'opponente ha evidenziato come l'Amministrazione avrebbe errato nella qualificazione fattuale e giuridica della vicenda, non fornendo alcuna prova in ordine all'ipotizzata attività abusiva di natura commercia- le.
Sotto tale aspetto, l'opposizione è infondata.
Invero, con la produzione della documentazione in atti e, segnatamente, con l'elenco dei numerosissimi beni rinvenuti, inventariati, sequestrati e confiscati - tutti utensili e mac- chinari specifici del settore (ad esempio, per citarne alcuni, compressore, saldatrice, ra- strelliera, giraviti, morse da banco, porta utensili) - , in uno alla descrizione dello stato Contr dei luoghi come rinvenuto (due autoveicoli – Fiat 500 tg. PZ323166 e TOYOTA
tg. BH116JL – di proprietà di soggetti terzi, in fase di manutenzione, con targa
[...] smontata), l'opposta ha assolto all'onere della prova sulla stessa gravante poiché dal complesso dei documenti prodotti e, dunque, dall'elenco dei beni rinvenuti emergono indizi certamente gravi, precisi e concordanti da cui inferire lo svolgimento dell'attività di autoriparazione.
Ed infatti, in un caso del tutto simile a quello di cui qui si discute, la Suprema Corte ha espresso il seguente principio: “La presenza di tutta l'attrezzatura tipica di un'officina costituisce elemento presuntivo dello svolgimento di attività di autoriparazione, con conseguente applicabilità della sanzione amministrativa prevista dall'art. 10 l. 5 feb- braio 1992 n. 122, in caso di mancata iscrizione nel registro previsto dall'art. 2” (cfr.
Cassazione civile sez. II, 21/12/2011, n.28036, nella quale si afferma che “il ragiona- mento presuntivo svolto dal giudice di pace, che ha valorizzato, quale elemento noto, la presenza nel locale del ricorrente di tutta l'attrezzatura tipica di un'officina per desu- merne la convinzione dello svolgimento dell'attività di autoriparazioni in assenza della prescritta autorizzazione, è logico, congruente e del tutto immune dai denunciati vizi di violazione di legge, non risultando violato alcuno dei principi in tema di prova presun- tiva e di efficacia probatoria dei verbali degli agenti accertatori”).
Di contro, l'opponente non ha assolto all'onere di dimostrare il contrario: in disparte la genericità e, soprattutto, il carattere valutativo delle circostanze articolate nei capitoli di
5
prova, non può verosimilmente sostenersi che gli attrezzi rinvenuti rappresentino “la semplice esplicazione di un hobby non vietato da alcuna norma” (cfr. pag. 4 ricorso), tenuto conto non solo dei numerosi strumenti professionali – e così organizzati- rinve- nuti, ma anche del tipo di macchine smontate e in lavorazione (non d'epoca); mentre del tutto irrilevante è che si trattassero di veicoli di familiari o amici, giacché tanto non esclude, all'evidenza, l'espletamento in sé abusivo della professione.
Anche le doglianze relative alla motivazione dell'ordinanza-ingiunzione sono infondate.
Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 689 del 1981 di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va, infatti, individuato in fun- zione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tu- tela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve conside- rarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdiziona- le. Inoltre, è ammissibile la motivazione "per relationem", mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (cfr. Cass. civ.
n. 20189 del 22/07/2008; Cass civ. n. 17345 del 23/07/2009).
Nel caso in esame, l'ordinanza ingiunzione, oltre a indicare la normativa violata e la condotta contestata, richiama gli estremi gli estremi del verbale di accertamento e se- questro amministrativo del 01.08.2023, regolarmente notificato, motivo per il quale, in applicazione delle coordinate ermeneutiche di cui sopra, deve ritenersi senz'altro soddi- sfatto l'obbligo di motivazione da parte dell'opposta.
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva (in misura prossima ai valori medi dei parametri di cui alla tabella allegata al DM Giustizia 10 marzo 2022 n. 147 per le fa- si, effettivamente in corso di giudizio occorse, di studio, introduttiva e decisoria, di cui allo scaglione afferente cause di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, ecce- zione e deduzione respinta, così provvede:
- respinge integralmente il ricorso proposto da e, conferma, per Parte_1
l'effetto, l'ordinanza-ingiunzione opposta;
- condanna al pagamento delle spese processuali dalla Camera di Parte_1
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della nel presente CP_1
6
giudizio affrontate, che in favore della stessa si liquidano in € 1.701,00, oltre rimborso forfetario a titolo di spese generali, Cassa Forense ed I.V.A., se dovute, nelle rispettive misure di legge.
