Articolo 23 della Legge 25 luglio 1941, n. 934
Articolo 22Articolo 24
Versione
27 settembre 1941
Art. 23.

Il contributo annuale a carico degli Enti e' fissato nella misura del nove per cento delle retribuzioni corrisposte ai salariati iscritti e a quelli delle categorie comprese nel precedente art. 5, con servizi anteriori alle date rispettivamente ivi indicate, che non si siano avvalsi della facolta' di iscrizione alla Cassa, salvo quanto e' disposto per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per i Monti di credito su pegno di prima categoria, dai precedenti articoli da 14 a 17 e ferme restando le disposizioni dell'art. 137 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827.

Quando i posti stabiliti per legge o per organico non siano coperti da un titolare o da un salariato provvisorio soggetto all'iscrizione, o i salariati di cui agli ultimi due commi del precedente art. 5 cessino dal servizio permanendo tuttavia, in bilancio lo stanziamento specifico delle relative retribuzioni, gli Enti sono tenuti a versare alla Cassa, oltre il contributo di cui al comma precedente, anche quello prescritto a carico del salariato dal precedente articolo 22, salvo l'eccezione di cui all'art. 16.

Gli Enti non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo per i salariati iscritti a regolamenti, convenzioni, Casse, Istituti, o Fondi speciali di pensioni ai termini dei precedenti articoli 7, comma secondo, 10, 11 e 13.

Sono esonerati da tale contributo anche le Aziende municipalizzate limitatamente ai salariati a favore dei quali al 1° gennaio 1916 era assicurato un trattamento di riposo in base a disposizioni regolamentari fino a che i salariati stessi non si iscrivano volontariamente alla Cassa.

Per i salariati in aspettativa per motivi di salute e per quelli in disponibilita' i contributi degli Enti e quelli personali sono liquidati sulla retribuzione cui l'iscritto avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio attivo, ma l'Ente ha diritto di rivalsa verso l'iscritto stesso soltanto per il contributo personale proporzionale all'assegno effettivamente corrisposto durante l'interruzione di servizio.

Agli effetti del contributo il posto coperto dal salariato in aspettativa per motivi di famiglia o in sospensione dal servizio si considera vacante, salvo che a supplire il salariato stesso sia assunto altro salariato che per detta supplenza venga assoggettato all'iscrizione.


Entrata in vigore il 27 settembre 1941