Così deciso in Lagonegro, il 18.02.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Lagonegro Sezione Civile, dott. Giuseppe Izzo, all'esito dell'udienza di discussione del 17.02.2025, la cui trattazione è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 989 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari con- tenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione ex artt. 22 ss., legge n. 689/1981
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, congiun- Parte_1 C.F._1
tamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti Francesco Chiappetta e
Gemma Guerrera, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco
Chiappetta, in Scalea (CS), al Viale Primo Maggio 32,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona dell'avv. Patrick Suglia, in qualità di Segreta-
[...]
rio Generale, domiciliato in ragione della carica in Potenza al Corso XVIII Agosto 34, legittimato alla rappresentanza e difesa in giudizio ai sensi dell'art. 26 comma 2 lettera m) dello Statuto Camerale approvato con deliberazione del Consiglio n. 8 del 17 di- cembre 2018 (C.F. ), C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.09.2023, ha spiegato opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 952/2023 - recante provvedimento di confisca della
1
merce oggetto del sequestro amministrativo del 02.08.2023, 5733/2023 – 1 - emessa a suo carico dalla Camera di Commercio della in data 21.08.2023, notificata CP_1 in pari data, per violazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 2 L. 122/92, recante disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione, per avere il trasgressore esercitato l'attività di autoriparazione sen- za previa iscrizione nell'apposito registro.
A fondamento dell'opposizione il ha premesso, in punto di fatto: Parte_1
- che in data 29.07.2023, militari appartenenti alla Guardia di Finanza di Maratea, per- correndo c.da Turchio, nel Comune di Trecchina, rilevavano la presenza di un capan- none, ubicato in prossimità di un'abitazione privata, rilevando altresì la presenza di un'autovettura Fiat 500 X targata FE684NC, nonché la presenza lungo la strada di co- pertoni usati;
- che gli stessi decidevano di procedere ad accertamento per verificare la presenza di attività commerciali;
- che i militari, giunti sul posto, ed ottenuta la presenza del signor , Controparte_2
chiedevano allo stesso di riferire notizie circa la proprietà, la tipologia e la disponibili- tà dei locali;
lo stesso comunicava che l'abitazione era stata donata al figlio Parte_1
;
[...]
- che nel verbale delle operazioni compiute il 29.07.2023 si evidenziava che il manu- fatto si presentava chiuso su quattro lati, due in muratura e due con struttura metalli- ca ancorata al suolo, con porta scorrevole..all'interno erano presenti due autovetture in manutenzione e varie attrezzature;
le autovetture non erano dotate di targa;
- che, in data 31.07.2023, i militari appartenenti alla GDF di Maratea, si recavano nuovamente presso la proprietà ed accertavano la presenza di un capannone Parte_1
di mq 70,92, dove risulta presente un'autofficina dotata di beni strumentali di attrezzi per l'esercizio dell'attività, il manufatto era stato realizzato in parte in blocchi con ve- trate in plexiglas, sul quale era poggiato un tetto di copertura con il perimetro di me- tri lineari 20,50; all'interno erano presenti due autovetture in riparazione Fiat 500 targata pz323166 di proprietà di , nonché l'autovettura Toyota Yaris, CP_3
targata bh116jl, di proprietà di ; Parte_2
- che sempre con verbale del 31.07.2023, i militari davano atto che presso l'ufficio
di Trecchina non risulta esistente alcuna comunicazione di attività relativa Pt_3 all'attività di autoriparazione;
- che i verbalizzanti ritenevano che il signor esercitasse l'attività di Parte_1
2
autoriparazione in assenza dei titoli abilitativi previsti dalla legge e procedevano a contestare la violazione degli articoli 6 e 7 della legge 122/1992, i locali summenzio- nati venivano cautelati mediante l'apposizione di fil di ferro, dunque sottoposti a se- questro amministrativo;
- che i militari provvedevano altresì a sottoporre a sequestro le attrezzature raffigurate nel fascicolo fotografico e provvedendo ad effettuare gli avvisi come per legge;
- che con ordinanza ingiunzione n. 2023/952, del 21.08.2023, notificata in pari data a mezzo PEC, la della , servizio regolamentazione del Controparte_1 CP_1
mercato, ufficio sanzioni, ordinava la confisca della merce oggetto del sequestro am- ministrativo del 02.08.2023, 5733/2023-1, contestando la violazione della legge
122/1992 art 10, co., 2.
Tutto ciò premesso, il ha spiegato i seguenti motivi di opposizione: 1) ille- Parte_1 gittimità dell'ordinanza impugnata per insussistenza dell'illecito contestato e difetto di prova circa la sua commissione;
2) illegittimità dell'ordinanza impugnata per carenza di motivazione.
Si è costituita la Controparte_4
, la quale, nel contestare integralmente i motivi di opposizione, ritenendoli del
[...]
tutto infondati, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese di lite.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. emesso in data 28.03.2024, disattesa la ri- chiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, nonché di riunione del presente procedimento al giudizio n. 230/2024 R.G., la causa, ritenuta matura per la decisione, stante la genericità e la irrilevanza ai fini del decidere della prova testimoniale articolata da parte ricorrente, veniva rinviata per discussione all'udienza del 17.02.2025, con termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
All'esito della discussione a mezzo scambio di note di trattazione scritte ex art. 127-ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17.02.2025, la causa viene, dunque, decisa nei seguenti termini.
L'opposizione è infondata per quanto infra si dirà.
Al riguardo si osserva preliminarmente che la L. n. 122/1992 disciplina, all'art. 1, l'atti- vità di autoriparazione prescrivendo quanto segue: “
1. Al fine di raggiungere un più ele- vato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente legge disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori,
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macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di co- se, di seguito denominata <
2. Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che de- vono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l'attività di commer- cio di veicoli.
3. Ai fini della presente legge l'attività di autoriparazione si distingue nel- le attività di: a) meccanica e motoristica;
b) carrozzeria;
c) elettrauto;
d) gommista”.
Invece, il successivo art. 2 (Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione) della citata legge recita: “
1.Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente leg- ge, un registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione. Il registro è articola- to in quattro sezioni, ciascuna relativa ad una delle attività di cui al comma 3 dell'arti- colo 1, e in un elenco speciale delle imprese di cui all'articolo 4. 2. L'esercizio dell'atti- vità di autoriparazione è consentito esclusivamente alle imprese iscritte nel registro di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni vigenti comunque riferibili all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, ivi comprese quelle in tema di autorizza- zioni amministrative, di tutela dagli inquinamenti e di prevenzione degli infortuni. 3.
Ciascuna impresa può essere iscritta in una o più sezioni del registro di cui al comma l, in relazione all'attività effettivamente esercitata. Non è consentito esercitare attività di autoriparazione che non siano di pertinenza della o delle sezioni del registro di cui al comma 1 in cui l'impresa è iscritta, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali
o accessorie rispetto all'attività principale”.
Di conseguenza, l'art. 10 della L.n. 122/1992 (Vigilanza e sanzioni) prevede che: “2.
L'esercizio dell'attività di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta nel regi- stro di cui all'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimilioni a lire trentamilioni e con la confisca delle attrezzature e del- le strumentazioni utilizzate per l'attività illecita.
3. L'esercizio, da parte di una impresa, di attività di autoriparazione di pertinenza di sezioni del registro di cui all'articolo 2 diverse da quella in cui l'impresa è iscritta è punito, salvo il caso di operazioni stretta-
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mente strumentali o accessorie rispetto all'attività principale, con la sanzione ammini- strativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita. Se la violazione sia ripetuta, si fa luogo alla cancellazione dell'impresa dal registro di cui all'articolo 2”.
Orbene, con il primo motivo di opposizione, l'opponente ha evidenziato come l'Amministrazione avrebbe errato nella qualificazione fattuale e giuridica della vicenda, non fornendo alcuna prova in ordine all'ipotizzata attività abusiva di natura commercia- le.
Sotto tale aspetto, l'opposizione è infondata.
Invero, con la produzione della documentazione in atti e, segnatamente, con l'elenco dei numerosissimi beni rinvenuti, inventariati, sequestrati e confiscati - tutti utensili e mac- chinari specifici del settore (ad esempio, per citarne alcuni, compressore, saldatrice, ra- strelliera, giraviti, morse da banco, porta utensili) - , in uno alla descrizione dello stato Contr dei luoghi come rinvenuto (due autoveicoli – Fiat 500 tg. PZ323166 e TOYOTA
tg. BH116JL – di proprietà di soggetti terzi, in fase di manutenzione, con targa
[...] smontata), l'opposta ha assolto all'onere della prova sulla stessa gravante poiché dal complesso dei documenti prodotti e, dunque, dall'elenco dei beni rinvenuti emergono indizi certamente gravi, precisi e concordanti da cui inferire lo svolgimento dell'attività di autoriparazione.
Ed infatti, in un caso del tutto simile a quello di cui qui si discute, la Suprema Corte ha espresso il seguente principio: “La presenza di tutta l'attrezzatura tipica di un'officina costituisce elemento presuntivo dello svolgimento di attività di autoriparazione, con conseguente applicabilità della sanzione amministrativa prevista dall'art. 10 l. 5 feb- braio 1992 n. 122, in caso di mancata iscrizione nel registro previsto dall'art. 2” (cfr.
Cassazione civile sez. II, 21/12/2011, n.28036, nella quale si afferma che “il ragiona- mento presuntivo svolto dal giudice di pace, che ha valorizzato, quale elemento noto, la presenza nel locale del ricorrente di tutta l'attrezzatura tipica di un'officina per desu- merne la convinzione dello svolgimento dell'attività di autoriparazioni in assenza della prescritta autorizzazione, è logico, congruente e del tutto immune dai denunciati vizi di violazione di legge, non risultando violato alcuno dei principi in tema di prova presun- tiva e di efficacia probatoria dei verbali degli agenti accertatori”).
Di contro, l'opponente non ha assolto all'onere di dimostrare il contrario: in disparte la genericità e, soprattutto, il carattere valutativo delle circostanze articolate nei capitoli di
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prova, non può verosimilmente sostenersi che gli attrezzi rinvenuti rappresentino “la semplice esplicazione di un hobby non vietato da alcuna norma” (cfr. pag. 4 ricorso), tenuto conto non solo dei numerosi strumenti professionali – e così organizzati- rinve- nuti, ma anche del tipo di macchine smontate e in lavorazione (non d'epoca); mentre del tutto irrilevante è che si trattassero di veicoli di familiari o amici, giacché tanto non esclude, all'evidenza, l'espletamento in sé abusivo della professione.
Anche le doglianze relative alla motivazione dell'ordinanza-ingiunzione sono infondate.
Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 689 del 1981 di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va, infatti, individuato in fun- zione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tu- tela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve conside- rarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdiziona- le. Inoltre, è ammissibile la motivazione "per relationem", mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (cfr. Cass. civ.
n. 20189 del 22/07/2008; Cass civ. n. 17345 del 23/07/2009).
Nel caso in esame, l'ordinanza ingiunzione, oltre a indicare la normativa violata e la condotta contestata, richiama gli estremi gli estremi del verbale di accertamento e se- questro amministrativo del 01.08.2023, regolarmente notificato, motivo per il quale, in applicazione delle coordinate ermeneutiche di cui sopra, deve ritenersi senz'altro soddi- sfatto l'obbligo di motivazione da parte dell'opposta.
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva (in misura prossima ai valori medi dei parametri di cui alla tabella allegata al DM Giustizia 10 marzo 2022 n. 147 per le fa- si, effettivamente in corso di giudizio occorse, di studio, introduttiva e decisoria, di cui allo scaglione afferente cause di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, ecce- zione e deduzione respinta, così provvede:
- respinge integralmente il ricorso proposto da e, conferma, per Parte_1
l'effetto, l'ordinanza-ingiunzione opposta;
- condanna al pagamento delle spese processuali dalla Camera di Parte_1
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della nel presente CP_1
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giudizio affrontate, che in favore della stessa si liquidano in € 1.701,00, oltre rimborso forfetario a titolo di spese generali, Cassa Forense ed I.V.A., se dovute, nelle rispettive misure di legge.
Così deciso in Lagonegro, il 18.02.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
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